CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 12251/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la menzionata sentenza delTribunale di Milano pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. edapplicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furtoaggravato;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazionedella sentenza impugnata (in relazione all’omessa motivazione circa la possibileassoluzione dell'imputato), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuoridei casi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdottodalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza;considerato che la doglianza circa l'omessa motivazione, da parte del Tribunale, inrelazione all'inesistenza di elementi idonei al proscioglimento dell'imputato exarticolo 129 cod. proc. pen., non considera la pacifica giurisprudenza di questaCorte secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiestadelle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previstedall'articolo 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenzaimpugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (ex multis,Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102 e, più di recente, Sez. 5, n. 13809del 07/02/2024, Sez. 4, n. 14896 del 03/04/2024): laddove, nella specie, nulla èstato neanche accennato al riguardo, mentre dalla sentenza impugnata risultaesattamente il contrario;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., eche il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/01/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreLuciano [OSCURATO:PERSONA]