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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 25257/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23097/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’ a mministratore delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal presidente di sezione dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] C) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 604/18 con cui era stata rigettata la sua opposizione al d.i. n. 26717/14 ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di euro 48.870,00, a titolo di canoni per il noleggio a caldo di una betonpompa e per i maggiori costi di trasporto sopportati a causa della restituzione dal Congo del mezzo carico di calcestruzzo solidificato.

L’appellante censurò la decisione impugnata per non aver il primo Giudice considerato che il contratto tra le parti prevedeva, a carico dell’opposta, sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria del macchinario e poneva, a carico della opponente, solo l’obbligo di mettere a disposizione localmente l’officina per interventi di piccola manutenzione; pertanto quando nel luglio 2013 si era guastato un componente (flessibile) della betoniera, la conduttrice aveva provveduto alla sua sostituzione ma sarebbe rimasto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere delle più ampie riparazioni, quali lo svuotamento del mezzo dal calcestruzzo caricato che, non rimosso, si Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- era solidificato, rendendo inservibile il macchinario e determinando maggiori costi per il trasporto in Italia e il suo sdoganamento.

La società appellata si costituì eccependo l’inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell’appello e chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso.

La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 4687/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, ritenuta in f ondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, in riforma della sentenza impugnata, revocò il d.i. opposto e condannò la società appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi.

Ha resistito con controricorsoABB [OSCURATO:SOCIETA] trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memorie [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 , n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 342 c . p . c . per aver erroneamente la Corte di merito rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 342 c.p.c.

1.1. Va precisato che la doglianza andava correttamente veicolata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e vanno evidenziati i profili di inammissibilità del motivo, essendosi la ricorrente limitata a riportare – neppure nell’illustrazione del motivo ma solo a p. 16 del ricorso , nella parte dedicata al giudizio di appello –in estrema sintesi i motivi di appello proposti ex adverso.

A tale riguardo si evidenzia che, secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(v.

Cass., o rd ., n. 3612 del 4/02/2022 ).

Questa Corte ha pure precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso. (v.

Cass., o rd ., n. 29495 del 23/12/2020). [OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che la decisione impugnata in questa sede è comunque in linea con quanto affermato da Cass. , sez. un. , 27199 del 16/11/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. anche Cass., ord.,n. 2320 del 25/01/2023). 1.2.Il motivo deve essere, pertanto, disatteso.

2. Con il secondo motivo, lamentando « violazione dell’art. 360 - comma 1 n. 3 c.p.c. – per violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1372 c.c. e del contratto intercorso tra le parti», la ricorrente sostiene che la decisione della Corte territoriale sarebbe erronea e antigiuridica, oltre che contraddittoria , nella pa rte in cui quella Corte ha ritenuto, di fatto “disapplicando” il contratto tra le Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -6- parti, che i maggiori canoni e costi richiesti sarebbero riferibili ad un periodo successivo a quello contrattuale e quindi extra contratto.

Tale statuizione violerebbe gli artt. 1362, 1363 e 1372 cc e lo stesso contratto, in quanto la pretesa oggetto dell’ingiunzione di pagamento non è riferibile a periodi successivi alla scadenza contrattuale e a somme extra contratto ma ad oneri dovuti a fronte di specifici obblighi contrattuali, trovando tali pretese riscontro nel contratto in questione.

Ad avviso della ricorrente le parti avrebbero «convenuto che il canone di noleggio era dovuto fino alla data di arrivo presso il porto italiano e ciò a prescindere dalla disponibilità – o m eno – delle navi per il rimpatrio, così come, anche le spese di rimpatrio erano a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., a prescindere dal carico».

2.1. Il motivo così come articolato è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento dell a giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., ord., n. 9461 del Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -7- 9/04/2021).

In particolare, è stato pure precisato che n el giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata(Cass., ord., n. 995 del 20/01/2021 ).

Nella specie, la parte ricorrente non risulta essersi attenuta a tali consolidati principi, atteso che, con il mezzo all’esame, deduce la violazione dei criteri ermeneutici senza enunciare né come essi siano stati violati né come siano stati falsamente applicati.

Sotto il primo aspetto non c’è alcuna spiegazione del “come e del “ perché ” la motivazione evocata avrebbe violato l’art. 1362 c.c. , dato che nemmeno si indica quale criterio sarebbe stato violato e comunque nella esposizione manca qualsivoglia attività illustrativa di come la Corte territorialeavrebbe commesso la denunciata violazione.

Tali notazioni valgono anche per la dedotta falsa applicazione.

Si rimarca che, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -8- censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., sez. un., n. 23745 del 28/10/2020).

In sostanza, l’illustrazione del mezzo in scrutinio si riso lve nell’elencazione di una serie di clausole e nella postulazione meramente assertoria della proposizione che precede a pag. 22 il paragrafo II.2e sopra riportata alla fine del § 2.

3. Con il terzo motivo denunciando « violazione dell’ art. 360 – comma 1 n. 3 c. p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1227 e 2697 c.c.», la ricorrente, in subordine all’accoglimento dei motivi precedenti, lamenta che la Corte di appello abbia accolto il gravame ritenendo insussistente l’obbligo di ABB di procedere allo svuotamento del calcestruzzo senza considerare che tale società, essendo responsabile dell’incendio, come accertato dal Tribunale, era ed è responsabile anche della solidificazione del calcestruzzo essendo questa conseguenza immediata e diretta dell’incendio.

Secondo la ricorrente l’assunto della Corte di m erito sarebbe errato «in quanto l’oggetto del contendere non è l’accertamento dell’obbligo dello svuotamento della betoniera ma quello del pagamento del canone di noleggio” e “[OSCURATO:SOCIETA]., essendo responsabile della causazione dell’incendio è responsabile anche dell’evento diretto ed immediato della solidificazione del calcestruzzo».

Ed invero, aggiunge la ricorrente, il Tribunale ha Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -9- accertato che «è pacifico tra le parti che l’incendio della betoniera, cui fece seguito la solidificazione del calcestruzzo all’interno di essa, fu causato dall’incendio di un “flessibile”, cioè di un componente della betoniera la cui manutenzione era sicuramente da ricondursi, concettualmente, nell’ambito degli “interventi di piccola manutenzione” di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e cioè quegli interventi richiedenti sino a 10 ore mensili di lavoro con costi sino a 300,00 per i ricambi».

Sostiene la [OSCURATO:SOCIETA]. che l’accertamento circa l’addebitabilità del sinistro occorso ad [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non aveva eseguito la manutenzione contrattualmente prevista, non sarebbe stato modificat o dalla C orte d i m erito e per effetto di tale accertamento la ABB sarebbe responsabile per tutti i danni derivanti dall’incendio, sia per la riparazione del mezzo che per la solidificazione del calcestruzzo, il cui scarico sarebbe stato interrotto dall’incendio; l’incendio e la solidificazione del calcestruzzo sarebbero, infatti, conseguenza diretta ed immediata dell’omesso intervento manutentivo e dell’incendio verificatosi.

Ad avviso della ricorrente sussisterebbe la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione dell’incendio e della solidificazione del calcestruzzo, non essendo peraltro stat i invocat i e/o provat i alcuna interruzione del nesso causale e/o alcun concorso di colpa del creditore.

Conseguentemente sussisterebbe la debenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei canoni dovuti fino all’arrivo del mezzo nel porto italiano, in uno alle relative spese di trasporto.

3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che l’accertamento sia del nesso di causalità tra inadempimento e danno sia della prevedibilità del danno costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20961 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -10- Peraltro sembrerebbe che a p. 26 del ricorso si faccia confusione tra il primoe il secondo comma dell’art. 1227 c.c., atteso che l 'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno- conseguenza(Cass. n. 1165 del 21/01/ 2020) .

Anche il terzo motivo si risolve nella prospettazione meramente assertoria di un certo significato della vicenda in fatto, ma non contiene attività dimostrativa del “come” e del “ perché ” sarebbero state violate le norme evocate.

La violazione dell’art. 2697 c.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione dellanorma appena richiamata si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(v.

Cass., s ez. u n., n. 16598 del 5/08/2016, inmotivazione, nonché, ex multis , in massima da Cass. n. 26769 del 23/10/2018).

4. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che: 1) l’operatore del mezzo era un autista e non un meccanico; 2) l’operatore era assoggettato alla direzione della [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa del direttore di cantiere), 3) la Abb era anche custode del mezzo, con i conseguenti obblighi.

Pertanto sarebbe evidente che l’autista del mezzo agiva sotto le direttive di ABB, senza alcuna ingerenza sulle attività a farsi e non Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -11- poteva assumere alcuna iniziativa sullo svuotamento del calcestruzzo; la ABB era anche custode/detentore dell’autobetonpompa noleggiata, potendo esercitare ogni potere di disposizione sulla stessa.

Le circostanze di cui sarebbe stata omessa la valutazione sarebbero decisive in quanto le stesse militerebbero, da un lato, per escludere ogni responsabilità della ricorrente, e dall’altro per la sussistenza dell’obbligo di ABB di porrein essere tutte le attività utili e necessarie, anche in virtù dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Le richiamate circostanze, ad avviso della ricorrente, rileverebbero anche sotto il profilo di erronea e falsa applicazione degli artt. 1571, 1587, 1588 e 1590 c.c.

Sostiene, inoltre, la ricorrente che, in applicazione degli artt.1571, 1587, 1588 e 1590 c.c. sussisterebbe l’obbligo del conduttore di porre in essere tutte le attività che richiede l’ordinaria diligenza e di restituire il bene nel medesimo stato che in cui l’ha ricevuto e l’autista agirebbe «come preposto del conduttore, senza che tale circostanza faccia venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto » .A fronte di tali circostanze sarebbe erroneo e antigiuridico l’assunto della Corte di merito secondo cui: a) non sussisteva alcun obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere allo svuotamento del calcestruzzo, b) sarebbe stata irrilevante l’assenza del responsabile della ABB in cantiere c) l’autista aveva omesso di informare la [OSCURATO:SOCIETA], atteso che tale informazione non era dovuta perché questi era assoggettato alle direttive della [OSCURATO:SOCIETA].

4.1. A prescindere dal fatto che il motivo complessivamente sollecita, in sostanza, una rivalutazione del merito, va evidenziato che nel suo complesso il mezzo risulta meramente assertorio – e ciò anche in relazione alla dedotta decisività dei fatti di cui si lamenta Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -12- l’omesso esame – e , comunque, dipende da quello precedente.

Inoltre, la lamentata violazione di norme non è stata denunciata osservando i soliti criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamati.

4.2. Il motivo è, alla luce delle ragioni appena evidenziate, inammissibile.

5. Conil quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale addebitato all’autista la responsabilità del mancato svuotamento del calcestruzzo in mancanza di qualsiasi domanda e/o addebito in tal senso.

5.1. Il motivo, cheavrebbe dovuto essere correttamente veicolato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., è, comunque, infondato.

La Corte territoriale, infatti, non ha statuito sulla responsabilità dell’autista ma ha solo ricostruito l’ambito degli obblighi delle parti (di una delle quali l’autista era operatore), sicché nessuna ultrapetizione sussiste nella specie, essendosiquella Corte limitata nella parte della motivazione censurata - e riportata a p. 5 del ricorso priva però della parte seguente posta in parentesi che esplica l’affermazione che precede in sentenza -ad un mero apprezzamento al riguardo.

6. Complessivamente il ricorsova rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

Ric. 2020n. 23097 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -13- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23097/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’ a mministratore delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal presidente di sezione dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] C) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 604/18 con cui era stata rigettata la sua opposizione al d.i. n. 26717/14 ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di euro 48.870,00, a titolo di canoni per il noleggio a caldo di una betonpompa e per i maggiori costi di trasporto sopportati a causa della restituzione dal Congo del mezzo carico di calcestruzzo solidificato. L’appellante censurò la decisione impugnata per non aver il primo Giudice considerato che il contratto tra le parti prevedeva, a carico dell’opposta, sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria del macchinario e poneva, a carico della opponente, solo l’obbligo di mettere a disposizione localmente l’officina per interventi di piccola manutenzione; pertanto quando nel luglio 2013 si era guastato un componente (flessibile) della betoniera, la conduttrice aveva provveduto alla sua sostituzione ma sarebbe rimasto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere delle più ampie riparazioni, quali lo svuotamento del mezzo dal calcestruzzo caricato che, non rimosso, si Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- era solidificato, rendendo inservibile il macchinario e determinando maggiori costi per il trasporto in Italia e il suo sdoganamento. La società appellata si costituì eccependo l’inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell’appello e chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso. La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 4687/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, ritenuta in f ondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, in riforma della sentenza impugnata, revocò il d.i. opposto e condannò la società appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi. Ha resistito con controricorsoABB [OSCURATO:SOCIETA] trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 , n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 342 c . p . c . per aver erroneamente la Corte di merito rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 342 c.p.c. 1.1. Va precisato che la doglianza andava correttamente veicolata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e vanno evidenziati i profili di inammissibilità del motivo, essendosi la ricorrente limitata a riportare – neppure nell’illustrazione del motivo ma solo a p. 16 del ricorso , nella parte dedicata al giudizio di appello –in estrema sintesi i motivi di appello proposti ex adverso. A tale riguardo si evidenzia che, secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(v. Cass., o rd ., n. 3612 del 4/02/2022 ). Questa Corte ha pure precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso. (v. Cass., o rd ., n. 29495 del 23/12/2020). [OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che la decisione impugnata in questa sede è comunque in linea con quanto affermato da Cass. , sez. un. , 27199 del 16/11/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. anche Cass., ord.,n. 2320 del 25/01/2023). 1.2.Il motivo deve essere, pertanto, disatteso. 2. Con il secondo motivo, lamentando « violazione dell’art. 360 - comma 1 n. 3 c.p.c. – per violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1372 c.c. e del contratto intercorso tra le parti», la ricorrente sostiene che la decisione della Corte territoriale sarebbe erronea e antigiuridica, oltre che contraddittoria , nella pa rte in cui quella Corte ha ritenuto, di fatto “disapplicando” il contratto tra le Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -6- parti, che i maggiori canoni e costi richiesti sarebbero riferibili ad un periodo successivo a quello contrattuale e quindi extra contratto. Tale statuizione violerebbe gli artt. 1362, 1363 e 1372 cc e lo stesso contratto, in quanto la pretesa oggetto dell’ingiunzione di pagamento non è riferibile a periodi successivi alla scadenza contrattuale e a somme extra contratto ma ad oneri dovuti a fronte di specifici obblighi contrattuali, trovando tali pretese riscontro nel contratto in questione. Ad avviso della ricorrente le parti avrebbero «convenuto che il canone di noleggio era dovuto fino alla data di arrivo presso il porto italiano e ciò a prescindere dalla disponibilità – o m eno – delle navi per il rimpatrio, così come, anche le spese di rimpatrio erano a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., a prescindere dal carico». 2.1. Il motivo così come articolato è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento dell a giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., ord., n. 9461 del Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -7- 9/04/2021). In particolare, è stato pure precisato che n el giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata(Cass., ord., n. 995 del 20/01/2021 ). Nella specie, la parte ricorrente non risulta essersi attenuta a tali consolidati principi, atteso che, con il mezzo all’esame, deduce la violazione dei criteri ermeneutici senza enunciare né come essi siano stati violati né come siano stati falsamente applicati. Sotto il primo aspetto non c’è alcuna spiegazione del “come e del “ perché ” la motivazione evocata avrebbe violato l’art. 1362 c.c. , dato che nemmeno si indica quale criterio sarebbe stato violato e comunque nella esposizione manca qualsivoglia attività illustrativa di come la Corte territorialeavrebbe commesso la denunciata violazione. Tali notazioni valgono anche per la dedotta falsa applicazione. Si rimarca che, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -8- censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., sez. un., n. 23745 del 28/10/2020). In sostanza, l’illustrazione del mezzo in scrutinio si riso lve nell’elencazione di una serie di clausole e nella postulazione meramente assertoria della proposizione che precede a pag. 22 il paragrafo II.2e sopra riportata alla fine del § 2. 3. Con il terzo motivo denunciando « violazione dell’ art. 360 – comma 1 n. 3 c. p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1227 e 2697 c.c.», la ricorrente, in subordine all’accoglimento dei motivi precedenti, lamenta che la Corte di appello abbia accolto il gravame ritenendo insussistente l’obbligo di ABB di procedere allo svuotamento del calcestruzzo senza considerare che tale società, essendo responsabile dell’incendio, come accertato dal Tribunale, era ed è responsabile anche della solidificazione del calcestruzzo essendo questa conseguenza immediata e diretta dell’incendio. Secondo la ricorrente l’assunto della Corte di m erito sarebbe errato «in quanto l’oggetto del contendere non è l’accertamento dell’obbligo dello svuotamento della betoniera ma quello del pagamento del canone di noleggio” e “[OSCURATO:SOCIETA]., essendo responsabile della causazione dell’incendio è responsabile anche dell’evento diretto ed immediato della solidificazione del calcestruzzo». Ed invero, aggiunge la ricorrente, il Tribunale ha Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -9- accertato che «è pacifico tra le parti che l’incendio della betoniera, cui fece seguito la solidificazione del calcestruzzo all’interno di essa, fu causato dall’incendio di un “flessibile”, cioè di un componente della betoniera la cui manutenzione era sicuramente da ricondursi, concettualmente, nell’ambito degli “interventi di piccola manutenzione” di pertinenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e cioè quegli interventi richiedenti sino a 10 ore mensili di lavoro con costi sino a 300,00 per i ricambi». Sostiene la [OSCURATO:SOCIETA]. che l’accertamento circa l’addebitabilità del sinistro occorso ad [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non aveva eseguito la manutenzione contrattualmente prevista, non sarebbe stato modificat o dalla C orte d i m erito e per effetto di tale accertamento la ABB sarebbe responsabile per tutti i danni derivanti dall’incendio, sia per la riparazione del mezzo che per la solidificazione del calcestruzzo, il cui scarico sarebbe stato interrotto dall’incendio; l’incendio e la solidificazione del calcestruzzo sarebbero, infatti, conseguenza diretta ed immediata dell’omesso intervento manutentivo e dell’incendio verificatosi. Ad avviso della ricorrente sussisterebbe la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione dell’incendio e della solidificazione del calcestruzzo, non essendo peraltro stat i invocat i e/o provat i alcuna interruzione del nesso causale e/o alcun concorso di colpa del creditore. Conseguentemente sussisterebbe la debenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei canoni dovuti fino all’arrivo del mezzo nel porto italiano, in uno alle relative spese di trasporto. 3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che l’accertamento sia del nesso di causalità tra inadempimento e danno sia della prevedibilità del danno costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20961 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -10- Peraltro sembrerebbe che a p. 26 del ricorso si faccia confusione tra il primoe il secondo comma dell’art. 1227 c.c., atteso che l 'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno- conseguenza(Cass. n. 1165 del 21/01/ 2020) . Anche il terzo motivo si risolve nella prospettazione meramente assertoria di un certo significato della vicenda in fatto, ma non contiene attività dimostrativa del “come” e del “ perché ” sarebbero state violate le norme evocate. La violazione dell’art. 2697 c.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione dellanorma appena richiamata si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(v. Cass., s ez. u n., n. 16598 del 5/08/2016, inmotivazione, nonché, ex multis , in massima da Cass. n. 26769 del 23/10/2018). 4. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che: 1) l’operatore del mezzo era un autista e non un meccanico; 2) l’operatore era assoggettato alla direzione della [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa del direttore di cantiere), 3) la Abb era anche custode del mezzo, con i conseguenti obblighi. Pertanto sarebbe evidente che l’autista del mezzo agiva sotto le direttive di ABB, senza alcuna ingerenza sulle attività a farsi e non Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -11- poteva assumere alcuna iniziativa sullo svuotamento del calcestruzzo; la ABB era anche custode/detentore dell’autobetonpompa noleggiata, potendo esercitare ogni potere di disposizione sulla stessa. Le circostanze di cui sarebbe stata omessa la valutazione sarebbero decisive in quanto le stesse militerebbero, da un lato, per escludere ogni responsabilità della ricorrente, e dall’altro per la sussistenza dell’obbligo di ABB di porrein essere tutte le attività utili e necessarie, anche in virtù dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). Le richiamate circostanze, ad avviso della ricorrente, rileverebbero anche sotto il profilo di erronea e falsa applicazione degli artt. 1571, 1587, 1588 e 1590 c.c. Sostiene, inoltre, la ricorrente che, in applicazione degli artt.1571, 1587, 1588 e 1590 c.c. sussisterebbe l’obbligo del conduttore di porre in essere tutte le attività che richiede l’ordinaria diligenza e di restituire il bene nel medesimo stato che in cui l’ha ricevuto e l’autista agirebbe «come preposto del conduttore, senza che tale circostanza faccia venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto » .A fronte di tali circostanze sarebbe erroneo e antigiuridico l’assunto della Corte di merito secondo cui: a) non sussisteva alcun obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere allo svuotamento del calcestruzzo, b) sarebbe stata irrilevante l’assenza del responsabile della ABB in cantiere c) l’autista aveva omesso di informare la [OSCURATO:SOCIETA], atteso che tale informazione non era dovuta perché questi era assoggettato alle direttive della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. A prescindere dal fatto che il motivo complessivamente sollecita, in sostanza, una rivalutazione del merito, va evidenziato che nel suo complesso il mezzo risulta meramente assertorio – e ciò anche in relazione alla dedotta decisività dei fatti di cui si lamenta Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -12- l’omesso esame – e , comunque, dipende da quello precedente. Inoltre, la lamentata violazione di norme non è stata denunciata osservando i soliti criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamati. 4.2. Il motivo è, alla luce delle ragioni appena evidenziate, inammissibile. 5. Conil quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale addebitato all’autista la responsabilità del mancato svuotamento del calcestruzzo in mancanza di qualsiasi domanda e/o addebito in tal senso. 5.1. Il motivo, cheavrebbe dovuto essere correttamente veicolato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., è, comunque, infondato. La Corte territoriale, infatti, non ha statuito sulla responsabilità dell’autista ma ha solo ricostruito l’ambito degli obblighi delle parti (di una delle quali l’autista era operatore), sicché nessuna ultrapetizione sussiste nella specie, essendosiquella Corte limitata nella parte della motivazione censurata - e riportata a p. 5 del ricorso priva però della parte seguente posta in parentesi che esplica l’affermazione che precede in sentenza -ad un mero apprezzamento al riguardo. 6. Complessivamente il ricorsova rigettato. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2020n. 23097 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -13- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 25257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris