CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]{[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.4.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte della precedente pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine alla continuazione esterna con altra sentenza resa dalla stessa Corte distrettuale in data 6.3.2018, diventata irrevocabile il 20.10.2019, ha quantificato tale aumento nella misura di sei anni di reclusione, determinando pertanto la pena complessiva inflitta all'imputato tanto per i reati sub judice quanto per quelli in continuazione in complessivi diciannove anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio motivazionale, come i giudici del rinvio nel determinare l'aumento ai fini della continuazione abbiano violato il divieto di reformatio in peius, avendo calcolato quale pena base per il reato più grave 25 anni e 3 mesi di reclusione laddove la sentenza passata in giudicato aveva fissato la pena base in 20 anni di reclusione, nonché applicato per i reati satellite di cui ai capi C) ed E) un aumento per ciascun reato di 1 anno di reclusione, fissato invece dalla sentenza passata in giudicato in 6 mesi ciascuno. Deduce inoltre che nessuna motivazione fosse stata resa, se non in forma apparente, sui criteri seguiti ai fini dell'aumento in continuazione, peraltro esternata quanto ai reati fine, in termini complessivi e non considerandoli singolarmente, in violazione dei principi fissati dalla sentenza di annullamento [OSCURATO:PERSONA] Oltre ad essere carente sotto il profilo dell'autosufficienza non venendo allegata dal ricorrente la sentenza diventata irrevocabile, rispetto alla quale si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la corte di rinvio quantificato gli aumenti ai fini della continuazione in misura superiore a quelli indicati dal giudice della cognizione, il ricorso risulta manifestamente infondato. Il vulnus rilevato dalla sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte riguardava esclusivamente il difetto di motivazione dell'aumento applicato ai fini della continuazione, da effettuarsi singolarmente non solo per la pena base riferita al reato più grave, ma altresì per ciascun reato satellite: la sentenza impugnata è stata infatti censurata per aver quantificato un aumento onnicomprensivo senza indicare nè la tipologia, né il numero dei reati, né gli aumenti di pena per essi fissati nel separato giudizio, e, dunque, senza che fossero evincibili i criteri seguiti ai fini dell'aumento applicato, così da poterne escludere l'arbitrarietà o l'incongruenza. Sulla linea della direttrice tracciata dalla suddetta pronuncia risulta essersi mantenuto il giudice del rinvio che ha quantificato l'aumento relativo alla continuazione esterna nella stessa misura della pronuncia annullata, ovverosia in ulteriori 6 anni di reclusione rispetto al trattamento sanzionatorío quantificato in 13 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati sub judice, coperto dal giudicato, fornendone tuttavia sul punto la dovuta motivazione. Non avendo la pronuncia rescindente emessa da questa Corte individuato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, risultando le disquisizioni sul punto essere state svolte solo in astratto, in ordine cioè alle corrette modalità della quantificazione applicabile rispetto alla pena fissata con la pronuncia considerata ai fini della continuazione, nessuna rispondenza è dato ravvisare tra gli aumenti lamentati dalla difesa in quanto superiori, sia con riferimento alla pena base che ai reati di cui ai capi c) ed e), a quelli calcolati dalla stessa sentenza in continuazione, e la pronuncia impugnata. A fronte della pena base quantificata dalla pronuncia resa dalla Corte di appello di Napoli diventata irrevocabile il 20.10.2019 in dieci anni e sei mesi di reclusione, la Corte di rinvio ha applicato un aumento sensibilmente inferiore pari a tre anni e sei mesi di reclusione, mentre ha lasciato inalterato l'aumento di un anno quantificato dai giudici della cognizione per ciascuno dei due reati di cui ai capi c) ed e), con conseguente inconfigurabilità alla radice dell'eccepita violazione del divieto di mutamento in peius. Quanto al lamentato vizio motivazionale, la compiuta spiegazione data dalla Corte territoriale delle ragioni per le quali ha ritenuto dì determinare in tre anni e sei mesi di reclusione l'aumento riferito alla pena base, avendo valorizzato il significativo contributo fornito dall'imputato al precedente sodalizio criminoso al cui interno rivestiva un posizione di vertice, ed invece di mantenere inalterato l'aumento già fissato dal giudice della cognizione per i reati satellite, in quanto già diversificato in ragione della gravità dei fatti, desumibili tanto dai quantitativi della droga ceduta quanto dalle differenti modalità delle condotte, non consente affatto di ritenere l'apparato argomentativo apparente, così come sostiene la difesa, risultando al contrario correttamente declinati i principi cui deve uniformarsi il giudice nel determinare gli aumenti in relazione alla pena da applicarsi a fronte del riconoscimento del medesimo disegno criminoso, costituiti dal rispetto il rapporto di proporzione tra le pene e dalla correlazione all'entità e al numero dei reati irrevocabilmente accertati (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell