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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 30449/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 25218-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; S.D.M.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Ric. 2021 n. 25218 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 02426940975, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] 06928541215; -intimati - contro M.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], inpersona del titolare, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG 594/2021 del TRIBUNALE diVELLETRI, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale, visto l'art. 380 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio , accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto.

Ric. 2021 n. 25218 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Velletri chiedendo la condanna dell’ex datore di lavoro M.M.

Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei pretesi responsabili solidali [OSCURATO:SOCIETA]., S.D.M.

Società distributrice merci S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di differenze retributive; 2.il Tribunale di Velletri, con l’ordinanza qui impugnata, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, assunte sommarie informazioni, che, ai fini della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., pur avendo la parte ricorrente dedotto che la prestazione lavorativa era stata resa presso il parcheggio/deposito del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in Pomezia, in tale luogo potesse radicarsi un nucleo, seppur minimo, di una stabile organizzazione aziendale della parte convenuta M.M.

Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA];

3. avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; le società epigrafate hanno resistito ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; le parti hanno comunicato memorie; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Velletri per violazione dell'art. 413 c.p.c., deducendo: “1. violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e dell’art. 38, comma 4, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., comma 1, 416 c.p.c., comma 3, quale vizio di motivazione circa Ric. 2021 n. 25218 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -4- il luogo dedotto in giudizio dal lavoratore di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion della M.M.

Autotrasporti di M. Miranda, di svolgimento delle mansioni, di partenza e di ritorno per il deposito del camion, per omesso esame dei fatti storici dedotti e non contestati nonché per omesso esame di tali fatti storici dedotti e non contestati che rivestono carattere di decisività per la controversia ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito, per apparente motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e dell’art. 38, comma 4, c.p.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro in relazione all’art. 1321, comma 1, c.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale, ai sensi all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3” 2.il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, avuto riguardo alla nozione di luogo della dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. in continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale e ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass.n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista Ric. 2021 n. 25218 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -5- processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art.413 c.p.c.

“è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v.

Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista); in particolare, per quanto qui propriamente rileva, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass.n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019;Cass. n. 38861 del 2021; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014, che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v.

Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 Ric. 2021 n. 25218 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -6- del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020); 3.alla stregua di tali orientamenti, il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri e con assorbimento di ogni altra questione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall’art.50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 25218-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; S.D.M. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Ric. 2021 n. 25218 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 02426940975, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] 06928541215; -intimati - contro M.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], inpersona del titolare, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 594/2021 del TRIBUNALE diVELLETRI, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale, visto l'art. 380 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio , accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto. Ric. 2021 n. 25218 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Velletri chiedendo la condanna dell’ex datore di lavoro M.M. Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei pretesi responsabili solidali [OSCURATO:SOCIETA]., S.D.M. Società distributrice merci S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di differenze retributive; 2.il Tribunale di Velletri, con l’ordinanza qui impugnata, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, assunte sommarie informazioni, che, ai fini della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., pur avendo la parte ricorrente dedotto che la prestazione lavorativa era stata resa presso il parcheggio/deposito del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in Pomezia, in tale luogo potesse radicarsi un nucleo, seppur minimo, di una stabile organizzazione aziendale della parte convenuta M.M. Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]; 3. avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; le società epigrafate hanno resistito ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; le parti hanno comunicato memorie; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Velletri per violazione dell'art. 413 c.p.c., deducendo: “1. violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e dell’art. 38, comma 4, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., comma 1, 416 c.p.c., comma 3, quale vizio di motivazione circa Ric. 2021 n. 25218 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- il luogo dedotto in giudizio dal lavoratore di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion della M.M. Autotrasporti di M. Miranda, di svolgimento delle mansioni, di partenza e di ritorno per il deposito del camion, per omesso esame dei fatti storici dedotti e non contestati nonché per omesso esame di tali fatti storici dedotti e non contestati che rivestono carattere di decisività per la controversia ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito, per apparente motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2. violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e dell’art. 38, comma 4, c.p.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro in relazione all’art. 1321, comma 1, c.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale, ai sensi all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3” 2.il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, avuto riguardo alla nozione di luogo della dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. in continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale e ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass.n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista Ric. 2021 n. 25218 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art.413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v. Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista); in particolare, per quanto qui propriamente rileva, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass.n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019;Cass. n. 38861 del 2021; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014, che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 Ric. 2021 n. 25218 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020); 3.alla stregua di tali orientamenti, il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri e con assorbimento di ogni altra questione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall’art.50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi
Sentenza Cassazione n. 30449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris