CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.presso l‘avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Taranto n.373/2021 depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatorep.t. sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, SanaricaPatrizia e [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio dinanzi alNumero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tribunale di Taranto, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], affinché, inrelazione al rapporto di conto corrente n. 12094.91, intrattenuto sin dal2001, e previo accertamento dell’illegittima applicazione di condizionicontrattuali, mai pattuite per iscritto e variate unilateralmente in peius,della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, di tassi ultralegali,della CMS e di tassi superiori alla soglia prevista dalla legge, venisserideterminato il saldo di conto corrente, con la conseguente condannadella banca alla ripetizione di indebito, oltre al risarcimento del danno,quantificato in via equitativa, ai sensi degli artt. 185 c.p., 2056 e 2059c.c., in caso di tassi usurari.[OSCURATO:PERSONA] convenuta è rimasta contumace.Gli attori hanno ribadito nella prima memoria l’assenza di un contrattostipulato per iscritto, recante la sottoscrizione dei contraenti. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto CTU contabile. Nel corso dell’indagine peritale, ilCTU ha rilevato la mancanza, tra i documenti prodotti dagli attori, degliestratti conto relativi ad alcuni mesi degli anni 2002, 2003, 2011 e 2012 edi tutti quelli dal gennaio 2013 all’esito dei rapporti. La società attriceallora ha chiesto a MPS la consegna degli e/c e degli scalari del c/c n.12094.91 in relazione ai periodi mancanti e li ha poi consegnati al CTU.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 98/2019, emessa in data16/1/19, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di c/c, nella parte incui era stata prevista ed applicata la capitalizzazione trimestrale diinteressi debitori, l’addebito di interessi debitori ultralegali, la commissionedi massimo scoperto e altre competenze e spese, non sorrette da validapattuizione per iscritto; ha accertato che alla data di chiusura del conto, al31/3/2016, il saldo di c/c era a credito della correntista per l’importo di €.76.454,67, in luogo di quello debitore risultante dagli e/c conto bancari(pari ad €. 67.218,95); per l’effetto ha condannato MPS a pagare dettasomma (€. 76.454,67) in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre interessilegali.Numero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026Avverso tale sentenza ha proposto appello la Banca MPS, deducendo lasua nullità per inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito(mancando la prova che il c/c fosse chiuso al momento della proposizionedella domanda) e per difetto di prova del saldo debitorio del conto,considerato che gli attori non avevano prodotto gli e/c integrali e che delladocumentazione prodotta tardivamente nel corso delle operazioni peritali ilCTU non avrebbe potuto avvalersi (mancando, ex art. 198 c.p.c., ilconsenso dell’altra parte e trattandosi di documenti concernenti fattiprincipali), l’erronea dichiarazione di nullità del contratto nella parte in cuisono previsti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito diinteressi ultralegali, di CMS e di altre spese non sorrette da validapattuizione, in assenza della produzione del documento da parte dellacorrentista.La Corte d’Appello, con sentenza pubblicata il 3/11/2021, hainnanzitutto ritenuto ammissibile l’azione di accertamento negativo delcredito, osservando che la chiusura del conto era stata dedotta già inprimo grado ed emergeva dalla documentazione contabile esaminata dalconsulente e da comunicazione della banca del 21/9/2016, prodotta insede di appello.Nel merito, però, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo diappello, affermando che, nelle azioni di accertamento negativo del creditoe di ripetizione dell’indebito, gli attori avrebbero dovuto produrreintegralmente gli estratti conto, dalla data di apertura sino alla chiusuradel rapporto, per consentire la corretta ricostruzione del saldo.La Corte ha aderito all’orientamento giurisprudenziale all’epoca piùrecente (Cass. civ., sez. III, n. 31886/2019), secondo cui il consulentetecnico d’ufficio, in ossequio al principio dispositivo e al sistema dellepreclusioni istruttorie, non può acquisire prove documentali dei fatticostitutivi della domanda, né supplire al difetto di allegazione e prova delleNumero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026parti, cagionandosi, in caso contrario, la nullità assoluta della CTU,rilevabile d’ufficio e non sanabile.L’accoglimento del secondo e del terzo motivo ha assorbito gli altrimotivi di appello.2) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ei soci fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. distac. diTaranto, proponendo due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 198 e 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto leazioni di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell’indebito,da essi proposte, rilevando la mancata produzione integrale degli estratticonto, che gli attori avrebbero dovuto produrre, dalla data di apertura sinoalla chiusura del rapporto, per consentire la corretta ricostruzione delsaldo.I ricorrenti osservano che la regolamentazione della consulenzatecnica, disciplinata dall’art. 194 c.p.c., è diversa rispetto all’esamecontabile, ex art. 198 c.p.c., che, nell’ambito della prima, il CTU non puòacquisire elementi di prova dei fatti principali di sua iniziativa e che ciònon si estende all’esame contabile, ex art. 198 c.p.c., nel corso del qualel’esperto sente le parti e previo consenso di tutte può esaminaredocumenti e registri non prodotti in causa (documenti da lui rinventi oanche depositati tardivamente dalle parti), anche relativi a fatti principalidella causa, e poi, sempre con il consenso delle parti, può farne menzionenella sua relazione (richiama Cass. SU n. 3086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026I ricorrenti sostengono che l’acquisizione, nella presente causa, daparte del CTU, della documentazione prodotta dagli attori solo nel corsodell’indagine peritale, rientra comunque nell’ambito delle facoltàrimasta contumace la Banca.I ricorrenti sostengono altresì che l’acquisizione da parte del CTU didocumenti non tempestivamente depositati dalle parti è legittima, ex art.198 c.pc., e che comunque non si risolverebbe in una nullità assoluta dellarelazione peritale, bensì solo relativa (per cui l’eventuale nullità sarebbestata sanata, non avendo MPS, rimasta contumace in primo grado,sollevato tempestivamente alcuna eccezione al riguardo).Il motivo è fondato.1.1) Si osserva che, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite diquesta Corte n. 3086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è stabilizzato l’orientamentosecondo il quale, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delleparti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività diallegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere aiquesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalleparti a fondamento della domanda e delle eccezioni.Si precisa che, come stabilito dall'articolo 198 del Cpc, tale attivitàpresuppone che siano state sentite le parti e che le medesime abbianoprestato il consenso, necessario anche per fare menzione di taledocumentazione nei processi verbali o nella relazione redatta. Comunque,l'eventuale nullità, derivante dall'impiego di tale documentazione senza ilconsenso delle parti, costituisce una nullità relativa, disciplinatadall'articolo 157, comma 2, del Cpc, perché si correla a un interesseprimario ma disponibile della parte (Cass. civ., sez. I, 15/03/2024, n.7030; conf.: Cass. civ., sez. 1, n. 34600 del 24/11/2022; Cass. civ., sez.Numero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026I, 21/02/2023, n. 5370; Cass. civ., sez. lav., 9/05/2023, n. 12348; Cass.civ., sez. I, 17/01/2024, n. 1763; Cass. civ., sez. III, 7/06/2024, n.16012; Cass. civ., sez. I, 22/04/2026, n. 10728; Cass. civ., sez. I,08/05/2026, n. 13314).Più specificamente, come sottolinea Cass. civ., sez. I, 21/02/2023, n.5370, “La recente Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086 ha distinto ipoteri di acquisizione del c.t.u.: avendo cioè riguardo, rispettivamente, alquadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c., e allaspecificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c. Ha affermato, alriguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli enell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, ancheprescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alletutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere aiquesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare ifatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che èonere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si trattidi documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; haprecisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delleparti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività diallegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisireal fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti aprovare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda edelle eccezioni”.1.2) Nel presente caso, gli attori, in primo grado non avevanoprodotto gli estratti conto integrali, la Banca era rimasta contumace, ilCTU aveva segnalato la mancanza degli e/c integrali e gli attori, richiesta eNumero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026ottenuta dalla Banca la documentazione mancante (come riferito dairicorrenti e non contestato dalla controricorrente), l’hanno consegnata alCTU nel corso delle operazioni peritali.Si ritiene che, in questa situazione, la documentazione predetta siastata acquisita legittimamente dal CTU e legittimamente utilizzata nellasua relazione, considerato che non vi è stata violazione delcontraddittorio, dal momento che la Banca è rimasta contumace in primogrado e che, nel corso di tale giudizio ha consegnato essa stessa agli attorigli e/c mancanti.Si ritiene, dunque, che non sia stato violato il contraddittorio, né ilprincipio della necessità del consenso delle parti (che la giurisprudenzasopra riportata continua a richiedere anche in sede di consulenzacontabile), perché tale consenso va riferito alle parti costituite in giudizio eperché la Banca, rimanendo contumace in primo grado, non ha eccepitonella prima difesa utile l’eventuale nullità dell’acquisizione autonoma delladocumentazione da parte del CTU.Né è fondata la contestazione espressa dalla Banca nel controricorso,laddove ess lamenta di non essere stata informata, in primo grado, delleoperazioni peritali, né dell’utilizzo di documenti ulteriori rispetto a quelliprodotti in giudizio nei termini istruttori, considerato che la Banca eraappunto rimasta contumace in primo grado e la disposizione di CTU nonrientra tra i provvedimenti che, ex art. 292 c.p.c., debbano esserenotificati al contumace.Pertanto, la decisione della Corte d’Appello, che ha ritenuto nonaccoglibili le domande dei ricorrenti di accertamento negativo del credito edi ripetizione dell’indebito per mancata produzione tempestiva delladocumentazione contabile (ritenendo illegittima l’acquisizione operata dalCTU durante le operazioni peritali), costituisce violazione dei principiespressi dall’art 198 c.p.c., come sopra interpretato dalla giurisprudenzadi questa Corte.Numero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/20262) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. – dell’art. 116 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché ha affermatoche la domanda di accertamento negativo del credito e quella diripetizione dell’indebito non possono essere accolte perché le parti attriciin primo grado non hanno versato la documentazione contabile necessariaa ricostruire integralmente l’intero rapporto.I ricorrenti affermano che la prova del saldo di un rapporto di contocorrente non deve essere necessariamente fornita attraverso laproduzione della lista di tutte le movimentazioni, ben potendo essereacquisita con altri strumenti di cognizione disposti d'ufficio e anche conoperazioni contabili di raccordo eseguite in applicazione di regolematematiche in grado di produrre un risultato sufficientemente attendibile.2.1) Si premette che non è fondata l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla controricorrente, perché i ricorrenti non hanno contestatola valutazione degli elementi di prova da parte della Corte, bensìl’illegittimità della tesi prospettata nella sentenza impugnata, secondo cuil’azione di accertamento negativo del credito e l’azione di ripetizionedell’indebito non possono essere accolte se non è prodotta l’interadocumentazione contabile che permetta la ricostruzione integrale delrapporto di conto corrente.Venendo all’esame del motivo, si osserva da un lato, che la Corted’Appello ha erroneamente applicato l’art. 2033 c.c., dal momento che,secondo l’ormai costante giurisprudenza di questa Corte, il correntista cheagisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenutodalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili diripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tuttigli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del contodesumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi diNumero registro generale 10504/2022Numero sezionale 2559/2026Numero di raccolta generale 20567/2026Data pubblicazione 18/06/2026cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (adesempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile -Cass. civ., sez. I,13/02/2026, n. 3200-, con la possibilità, per il correntista, di limitare larichiesta di ripetizione alla somma provata dagli e/c prodotti – Cass. civ.,sez. I, 14/04/2023, n. 10025).Dall’altro lato si osserva che, comunque, il motivo resta assorbitodall’accoglimento del motivo precedente (attraverso il quale si ritienelegittima l’acquisizione integrale degli e/c in sede di operazioni peritali).3) Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, restandoassorbito il secondo.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione anche sugli ulteriori motivi diappello proposti dalla Banca- che non erano stati esaminati dalla Corteperché assorbiti dall’accoglimento del secondo e del terzo motivod’appello, così come segnalato dalla parte controricorrente-, oltre che inordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, restando assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello diLecce, sez. distac. di Taranto, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]