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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 13318/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1031/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 686/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – mobilità volontaria - inquadramento RGN 1031/2018 Pag.1. [OSCURATO:PERSONA],già in servizio presso l’Università della Valle d’Aosta e passata per mobilità volontaria alle dipendenze dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva agito innanzi al Tribunale di Aosta per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del trattamento deteriore riconosciutole dall’Agenzia e per l’effetto la condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive nonché la condanna dell’Agenzia all’inquadramento nella fascia retributiva F5 (corrispondente al trattamento economico già in godimento) ovvero in subordine F4 .

2. Il Tribunale di Aosta respingeva la domanda evidenziando che il trattamento complessivo riconosciuto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] era superiore di euro 2.000,00 di rispetto a quello precedente.

Riteneva che correttamente l’Agenzia avesse tenuto conto dell’indennità di amministrazione (prevista per i dipendenti dell’Agenzia, non anche per quelli dell’Università) trattandosi di indennità erogata in misura fissa ed indipendentemente da ogni valutazione meritocratica.

3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Torino.

La Corte territoriale premetteva che in caso di mobilità volontaria doveva essere applicato il divieto di reformatio in peius nel senso che il trattamento goduto dal dipendente prima del passaggio doveva essere mantenuto attraverso l’erogazione di un assegno ad personam.

Evidenziava che, nello specifico, il confronto andava effettuato tenendo conto del complessivo trattamento economico riconosciuto presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (e non solo, dunque, della retribuzione tabellare) e perciò considerando anche l’indennità di amministrazione in precedenza goduta dalla Sinico.

Assumeva che non potesse costituire titolo il diverso trattamento riconosciuto ad altro dipendente (Ferina) nel corso di una successiva procedura.

Riteneva che non assumesse rilievo la previsione contenuta nel dpcm del 26/6/2015 ed espressamente riferita alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore di tale decreto.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

5. L’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso.

6. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro exart. 360, n. 3, cod. proc. ci.

Avuto riguardo agli artt. 30 e 45 d.lgs. n. 165/2001, all’art. 137 del T.U.

RAVA e del c.c.n.l. 2008/2009.

RGN 1031/2018 Pag.Deduce che, se è vero che l’indennità di amministrazione percepita presso l’amministrazione cedente deve essere considerata aifini della determinazione dell’assegno ad personam, ragionando a contrario, tale indennità, se prevista solo dall’amministrazione di destinazione non deve essere considerata ai fini della parametrazione del trattamento retributivo.

Richiama a sostegno di detta prospettazione il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 oltre che la finalità di favorire la mobilità sottesa allo stesso.

Censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che tra le parti non vi fosse contrasto in merito ai dati contabili riportati nella sentenza di primo grado.

Rileva che tali dati, formalmente corretti e rispondenti a quanto risultante dai contratti collettivi, erano errati nella parte in cui avevano ricompreso nella base di calcolo della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro cessionario anche l’indennità di amministrazione per complessivi euro 8.556,80.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rileva che la Corte territoriale ha non ha preso in considerazione circostanze evincibili dalla documentazione versata in atti e così dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2011, n. 22705 in tema di mobilità volontaria intercompartimentale oltre che dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

4. Si discute nella fattispecie in esame di una mobilità volontaria exart. 30 del d.lgs. n. 165/2001 dalla Università della Valle d’Aosta alla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

La questione riguarda il trattamento economico da riconoscersi presso l’Amministrazione di destinazione ai fini della determinazione eventuale dell’assegno ad personam.

5. Risulta dalla sentenza impugnata che il confronto è stato fatto in questo modo: si è individuato, da una parte, il trattamento economico goduto dalla Sinico presso Università (retribuzione tabellare + tredicesima mensilità) e, dall’altra, il trattamento economico da godere presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (retribuzione tabellare + tredicesima + indennità di amministrazione + indennità di vacanza contrattuale).

6. Orbene, è fondato il rilievo nella parte in cui lamenta che la comparazione non sia avvenuta sulla base di dati omogenei.

In effetti non viene in rilievo il principio affermato da questa Corte nei precedenti secondo il quale:“In tema di passaggio di personale da un ’ amministrazione all’altra, l’assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento RGN 1031/2018 Pag.economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l’indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell’ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno” (Cass., 24 luglio 2017, n. 18196; Cass., Sez.

Un., 13 luglio 2005, n. 14698).

Più precisamente è stato chiarito che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 “riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto” (Cass. 13 aprile 2023, n. 9874; Cass. 5 gennaio 2017, n. 169).

Nel caso qui all’esame non risulta esservi stata alcuna corresponsione dell’indennità di amministrazione presso l’Amministrazione di provenienzao per lo meno non risulta che alcuna indennità di tale tipo sia stata considerata ai fini del raffronto.

Ed allora se si doveva comparare il trattamento considerando l’indennità di amministrazione prevista nel c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] (trattamento afferente alla prestazione effettivamente resa e ricollegato al servizio prestato) occorreva anche considerare quelle indennità specifiche del c.c.n.l.

Università ove eventualmente corrisposte (ad esempio indennità di ateneo).

Del resto i requisiti di fissità e continuità connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo necessario effettuare la comparazione sulla base di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita.

7. Non diversamente questa Corte ha affermato (cfr. ex multisCass. 26 aprile 2018, n. 10145) con riguardo al passaggio diretto dal Ministero dell’Istruzione al Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 ritenendo che lo stesso, riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, è caratterizzato dalla conservazione RGN 1031/2018 Pag.dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza con la conseguenza che, nella determinazione dell’assegno ‘ad personam’, dovuto al dipendente, va inclusa la ‘retribuzione personale docente’, in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell’art. 7 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso sia finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente (non più svolta presso il Ministero di destinazione).

8. Insomma, la comparazione andava effettuata per categorie omogenee (trattamento base + compensi fissi e continuativi prima e dopo).

Diversamente, non poteva essere considerato solo l’incremento a titolo di indennità di amministrazione percepito presso l’Agenzia delle dogane (in mancanza di un corrispondente elemento di raffronto) al fine di farne derivare una valutazione di congruità del trattamento economico complessivamente riconosciuto tale da neutralizzare l’assegno ad personam.

9. La ratiodella mobilità volontaria è quella di favorire lo spostamento di personale verso quelle Amministrazioni in carenza di organico e per tale ragione non in grado di garantire le funzioni istituzionali ad esse affidate e quindi di realizzare una migliore distribuzione del personale con recupero della efficienza della [OSCURATO:PERSONA].

Essa come effetto naturale il mantenimento del trattamento economico in godimento, fermo il diritto a percepire quelle indennità accessorie proprie dell’Amministrazione di destinazione.

Come da questa Corte pure già affermato (Cass. 25 luglio 2017, n. 18299) in caso di passaggio da una Amministrazione ad un’altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius”del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.

Questo vuol dire che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria (indennità di amministrazione) previste (solo) presso l’Amministrazione di destinazione non esclude il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini dell’assegno ad personam, riassorbibile.

10. Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Torino che, in diversa RGN 1031/2018 Pag.composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1031/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 686/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – mobilità volontaria - inquadramento RGN 1031/2018 Pag.1. [OSCURATO:PERSONA],già in servizio presso l’Università della Valle d’Aosta e passata per mobilità volontaria alle dipendenze dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva agito innanzi al Tribunale di Aosta per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del trattamento deteriore riconosciutole dall’Agenzia e per l’effetto la condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive nonché la condanna dell’Agenzia all’inquadramento nella fascia retributiva F5 (corrispondente al trattamento economico già in godimento) ovvero in subordine F4 . 2. Il Tribunale di Aosta respingeva la domanda evidenziando che il trattamento complessivo riconosciuto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] era superiore di euro 2.000,00 di rispetto a quello precedente. Riteneva che correttamente l’Agenzia avesse tenuto conto dell’indennità di amministrazione (prevista per i dipendenti dell’Agenzia, non anche per quelli dell’Università) trattandosi di indennità erogata in misura fissa ed indipendentemente da ogni valutazione meritocratica. 3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Torino. La Corte territoriale premetteva che in caso di mobilità volontaria doveva essere applicato il divieto di reformatio in peius nel senso che il trattamento goduto dal dipendente prima del passaggio doveva essere mantenuto attraverso l’erogazione di un assegno ad personam. Evidenziava che, nello specifico, il confronto andava effettuato tenendo conto del complessivo trattamento economico riconosciuto presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (e non solo, dunque, della retribuzione tabellare) e perciò considerando anche l’indennità di amministrazione in precedenza goduta dalla Sinico. Assumeva che non potesse costituire titolo il diverso trattamento riconosciuto ad altro dipendente (Ferina) nel corso di una successiva procedura. Riteneva che non assumesse rilievo la previsione contenuta nel dpcm del 26/6/2015 ed espressamente riferita alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore di tale decreto. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. 5. L’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso. 6. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro exart. 360, n. 3, cod. proc. ci. Avuto riguardo agli artt. 30 e 45 d.lgs. n. 165/2001, all’art. 137 del T.U. RAVA e del c.c.n.l. 2008/2009. RGN 1031/2018 Pag.Deduce che, se è vero che l’indennità di amministrazione percepita presso l’amministrazione cedente deve essere considerata aifini della determinazione dell’assegno ad personam, ragionando a contrario, tale indennità, se prevista solo dall’amministrazione di destinazione non deve essere considerata ai fini della parametrazione del trattamento retributivo. Richiama a sostegno di detta prospettazione il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 oltre che la finalità di favorire la mobilità sottesa allo stesso. Censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che tra le parti non vi fosse contrasto in merito ai dati contabili riportati nella sentenza di primo grado. Rileva che tali dati, formalmente corretti e rispondenti a quanto risultante dai contratti collettivi, erano errati nella parte in cui avevano ricompreso nella base di calcolo della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro cessionario anche l’indennità di amministrazione per complessivi euro 8.556,80. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva che la Corte territoriale ha non ha preso in considerazione circostanze evincibili dalla documentazione versata in atti e così dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2011, n. 22705 in tema di mobilità volontaria intercompartimentale oltre che dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 4. Si discute nella fattispecie in esame di una mobilità volontaria exart. 30 del d.lgs. n. 165/2001 dalla Università della Valle d’Aosta alla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. La questione riguarda il trattamento economico da riconoscersi presso l’Amministrazione di destinazione ai fini della determinazione eventuale dell’assegno ad personam. 5. Risulta dalla sentenza impugnata che il confronto è stato fatto in questo modo: si è individuato, da una parte, il trattamento economico goduto dalla Sinico presso Università (retribuzione tabellare + tredicesima mensilità) e, dall’altra, il trattamento economico da godere presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (retribuzione tabellare + tredicesima + indennità di amministrazione + indennità di vacanza contrattuale). 6. Orbene, è fondato il rilievo nella parte in cui lamenta che la comparazione non sia avvenuta sulla base di dati omogenei. In effetti non viene in rilievo il principio affermato da questa Corte nei precedenti secondo il quale:“In tema di passaggio di personale da un ’ amministrazione all’altra, l’assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento RGN 1031/2018 Pag.economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l’indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell’ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno” (Cass., 24 luglio 2017, n. 18196; Cass., Sez. Un., 13 luglio 2005, n. 14698). Più precisamente è stato chiarito che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 “riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto” (Cass. 13 aprile 2023, n. 9874; Cass. 5 gennaio 2017, n. 169). Nel caso qui all’esame non risulta esservi stata alcuna corresponsione dell’indennità di amministrazione presso l’Amministrazione di provenienzao per lo meno non risulta che alcuna indennità di tale tipo sia stata considerata ai fini del raffronto. Ed allora se si doveva comparare il trattamento considerando l’indennità di amministrazione prevista nel c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] (trattamento afferente alla prestazione effettivamente resa e ricollegato al servizio prestato) occorreva anche considerare quelle indennità specifiche del c.c.n.l. Università ove eventualmente corrisposte (ad esempio indennità di ateneo). Del resto i requisiti di fissità e continuità connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo necessario effettuare la comparazione sulla base di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. 7. Non diversamente questa Corte ha affermato (cfr. ex multisCass. 26 aprile 2018, n. 10145) con riguardo al passaggio diretto dal Ministero dell’Istruzione al Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 ritenendo che lo stesso, riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, è caratterizzato dalla conservazione RGN 1031/2018 Pag.dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza con la conseguenza che, nella determinazione dell’assegno ‘ad personam’, dovuto al dipendente, va inclusa la ‘retribuzione personale docente’, in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell’art. 7 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso sia finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente (non più svolta presso il Ministero di destinazione). 8. Insomma, la comparazione andava effettuata per categorie omogenee (trattamento base + compensi fissi e continuativi prima e dopo). Diversamente, non poteva essere considerato solo l’incremento a titolo di indennità di amministrazione percepito presso l’Agenzia delle dogane (in mancanza di un corrispondente elemento di raffronto) al fine di farne derivare una valutazione di congruità del trattamento economico complessivamente riconosciuto tale da neutralizzare l’assegno ad personam. 9. La ratiodella mobilità volontaria è quella di favorire lo spostamento di personale verso quelle Amministrazioni in carenza di organico e per tale ragione non in grado di garantire le funzioni istituzionali ad esse affidate e quindi di realizzare una migliore distribuzione del personale con recupero della efficienza della [OSCURATO:PERSONA]. Essa come effetto naturale il mantenimento del trattamento economico in godimento, fermo il diritto a percepire quelle indennità accessorie proprie dell’Amministrazione di destinazione. Come da questa Corte pure già affermato (Cass. 25 luglio 2017, n. 18299) in caso di passaggio da una Amministrazione ad un’altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius”del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria. Questo vuol dire che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria (indennità di amministrazione) previste (solo) presso l’Amministrazione di destinazione non esclude il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini dell’assegno ad personam, riassorbibile. 10. Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Torino che, in diversa RGN 1031/2018 Pag.composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso n
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