CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, al netto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «poiché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è legittimo se è stata considerata la continuazione fra i vari episodi come sintomatica della frequenza e durata della violazione nonché della pervicacia e delle modalità subdole utilizzate » (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928-01), la Corte di merito ha correttamente escluso che il fatto fosse tenue sulla scorta di elementi concreti, quali appunto la reiterazione nel tempo delle condotte, l'odiosità delle stesse e la qualità soggettiva dell'agente il quale, essendo un professionista, avrebbe dovuto essere ancora più sensibile e consapevole del disvalore delle proprie azioni (sul punto, si veda pag. 10 della sentenza impugnata); che il delitto di cui al capo A) della rubrica, essendo soggetto alla disciplina introdotta dalla I. n. 103/2017 c.d. "legge Orlando", non risulta essere prescritto prima del giudizio di appello; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M