CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4901-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 246/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente impugna la sentenza della CTR per il Veneto che ha accolto l'appello erariale e riformato la sentenza di primo grado che aveva apprezzato le ragioni del contribuente in materia di notifica dell'atto presupposto. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato difese con controricorso. In prossimità dall'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO In via preliminare di rito occorre rilevare che il ricorso per cassazione non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate — Riscossione che è stata parte del giudizio di secondo grado. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle entrate — Riscossione, assegnando all'uopo alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così