Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 184/1975
ECLI:IT:COST:1975:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto in data 1 febbraio 1964 [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso alla
Corte dei conti avverso il decreto n. 2020554 del 23 agosto 1963, con
il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il diritto alla
pensione privilegiata - chiesta quale vedova di [OSCURATO:PERSONA],
deceduto per fatto di guerra - perché la domanda era stata presentata
dopo il passaggio alle seconde nozze e, quindi, non sussisteva la
condizione di vedovanza richiesta dagli artt. 55 e 59 legge 10 agosto
1950, n. 648.
La Corte dei conti - sez. I giurisdizionale - con ordinanza 21
maggio 1973, ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del
giudizio e non manifestamente infondata la questione - sollevata dalla
Larino - di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,
legge 10 agosto 1950, n. 648, e del corrispondente art. 47, primo
comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che
la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, in riferimento
all'art. 3 Costituzione.
Ha osservato che, in base alle norme citate, si ha una disparità
di trattamento tra la vedova ed il vedovo di guerra che passino ad
altre nozze, in quanto, mentre per la prima la perdita del diritto a
pensione si verifica per il solo fatto del matrimonio, a prescindere
dall'accertamento delle condizioni economiche del marito, il secondo
decade da tale diritto solo nel caso in cui contragga matrimonio con
donna che fruisca di reddito assoggettabile all'imposta complementare.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 69 del 13
marzo 1974.
Poiché non vi è stata costituzione di parti, la Corte ha deciso
in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26 legge n. 87 del 1953.
:
1. - La questione, sollevata dalla Corte dei conti, investe la
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e del
corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella
parte in cui stabiliscono che perde la pensione la vedova che passi ad
altre nozze.
2. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze,
per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in
considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui
condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma
dell'art. 62 legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il
vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae
matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai
limiti previsti dall'art. 20.
La disciplina differenziata prevista per la vedova non è
giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due
coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle eventuali nuove
nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, è tenuto
nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale
(sentenza n. 133 del 1970); e pertanto essa disciplina risulta
costituzionalmente illegittima.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,
legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18
marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad
altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se
il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta
complementare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere.