CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che Gent LLuka ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la suaistanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di treanni, undici mesi e due giorni inflitta con sentenza irrevocabile il 28 ottobre 2024e – con due distinti motivi – denuncia che il giudice specializzato avrebbe negatol’accesso al beneficio sulla scorta dell’erronea attribuzione della qualifica diirreperibile di fatto e avrebbe violato il diritto di difesa negando al difensore unrinvio della decisione al fine di consentirgli di affittare un abitazione sul territorioitaliano;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui anche perl’affidamento in prova è necessario che l’istante disponga di un domicilio idoneo,trattandosi di misura che presuppone la costante reperibilità del soggetto pressoun luogo adeguato all’attuazione del progetto di reinserimento, ove il serviziosociale possa effettuare, in un quadro di legalità, i previsti interventi edeffettuare i dovuti controlli (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695- 01), sicché la disponibilità di un domicilio idoneo rappresenta un prerequisitoimplicito, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione di merito circa lacondotta del condannato e la prognosi di buon esito della misura alternativa(Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 – 01, in motivazione); ricordato che l'irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigettodella misura alternativa e che tale situazione al momento della decisione sullasua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essereconsiderata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nellamisura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura eimpedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep.28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 12714del 12/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289718 – 01; Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019,inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del serviziosociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente a adeguare leprescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, edunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolareelezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198);ricordato, invero, chel'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo laregolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l'effettiva reperibilitàdel domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell'applicazione dellamisura dell'affidamento in prova al servizio sociale, postulando, questo, uncontatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale (Sez. 1,n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485 – 01;ritenuto che è nell’alveo di tale principio che si è mosso il Tribunale disorveglianza che ha fatto corretto riferimento, nella valutazione alle informazioniacquisite dai Carabinieri che hanno attestato l’irreperibilità di fatto delcondannato, ciò che è stato confermato dall’Uepe che non ha potuto svolgere ladoverosa indagine prodromica alla valutazione dell’istanza;ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante ocontraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento suscettibiled’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]