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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28760/2026

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osto da: Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 03 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di utilizzo indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., ha emesso sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

"perché il fatto non sussiste".

2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di siuCastrovillari, chiedendo di riformare la sentenza, deducendo travisamento delle (prove, sostenendo che il provvedimento di proscioglimento è stato emesso nonostante il dimostrato possesso e utilizzo di dispositivi elettronici da parte dei detenuti. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di prendere in esame le annotazioni di servizio del 21 gennaio 2025 in cui agenti di polizia penitenziaria riferivano che, nel giro di perlustrazione 24:00/08:00, intorno alle 00:30, davanti alla stanza di pernottamento n. 15, sentivano parlare e, aprendo la cella, notavano [OSCURATO:PERSONA] con il telefono in mano, impegnato in una conversazione e [OSCURATO:PERSONA] che parlava in bagno; ritiene il ricorrente che non appare dirimente la circostanza che i telefoni cellulari non siano stati rinvenuti nella vasca di depurazione, dal momento che l'ispezione doveva essere effettuata negli scarichi fognari; inoltre il giudice non ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni ammissive di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che devono essere qualificate come dichiarazioni rese nell'immediatezza, liberamente e spontaneamente, e come tali non devono essere necessariamente assistite da difensore a norma dell'articolo 350 comma 5, cod. proc. pen. 3.

Sono state depositate note scritte per [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] o, in via subordinata, di rigettare il ricorso perché infondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è fondato con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre è inammissibile per [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si focalizza, nel suo ricorso, su due punti specifici, con il primo deducendo che la sentenza impugnata ha trascurato di confrontarsi con la portata probatoria derivante dall'annotazione di servizio che ha dato origine al procedimento; con l'altro chiedendo di valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati se non verbalizzate.

3. Con riferimento a questo ultimo punto, va osservato che si tratta di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza del difensore, senza garanzie difensive, trascritte in due annotazioni degli agenti di polizia penitenziaria, ma non sottoscritte.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che siano utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova 2contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 co. 7 c.p.p., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4 n. 2124 del 27/10/2020, Minauro, Rv. 280242; Sentenza n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01).

Nell'affine materia del giudizio abbreviato, in relazione a dichiarazioni non formalizzate, come nel caso in esame, è stato puntualizzato il principio per cui: '...le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia' (Sez. 6 n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466; Sez. 2 n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110).

Ne deriva l'inutilizzabilità, ai fini della dimostrazione dell'utilizzo di dispositivi cellulare da parte degli imputati, delle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] agli operanti al momento dell'intervento, in merito all'effettivo possesso di almeno un telefono cellulare, del quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe liberato gettandolo nello scarico del water (annotazione di servizio relativa al 21/05/2025 alle 00:30), in ragione della loro mancata verbalizzazione e sottoscrizione.

4. Per quanto riguarda l'omessa valutazione dell'annotazione di servizio che ha dato origine al procedimento, va osservato che, da tale annotazione, risalente al 21/05/2025, specificamente invocata nel motivo di ricorso, risulta testualmente che, alle ore 00:30, gli operanti udivano parlare dall'interno della stanza n. 15 del primo piano -Media sicurezza- dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 'si apriva nell'immediato il blindo della stanza di pernottamento e si notava il detenuto [OSCURATO:PERSONA] che, sdraiato sul letto, aveva un telefono in mano mentre l'altro detenuto ubicato nella medesima stanza si trovava all'interno del bagno, probabilmente con altro telefonino, perché si sentiva parlare, situazione questa che non si riusciva a constatare perché lo spioncino del bagno era coperto da un foglio di giornale' .

L'annotazione ricostruisce quanto avvenuto nella diretta percezione degli operanti, che hanno osservato direttamente [OSCURATO:PERSONA] impegnato in una conversazione telefonica.

La sentenza motiva solo in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e riportate solo indirettamente nell'annotazione di servizio, mentre non considera la restante parte dell'annotazione, parimenti rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3L'annotazione, infatti, per [OSCURATO:PERSONA], si esprime in termini probabilistici, ma senza la percezione oculare diretta del possesso del telefono, per cui nei suoi confronti la censura non assume rilievo di decisività, risolvendosi in un alternativo apprezzamento del fatto, assorbito dal complessivo giudizio di proscioglimento.

Per la posizione [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di espressa disamina delle risultanze della annotazione di servizio degli operanti nei suoi confronti, va ricordato che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati -nel caso in esame l'annotazione di servizio- ed è configurabile quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA]. 276567 - 01).

Come autorevolmente sostenuto da Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01, 'Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.' Tale decisività è stata dedotta dal ricorrente che ha censurato l'omessa valutazione dell'elemento di prova - testimonianza oculare degli operanti di pg-prospettandone l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata.

5. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le motivazioni esposte, deve essere dunque annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso, mentre il 'ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi inammissibile.

Pki 4 P.Q.Mzuseppir7,-; 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 03 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di utilizzo indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., ha emesso sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. "perché il fatto non sussiste". 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di siuCastrovillari, chiedendo di riformare la sentenza, deducendo travisamento delle (prove, sostenendo che il provvedimento di proscioglimento è stato emesso nonostante il dimostrato possesso e utilizzo di dispositivi elettronici da parte dei detenuti. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di prendere in esame le annotazioni di servizio del 21 gennaio 2025 in cui agenti di polizia penitenziaria riferivano che, nel giro di perlustrazione 24:00/08:00, intorno alle 00:30, davanti alla stanza di pernottamento n. 15, sentivano parlare e, aprendo la cella, notavano [OSCURATO:PERSONA] con il telefono in mano, impegnato in una conversazione e [OSCURATO:PERSONA] che parlava in bagno; ritiene il ricorrente che non appare dirimente la circostanza che i telefoni cellulari non siano stati rinvenuti nella vasca di depurazione, dal momento che l'ispezione doveva essere effettuata negli scarichi fognari; inoltre il giudice non ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni ammissive di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che devono essere qualificate come dichiarazioni rese nell'immediatezza, liberamente e spontaneamente, e come tali non devono essere necessariamente assistite da difensore a norma dell'articolo 350 comma 5, cod. proc. pen. 3. Sono state depositate note scritte per [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] o, in via subordinata, di rigettare il ricorso perché infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è fondato con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre è inammissibile per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si focalizza, nel suo ricorso, su due punti specifici, con il primo deducendo che la sentenza impugnata ha trascurato di confrontarsi con la portata probatoria derivante dall'annotazione di servizio che ha dato origine al procedimento; con l'altro chiedendo di valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati se non verbalizzate. 3. Con riferimento a questo ultimo punto, va osservato che si tratta di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza del difensore, senza garanzie difensive, trascritte in due annotazioni degli agenti di polizia penitenziaria, ma non sottoscritte. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che siano utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova 2contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 co. 7 c.p.p., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4 n. 2124 del 27/10/2020, Minauro, Rv. 280242; Sentenza n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01). Nell'affine materia del giudizio abbreviato, in relazione a dichiarazioni non formalizzate, come nel caso in esame, è stato puntualizzato il principio per cui: '...le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia' (Sez. 6 n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466; Sez. 2 n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110). Ne deriva l'inutilizzabilità, ai fini della dimostrazione dell'utilizzo di dispositivi cellulare da parte degli imputati, delle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] agli operanti al momento dell'intervento, in merito all'effettivo possesso di almeno un telefono cellulare, del quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe liberato gettandolo nello scarico del water (annotazione di servizio relativa al 21/05/2025 alle 00:30), in ragione della loro mancata verbalizzazione e sottoscrizione. 4. Per quanto riguarda l'omessa valutazione dell'annotazione di servizio che ha dato origine al procedimento, va osservato che, da tale annotazione, risalente al 21/05/2025, specificamente invocata nel motivo di ricorso, risulta testualmente che, alle ore 00:30, gli operanti udivano parlare dall'interno della stanza n. 15 del primo piano -Media sicurezza- dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 'si apriva nell'immediato il blindo della stanza di pernottamento e si notava il detenuto [OSCURATO:PERSONA] che, sdraiato sul letto, aveva un telefono in mano mentre l'altro detenuto ubicato nella medesima stanza si trovava all'interno del bagno, probabilmente con altro telefonino, perché si sentiva parlare, situazione questa che non si riusciva a constatare perché lo spioncino del bagno era coperto da un foglio di giornale' . L'annotazione ricostruisce quanto avvenuto nella diretta percezione degli operanti, che hanno osservato direttamente [OSCURATO:PERSONA] impegnato in una conversazione telefonica. La sentenza motiva solo in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e riportate solo indirettamente nell'annotazione di servizio, mentre non considera la restante parte dell'annotazione, parimenti rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3L'annotazione, infatti, per [OSCURATO:PERSONA], si esprime in termini probabilistici, ma senza la percezione oculare diretta del possesso del telefono, per cui nei suoi confronti la censura non assume rilievo di decisività, risolvendosi in un alternativo apprezzamento del fatto, assorbito dal complessivo giudizio di proscioglimento. Per la posizione [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di espressa disamina delle risultanze della annotazione di servizio degli operanti nei suoi confronti, va ricordato che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati -nel caso in esame l'annotazione di servizio- ed è configurabile quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA]. 276567 - 01). Come autorevolmente sostenuto da Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01, 'Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.' Tale decisività è stata dedotta dal ricorrente che ha censurato l'omessa valutazione dell'elemento di prova - testimonianza oculare degli operanti di pg-prospettandone l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata. 5. La sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le motivazioni esposte, deve essere dunque annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso, mentre il 'ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi inammissibile. Pki 4 P.Q.Mzuseppir7,-; 5
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