CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2755/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappres entati e difesi da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2399/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato, con la mediazione della società [OSCURATO:PERSONA], una polizza, apparentemente di tipo assicurativo, con la società [OSCURATO:PERSONA] LTD. Ha versato un premio di 1 milione di euro. Ha però scoperto che la polizza non era affatto di tipo assicurativo, ma costituiva piuttosto un investimento finanziario, con la particolarità che la controparte non aveva fornito le informazioni che le norme del TUF impongono siano date in questi casi. 2.-I suoi eredi,ossia i figli Achille, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per far accertare che il contratto era nullo, per la violazione degli obblighi di informazione, e dunque per vedersi restituito l’importo versato, o, in subordine, per ottenere quell’importo a titolo di risarcimento del danno. 3.-Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito, ha chiesto la chiamata in causa del mediatore, che ha favorito la conclusionedel contratto , os s ia [OSCURATO:PERSONA], il quale si è a sua volta costituito chiedendo anche egli il rigetto della domanda. 3.1.- Il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità, escludendo che dalla violazione degli obblighi di informazione possa derivare quell’effetto, ma ha accolto la domanda subordinata che invece ravvisava nella violazione di quegli obblighi un illecito produttivo dell’obbligazione di risarcimento. 3.2.-La decisione di primo grado è stata integralmente confermata in appello. 4.-Avverso tale decisione ricorre qui SEB [OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA]) con sei motivi. Ne chiedono il rigetto gli eredi Cerciello con controricorso, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che si dichiari inammissibile o infondato il solo quarto motivo del ricorso, con conferma nel resto della decisione impugnata. La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] poi depositato memoria. Considerato che 5.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1 lettera e) e dell’articolo 35 Dlvo n. 174 del 1995, delle circolari Isvap in materia, nonché dell’articolo 1882 c.c.. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha ritenuto che il contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] non è un contratto di assicurazione, bensì di finanziamento, in quanto la controparte non rischia alcunché non garantendo quell’esborso né un ricavo minimo e neanche la restituzione del capitale. Nel compiere questa qualificazione del contratto la corte di merito avrebbe violato innanzitutto le Direttive della Unione Europe a che hanno introdotto le polizze unit-linked, prevedendole come assicurative anche se connesse con fondi di investimento. Nessuna delle norme comunitarie ha previsto come necessario un minimo rendimento o la restituzione del capitale per poter considerare quelle polizze come assicurative e questa circostanza è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che nel motivo di ricorso, viene puntualmente riportata. In quella giurisprudenza è chiaramente espresso che le polizze unit-linkedsono contratti di assicurazione sulla vita. Ma, nel qualificare quei contratti come diversi da una assicurazione sulla vita, la corte di merito avrebbealtresì violato le norme di diritto interno, dalle quali non solo non risulta che la mancata previsione di rendimenti e la circostanza che il capitale possa andare perso sono incompatibili con l’assicurazionesulla vita, ma anzi, risultail fatto contrario, come dimostra la legge n. 174 del 1995, che ha attuato le suddette direttive comunitarie. Stessa conclusione si ricava dalle circolari Isvap in materia, riportate puntualmente in ricorso.In sintesi, tanto dalla normativa comunitaria, quanto dalle norme interne , non si ricava affatto che il contratto di assicurazione vita sia incompatibile con la mancanza di rendimento e con l’assenza di garanzia di conservare il capitale. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 11 delle preleggi. La ricorrente contesta che al contratto da lei stipulato con la Canali si potessero applicare gli articoli 21 e 23 TUF, quelli che i giudici di merito hanno ritenuto violatidalla società ricorrente, in quanto tali norme sono entrate in vigore il 12 gennaio 2006, dopo la sottoscrizione della polizza avvenuta il 30.11.2005. In tal modo la corte di merito avrebbe applicato retroattivamente le predette disposizioniin violazione dell’articolo 11 preleggi. 7.-Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articol i 21 e 23 TUF nonché della legge 174 del 1995. La tesi è la seguente. Anche ad ammettere che il contratto stipulato dalla Canali fosse un contratto con scopo di finanziamento anziché di assicurazione, le norme del TUF che impongono alla impresa sia l’obbligo di fare il profilo del cliente, per quanto attiene alla sua propensione al rischio, che di informarlo dei rischi stessi cui va incontro, non si applicavano comunque, al di là del divieto di retroattività di cui al precedente motivo. Ciò in quanto quelle norme, per espressa previsione di legge, confermata poi da provvedimenti Consob, non riguardavano i broker puri, cioè i meri intermediari finanziari. La stessa giurisprudenza di merito è andata in questa direzione: ritenere non applicabili gli obblighi suddetti agli agenti ed ai broker. E la polizza di cui qui si discute è stata conclusa tramite il broker assicurativo [OSCURATO:PERSONA]. Questi motivi sono logicamente connessi, e vanno considerati insieme. Essi sono infondati. Va escluso, come pure eccepito dai controricorrenti, che il primo motivo sia inammissibile in quanto censura un accertamentoin fatto. E’ vero che l’accertamento di ciò che le parti hanno voluto (se assicurare o investire) è accertamento in fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità, a differenza invece della qualificazionedella volontà delle parti (una volta che sia stata accertata) che è invece è applicazionedi fattispecie (o come si suol dire sussunzione), e dunque guidata dalla legge e censurabile per violazionedi quest’ultima (ad esempio Cass. n. 11103/2020). Ma è altresì vero che qui la questione posta, sin dal primo grado,è se una certa volontà delle parti (dunque pacificao da non dovere essere accertata), e va le a dire la volontà di investire la somma oltre che porla a copertura di un rischio,sia o meno volontà che comporta la qualificazione del contratto come assicurazione, poiché non stravolge quel “tipo”, oppure se invece prevalga sulla finalità assicurativa rendendo il contatto diverso da una assicurazione tipica sulla vita e più simile ad un contratto di investimento. Meglio detto: se la presenza nel contratto di pattuizioni che rendono possibile che l’”assicurato” perda tutto il corrispettivo versato e non abbia alcun rendimento, siano condizioni che depongono per una finalità, se non esclusiva perlomeno prevalente, di finanziamento, oppure siano del tutto compatibili, come assume la ricorrente, con il tipo assicurazione vita. Questa Corte ha avuto modo di evidenziare, proprio con riferimento alle cosiddette polizze unit - linked , che “ l e polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unitlinked" ed "indexlinked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.” (Cass. n. 29583/2021). Quindi, dato atto della circostanza che il contratto prevedeva la possibilità di perdere interamente il capitale e non garantiva comunque un rendimento minimo, circostanza pacifica, ammessa dalla stessa ricorrente, corretta è stata alla luce del principio di diritto sopra citato, la decisione di qualificarlo (e non già interpretarlo) come un contratto di investimento anziché di assicurazione sulla vita. Quanto poi alla circostanza che, atteso che si trattava di un contratto di investimento, gravavano sul contraente gli obblighi informativi di cui si è detto, è presto detto. La ricorrente lo contesta, come abbiamo visto, intanto per ragioni temporali. E tuttavia , non rileva che quegli obblighi siano stati, in parte , inseriti successivamente. Anche su tale questione va richiamato il principio di diritto di questa Corte secondo cui se il giudice di merito ha inteso ritenere il contratto come avente finalità di investimento, questaqualificazione comporta quella di verificare se gli obblighi informativi sono stati rispettati, anche prima della entrata in vigore delle leggi del 2005 e 2006(Cass. n. 6319/2019; Cass. n. 6061/ 2012). Ciò in quanto, al di là degli specifici obblighi previsti da quelle leggi, gravano su intermediario, emittente e promotore (e dunque il terzo motivo che mira ad esclusioni soggettivamente qualificate non è fondato) comunque gli obblighi di leale comportamento previsti dall’articolo 1337 c.c. (Cass. n. 6061/ 2012). E va ricordato come i giudici di merito non hanno peraltroritenuto che gli obblighi informativi fossero quelli della legge del 2005 e del 2006, ma piuttosto quelli derivanti dall’articolo1337 c.c., dal la circolare Consob del 1998 e dalle norme TUF. Ora questo accertamento, che il giudice di merito deve compiere anche se il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore delle leggi citate dalla stessa ricorrente, è in concreto stato effettuato, nella misura in cui , come abbiamo visto, il giudice ha correttamente qualificato il contratto come di investimento, e ne ha tratto la conclusione che l’impresa era dunque soggetta ad obblighi informativinon rispettati. 9.-Il quarto motivoprospetta violazione dell’articolo 1 l. 792 del 1984 e della circolare Isvap 551 del 2005. Il motivo muove censura al capo di sentenza che ha rigettato la domanda di manleva formulata da SEB Life nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in base all’argomento che la [OSCURATO:PERSONA] era un semplice mediatore, il cui scopo era mettere in contatto il cliente con la Seb (allora [OSCURATO:PERSONA]) e dunque su tale mediatore non potevano gravare gli obblighi di informativa che invece dovevano ritenersi imposti al contraente. Sostiene la ricorrente che lei, nella fase delle trattative,confidava nel broker e nella assistenza che costui forniva e che comunque in base alla circolare Consob 551 del 2005 gli obblighi di informativa sono a carico dell’intermediario, e comunque non a carico di SEB che all’epoca della conclusione del contratto era impresa assicurativa straniera operante in Italia in regime di libero mercato. Infine, il broker, come risulterebbe anche da giurisprudenza di questa Corte, svolge attività di consulenza e di informazione verso il cliente. Proprio per questo in contrattoera previsto l’obbligo di manleva sul broker ed a vantaggio della impresa assicuratricenel caso il primo dei due avesse violato la normativa nazionale e da tale violazione fosse derivata una richiesta di risarcimento(art. 14 del contratto). Il motivo è infondato. Intanto esso costituisce, come si dirà per quelli seguenti, una mera riproposizione dei moti v i di appello, senza censure ulteriori rispetto a questi ultimi. Ad ogni modo, per come si è detto, le informazioni cui era tenuta la ricorrente sono quelle imposte dall’obbligo di correttezza di cui all’articolo 1337 c.c. (e quelle specifiche all’epoca vigenti fanno oggetto di richiamo da parte di quest’ultima norma) e di certo gli obblighi di cui all’articolo in questione, compresi quelli previsti da norme specifiche che nel generale dovere di correttezza e lealtà vanno inserite, gravano sul contraente, ossia sulla impresa che stipula il contratto di investimento finanziario e non già sul mediatore che si limita a mettere in contatto le parti. E’ il contraente che, per principio generale, informa l’altro delle circostanze rilevanti dell’affare. E ciò salvo che il contraente, tenuto ad informare l’altro, non abbia espressamente delegato o comunque attribuito al mediatore o al suo agente l’incarico di farlo lui. La ricorrente assume che questa “delega” emerge da due elementi: intanto perché il broker deve considerarsi come una sorta di consulente della impresa di investimenti o di assicurazione, in secondo luogo in quanto gli obblighi informativiper il broker deriverebbero dall’articolo 14 del contr atto. Né l’una né l’altra circostanza invero lo dimostrano. Che il broker sia un consulente (o meglio, possa esserlo) dell’impresa non ha come automatica conseguenza che debba essere lui ad informare l’altra parte delle circostanze rilevanti dell’affare, quali che siano, quelle imposte in tema di contratti di investimento o altre; che sia consulente non vuol dire che debba adempiere ad obblighi che la legge fa gravare sul contraente. Non il secondo poiché l’articolo 14 contiene l’obbligo di manleva del Boker a vantaggio della impresa per le richieste di risarcimento o per le azioni intentatedai clienti per la violazione – da parte del broker- delle leggi nazionali, che è regola che presuppone, per l’appunto che la legge nazionale sia stata violata dal broker, e dunque l’argomento contiene una petizione di principio, poiché dà per presupposto ciò che va dimostrato: che il broker avesse per legge gli obblighi informativi, e che quella legge abbia violato. 10. Con il quinto motivosi prospetta violazione degli articoli 2935 e 2947 c.c. Secondo la ricorrente il diritto al risarcimento vantato ed ottenuto dagli eredi Canali è in realtà prescritto. La tesi della ricorrente è stata nei giudizi di merito nel senso che la conoscenza del danno subito, da parte della Canali, risalirebbe al più tardi al 2008, anno in cui l’intermediario ha inviato un estratto conto da cui risultava la riduzione del valore della polizza.Questa tesi è stata disattesa dalla Corte di Appello,la quale ha escluso che da quella comunicazione, che era un semplice estratto conto, la Canali potesse avere consapevolezza che la polizza era in realtà un contratto di finanziamento e che non era stata avvisata di tale qualità, ed è stato solo nel 2016 che ha saputo dell’azzeramento del capitale e della chiusura della polizza. La ricorrente contesta questa ricostruzionee la ritiene peraltro illogica in quanto lacorte di merito ha ritenuto che dalla lettera del 2008 (riduzione del valore di circa il 35%) potesse derivare alla ricorrente solo un diritto verso l’intermediario, mentre solo con la perdita dell’intero questo diritto poteva anche farsi valere verso il contraente. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, già una prima manifestazione del danno deve indurre a consapevolezza ed è idonea a far decorrere la prescrizione del diritto al suo risarcimento. Ed una prima manifestazione del danno era per l’appunto contenuta nella lettera del 2008. Il motivo è inammissibile o comune infondato. Infatti, non coglie la ratio della decisione impugnata : già il giudice di primo grado, come risulta dalla sentenza di appello qui impugnata (p. 12), aveva ritenuto che il danno si era concretizzato con la perdita del capitale ossia con la definitiva perdita dell’investimento e dunque con la consapevolezza di non avere più possibilità di recupero. E che pertanto la momentanea perdita segnalata al cliente nel 2008 non era tale da giustificare una domanda di risarcimento come quella poi introdotta, ossia da perdita totale e definitiva del corrispettivo, perdita che si sarebbe evitata se la cliente fosse stata adeguatamente informata. Questa ratio - è la perdita definitiva che fonda il diritto al risarcimento dell’intero, e tale perdita definitiva si è manifestata solo dopo - è peraltro fondata, anche ad ammettere che sia stata qui adeguatamente contestata, in quanto il diritto al risarcimento (o alla restituzione) dell’intero presuppone la perdita, per l’appunto,dell’intero. I ricorrenti hanno fatto valere il loro diritto alla restituzione della intera somma versata o ad un risarcimento pari a quella somma, con ciò dimostrandosiche la ragione della domanda era per l’appunto l’intera perdita e non già una diminuzione dell’investimento, che peraltro poteva apparire momentanea e dunque non fornire consapevolezza su ciò che sarebbe accaduto dopo oche era contrattualmente previsto che accadesse. E dunque per tale motivo la decisone non è neanche contraddittoria in quanto la diminuzione (che,si ripete, può apparire momentanea e legata all’andamento del mercato) e la definitiva perdita dell’investimento sono circostanze diverse che importano rimedi diversi, l’una verso chi in quel momento ha proposto l’investimento o lo ha gestito, l’altra verso chi non ha informato che l’investimento era molto rischioso e si poteva perdere l’intero. Conseguentemente, si tratta della prescrizione di due diritti diversi, e quindi addurre che è prescritto l’uno (a partire dal 2008) non comporta che lo sia l’altro, rispetto al quale, come osservato dalla Corte di Appello, la ricorrente avrebbe dovuto prospettare un dies quo alternativo a quello del 2016 (perdita dell’intero): invecesi è limitata ad addurre, e la stessa cosa ha fatto qui, la data del 2008 come valida anche per il diritto alla restituzione dell’intero o al risarcimento di pari valore. 11.-Con il sesto motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. La tesi della ricorrente è che,riconoscendo la corte di merito una responsabilità precontrattuale,è andata oltre il richiesto: in realtà i ricorrenti avevano agito o per la restituzione dell’indebito dovuto a nullità del contratto, o per il risarcimento, sempre conseguente alla nullità per violazione degli obblighi di informazione, ma mai per responsabilità precontrattuale. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. E’ inammissibile in quanto non contiene alcuna censura alla decisione impugnata, masi limita a riproporre gli argomenti del motivo di appello, che era stato formulato in termini identici. In sostanza, la ricorrente ripete qui quanto già detto nella impugnazione precedente, rigettata a suo tempo dalla corte di merito con l’argomento che invero una domanda di responsabilità precontrattuale era stata formulata, e comunque era chiaramente evincibile dal tenore dell’atto introduttivo. Ed in particolare non è contestata qui - salva come si detto la mera riproposizionedi quanto già contenuto nel motivo di appello- la tesi della corte di merito secondo cui al di là del petitum nella sua espressa formulazione, nell’atto introduttivo i ricorrenti hanno lamentato più volte la violazione degli obblighi informativi ed il danno che ne è derivato, e che dunque non vincola il tenore letterale dell’atto, ma il suo sostanziale contenuto. A tale ratio la ricorrente oppone, come fatto in appello, che il petitumè formalmente un altro , che però è circostanza non decisiva, ammesso che fosse veramente un altro. Inoltre, non decide oltre il richiesto il giudice che, dati sempre gli stessi fatti (ossia omessa informazione sullanatura del rapporto contrattuale e sugli effetti) li qualifica in modo diverso da come prospettato dalla parte (sostanzialmente in tal senso Cass. n. 27648/2011 in tema di responsabilità precontrattuale). Il ricorso va rigettato. Quanto al regime delle spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate, in quanto richieste, anchequelle ex articolo 373 c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al giudizio di legittimità, in euro 14.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché, in relazione all’istanza ex art. 373 c.p.c., in euro 10.000, percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell