CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 luglio 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda formulata [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione, subita in custodia cautelare in carcere, nel periodo compreso fra il 24 ed il 28 novembre 2015, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., e del delitto di estorsione aggravata, incolpazioni dalle quali veniva assolto dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 1^ febbraio 2019, divenuta irrevocabile, con la formula 'per non aver commesso il fatto'. 2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, per avere [OSCURATO:PERSONA] -riconosciuto fotograficamente dalla persona offesa -[OSCURATO:PERSONA]- quale occupante di uno dei mezzi che lo avevano fermato il 22 luglio 2014, per intimargli di non occuparsi più della raccolta dei rifiuti in plastica- negato, in sede di interrogatorio, di ricordare l'episodio, nonostante vi avesse partecipato, limitandosi ad evidenziare la temporaneità della sua presenza nel contesto lavorativo degli indagati, ancorché nell'occasione un'arma fosse visibilmente appoggiata all'interno di uno dei veicoli utilizzati per minacciare la persona offesa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] e affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui lamenta la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rileva che il giudice della riparazione, che pure deve autonomamente vagliare gli elementi a disposizione del giudice della cautela nei limiti dell'accertamento della sentenza assolutoria, nel valutare quest'ultima ne fraintende il contenuto, ritenendo provati fatti esclusi dal giudice di merito. Ed invero, sia il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta che ha assolto il ricorrente, che il Tribunale di Gela che ha celebrato il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri coimputati hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio ed incoerente. Mentre, da un lato, proprio i chiarimenti forniti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia hanno condotto alla sua immediata scarcerazione, dall'altro lo stesso pubblico ministero ne ha chiesto l'assoluzione nel giudizio di merito. Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]).. 3. Nel caso di specie deve, innanzitutto, sgombrarsi il campo, dall'incidenza del comportamento processuale del ricorrente sul diritto al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, posto che proprio dopo l'interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato dal G.I.P.. Non essenda la misura cautelare stata mantenuta, né sostituita con altra meno afflittiva, nessun significato possono assumere le dichiarazioni eventualmente reticenti o mendaci rese dall'allora indagato, la cui censura da parte del giudice della riparazione assume i contorni dell'irrilevanza. 4. Diversamente, la partecipazione all'episodio di intimidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da questi descritto può certamente costituire, almeno in astratto, condotta connotata da colpa grave, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.. Questa Corte, ha, infatti, anche recentemente precisato che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria)" (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280547; cfr. Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013 - dep. 04/02/2014, Maviglia, Rv. 258425; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). 5. Nelle ipotesi in cui viene addebitato un illecito plurisoggettivo, infatti, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita, essendo necessaria la presenza di condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (cfr.: sul soggetto convivente con persona detentrice di un rilevante quantitativo di stupefacente, Sez. 4, Sentenza n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 229142; sulla contiguità del soggetto con esponenti di consorteria mafiosa, Sez. 4, Sentenza n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). Questa Sezione ha, altresì, precisato che "In tali casi il fatto che si conosca l'altrui agire trasgressivo può essere essenziale ai fini del richiedere al consociato di orientare il proprio comportamento sulla base di una prognosi sul possibile coinvolgimento in ipotesi di intervento giudiziario. A ben vedere ciò è richiesto perché è necessario che il soggetto possa percepire la natura colposa, macroscopicamente colposa, del proprio comportamento, sì da potergli muovere il rimprovero che preclude alla riparazione. Tale regola trova eccezione solo nel caso in cui quella percezione è resa possibile dalle caratteristiche intrinseche della condotta - e sempre che già questa renda possibile ipotizzare reati per i quali è consentita la detenzione; in tale ipotesi, infatti, ove sia stato ipotizzato un concorso morale nel reato, non é necessario che si sia stati consapevoli della esecuzione del reato da altri fatta, perché vi é già per intero la rappresentabilità del carattere gravemente imprudente del proprio comportamento e la prevedibilità della sua interpretazione quale fatto illecito" (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280547, in motivazione). 6. Nondimeno, seppure il giudice della riparazione dia conto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA], alla guida del camion, nel frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] si rivolse minacciosamente a [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla sentenza di assoluzione, nel valutare la condotta del ricorrente, anziché porsi a confronto con gli elementi a disposizione del giudice della cautela per verificare se da essi potesse trarsi una riproduzione della vicenda e soprattutto del comportamento all'epoca tenuto dall'istante, non contradetti dal provvedimento assolutorio, tale da indurre in errore l'autorità giudiziaria sulla sussistenza del reato, opera una ricostruzione del tutto ipotetica. Ed infatti, afferma che "non può sostenersi che il ricorrente sia rimasto all'interno del camion che conduceva, perché in tale eventualità la persona offesa non lo avrebbe notato e non l'avrebbe accomunato ai soggetti che la avevano minacciata". E' evidente, dunque, secondo l'ordinanza gravata, che il predetto fosse dal camioncino che guidava e avesse partecipato, sia pure senza prendere posizione verbale 'alla spedizione punitiva, anche se con la recisione successica dei rapporti lavorativi con Trubia -Davide- aveva preso le distanze da quel contesto". 7. Ora, non solo la Corte territoriale non affronta la questione della consapevolezza del ricorrente in ordine all'azione delittuosa altrui, ma non consente di comprendere, perché nulla viene detto in proposito, se l'azione attribuita a [OSCURATO:PERSONA], consistita nello scendere dal camion da lui condotto, che viaggiava con l'auto di [OSCURATO:PERSONA], nella quale era presente un'arma da fuoco, risulti dall'ordinanza genetica o sia frutto delle mere deduzioni del giudice della cautela, che rivisita le modalità del riconoscimento e più in generale quelle dell'accadimento. 8. L"ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ca