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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07514/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCE Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per il rigetto dei ricorsi proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri; Udite le conclusioni dei difensori, instanti per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 dicembre 2020-12 marzo 2021, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2013-10 dicembre 2013, - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine reato di cui al capo 3) della rubrica (porto in luogo pubblico di coltelli) in quanto estinto per prescrizione; - riduceva per tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA] la pena inflitta in relazione ai residui capi 1) e 2) della rubrica (rispettivamente danneggiamento aggravato del [OSCURATO:PERSONA] di Latiano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e danneggiamento aggravato dell'Alfa 147 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della Snnart di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]); - confermava nel resto la sentenza del primo giudice.

2. Avverso la suddetta sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen.

Nel corso del procedimento di primo grado, conclusosi con sentenza emessa in data 26 novembre 2013, tutti gli imputati venivano dichiarati contumaci, laddove invece, nel giudizio di secondo grado, ne veniva dichiarata l'assenza.

Ciò integra violazione dell'art. 9, comma 2, della legge 28 arile 2014, n. 67.

Agli imputati avrebbe dovuto essere notificato l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, la cui omissione ne comporta la nullità.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della penale responsabilità del D'Errico.[OSCURATO:PERSONA], oltreché confondersi sul colore dell'auto del D'Errico, che è blu e non nera, come dalla stessa riferito, ha infine ammesso di non aver visto scendere dalla suddetta auto il D'Errico al momento dei fatti.

A carico del D'Errico non milita, innegabilmente, alcun altro elemento se non una, sia pur sporadica, frequentazione con gli altri imputati.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

La presunta gravità dei fatti avrebbe potuto trovare adeguato motivo di compensazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nell'intervenuto, integrale, risarcimento del danno, circostanza inopinatamente valutata dalla Corte d'appello esclusivamente quale ulteriore riscontro della loro responsabilità e non anche come manifestazione di resipiscenza.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.

A fronte di un reato punito, all'epoca, con la pena-base di mesi sei di reclusione, la Corte d'appello, senza fornire alcuna motivazione per un discostamento macroscopico, ha ritenuto di irrogare la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, applicando poi un aumento, ex art. 81 cod. pen., pari a mesi sette di reclusione, superiore al minimo edittale.

Essa non ha fatto buon uso del potere di dosimetria della pena, non adempiendo all'obbligo di congruamente motivare.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente al capo 1) della rubrica, per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato, che dai seguenti atti del processo: denuncia-querela del 19 febbraio 2012, sommarie informazioni testimoniali del 22 febbraio 2012, verbale di incidente probatorio del 12 aprile 2012.

La Corte d'appello ha omesso un'analisi critica delle dichiarazioni della Schiena.

Questa cade in contraddizione, nel confronto tra querela e s.i., relativamente alle autovetture con a bordo gli imputati incrociate lungo la strada che collega il club e l'abitazione della zia [OSCURATO:PERSONA] ed al senso di marcia che nell'occasione stava percorrendo.

Inoltre, nell'incidente probatorio, la Schiena ha dichiarato di non aver mai affermato quanto riportato in querela.

Distoniche ed inaffidabili sono le propalazioni della Schiena circa il suo comportamento in occasione dei fatti.

Infatti, solo nel corso dell'incidente probatorio ella ha asserito di aver constatato personalmente i danni al club e di aver allertato i Carabinieri, mentre in querela aveva detto di aver raggiunto la propria abitazione, dove alcuni soci del club l'avevano raggiunta e le avevano riferito di essere poco prima caduti vittima al club di un'aggressione di inaudita violenza.

La Corte d'appello ha "scelto" una versione, relegando le evidenziate aporie a mere "imprecisioni".

Quanto all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non considera che, nell'incidente probatorio, la Schiena non l'ha riconosciuto tra quanti fuoriuscirono dalla Jeep di colore nero in uso a quest'ultimo.

Altra emergenza ignorata riguarda la genesi e la spiegazione delle dichiarazioni rese dalla Schiena, che, in sede di incidente probatorio, ha riferito che, secondo le voci correnti in paese, "questi ragazzi quando si muovono o fanno danni o fanno casini" e "sono sempre insieme".

Al lume di siffatta dichiarazione andavano ponderate le dichiarazioni rese relativamente alla individuazione degli autori dei fatti, non frutto di percezione diretta, bensì di suggestione.

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente al capo 2) della rubrica, per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato, che dai seguenti atti del processo: sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2012, denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], annotazione di p.g. del 20 febbraio 2012.

La Corte d'appello inferisce la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni: la contestualità degli avvenimenti e le dichiarazioni rese dal Santoro, sebbene da questi non sottoscritte.

Sotto il primo profilo, la contestualità degli avvenimenti è priva di efficacia dimostrativa.

Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non aver visto nulla, ma di aver solo constatato con il Mustich (fidanzato di sua figlia) che la Smart del Mustich medesimo e l'Alfa 147 del Santoro erano state danneggiate.

Di identico tenore sono le dichiarazioni del Mustich. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver solo constatato che l'auto parcheggiata nella strada privata del [OSCURATO:PERSONA] era stata danneggiata, ma di non saper indicare o riconoscere i responsabili.

Erroneo si appalesa il richiamo operato in sentenza all'annotazione di p.g. del 20 febbraio 2012, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine alla utilizzabilità di tale atto, la ritrosia attribuita al Santoro si riferisce in maniera evidente a quanto occorso presso il club (ed infatti si parla di "violenze e devastazioni subite") e non al danneggiamento delle autovetture.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato che dai seguenti atti del processo: consulenza di parte, annotazione di p.g. del 29 febbraio 2012, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2013.

Come consacrato nel filmato e nella consulenza di parte prodotta, il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo intercorrente dalle ore 19,00 alle 20,00 del 19 febbraio 2012, si trovava presso la sua abitazione.

La Corte d'appello replica che non è provato che a salire sull'[OSCURATO:PERSONA] alle 19,45 fosse l'imputato.

Si manifesta l'errore metodologico e valutativo in cui detta Corte è incorsa, risolvendo la mancata prova liberatoria dell'imputato nella dimostrazione della sua colpevolezza.

Inoltre essa non ha considerato che nella produzione documentale alla cui acquisizione si era subordinata la richiesta del rito abbreviato, ritualmente acquisita, era presente una dichiarazione a firma autentica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale affermava che l'[OSCURATO:PERSONA], di sua proprietà, era in uso al [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 2011 e sino al momento della dichiarazione stessa (23 maggio 2013).A supporto della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello non avrebbe potuto invocare le telefonate, rispetto alle quali essa medesima afferma che non è chiaro se si trattasse di telefonate ricevute con risposta e di quale durata.

Ciò vale a maggior ragione in considerazione della scansione temporale delle telefonate.

3.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La Corte d'appello ha omesso di valutare il profilo dell'abitualità del comportamento con specifico riferimento all'imputato, non gravato da precedenti penali, come da certificato giudiziale.

L'inesistenza negli anni di qualsivoglia pregiudizio a suo carico denota l'assenza di una capacità criminosa, con conseguente applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

4.1. Detto ricorso (che nel passaggio dal fg. contrassegnato con il numero 141 a quello contrassegnato con il numero 142 presenta un'incongruenza espositiva da cui si evince che mancano una o più pagine, ove peraltro dovrebbe essere contenuta la rubrica del terzo motivo di ricorso) è identico, finanche alla lettera, a quello presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Le uniche diversità consistono in ciò che il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], nel primo motivo, omette le considerazioni critiche relative all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e, nel terzo motivo, omette le considerazioni critiche relative alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata con riguardo, da un lato, al filmato ed alla consulenza tecnica del difensore (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto a casa ed alle 19,45 sarebbe entrato nell'[OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, ai contatti telefonici emergenti dai telefoni cellulari degli imputati.

4.2. Stante ciò, avuto riguardo alle esigenze di sintesi sottese all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si evita di riproporre i motivi di cui al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rinviando all'enunciazione ed all'illustrazione di essi compiuta con riferimento al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dovranno leggersi a mente delle indicate ragioni di diversità.

5. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

5.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati per i delitti loro contestati ai capi 1) e 2) della rubrica.

È errata la sentenza impugnata laddove ricostruisce l'ora del danneggiamento dopo le 19,35 ed intorno alle 20,00 o poco dopo, con conseguente non condivisibilità dell'alibi dedotto dal [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione è contraria a quanto riferito dalla Schiena nella denuncia-querela del 19 febbraio 2012, nelle sommarie informazioni del 22 febbraio 2012 e nell'incidente probatorio del 12 aprile 2012.

Nel verbale di sopralluogo dei Carabinieri di Latiano - giunti presso la sala giochi alle 20,00 e con ritardo - il presunto periodo della devastazione è indicato tra le ore 19,10 e le ore 19,30 del 19.2.2012.

Alle 19,35 circa la Schiena telefonava ai Carabinieri, ma per denunciare il danneggiamento del club, non già la lite coinvolgente il nipote [OSCURATO:PERSONA], per cui era stata avvisata dalla zia [OSCURATO:PERSONA], essendosi sincerata che nessuna lite in realtà v'era stata ed anzi che il nipote neppure era presente.

L'orario del danneggiamento riportato nella notizia di reato, nella querela, nei verbali di sopralluogo, nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai ragazzi presenti al momento del danneggiamento nella sala-giochi, nelle telefonate e nell'ordinanza di convalida della misura pre-cautelare è sempre stato quello delle 19,15, o delle 19,00.

Errata è dunque l'indicazione temporale effettuata dai giudici di merito: quello delle 19,35 sino alle 20,00 è un arco di tempo riferibile all'ultimo dei danneggiamenti, di cui al capo 2), riguardante le autovetture parcheggiate presso la masseria in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Latiano. [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose discrasie dei suoi tre racconti, non ha mai mutato l'orario del danneggiamento del club, avendo anzi precisato che esso era avvenuto poco prima della sua telefonata delle 19,35 ai Carabinieri.

Ciò è confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Mustich.

Nella notizia di reato si legge che alle 20,00 giungeva alla Caserma di Latiano la comunicazione telefonica dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Comando di Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni di dissidi in corso alla masseria.

L'annotazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, erroneamente richiamata in sentenza, riguarda una successiva richiesta di rinforzi, inoltrata alle 20,45 dalla Stazione dei Carabinieri di Latiano al Comando di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni ai fine di poter procedere ai numerosi fermi.

A riscontro dell'alibi del [OSCURATO:PERSONA] - dedotto già in sede di interrogatorio di garanzia - v'è il certificato rilasciato in data 22 febbraio 2012 dal medico veterinario Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ambulatorio in Torre S.S., da cui emerge che "... la terapia" alla cagnolina dell'imputato "è stata effettuata domenica 19.02.2012 dalle ore 10,00 alle ore 11, 30 e dalle ore 18,25 alle ore 19,30".

La circostanza che l'imputato fosse rimasto presente per l'intero periodo della cura pomeridiana è confermata dalle dichiarazioni della coppia di ragazzi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accompagnato a Torre S.S. e della stessa Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Erra la Corte d'appello laddove ritiene credibile la Schiena senza alcun vaglio di attendibilità, nonostante le contraddizioni in cui è incorsa, a maggior ragione in quanto la medesima ha dimostrato di essere prevenuta nei confronti dei soggetti di cui faceva i nomi, riconoscendo "nel corso dell'interrogatorio, in sede di controesame della difesa" (così a p. 15 del ricorso), di aver litigato con la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e di conservare vecchi rancori con il Nardelli.

In ordine al danneggiamento delle autovetture, di cui al capo 2), nessuno ha visto e quindi ha potuto identificare gli autori delle condotte.

L'aggravante contestata non ricorre in quanto le autovetture erano parcheggiate su un piazzale recintato ed inaccessibile a terzi, cosi come emerge chiaramente dalle fotografie scattate dai Carabinieri al momento del sopralluogo in C.da [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'omesso riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente ed ancorata a mere frasi di stile.

5.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 62-bis e 133 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], ove ritenga che, tanto per il fatto quanto per il soggetto, debba escludersi la concessione delle generiche, deve giustificare sotto ogni possibile profilo l'insussistenza della loro meritevolezza.

Anche su tale punto la motivazione è solo apparente.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consta aver depositato memoria in data 17 dicembre 2021, con la quale riprende ed illustra ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso ed evidenzia che i fatti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (gli unici, ormai, per cui è giudizio) si sarebbero prescritti il 20 ottobre 2021.

7. All'udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei ricorsi uno acto proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri.

I difensori degli imputati presenti, illustrati brevemente i ricorsi, si richiamano invece alle conclusioni in essi rassegnati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è che gli imputati sono stati dichiarati contumaci in primo grado, mentre in appello sono stati dichiarati assenti.

Nondimeno, pur a voler accedere alla tesi che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, dà luogo a nullità (tesi peraltro non condivisa da pronunce recenti, tra cui, da ultimo, Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija), detta nullità è pacificamente da qualificarsi a regime intermedio, attenendo all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita immediatamente dal difensore [cfr. funditus Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770-01, cui adde, per conclusioni sostanzialmente identiche, Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020 (dep. 2021), Letizia, Rv. 280770-01, in ordine specularmente alla mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria].

Nella specie, il ricorrente non allega essere stata eccepita dinanzi alla Corte d'appello l'erronea dichiarazione di assenza degli imputati, già contumaci in primo grado, né allega quale concreto pregiudizio al diritto di difesa gli imputati abbiano subito dall'omessa notificazione r::2 dell'estratto contumaciale izio per vero insussistente, considerato che - in difetto di legittimazione degli imputati a presentare personalmente il ricorso per cassazione - esso, in effetti, è stato nel loro interesse proposto dal difensore (talché sovviene il richiamo al principio - espresso tra le altre da Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391-02 - per cui l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anzitutto, inappuntabili sono le considerazioni della Corte d'appello in ordine al colore dell'A6 del D'Errico individuata come blu, anziché come nera, dalla Schiena.

La riprova della facile confondibilità del blu scuro tipico della casa produttrice Audi con il vero e proprio nero è rappresentata da ciò che - come evidenziato da detta Corte - gli stessi operanti, nel processo verbale di sequestro - sono caduti nello stesso errore della Schiena, indicando l'A6 come nera e non come blu.

Ciò detto, il motivo in disamina, nella parte in cui afferma che, a carico del D'Errico, in disparte la presenza della sua autovettura sul luogo dei fatti, v'è esclusivamente una sporadica frequentazione con gli altri coimputati, omette di fare i conti con la seconda parte della motivazione espressa dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, a termini della quale (p. 12) il GUP, sebbene la Schiena avesse riferito, peraltro solo in sede di incidente probatorio, e non anche in sede di querela e di sommarie informazioni testimoniali, di non aver visto il D'Errico scendere dall'auto, aveva però "superato" tale dichiarazione "con argomentazioni (vedi pag. 9 della sentenza impugnata [ossia della sentenza di primo grado]) non sminuite dalle censure difensive".

In effetti, nella sentenza di primo grado, che costituisce un sol corpo con quella impugnata, in quanto di egual segno (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01), il GUP (a p. 9 per l'appunto) aveva addotto due argomenti a giustificazione dell'affermazione di colpevolezza del D'Errico: - il primo, decisivo, è che la Schiena non è affatto l'unica accusatrice del D'Errico, poiché "le altre persone offese hanno tutte indicato (anche) il D'Errico tra gli agenti"; - il secondo, non decisivo ma sicuramente di rilievo, è che il D'Errico, dopo i fatti, "non esitava ad abbandonare il veicolo con le chiavi nel cruscotto e si sottraeva alle ricerche".

Rispetto a nessuno di tali due argomenti - intrinsecamente logici - il ricorso prende posizione.

Ciò contravviene all'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a confutare in modo specifico tutte le considerazioni prospettate nella stessa sentenza impugnata [cfr., a contrario, Sez. 1, n. 24834 del 22/09/2016 (dep. 2017), Augussori, Rv. 270566-01].

Conseguentemente le censure che ne occupano, oltreché palesemente prive di fondamento, incorrono altresì in aspecificità, autonomamente comportante la sanzione dell'inammissibilità.1.3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che, riguardando entrambi il trattamento sanzionatorio, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La Corte d'appello ha congruamente motivato sul trattamento sanzionatorio.

Invero, anzitutto, ha escluso per tutti gli imputati, anche per quelli incensurati, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione, segnatamente, della "particolare gravità dei fatti", indice da correlarsi - alla stregua di quanto rilevato dal primo giudice - con quelli ulteriori della particolare intensità del dolo e della personalità criminale manifestata dagli imputati, "a dispetto della giovane età [...,] adusi a comportarsi con arrogante incuranza delle leggi" (p. 12 della sentenza di primo grado).

A fronte di ciò, neppure dinanzi a questa Corte sono evidenziati elementi positivamente valutabili in favore degli imputati ai fini del riconoscimento delle generiche.

Al riguarda giova richiamare il costante insegnamento di questa Suprema Corte quello secondo cui il giudice di appello non è finanche tenuto a motivare il diniego delle generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999- 02).

Né, sotto altro profilo, l'applicazione delle generiche costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01).

La Corte d'appello, secondariamente, ha tenuto in adeguata considerazione il risarcimento del danno - effettuato tardivamente, giusta dichiarazione della Schiena del 15 marzo 2019, prodotta all'udienza del 16 dicembre 2020, e per di più alla sola Schiena e non anche agli altri danneggiati - diminuendo sia la pena per il primo reato, da anni uno e mesi otto ad anni uno e mesi cinque di reclusione, sia l'aumento di pena a titolo di continuazione, da mesi dieci a mesi sette di reclusione.

Trattasi di una significativa diminuzione rispetto alla pena irrogata nella sentenza di primo grado, a sua volta adducente a giustificazione l'apprezzamento breviloquente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con evidente riferimento alle estese considerazioni nelle pagine precedenti espresse nella disamina delle ragioni di fondatezza delle accuse.

Talché la Corte d'appello, nel ribadire la non concedibilità delle generiche sotto il profilo, in particolare, della gravità dei fatti, e ciò nondimeno nel tener conto, per ben due volte, dell'unico fattore favorevole agli imputati medio tempore maturato, sotto il duplice angolo di visuale della pena per il primo reato e dell'aumento di pena per la continuazione, ha implicitamente richiamato i già congrui criteri di quantificazione della pena addotti dal primo giudice.

Peraltro, in rapporto, specificamente, all'aumento di pena per la continuazione, osservasi come l'avere la quantificazione della Corte d'appello solo lievemente superato il minimo edittale non la espone a censure di incongruità, avendo essa discrezionalmente ponderato la spiccata gravità di tutti i fatti, compreso, dunque, il reato-satellite.

Da ultimo, il tardivo (e, per quanto osservato, neppure integrale) risarcimento del danno non costituisce elemento volto a render "tenui" fatti di per sé assai gravi, non essendo dunque valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.4.

Fermo quanto precede, rispetto alla deduzione della maturata prescrizione, di cui alla memoria difensiva depositata in vista dell'udienza, osservasi che la radicale inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale, sottrae a questa Suprema Corte il potere di rilevare la causa estintiva del reato nel frattempo maturata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).

2. Ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.

I giudici di merito non si sono affatto limitati a svolgere una summa delle dichiarazioni della Schiena, "scegliendo" a quale versione dare credibilità.

Già il GUP - alla stregua di quanto ricorda la Corte d'appello e di quanto direttamente emerge dalla lettura della sentenza di primo grado - s'è fatto carico - in risposta, per vero, alle obiezioni dei difensori di tutti gli imputati - di esplicitare come le dichiarazioni della Schiena non siano, nelle ripetute occasioni in cui è stata sentita, perfettamente allineate e tuttavia di sottolineare come le differenze in cui esse incorrono riguardino profili trascurabili, senza intaccare.

In particolare, il GUP, dopo aver esposto la versione degli accadimenti emergente, con costanza e solidità, da tutte le occasioni in cui la Schiena ha avuto modo di riferirne, enuclea numerosi e specifici elementi in grado di suffragarne il narrato, espressamente passandoli in rassegna (cfr. pp. da 5 a 9 della sentenza di primo grado).

Detto ciò, con riferimento alle diverse indicazioni, contenute in querela e nel processo verbale di sommarie informazioni testimoniali, circa le autovetture dalla Schiena incrociate lungo il tragitto tra il club e l'abitazione della zia Carmela, avuto in particolare riguardo alla Jeep, espressamente il GIP annota che la donna aveva incontrato quattro autoveicoli, tra cui la Jeep, come precisato in sede di sommarie informazioni testimoniali, allorquando ella "rettificava quanto a suo tempo dichiarato in sede di denuncia".

Peraltro, dagli stralci delle trascrizioni della testimonianza della Schiena in sede di incidente probatorio - allegati ai ricorsi - emerge come - a differenza di quanto affermato negli stessi - la Schiena non abbia mai dichiarato di non aver riferito quanto riportato in querela, limitandosi a dire che verosimilmente v'era stata un'incomprensione nella verbalizzazione, spiegabile anche con il fatto che - tra l'altro siccome in stato interessante - non si sentiva bene.

Inoltre, obiettivamente, il senso di marcia nel percorre il quale la Schiena aveva incrociato i veicoli non assume rilevanza, né, soprattutto, i ricorsi la deducono.

Circa, poi, il fatto che contraddittoriamente - senza che i giudici di merito se ne siano avveduti - la Schiena in sede di incidente probatorio avrebbe dichiarato di aver constatato personalmente i danni al club, laddove in querela aveva detto di essere rientrata nella propria abitazione, ove soltanto alcuni soci del club l'avevano raggiunta per riferirle del danneggiamento del club, tale contraddizione in realtà non sussiste, giacché, a p. 37 delle trascrizioni della testimonianza della Schiena in sede di incidente probatorio, richiamata in ricorso ed allegata allo stesso a comprova della contraddizione stessa, la donna giammai afferma di aver effettuato alcuna personale constatazione dei danni al club.

Come invece spiegato funditus dal primo giudice (cfr. in part. p. 3), la Schiena, dopo essersi recata dalla zia i(A Carmela, aveva fatto effettivamente ritorno al club, ma, notando la presenza dei suddetti veicoli, da cui scendevano con "atteggiamento deciso" gli imputati, tutti riconosciuti, e temendo per la sua incolumità, era "rimasta [...] in macchina ad osservare la scena", per poi portarsi nella sua abitazione, dove la raggiungevano i soci del club, descrivendole l'aggressione subita.

Il riconoscimento de visu di tutti gli imputati sottrae consistenza alla tesi difensiva, non ancorata ad alcuna evidenza, secondo cui la Schiena li avrebbe accusati per mera suggestione derivante da voci correnti in paese che li vogliono sempre uniti.

Siffatta tesi, anzi, è smentita sol che si consideri come la Schiena (cfr. p. 9 della sentenza di prima grado), nell'incidente probatorio, abbia precisato di aver visto l'Audi A6 del D'Errico, ma di non averlo visto tra coloro che entravano nel club, in tal guisa dimostrando di essere scevra da alcun preconcetto od intento persecutorio.

Anche l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è certa.

Egli è stato riconosciuto anzitutto dalla Schiena.

La sentenza impugnata, infatti, ricorda (cfr. p. 10) come la donna l'abbia riconosciuto sia in sede di denuncia che in sede di incidente probatorio.

A proposito di questo secondo riconoscimento, la sentenza impugnata richiama la p. 9 delle relative trascrizioni, il cui contenuto non è contestato dal ricorrente, che invece si limita a contrapporvi la p. 51, ove ella non avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto sceso dalla Jeep: ma in realtà tale pagina, allegata ai ricorsi, estrapola, decontestualizzandole, le dichiarazioni della teste, la quale peraltro afferma che dalla Jeep erano scesi oltre a "[OSCURATO:PERSONA]" e a "Mino" anche altri due ragazzi, ragion per cui non corrisponde al vero che ella avrebbe dichiarato di non ricordare che tra i ragazzi scesi dalla Jeep vi era anche il [OSCURATO:PERSONA].

Questi, inoltre, è stato riconosciuto, come del resto tutti gli altri imputati (ad eccezione del D'Errico per le ragioni esposte), anche dalle altre persone coinvolte nell'aggressione, che, per omertà, a differenza della Schiena, hanno ritenuto di non formalizzare le loro dichiarazioni.

Al riguardo rileva l'annotazione in data 20 febbraio 2012 del Mar. [OSCURATO:PERSONA] - testualmente riportata dal GUP per l'intrinseca eloquenza (p. 4 della sentenza di primo grado) - a termini della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur testimoni e vittime, riferivano che non avrebbero "dichiarato nulla in merito agli autori del fatto, di cui ripetevano i nomi, elencandoli uno ad uno".

Siffatte dichiarazioni del Ciraci e del Santoro sono perfettamente utilizzabili.

Vale infatti il principio, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (in tali termini, da ultimo, Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796-01).

D'altronde il [OSCURATO:PERSONA] - come rammentato dal GUP (p. 8 della sentenza impugnata) - al momento della misura precautelare si trovava su un'unica auto con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], armati di coltello, come riferito dalle persone presenti ai fatti.

2.2. Il secondo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.

In riferimento all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il danneggiamento delle autovetture, del tutto logica e coerente con le evidenze probatorie è la motivazione della sentenza impugnata, laddove si impernia sui due cardini della contestualità di detto danneggiamento rispetto a quello del club e del contenuto della già richiamata annotazione in data 20 febbraio 2012 del Mar. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo profilo, è la Schiena a render conto dell'intero sviluppo della furia aggressiva, senza soluzioni di continuità, dagli interni del club alle autovetture parcheggiate in prossimità dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della zia Carmela, descrivendo in tal guisa l'evoluzione di una vera e propria spedizione punitiva, originante dalla mancanza di rispetto del nipote Angelo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale esponenti del gruppo dei "mutunati" (cfr. p. 6 della sentenza di prima grado): spedizione punitiva d'altronde effettivamente intesa come tale dalla famiglia della Schiena, che, da un lato, ad eccezione della medesima, ha assunto un atteggiamento evidentemente omertoso, ma, dall'altro, anche in presenza dei Carabinieri, ha manifestato propositi di vendetta.

Quanto all'annotazione del Mar.

Ribezzo, il richiamo della stessa è pertinente e centrato, stante, come visto, il rifiuto sia del Ciraci sia però anche del Santoro di mettere per iscritto i nomi degli aggressori, pur informalmente nominati uno per uno.

L'affermazione difensiva secondo cui la "ritrosia" di questi si esaurirebbe in relazione ai fatti occorsi all'interno del club è priva di fondamento: 1) essa non è supportata dal tenore letterale dell'espressione "violenze e devastazioni subite", che nulla esclude riferirsi anche alle autovetture; 2) il Ciraci nei locali del club aveva riportato evidenti lesioni fisiche, mentre il Santoro aveva riportato danni - dopo, dunque - alla sua autovettura, in un contesto dunque successivo a quello della "devastazione" del club; 3) è per tali danni che il Santoro risulta aver sporto denuncia-querela, ricusando di formalizzare l'indicazione dei responsabili.

Sotto altro profilo, come correttamente indicato nelle due sentenze di merito, le dichiarazioni accusatorie del Santoro sono, per le ragioni già dette, perfettamente utilizzabili.

Infine, il contenuto patentemente remissivo delle sommarie informazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia-querela del Mustich non è idoneo a scalfire le superiori conclusioni dei giudici di merito, in quanto perfettamente in linea con il generalizzato atteggiamento onnertoso della famiglia della Schiena, ampiamente descritto dal GUP e richiamato dalla Corte d'appello: valga ricordare come - stante quel che leggesi nella sentenza di primo grado (cfr. nuovamente p. 6) - finanche [OSCURATO:PERSONA] s'era rifiutato, per paura, di formalizzare quanto dichiarato agli inquirenti a proposito di un altro alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei "numerosi atti di vandalismo" subiti dagli Schiena sui loro veicoli; d'altronde è la medesima sentenza a ricordare, senza contestazioni difensive, come, anche dopo i fatti per cui è processo, le ritorsioni siano proseguite, essendo sulla già devastata saracinesca del club apparsa la scritta "infami".

2.3. Il terzo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.2.3.1.

In riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dirimente, a prescindere dal contenuto della dichiarazione sottoscritta dall'[OSCURATO:PERSONA], è l'omesso confronto critico con il dato essenziale - evidenziato dalla Corte d'appello a conferma di quanto già osservato dal GUP (p. 11 della sentenza di primo grado) - che nel filmato non è obiettivamente visibile né il soggetto che alle 18,16 parcheggiava l'[OSCURATO:PERSONA], né il soggetto che alle 19,45 vi si introduceva.

A fronte di ciò, meramente suggestiva, per quanto pregevole, appare la tesi del ricorrente secondo cui i giudici di merito avrebbero ritorto il dubbio in colpevolezza.

Invero, nessun dubbio affligge l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle condotte ascrittegli, dal momento che univoco e solido è il suo riconoscimento sia da parte della Schiena sia anche da parte, quantomeno, del Ciraci e del Santoro: donde, a misura che di dubbio si abbia a ragionare, esso affligge non già il tema d'accusa, pienamente comprovato, ma semmai quello dell'alibi casalingo introdotto, in contrario, dalla difesa, sguarnito di un minimo supporto probatorio.

Rispetto poi alle telefonate, la Corte d'appello - nel rilevare che "non è chiaro, con riguardo alle telefonate ricevute, se si tratta di telefonate ricevute con risposta e di quale durata" - si limita a replicare ai rilievi difensivi formulati in appello e riproposti identici dinanzi a questa Suprema Corte al fine di accreditare la versione per cui l'imputato non avrebbe potuto, "mentre 'devastava' il club", conversare "tranquillamente al telefono".

D'altro canto tali rilievi muovono dalla premessa - come visto motivatamente disattesa dalla Corte d'appello - che (alla stregua di quanto di nuovo ripetuto dinanzi a questa Suprema Corte) "il danneggiamento è accaduto intorno alle ore 19,30 del 19.02.2012" mentre "l'intervento dei Carabinieri si colloca alle successive ore 20,00".

Ciò sarebbe di per sé sufficiente a svuotare di consistenza la parte di censure che ne occupa.

Ma la Corte d'appello si spinge oltre e - in un quadro di perfetta compatibilità con la ricostruzione temporale degli accadimenti - si produce in una considerazione, completamente obnubilata dal ricorrente, intesa ad evidenziare come "alcune" telefonate intrattenute con i correi (con il [OSCURATO:PERSONA] alle 19,27 e con il [OSCURATO:PERSONA] alle 19,28 e alle 19,30) "potrebbero", anzi, "essere compatibili con le fasi organizzative della spedizione criminosa", mentre gli orari di altre "potrebbero essere già successivi alle fasi esecutive dei reati".2.3.2.

Fermo quanto precede con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], ad identiche conclusioni deve pervenirsi, a fortiori, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], identicamente riconosciuto con certezza dalla Schiena, da una parte, e dal Ciraci e dal Santoro, dall'altra, ed identicamente presente sull'auto dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine: ragion per cui esula in radice alcun dubbio pretesamente equivocato dai giudici di merito.

2.4. Anche il quarto ed ultimo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha sinteticamente, ma ineccepibilmente, escluso che gli episodi di danneggiamento per cui è processo possano "essere 'derubricati' a fatti di lieve entità" sulla base di due considerazioni: natura ed entità dei danni provocati al club ed alle autovetture e contesto omertoso ed intimidatorio nel quale gli accadimenti si inscrivono.

Siffatta motivazione va esente da critiche.

L'entità dei danni è tale da aver indotto i giudici di merito a parlare di vera e propria "devastazione".

Il contesto omertoso ed intimidatorio di sviluppo dei fatti è da porsi in relazione ai "numerosi atti di vandalismo" commessi ai danni degli Schiena di cui - come visto - parla, ma solo informalmente, [OSCURATO:PERSONA].

Tale secondo profilo rende ragione di una concreta valutazione, da parte della Corte d'appello, di una spiccata capacità criminosa di tutti i partecipi alla spedizione punitiva, a prescindere dalla formale assenza, per alcuni, di precedenti penali, di guisa che, anche ad assumere (alla stregua di una linea di giurisprudenza nondimeno non pacifica) che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sia ex se incompatibile con il reato continuato, ricorrente nella specie, risulta avere detta Corte espressamente accertato che le condotte, in ragione del loro "inserimento in un contesto più articolato", non sono "espressione di una situazione episodica", non hanno determinato una "lesione all'interesse tutelato dalla norma" definibile "comunque minimale" e non descrivono un "fatto" che, "nella sua complessità", paia "meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità" (cfr., per i parametri di cui si tratta, da ultimo, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922-01).

3. Ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.

3.1.1. Con riferimento a quella parte del motivo volta e mettere in evidenza le pretesamente insanabili contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Schiena, di guisa da rendere le sue dichiarazioni completamente inattendibili, valga richiamare quanto in contrario già osservato nella confutazione del primo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 2.1, cui per l'effetto si fa espresso invio).

3.1.2. Nella presente sede, in relazione, segnatamente, alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], del cui alibi i giudici di merito erroneamente non avrebbero tenuto conto, v'è da aggiungere come il ricorrente ometta di considerare il dato che, a prescindere dal non avere la Schiena, in sede di incidente probatorio, ricordato la circostanza di aver effettuato due telefonate ai Carabinieri, le stesse - alla stregua di quanto leggesi nella sentenza impugnata - sono attestate proprio dai medesimi nei loro atti: talché la tesi difensiva - che inammissibilmente 'isola' le dichiarazioni della Schiena in sede di incidente probatorio dalle precedenti e dall'intero compendio probatorio - secondo cui ella avrebbe effettuato un'unica telefonata, alle 19,30 circa, per denunciare soltanto il danneggiamento del club è, non solo meramente locutoria, ma altresì contraria alle risultanze obiettive degli atti di p.g., utilizzabili a seguito dell'ammissione degli imputati al rito contratto.

Le risultanze degli atti di cui si tratta - in specie laddove la Corte d'appello, con chiarezza, scrive che, "per come emerge dall'annotazione di p.g. in atti dei Carabinieri di Latiano", la Schiena aveva effettuato una prima telefonata alle 19,35 per denunciare il pestaggio del nipote Angelo nei giardini pubblici di Latiano ed una seconda telefonata "dopo circa mezz'ora (nell'annotazione si legge intorno alle ore 20,00)" per denunciare "una situazione di tensione presso la masseria Caputi, in agro di Latiano, dimora della sua famiglia" - sono in sé, ossia nella loro letteralità, incontestate dal ricorrente.La Corte d'appello, peraltro, compie altresì una sorta di 'verifica incrociata' di dette risultanze con le dichiarazioni della Schiena.

Essa spiega che "secondo il racconto della Schiena (vedi incidente probatorio) in occasione della seconda (per come annotato dalla p.g.) chiamata (anche se la Schiena non riferiva di avere effettuato una prima chiamata) i fatti" - ossia i fatti di danneggiamento del club - "si erano appena verificati", dal momento che ella chiamava dalla "sala giochi devastata", ossia dal club, "e sul posto giungevano prima i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni e non quelli di Latiano"; solo in un secondo momento ("poi"), andava alla masseria Caputi, dove, ancora in seguito (stante un altro "poi")"giungevano altre pattuglie dei Carabinieri".

È in siffatto contesto che la Corte d'appello evoca l'annotazione di p.g. dei Carabinieri del NOR della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, su cui si appuntano i rilievi critici del ricorrente, a termini della quale la centrale operativa, "alle ore 20.45 del 19.2.2012", comunicava di portarsi "in Latiano per alcuni episodi di danneggiamenti che si erano verificati".

In effetti - emergendo qui la piena coerenza della ricostruzione della Corte d'appello, non disarticolata dalla versione alternativa proposta dal ricorrente - giunti "presso la sala giochi", i "Carabinieri" - ossia i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, come riferito dalla Schiena - rinvenivano lei ed il convivente, mentre solo dopo ("subito dopo") sopraggiungevano "anche i Carabinieri della Stazione di Latiano".

A loro volta, i Carabinieri di Latiano, "riferivano di essersi recati prima presso la masseria Caputi", dove peraltro la Schiena ed i suoi familiari ed amici erano "pronti a rispondere violentemente al danneggiamento patito".

Il quadro degli orari ricostruito dalla Corte d'appello sulla base delle chiamate della Schiena e delle annotazioni dei Carabinieri conferma quello ricostruito nella sentenza di primo grado.

Il GUP, infatti, nel collocare il "range temporale nell'ambito del quale si sono svolte le condotte" tra "poco dopo le ore 19,35" e "poco dopo le ore 20,00", quanto a questa seconda indicazione, la àncora all'orario in cui due persone indifferenti, quali il Mustich ed il Potenza, udivano i rumori del danneggiamento delle autovetture parcheggiate presso la masseria in C.da [OSCURATO:PERSONA].

Fermo quanto precede, le argomentazioni proposte dal ricorrente trascurano completamente altri due concorrenti e decisivi profili:- da un lato, assumono per pacifica la collocazione temporale e la durata della visita alla cagnolina del [OSCURATO:PERSONA] promanante dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonostante il giudizio di non completa attendibilità (a prescindere dalla riconosciuta buona fede) della medesima - siccome "titubante" proprio con riferimento agli orari della visita - contenuto nella sentenza del GUP (p. 10); - dall'altro, omettono alcun confronto con il fatto - a chiare lettere ricordato dalla Corte d'appello - che anche "alcuni protagonisti della vicenda", quali il Ceraci ed il Santoro, pur senza voler sottoscrivere le loro dichiarazioni, hanno indicato "uno per uno gli autori" dei fatti denunciati solo dalla Schiena.

3.1.3. Le censure secondo cui l'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il danneggiamento delle autovetture, di cui al capo 2) della rubrica, sarebbe destituita di alcun supporto probatorio, perché nessun testimone ha riferito di aver visto alcunché, è palesemente priva di fondamento, alla stregua di quanto rilevato supra (par. 2.2, cui si fa integrale rinvio) con riferimento al secondo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

3.1.4. Sempre in ordine al danneggiamento delle autovetture, l'aggravante dell'esposizione delle stesse alla pubblica fede è correttamente ritenuta dai giudici di merito, i quali concordemente scrivono che la stradina o vialetto in cui esse erano parcheggiate era bensì chiusa al traffico ma accessibile a chiunque (p. 12 della sentenza di primo grado e p. 13 della sentenza impugnata).

A fronte di siffatta affermazione, incorre in evidente aspecificità il ricorso nel sostenere che trattavasi invece di un piazzale recintato ed inaccessibile come da fotografie scattate dai Carabinieri, posto che il riferimento a tali fotografie è privo di qualsivoglia specificazione, non mettendo quindi questa Corte in grado di apprezzare la consistenza del rilievo difensivo.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni già illustrate quanto al quarto motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 2.4, al quale si rinvia).3.3.

Infine, il terzo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondato, per le ragioni già illustrate quanto al terzo motivo dell'atto di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Errico e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 1.3, al quale si rinvia).

4. In definitiva, tutti i ricorsi sono completamente inammissibili.

Ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCE Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per il rigetto dei ricorsi proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri; Udite le conclusioni dei difensori, instanti per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 dicembre 2020-12 marzo 2021, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2013-10 dicembre 2013, - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine reato di cui al capo 3) della rubrica (porto in luogo pubblico di coltelli) in quanto estinto per prescrizione; - riduceva per tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA] la pena inflitta in relazione ai residui capi 1) e 2) della rubrica (rispettivamente danneggiamento aggravato del [OSCURATO:PERSONA] di Latiano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e danneggiamento aggravato dell'Alfa 147 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della Snnart di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]); - confermava nel resto la sentenza del primo giudice. 2. Avverso la suddetta sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. Nel corso del procedimento di primo grado, conclusosi con sentenza emessa in data 26 novembre 2013, tutti gli imputati venivano dichiarati contumaci, laddove invece, nel giudizio di secondo grado, ne veniva dichiarata l'assenza. Ciò integra violazione dell'art. 9, comma 2, della legge 28 arile 2014, n. 67. Agli imputati avrebbe dovuto essere notificato l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, la cui omissione ne comporta la nullità. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della penale responsabilità del D'Errico.[OSCURATO:PERSONA], oltreché confondersi sul colore dell'auto del D'Errico, che è blu e non nera, come dalla stessa riferito, ha infine ammesso di non aver visto scendere dalla suddetta auto il D'Errico al momento dei fatti. A carico del D'Errico non milita, innegabilmente, alcun altro elemento se non una, sia pur sporadica, frequentazione con gli altri imputati. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La presunta gravità dei fatti avrebbe potuto trovare adeguato motivo di compensazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nell'intervenuto, integrale, risarcimento del danno, circostanza inopinatamente valutata dalla Corte d'appello esclusivamente quale ulteriore riscontro della loro responsabilità e non anche come manifestazione di resipiscenza. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. A fronte di un reato punito, all'epoca, con la pena-base di mesi sei di reclusione, la Corte d'appello, senza fornire alcuna motivazione per un discostamento macroscopico, ha ritenuto di irrogare la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, applicando poi un aumento, ex art. 81 cod. pen., pari a mesi sette di reclusione, superiore al minimo edittale. Essa non ha fatto buon uso del potere di dosimetria della pena, non adempiendo all'obbligo di congruamente motivare. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente al capo 1) della rubrica, per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato, che dai seguenti atti del processo: denuncia-querela del 19 febbraio 2012, sommarie informazioni testimoniali del 22 febbraio 2012, verbale di incidente probatorio del 12 aprile 2012. La Corte d'appello ha omesso un'analisi critica delle dichiarazioni della Schiena. Questa cade in contraddizione, nel confronto tra querela e s.i., relativamente alle autovetture con a bordo gli imputati incrociate lungo la strada che collega il club e l'abitazione della zia [OSCURATO:PERSONA] ed al senso di marcia che nell'occasione stava percorrendo. Inoltre, nell'incidente probatorio, la Schiena ha dichiarato di non aver mai affermato quanto riportato in querela. Distoniche ed inaffidabili sono le propalazioni della Schiena circa il suo comportamento in occasione dei fatti. Infatti, solo nel corso dell'incidente probatorio ella ha asserito di aver constatato personalmente i danni al club e di aver allertato i Carabinieri, mentre in querela aveva detto di aver raggiunto la propria abitazione, dove alcuni soci del club l'avevano raggiunta e le avevano riferito di essere poco prima caduti vittima al club di un'aggressione di inaudita violenza. La Corte d'appello ha "scelto" una versione, relegando le evidenziate aporie a mere "imprecisioni". Quanto all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non considera che, nell'incidente probatorio, la Schiena non l'ha riconosciuto tra quanti fuoriuscirono dalla Jeep di colore nero in uso a quest'ultimo. Altra emergenza ignorata riguarda la genesi e la spiegazione delle dichiarazioni rese dalla Schiena, che, in sede di incidente probatorio, ha riferito che, secondo le voci correnti in paese, "questi ragazzi quando si muovono o fanno danni o fanno casini" e "sono sempre insieme". Al lume di siffatta dichiarazione andavano ponderate le dichiarazioni rese relativamente alla individuazione degli autori dei fatti, non frutto di percezione diretta, bensì di suggestione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente al capo 2) della rubrica, per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato, che dai seguenti atti del processo: sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2012, denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], annotazione di p.g. del 20 febbraio 2012. La Corte d'appello inferisce la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni: la contestualità degli avvenimenti e le dichiarazioni rese dal Santoro, sebbene da questi non sottoscritte. Sotto il primo profilo, la contestualità degli avvenimenti è priva di efficacia dimostrativa. Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non aver visto nulla, ma di aver solo constatato con il Mustich (fidanzato di sua figlia) che la Smart del Mustich medesimo e l'Alfa 147 del Santoro erano state danneggiate. Di identico tenore sono le dichiarazioni del Mustich. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver solo constatato che l'auto parcheggiata nella strada privata del [OSCURATO:PERSONA] era stata danneggiata, ma di non saper indicare o riconoscere i responsabili. Erroneo si appalesa il richiamo operato in sentenza all'annotazione di p.g. del 20 febbraio 2012, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine alla utilizzabilità di tale atto, la ritrosia attribuita al Santoro si riferisce in maniera evidente a quanto occorso presso il club (ed infatti si parla di "violenze e devastazioni subite") e non al danneggiamento delle autovetture. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione risultante sia dal provvedimento impugnato che dai seguenti atti del processo: consulenza di parte, annotazione di p.g. del 29 febbraio 2012, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2013. Come consacrato nel filmato e nella consulenza di parte prodotta, il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo intercorrente dalle ore 19,00 alle 20,00 del 19 febbraio 2012, si trovava presso la sua abitazione. La Corte d'appello replica che non è provato che a salire sull'[OSCURATO:PERSONA] alle 19,45 fosse l'imputato. Si manifesta l'errore metodologico e valutativo in cui detta Corte è incorsa, risolvendo la mancata prova liberatoria dell'imputato nella dimostrazione della sua colpevolezza. Inoltre essa non ha considerato che nella produzione documentale alla cui acquisizione si era subordinata la richiesta del rito abbreviato, ritualmente acquisita, era presente una dichiarazione a firma autentica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale affermava che l'[OSCURATO:PERSONA], di sua proprietà, era in uso al [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 2011 e sino al momento della dichiarazione stessa (23 maggio 2013).A supporto della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello non avrebbe potuto invocare le telefonate, rispetto alle quali essa medesima afferma che non è chiaro se si trattasse di telefonate ricevute con risposta e di quale durata. Ciò vale a maggior ragione in considerazione della scansione temporale delle telefonate. 3.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte d'appello ha omesso di valutare il profilo dell'abitualità del comportamento con specifico riferimento all'imputato, non gravato da precedenti penali, come da certificato giudiziale. L'inesistenza negli anni di qualsivoglia pregiudizio a suo carico denota l'assenza di una capacità criminosa, con conseguente applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 4.1. Detto ricorso (che nel passaggio dal fg. contrassegnato con il numero 141 a quello contrassegnato con il numero 142 presenta un'incongruenza espositiva da cui si evince che mancano una o più pagine, ove peraltro dovrebbe essere contenuta la rubrica del terzo motivo di ricorso) è identico, finanche alla lettera, a quello presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Le uniche diversità consistono in ciò che il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], nel primo motivo, omette le considerazioni critiche relative all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e, nel terzo motivo, omette le considerazioni critiche relative alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata con riguardo, da un lato, al filmato ed alla consulenza tecnica del difensore (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto a casa ed alle 19,45 sarebbe entrato nell'[OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, ai contatti telefonici emergenti dai telefoni cellulari degli imputati. 4.2. Stante ciò, avuto riguardo alle esigenze di sintesi sottese all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si evita di riproporre i motivi di cui al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], rinviando all'enunciazione ed all'illustrazione di essi compiuta con riferimento al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dovranno leggersi a mente delle indicate ragioni di diversità. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati per i delitti loro contestati ai capi 1) e 2) della rubrica. È errata la sentenza impugnata laddove ricostruisce l'ora del danneggiamento dopo le 19,35 ed intorno alle 20,00 o poco dopo, con conseguente non condivisibilità dell'alibi dedotto dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione è contraria a quanto riferito dalla Schiena nella denuncia-querela del 19 febbraio 2012, nelle sommarie informazioni del 22 febbraio 2012 e nell'incidente probatorio del 12 aprile 2012. Nel verbale di sopralluogo dei Carabinieri di Latiano - giunti presso la sala giochi alle 20,00 e con ritardo - il presunto periodo della devastazione è indicato tra le ore 19,10 e le ore 19,30 del 19.2.2012. Alle 19,35 circa la Schiena telefonava ai Carabinieri, ma per denunciare il danneggiamento del club, non già la lite coinvolgente il nipote [OSCURATO:PERSONA], per cui era stata avvisata dalla zia [OSCURATO:PERSONA], essendosi sincerata che nessuna lite in realtà v'era stata ed anzi che il nipote neppure era presente. L'orario del danneggiamento riportato nella notizia di reato, nella querela, nei verbali di sopralluogo, nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai ragazzi presenti al momento del danneggiamento nella sala-giochi, nelle telefonate e nell'ordinanza di convalida della misura pre-cautelare è sempre stato quello delle 19,15, o delle 19,00. Errata è dunque l'indicazione temporale effettuata dai giudici di merito: quello delle 19,35 sino alle 20,00 è un arco di tempo riferibile all'ultimo dei danneggiamenti, di cui al capo 2), riguardante le autovetture parcheggiate presso la masseria in C.da [OSCURATO:PERSONA] di Latiano. [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose discrasie dei suoi tre racconti, non ha mai mutato l'orario del danneggiamento del club, avendo anzi precisato che esso era avvenuto poco prima della sua telefonata delle 19,35 ai Carabinieri. Ciò è confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Mustich. Nella notizia di reato si legge che alle 20,00 giungeva alla Caserma di Latiano la comunicazione telefonica dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Comando di Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni di dissidi in corso alla masseria. L'annotazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, erroneamente richiamata in sentenza, riguarda una successiva richiesta di rinforzi, inoltrata alle 20,45 dalla Stazione dei Carabinieri di Latiano al Comando di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni ai fine di poter procedere ai numerosi fermi. A riscontro dell'alibi del [OSCURATO:PERSONA] - dedotto già in sede di interrogatorio di garanzia - v'è il certificato rilasciato in data 22 febbraio 2012 dal medico veterinario Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ambulatorio in Torre S.S., da cui emerge che "... la terapia" alla cagnolina dell'imputato "è stata effettuata domenica 19.02.2012 dalle ore 10,00 alle ore 11, 30 e dalle ore 18,25 alle ore 19,30". La circostanza che l'imputato fosse rimasto presente per l'intero periodo della cura pomeridiana è confermata dalle dichiarazioni della coppia di ragazzi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accompagnato a Torre S.S. e della stessa Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Erra la Corte d'appello laddove ritiene credibile la Schiena senza alcun vaglio di attendibilità, nonostante le contraddizioni in cui è incorsa, a maggior ragione in quanto la medesima ha dimostrato di essere prevenuta nei confronti dei soggetti di cui faceva i nomi, riconoscendo "nel corso dell'interrogatorio, in sede di controesame della difesa" (così a p. 15 del ricorso), di aver litigato con la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e di conservare vecchi rancori con il Nardelli. In ordine al danneggiamento delle autovetture, di cui al capo 2), nessuno ha visto e quindi ha potuto identificare gli autori delle condotte. L'aggravante contestata non ricorre in quanto le autovetture erano parcheggiate su un piazzale recintato ed inaccessibile a terzi, cosi come emerge chiaramente dalle fotografie scattate dai Carabinieri al momento del sopralluogo in C.da [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'omesso riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente ed ancorata a mere frasi di stile. 5.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 62-bis e 133 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], ove ritenga che, tanto per il fatto quanto per il soggetto, debba escludersi la concessione delle generiche, deve giustificare sotto ogni possibile profilo l'insussistenza della loro meritevolezza. Anche su tale punto la motivazione è solo apparente. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consta aver depositato memoria in data 17 dicembre 2021, con la quale riprende ed illustra ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso ed evidenzia che i fatti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (gli unici, ormai, per cui è giudizio) si sarebbero prescritti il 20 ottobre 2021. 7. All'udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei ricorsi uno acto proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri. I difensori degli imputati presenti, illustrati brevemente i ricorsi, si richiamano invece alle conclusioni in essi rassegnati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio, D'ERRICO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è che gli imputati sono stati dichiarati contumaci in primo grado, mentre in appello sono stati dichiarati assenti. Nondimeno, pur a voler accedere alla tesi che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, dà luogo a nullità (tesi peraltro non condivisa da pronunce recenti, tra cui, da ultimo, Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija), detta nullità è pacificamente da qualificarsi a regime intermedio, attenendo all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita immediatamente dal difensore [cfr. funditus Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770-01, cui adde, per conclusioni sostanzialmente identiche, Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020 (dep. 2021), Letizia, Rv. 280770-01, in ordine specularmente alla mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria]. Nella specie, il ricorrente non allega essere stata eccepita dinanzi alla Corte d'appello l'erronea dichiarazione di assenza degli imputati, già contumaci in primo grado, né allega quale concreto pregiudizio al diritto di difesa gli imputati abbiano subito dall'omessa notificazione r::2 dell'estratto contumaciale izio per vero insussistente, considerato che - in difetto di legittimazione degli imputati a presentare personalmente il ricorso per cassazione - esso, in effetti, è stato nel loro interesse proposto dal difensore (talché sovviene il richiamo al principio - espresso tra le altre da Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391-02 - per cui l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto, inappuntabili sono le considerazioni della Corte d'appello in ordine al colore dell'A6 del D'Errico individuata come blu, anziché come nera, dalla Schiena. La riprova della facile confondibilità del blu scuro tipico della casa produttrice Audi con il vero e proprio nero è rappresentata da ciò che - come evidenziato da detta Corte - gli stessi operanti, nel processo verbale di sequestro - sono caduti nello stesso errore della Schiena, indicando l'A6 come nera e non come blu. Ciò detto, il motivo in disamina, nella parte in cui afferma che, a carico del D'Errico, in disparte la presenza della sua autovettura sul luogo dei fatti, v'è esclusivamente una sporadica frequentazione con gli altri coimputati, omette di fare i conti con la seconda parte della motivazione espressa dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, a termini della quale (p. 12) il GUP, sebbene la Schiena avesse riferito, peraltro solo in sede di incidente probatorio, e non anche in sede di querela e di sommarie informazioni testimoniali, di non aver visto il D'Errico scendere dall'auto, aveva però "superato" tale dichiarazione "con argomentazioni (vedi pag. 9 della sentenza impugnata [ossia della sentenza di primo grado]) non sminuite dalle censure difensive". In effetti, nella sentenza di primo grado, che costituisce un sol corpo con quella impugnata, in quanto di egual segno (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01), il GUP (a p. 9 per l'appunto) aveva addotto due argomenti a giustificazione dell'affermazione di colpevolezza del D'Errico: - il primo, decisivo, è che la Schiena non è affatto l'unica accusatrice del D'Errico, poiché "le altre persone offese hanno tutte indicato (anche) il D'Errico tra gli agenti"; - il secondo, non decisivo ma sicuramente di rilievo, è che il D'Errico, dopo i fatti, "non esitava ad abbandonare il veicolo con le chiavi nel cruscotto e si sottraeva alle ricerche". Rispetto a nessuno di tali due argomenti - intrinsecamente logici - il ricorso prende posizione. Ciò contravviene all'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a confutare in modo specifico tutte le considerazioni prospettate nella stessa sentenza impugnata [cfr., a contrario, Sez. 1, n. 24834 del 22/09/2016 (dep. 2017), Augussori, Rv. 270566-01]. Conseguentemente le censure che ne occupano, oltreché palesemente prive di fondamento, incorrono altresì in aspecificità, autonomamente comportante la sanzione dell'inammissibilità.1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che, riguardando entrambi il trattamento sanzionatorio, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha congruamente motivato sul trattamento sanzionatorio. Invero, anzitutto, ha escluso per tutti gli imputati, anche per quelli incensurati, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione, segnatamente, della "particolare gravità dei fatti", indice da correlarsi - alla stregua di quanto rilevato dal primo giudice - con quelli ulteriori della particolare intensità del dolo e della personalità criminale manifestata dagli imputati, "a dispetto della giovane età [...,] adusi a comportarsi con arrogante incuranza delle leggi" (p. 12 della sentenza di primo grado). A fronte di ciò, neppure dinanzi a questa Corte sono evidenziati elementi positivamente valutabili in favore degli imputati ai fini del riconoscimento delle generiche. Al riguarda giova richiamare il costante insegnamento di questa Suprema Corte quello secondo cui il giudice di appello non è finanche tenuto a motivare il diniego delle generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999- 02). Né, sotto altro profilo, l'applicazione delle generiche costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01). La Corte d'appello, secondariamente, ha tenuto in adeguata considerazione il risarcimento del danno - effettuato tardivamente, giusta dichiarazione della Schiena del 15 marzo 2019, prodotta all'udienza del 16 dicembre 2020, e per di più alla sola Schiena e non anche agli altri danneggiati - diminuendo sia la pena per il primo reato, da anni uno e mesi otto ad anni uno e mesi cinque di reclusione, sia l'aumento di pena a titolo di continuazione, da mesi dieci a mesi sette di reclusione. Trattasi di una significativa diminuzione rispetto alla pena irrogata nella sentenza di primo grado, a sua volta adducente a giustificazione l'apprezzamento breviloquente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con evidente riferimento alle estese considerazioni nelle pagine precedenti espresse nella disamina delle ragioni di fondatezza delle accuse. Talché la Corte d'appello, nel ribadire la non concedibilità delle generiche sotto il profilo, in particolare, della gravità dei fatti, e ciò nondimeno nel tener conto, per ben due volte, dell'unico fattore favorevole agli imputati medio tempore maturato, sotto il duplice angolo di visuale della pena per il primo reato e dell'aumento di pena per la continuazione, ha implicitamente richiamato i già congrui criteri di quantificazione della pena addotti dal primo giudice. Peraltro, in rapporto, specificamente, all'aumento di pena per la continuazione, osservasi come l'avere la quantificazione della Corte d'appello solo lievemente superato il minimo edittale non la espone a censure di incongruità, avendo essa discrezionalmente ponderato la spiccata gravità di tutti i fatti, compreso, dunque, il reato-satellite. Da ultimo, il tardivo (e, per quanto osservato, neppure integrale) risarcimento del danno non costituisce elemento volto a render "tenui" fatti di per sé assai gravi, non essendo dunque valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.4. Fermo quanto precede, rispetto alla deduzione della maturata prescrizione, di cui alla memoria difensiva depositata in vista dell'udienza, osservasi che la radicale inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale, sottrae a questa Suprema Corte il potere di rilevare la causa estintiva del reato nel frattempo maturata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). 2. Ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato. I giudici di merito non si sono affatto limitati a svolgere una summa delle dichiarazioni della Schiena, "scegliendo" a quale versione dare credibilità. Già il GUP - alla stregua di quanto ricorda la Corte d'appello e di quanto direttamente emerge dalla lettura della sentenza di primo grado - s'è fatto carico - in risposta, per vero, alle obiezioni dei difensori di tutti gli imputati - di esplicitare come le dichiarazioni della Schiena non siano, nelle ripetute occasioni in cui è stata sentita, perfettamente allineate e tuttavia di sottolineare come le differenze in cui esse incorrono riguardino profili trascurabili, senza intaccare. In particolare, il GUP, dopo aver esposto la versione degli accadimenti emergente, con costanza e solidità, da tutte le occasioni in cui la Schiena ha avuto modo di riferirne, enuclea numerosi e specifici elementi in grado di suffragarne il narrato, espressamente passandoli in rassegna (cfr. pp. da 5 a 9 della sentenza di primo grado). Detto ciò, con riferimento alle diverse indicazioni, contenute in querela e nel processo verbale di sommarie informazioni testimoniali, circa le autovetture dalla Schiena incrociate lungo il tragitto tra il club e l'abitazione della zia Carmela, avuto in particolare riguardo alla Jeep, espressamente il GIP annota che la donna aveva incontrato quattro autoveicoli, tra cui la Jeep, come precisato in sede di sommarie informazioni testimoniali, allorquando ella "rettificava quanto a suo tempo dichiarato in sede di denuncia". Peraltro, dagli stralci delle trascrizioni della testimonianza della Schiena in sede di incidente probatorio - allegati ai ricorsi - emerge come - a differenza di quanto affermato negli stessi - la Schiena non abbia mai dichiarato di non aver riferito quanto riportato in querela, limitandosi a dire che verosimilmente v'era stata un'incomprensione nella verbalizzazione, spiegabile anche con il fatto che - tra l'altro siccome in stato interessante - non si sentiva bene. Inoltre, obiettivamente, il senso di marcia nel percorre il quale la Schiena aveva incrociato i veicoli non assume rilevanza, né, soprattutto, i ricorsi la deducono. Circa, poi, il fatto che contraddittoriamente - senza che i giudici di merito se ne siano avveduti - la Schiena in sede di incidente probatorio avrebbe dichiarato di aver constatato personalmente i danni al club, laddove in querela aveva detto di essere rientrata nella propria abitazione, ove soltanto alcuni soci del club l'avevano raggiunta per riferirle del danneggiamento del club, tale contraddizione in realtà non sussiste, giacché, a p. 37 delle trascrizioni della testimonianza della Schiena in sede di incidente probatorio, richiamata in ricorso ed allegata allo stesso a comprova della contraddizione stessa, la donna giammai afferma di aver effettuato alcuna personale constatazione dei danni al club. Come invece spiegato funditus dal primo giudice (cfr. in part. p. 3), la Schiena, dopo essersi recata dalla zia i(A Carmela, aveva fatto effettivamente ritorno al club, ma, notando la presenza dei suddetti veicoli, da cui scendevano con "atteggiamento deciso" gli imputati, tutti riconosciuti, e temendo per la sua incolumità, era "rimasta [...] in macchina ad osservare la scena", per poi portarsi nella sua abitazione, dove la raggiungevano i soci del club, descrivendole l'aggressione subita. Il riconoscimento de visu di tutti gli imputati sottrae consistenza alla tesi difensiva, non ancorata ad alcuna evidenza, secondo cui la Schiena li avrebbe accusati per mera suggestione derivante da voci correnti in paese che li vogliono sempre uniti. Siffatta tesi, anzi, è smentita sol che si consideri come la Schiena (cfr. p. 9 della sentenza di prima grado), nell'incidente probatorio, abbia precisato di aver visto l'Audi A6 del D'Errico, ma di non averlo visto tra coloro che entravano nel club, in tal guisa dimostrando di essere scevra da alcun preconcetto od intento persecutorio. Anche l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è certa. Egli è stato riconosciuto anzitutto dalla Schiena. La sentenza impugnata, infatti, ricorda (cfr. p. 10) come la donna l'abbia riconosciuto sia in sede di denuncia che in sede di incidente probatorio. A proposito di questo secondo riconoscimento, la sentenza impugnata richiama la p. 9 delle relative trascrizioni, il cui contenuto non è contestato dal ricorrente, che invece si limita a contrapporvi la p. 51, ove ella non avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto sceso dalla Jeep: ma in realtà tale pagina, allegata ai ricorsi, estrapola, decontestualizzandole, le dichiarazioni della teste, la quale peraltro afferma che dalla Jeep erano scesi oltre a "[OSCURATO:PERSONA]" e a "Mino" anche altri due ragazzi, ragion per cui non corrisponde al vero che ella avrebbe dichiarato di non ricordare che tra i ragazzi scesi dalla Jeep vi era anche il [OSCURATO:PERSONA]. Questi, inoltre, è stato riconosciuto, come del resto tutti gli altri imputati (ad eccezione del D'Errico per le ragioni esposte), anche dalle altre persone coinvolte nell'aggressione, che, per omertà, a differenza della Schiena, hanno ritenuto di non formalizzare le loro dichiarazioni. Al riguardo rileva l'annotazione in data 20 febbraio 2012 del Mar. [OSCURATO:PERSONA] - testualmente riportata dal GUP per l'intrinseca eloquenza (p. 4 della sentenza di primo grado) - a termini della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur testimoni e vittime, riferivano che non avrebbero "dichiarato nulla in merito agli autori del fatto, di cui ripetevano i nomi, elencandoli uno ad uno". Siffatte dichiarazioni del Ciraci e del Santoro sono perfettamente utilizzabili. Vale infatti il principio, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (in tali termini, da ultimo, Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796-01). D'altronde il [OSCURATO:PERSONA] - come rammentato dal GUP (p. 8 della sentenza impugnata) - al momento della misura precautelare si trovava su un'unica auto con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], armati di coltello, come riferito dalle persone presenti ai fatti. 2.2. Il secondo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato. In riferimento all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il danneggiamento delle autovetture, del tutto logica e coerente con le evidenze probatorie è la motivazione della sentenza impugnata, laddove si impernia sui due cardini della contestualità di detto danneggiamento rispetto a quello del club e del contenuto della già richiamata annotazione in data 20 febbraio 2012 del Mar. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo profilo, è la Schiena a render conto dell'intero sviluppo della furia aggressiva, senza soluzioni di continuità, dagli interni del club alle autovetture parcheggiate in prossimità dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della zia Carmela, descrivendo in tal guisa l'evoluzione di una vera e propria spedizione punitiva, originante dalla mancanza di rispetto del nipote Angelo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale esponenti del gruppo dei "mutunati" (cfr. p. 6 della sentenza di prima grado): spedizione punitiva d'altronde effettivamente intesa come tale dalla famiglia della Schiena, che, da un lato, ad eccezione della medesima, ha assunto un atteggiamento evidentemente omertoso, ma, dall'altro, anche in presenza dei Carabinieri, ha manifestato propositi di vendetta. Quanto all'annotazione del Mar. Ribezzo, il richiamo della stessa è pertinente e centrato, stante, come visto, il rifiuto sia del Ciraci sia però anche del Santoro di mettere per iscritto i nomi degli aggressori, pur informalmente nominati uno per uno. L'affermazione difensiva secondo cui la "ritrosia" di questi si esaurirebbe in relazione ai fatti occorsi all'interno del club è priva di fondamento: 1) essa non è supportata dal tenore letterale dell'espressione "violenze e devastazioni subite", che nulla esclude riferirsi anche alle autovetture; 2) il Ciraci nei locali del club aveva riportato evidenti lesioni fisiche, mentre il Santoro aveva riportato danni - dopo, dunque - alla sua autovettura, in un contesto dunque successivo a quello della "devastazione" del club; 3) è per tali danni che il Santoro risulta aver sporto denuncia-querela, ricusando di formalizzare l'indicazione dei responsabili. Sotto altro profilo, come correttamente indicato nelle due sentenze di merito, le dichiarazioni accusatorie del Santoro sono, per le ragioni già dette, perfettamente utilizzabili. Infine, il contenuto patentemente remissivo delle sommarie informazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia-querela del Mustich non è idoneo a scalfire le superiori conclusioni dei giudici di merito, in quanto perfettamente in linea con il generalizzato atteggiamento onnertoso della famiglia della Schiena, ampiamente descritto dal GUP e richiamato dalla Corte d'appello: valga ricordare come - stante quel che leggesi nella sentenza di primo grado (cfr. nuovamente p. 6) - finanche [OSCURATO:PERSONA] s'era rifiutato, per paura, di formalizzare quanto dichiarato agli inquirenti a proposito di un altro alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei "numerosi atti di vandalismo" subiti dagli Schiena sui loro veicoli; d'altronde è la medesima sentenza a ricordare, senza contestazioni difensive, come, anche dopo i fatti per cui è processo, le ritorsioni siano proseguite, essendo sulla già devastata saracinesca del club apparsa la scritta "infami". 2.3. Il terzo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato.2.3.1. In riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dirimente, a prescindere dal contenuto della dichiarazione sottoscritta dall'[OSCURATO:PERSONA], è l'omesso confronto critico con il dato essenziale - evidenziato dalla Corte d'appello a conferma di quanto già osservato dal GUP (p. 11 della sentenza di primo grado) - che nel filmato non è obiettivamente visibile né il soggetto che alle 18,16 parcheggiava l'[OSCURATO:PERSONA], né il soggetto che alle 19,45 vi si introduceva. A fronte di ciò, meramente suggestiva, per quanto pregevole, appare la tesi del ricorrente secondo cui i giudici di merito avrebbero ritorto il dubbio in colpevolezza. Invero, nessun dubbio affligge l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle condotte ascrittegli, dal momento che univoco e solido è il suo riconoscimento sia da parte della Schiena sia anche da parte, quantomeno, del Ciraci e del Santoro: donde, a misura che di dubbio si abbia a ragionare, esso affligge non già il tema d'accusa, pienamente comprovato, ma semmai quello dell'alibi casalingo introdotto, in contrario, dalla difesa, sguarnito di un minimo supporto probatorio. Rispetto poi alle telefonate, la Corte d'appello - nel rilevare che "non è chiaro, con riguardo alle telefonate ricevute, se si tratta di telefonate ricevute con risposta e di quale durata" - si limita a replicare ai rilievi difensivi formulati in appello e riproposti identici dinanzi a questa Suprema Corte al fine di accreditare la versione per cui l'imputato non avrebbe potuto, "mentre 'devastava' il club", conversare "tranquillamente al telefono". D'altro canto tali rilievi muovono dalla premessa - come visto motivatamente disattesa dalla Corte d'appello - che (alla stregua di quanto di nuovo ripetuto dinanzi a questa Suprema Corte) "il danneggiamento è accaduto intorno alle ore 19,30 del 19.02.2012" mentre "l'intervento dei Carabinieri si colloca alle successive ore 20,00". Ciò sarebbe di per sé sufficiente a svuotare di consistenza la parte di censure che ne occupa. Ma la Corte d'appello si spinge oltre e - in un quadro di perfetta compatibilità con la ricostruzione temporale degli accadimenti - si produce in una considerazione, completamente obnubilata dal ricorrente, intesa ad evidenziare come "alcune" telefonate intrattenute con i correi (con il [OSCURATO:PERSONA] alle 19,27 e con il [OSCURATO:PERSONA] alle 19,28 e alle 19,30) "potrebbero", anzi, "essere compatibili con le fasi organizzative della spedizione criminosa", mentre gli orari di altre "potrebbero essere già successivi alle fasi esecutive dei reati".2.3.2. Fermo quanto precede con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], ad identiche conclusioni deve pervenirsi, a fortiori, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], identicamente riconosciuto con certezza dalla Schiena, da una parte, e dal Ciraci e dal Santoro, dall'altra, ed identicamente presente sull'auto dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine: ragion per cui esula in radice alcun dubbio pretesamente equivocato dai giudici di merito. 2.4. Anche il quarto ed ultimo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha sinteticamente, ma ineccepibilmente, escluso che gli episodi di danneggiamento per cui è processo possano "essere 'derubricati' a fatti di lieve entità" sulla base di due considerazioni: natura ed entità dei danni provocati al club ed alle autovetture e contesto omertoso ed intimidatorio nel quale gli accadimenti si inscrivono. Siffatta motivazione va esente da critiche. L'entità dei danni è tale da aver indotto i giudici di merito a parlare di vera e propria "devastazione". Il contesto omertoso ed intimidatorio di sviluppo dei fatti è da porsi in relazione ai "numerosi atti di vandalismo" commessi ai danni degli Schiena di cui - come visto - parla, ma solo informalmente, [OSCURATO:PERSONA]. Tale secondo profilo rende ragione di una concreta valutazione, da parte della Corte d'appello, di una spiccata capacità criminosa di tutti i partecipi alla spedizione punitiva, a prescindere dalla formale assenza, per alcuni, di precedenti penali, di guisa che, anche ad assumere (alla stregua di una linea di giurisprudenza nondimeno non pacifica) che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sia ex se incompatibile con il reato continuato, ricorrente nella specie, risulta avere detta Corte espressamente accertato che le condotte, in ragione del loro "inserimento in un contesto più articolato", non sono "espressione di una situazione episodica", non hanno determinato una "lesione all'interesse tutelato dalla norma" definibile "comunque minimale" e non descrivono un "fatto" che, "nella sua complessità", paia "meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità" (cfr., per i parametri di cui si tratta, da ultimo, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922-01). 3. Ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Moreno e NARDELLI [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo dei ricorsi in disamina è manifestamente infondato. 3.1.1. Con riferimento a quella parte del motivo volta e mettere in evidenza le pretesamente insanabili contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Schiena, di guisa da rendere le sue dichiarazioni completamente inattendibili, valga richiamare quanto in contrario già osservato nella confutazione del primo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 2.1, cui per l'effetto si fa espresso invio). 3.1.2. Nella presente sede, in relazione, segnatamente, alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], del cui alibi i giudici di merito erroneamente non avrebbero tenuto conto, v'è da aggiungere come il ricorrente ometta di considerare il dato che, a prescindere dal non avere la Schiena, in sede di incidente probatorio, ricordato la circostanza di aver effettuato due telefonate ai Carabinieri, le stesse - alla stregua di quanto leggesi nella sentenza impugnata - sono attestate proprio dai medesimi nei loro atti: talché la tesi difensiva - che inammissibilmente 'isola' le dichiarazioni della Schiena in sede di incidente probatorio dalle precedenti e dall'intero compendio probatorio - secondo cui ella avrebbe effettuato un'unica telefonata, alle 19,30 circa, per denunciare soltanto il danneggiamento del club è, non solo meramente locutoria, ma altresì contraria alle risultanze obiettive degli atti di p.g., utilizzabili a seguito dell'ammissione degli imputati al rito contratto. Le risultanze degli atti di cui si tratta - in specie laddove la Corte d'appello, con chiarezza, scrive che, "per come emerge dall'annotazione di p.g. in atti dei Carabinieri di Latiano", la Schiena aveva effettuato una prima telefonata alle 19,35 per denunciare il pestaggio del nipote Angelo nei giardini pubblici di Latiano ed una seconda telefonata "dopo circa mezz'ora (nell'annotazione si legge intorno alle ore 20,00)" per denunciare "una situazione di tensione presso la masseria Caputi, in agro di Latiano, dimora della sua famiglia" - sono in sé, ossia nella loro letteralità, incontestate dal ricorrente.La Corte d'appello, peraltro, compie altresì una sorta di 'verifica incrociata' di dette risultanze con le dichiarazioni della Schiena. Essa spiega che "secondo il racconto della Schiena (vedi incidente probatorio) in occasione della seconda (per come annotato dalla p.g.) chiamata (anche se la Schiena non riferiva di avere effettuato una prima chiamata) i fatti" - ossia i fatti di danneggiamento del club - "si erano appena verificati", dal momento che ella chiamava dalla "sala giochi devastata", ossia dal club, "e sul posto giungevano prima i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni e non quelli di Latiano"; solo in un secondo momento ("poi"), andava alla masseria Caputi, dove, ancora in seguito (stante un altro "poi")"giungevano altre pattuglie dei Carabinieri". È in siffatto contesto che la Corte d'appello evoca l'annotazione di p.g. dei Carabinieri del NOR della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, su cui si appuntano i rilievi critici del ricorrente, a termini della quale la centrale operativa, "alle ore 20.45 del 19.2.2012", comunicava di portarsi "in Latiano per alcuni episodi di danneggiamenti che si erano verificati". In effetti - emergendo qui la piena coerenza della ricostruzione della Corte d'appello, non disarticolata dalla versione alternativa proposta dal ricorrente - giunti "presso la sala giochi", i "Carabinieri" - ossia i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, come riferito dalla Schiena - rinvenivano lei ed il convivente, mentre solo dopo ("subito dopo") sopraggiungevano "anche i Carabinieri della Stazione di Latiano". A loro volta, i Carabinieri di Latiano, "riferivano di essersi recati prima presso la masseria Caputi", dove peraltro la Schiena ed i suoi familiari ed amici erano "pronti a rispondere violentemente al danneggiamento patito". Il quadro degli orari ricostruito dalla Corte d'appello sulla base delle chiamate della Schiena e delle annotazioni dei Carabinieri conferma quello ricostruito nella sentenza di primo grado. Il GUP, infatti, nel collocare il "range temporale nell'ambito del quale si sono svolte le condotte" tra "poco dopo le ore 19,35" e "poco dopo le ore 20,00", quanto a questa seconda indicazione, la àncora all'orario in cui due persone indifferenti, quali il Mustich ed il Potenza, udivano i rumori del danneggiamento delle autovetture parcheggiate presso la masseria in C.da [OSCURATO:PERSONA]. Fermo quanto precede, le argomentazioni proposte dal ricorrente trascurano completamente altri due concorrenti e decisivi profili:- da un lato, assumono per pacifica la collocazione temporale e la durata della visita alla cagnolina del [OSCURATO:PERSONA] promanante dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonostante il giudizio di non completa attendibilità (a prescindere dalla riconosciuta buona fede) della medesima - siccome "titubante" proprio con riferimento agli orari della visita - contenuto nella sentenza del GUP (p. 10); - dall'altro, omettono alcun confronto con il fatto - a chiare lettere ricordato dalla Corte d'appello - che anche "alcuni protagonisti della vicenda", quali il Ceraci ed il Santoro, pur senza voler sottoscrivere le loro dichiarazioni, hanno indicato "uno per uno gli autori" dei fatti denunciati solo dalla Schiena. 3.1.3. Le censure secondo cui l'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il danneggiamento delle autovetture, di cui al capo 2) della rubrica, sarebbe destituita di alcun supporto probatorio, perché nessun testimone ha riferito di aver visto alcunché, è palesemente priva di fondamento, alla stregua di quanto rilevato supra (par. 2.2, cui si fa integrale rinvio) con riferimento al secondo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.4. Sempre in ordine al danneggiamento delle autovetture, l'aggravante dell'esposizione delle stesse alla pubblica fede è correttamente ritenuta dai giudici di merito, i quali concordemente scrivono che la stradina o vialetto in cui esse erano parcheggiate era bensì chiusa al traffico ma accessibile a chiunque (p. 12 della sentenza di primo grado e p. 13 della sentenza impugnata). A fronte di siffatta affermazione, incorre in evidente aspecificità il ricorso nel sostenere che trattavasi invece di un piazzale recintato ed inaccessibile come da fotografie scattate dai Carabinieri, posto che il riferimento a tali fotografie è privo di qualsivoglia specificazione, non mettendo quindi questa Corte in grado di apprezzare la consistenza del rilievo difensivo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni già illustrate quanto al quarto motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 2.4, al quale si rinvia).3.3. Infine, il terzo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondato, per le ragioni già illustrate quanto al terzo motivo dell'atto di ricorso riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'Errico e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, par. 1.3, al quale si rinvia). 4. In definitiva, tutti i ricorsi sono completamente inammissibili. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost.,
Sentenza Cassazione n. 07514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris