CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 216 legge fall. e il vizio di motivazione, in particolare con riguardo alla sussistenza del dolo specifico - e il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale in ragione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto - hanno irritualmente perorato un'alternativa ricostruzione e una diversa valutazione del compendio in atti, indicando elementi di prova ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza denunciare il travisamento della prova; e sono manifestamente infondati, atteso che la Corte distrettuale ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica (attribuendo rilievo, al riguardo, alla nomina in sua sostituzione di un amministratore solo formale, che svolgeva l'attività di fruttivendolo, al rinvenimento del relativo verbale assembleare privo di sottoscrizione e al disconoscimento pure della firma, sul verbale di consegna della documentazione, da parte del medesimo soggetto che sarebbe subentrato al ricorrente che, invece, è risultato disporre della documentazione sociale la propria abitazione, rinvenuta invece all'esito di perquisizione) a sostegno della qualificazione della condotta e della sussistenza del prescritto elemento soggettivo; - il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, bensì dando conto del precedente penale a carico dell'imputato e negando rilievo alla collaborazione al momento della perquisizione domiciliare alla luce della complessiva gravità del fatto; - il quarto motivo - che deduce la violazione della legge con riguardo alla determinazione, in dieci anni, della durata delle pene accessorie fallimentari- è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), bastando aggiungere che le pene in discorso non sono illegali;- il quinto motivo- che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - è manifestamente infondato in quanto l'editto accusatorio ha espressamente attribuisce al ricorrente, ratione temporis, sia come amministratore di diritto sia come amministratore di fatto, il che esime dall'immorare oltre, anche per rilevare la genericità dell'allegazione difensiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d