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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22356/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hi_ n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 512 cod. proc. pen. (relativamente alla mancata acquisizione di elementi di riscontro rese dalla p.o. e acquisite nonostante il decesso della stessa), è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con il primo motivo di appello, hanno congruamente disatteso la tesi difensiva sulla supposta mancanza dei riscontri estrinseci ai fatti denunciati in querela dalla p.o. e successivamente acquisiti ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per intervenuto decesso della medesima (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (cfr. ex pluribus Sez.

F, Sent. n. 43285 del 08/08/2019 Ud., dep. 22/10/2019, Rv. 277471 - 02); che il secondo motivo è inammissibile in quanto propone una diversa interpretazione di dati di fatto sulla base dei quali la Corte ha valutato il danno alla vittima non di speciale tenuità, così da escludere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hi_ n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 512 cod. proc. pen. (relativamente alla mancata acquisizione di elementi di riscontro rese dalla p.o. e acquisite nonostante il decesso della stessa), è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con il primo motivo di appello, hanno congruamente disatteso la tesi difensiva sulla supposta mancanza dei riscontri estrinseci ai fatti denunciati in querela dalla p.o. e successivamente acquisiti ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per intervenuto decesso della medesima (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (cfr. ex pluribus Sez. F, Sent. n. 43285 del 08/08/2019 Ud., dep. 22/10/2019, Rv. 277471 - 02); che il secondo motivo è inammissibile in quanto propone una diversa interpretazione di dati di fatto sulla base dei quali la Corte ha valutato il danno alla vittima non di speciale tenuità, così da escludere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/
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