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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 22806/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, M. [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20/0372026 con le quali si insitenel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 07/01/2026 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padovaha rigettato l’istanza del difensore di trasmissione degli atti al pubblico ministero che avevachiesto il rinvio a giudizio per un reato (ricettazione) per il quale è prevista la citazione diretta.2.

Avverso tale ordinanza, tramite il difensore, propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ec) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 33 sexies, 550 comma 2 cod. proc. pen., lamentando ilvizio nell’esercizio dell’azione penale, trattandosi di reato a citazione diretta, e l’abnormità delprovvedimento adottato dal G.u.p., che, secondo il ricorrente, avrebbe indebitamentedeterminato una lesione del diritto di difesa per violazione del principio del giudice naturaleprecostituito per legge per non avere restituito gli atti al pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non risulta affettoda abnormità alcuna e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione.3.1.

L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnorme è statoportato avanti dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01;Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez.

U. n. 17 del10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01) riconducendo alla categoria dell'abnormitàle sole ipotesi di provvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi delprocedimento.

In particolare, è stato precisato che deve ritenersi abnorme non solo ilprovvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'interoordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazionedi legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldi là di ogni ragionevole limite.

Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuoridel sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.In tale direttrice ermeneutica, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha circoscritto, da un lato, l'abnormitàstrutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitoglidall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione delprovvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potereprevisto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quellaconfigurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al casodi stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590-01).Con la successiva pronuncia Scarlini (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552),confermata anche da recenti arresti di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 30514 del 04/06/2025, Pmtc/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288597; Sez. 5, n. 2 8054 del 04/02/2025, Pmt c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv.287567), si è precisato che «E’ abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, l'ordinanza delgiudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, aisensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministerosull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di unviolazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinareuna indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».

Viceversa, la stessa sentenzaScarlini esclude che alla medesima conclusione possa giungersi nell'ipotesi inversa, in cui ilTribunale restituisca erroneamente gli atti al pubblico ministero affinché richieda il rinvio agiudizio al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che, in un'ipotesi di tal fatta, alla nuovapropulsione dell'azione penale come indicata dal giudice del dibattimento non conseguirà alcunvizio, perché la celebrazione dell'udienza preliminare assicura all'imputato un passaggiogiurisdizionale ulteriore e, quindi, maggiori garanzie partecipative.

In motivazione tale ultimasentenza specifica in particolare che: "si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigorosodi un istituto che ha caratteri di eccezionalità e si è escluso che la nozione possa essere riferitaa situazioni di mera illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili”.Ebbene, nel caso di specie il provvedimento con il quale il G.u.p., per un reato a citazione diretta(di cui all’art. 550 cod. proc. pen.), ha disposto la prosecuzione davanti al giudice dibattimentalein composizione monocratica – anziché, come richiesto dalla difesa, restituire gli atti al P.M. -,non può definirsi abnorme e perciò non è direttamente impugnabile in cassazione, in quanto èsenz’altro espressione dei poteri di valutazione riconosciuti al giudice dall’ordinamento, nondetermina la stasi del procedimento, essendo stato disposto il rinvio a giudizio davanti al giudicemonocratico, né pregiudica il diritto di difesa, comportano anzi maggiori garanzie partecipative.3.

In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edell’ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, M. [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20/0372026 con le quali si insitenel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 07/01/2026 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padovaha rigettato l’istanza del difensore di trasmissione degli atti al pubblico ministero che avevachiesto il rinvio a giudizio per un reato (ricettazione) per il quale è prevista la citazione diretta.2. Avverso tale ordinanza, tramite il difensore, propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ec) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 33 sexies, 550 comma 2 cod. proc. pen., lamentando ilvizio nell’esercizio dell’azione penale, trattandosi di reato a citazione diretta, e l’abnormità delprovvedimento adottato dal G.u.p., che, secondo il ricorrente, avrebbe indebitamentedeterminato una lesione del diritto di difesa per violazione del principio del giudice naturaleprecostituito per legge per non avere restituito gli atti al pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non risulta affettoda abnormità alcuna e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione.3.1. L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnorme è statoportato avanti dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01;Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. U. n. 17 del10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01) riconducendo alla categoria dell'abnormitàle sole ipotesi di provvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi delprocedimento. In particolare, è stato precisato che deve ritenersi abnorme non solo ilprovvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'interoordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazionedi legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldi là di ogni ragionevole limite. Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuoridel sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.In tale direttrice ermeneutica, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha circoscritto, da un lato, l'abnormitàstrutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitoglidall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione delprovvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potereprevisto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quellaconfigurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al casodi stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590-01).Con la successiva pronuncia Scarlini (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552),confermata anche da recenti arresti di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 30514 del 04/06/2025, Pmtc/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288597; Sez. 5, n. 2 8054 del 04/02/2025, Pmt c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv.287567), si è precisato che «E’ abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, l'ordinanza delgiudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, aisensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministerosull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di unviolazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinareuna indebita regressione, nonché la stasi del procedimento». Viceversa, la stessa sentenzaScarlini esclude che alla medesima conclusione possa giungersi nell'ipotesi inversa, in cui ilTribunale restituisca erroneamente gli atti al pubblico ministero affinché richieda il rinvio agiudizio al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che, in un'ipotesi di tal fatta, alla nuovapropulsione dell'azione penale come indicata dal giudice del dibattimento non conseguirà alcunvizio, perché la celebrazione dell'udienza preliminare assicura all'imputato un passaggiogiurisdizionale ulteriore e, quindi, maggiori garanzie partecipative. In motivazione tale ultimasentenza specifica in particolare che: "si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigorosodi un istituto che ha caratteri di eccezionalità e si è escluso che la nozione possa essere riferitaa situazioni di mera illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili”.Ebbene, nel caso di specie il provvedimento con il quale il G.u.p., per un reato a citazione diretta(di cui all’art. 550 cod. proc. pen.), ha disposto la prosecuzione davanti al giudice dibattimentalein composizione monocratica – anziché, come richiesto dalla difesa, restituire gli atti al P.M. -,non può definirsi abnorme e perciò non è direttamente impugnabile in cassazione, in quanto èsenz’altro espressione dei poteri di valutazione riconosciuti al giudice dall’ordinamento, nondetermina la stasi del procedimento, essendo stato disposto il rinvio a giudizio davanti al giudicemonocratico, né pregiudica il diritto di difesa, comportano anzi maggiori garanzie partecipative.3. In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edell’ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]