Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]334/02
[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«FEAOG – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli – Richiesta di soppressione del contributo finanziario comunitario – Inattività della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 2 dicembre 2003
Massime dell'ordinanza
1..
Procedura – Termini di ricorso – Preclusione – Errore scusabile – Nozione
2..
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità
(Artt. 226 CE e 232, terzo comma, CE)
1.
Con riferimento ai termini di ricorso, un errore è scusabile quando esso risulti da una confusione dovuta al comportamento
stesso dell'istituzione interessata ed il ricorrente sia in buona fede e abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta
ad un operatore normalmente accorto. v. punto 35
2.
E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando
nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di statuire
trasgredendo il Trattato. Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono avvalersi dell'art. 232, terzo comma, CE soltanto
al fine di far dichiarare che un'istituzione si è astenuta dall'emanare, in violazione del Trattato, atti diversi da raccomandazioni
o pareri, dei quali esse sono le potenziali destinatarie o che riguarderebbero le dette persone in maniera diretta ed individuale.
Orbene, nell'ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall'art. 226 CE, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere
indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri. Inoltre, risulta dall'economia dell'art. 226 CE che né il parere motivato,
che costituisce solo una fase preliminare all'eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né l'adizione
della Corte attraverso l'effettivo deposito di un tale ricorso possono costituire atti riguardanti direttamente le persone
fisiche o giuridiche. v. punto 44
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
2 dicembre 2003
(1)
«FEAOG – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli – Richiesta di soppressione del contributo finanziario comunitario – Inattività della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza»
Nella causa T-334/02,
[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE,
con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. I. Stamoulis, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far constatare, ai sensi dell'art. 232 CE, la carenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima,
da un lato, si è astenuta dall'avviare contro la Repubblica ellenica un procedimento per la dichiarazione di inadempimento
per violazione del diritto comunitario in danno degli interessi economici della ricorrente e, dall'altro, non ha soppresso
ex tunc il contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che è stato concesso per
il cofinanziamento del progetto d'investimento della ricorrente quale approvato con la decisione delle autorità elleniche
17 febbraio 1994, n. 324986/505,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto di fatto e procedurale
1
La società anonima [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] AE è un'impresa greca il cui oggetto
sociale consiste nella produzione, confezione, standardizzazione, conservazione e commercializzazione di legumi e frutta.
Essa è stata fondata in base ad un progetto di miglioramento elaborato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio
1977, n. 355, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), al fine di beneficiare di un cofinanziamento della [OSCURATO:PERSONA] europea e dello Stato
ellenico.
2
In seguito la ricorrente ha presentato alle autorità elleniche un progetto d'investimento ai sensi del regolamento (CEE)
del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1), allo scopo di migliorare le strutture e i macchinari per la trasformazione di frutta
e legumi. Tale progetto è stato unito ai progetti d'investimento presentati dalla Repubblica ellenica nell'ambito della sua
domanda di concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il
FEAOG) a favore del programma operativo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Grecia (92.CT.EL.03).
[OSCURATO:PERSONA] ha approvato la domanda delle autorità elleniche con decisione 24 novembre 1992.
3
Il progetto della società è stato ultimato nel settembre 1993 ed è stato approvato dalle autorità elleniche con decisione
n. 324986/505/17-2-94 del segretario generale del Ministero dell'agricoltura. Il detto progetto, di un costo di 243 738 000
dracme greche (GRD) è stato cofinanziato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dallo Stato ellenico secondo le seguenti modalità: GRD 85
308 000 a carico del FEAOG, GRD 24 373 000 a carico dello Stato ellenico e GRD 134 057 000 a carico del beneficiario.
4
Nel corso del mese di novembre 1994, allorché la ricorrente iniziava a svolgere le sue attività, le autorità elleniche adottavano
il decreto ministeriale n. 10/94, relativo alla polizia dei mercati, e il decreto n. A2-2330/26-6-95, relativo in particolare
alle condizioni di locazione di un negozio nel mercato centrale di Atene. Tali decreti complicavano notevolmente, se non addirittura
annullavano, le attività commerciali della ricorrente.
5
Tale situazione si protraeva fin quando, a seguito di numerosi esposti al Ministero dell'agricoltura ellenico, una commissione
nominata da tale Ministero concludeva che i decreti ministeriali di cui trattasi arrecavano danno a numerose società. Conseguentemente,
le autorità elleniche adottavano alcune decisioni per facilitare l'accesso al mercato centrale di Atene e che revocavano detti
decreti. A partire dal mese di agosto 1998 la ricorrente aveva infine accesso al mercato centrale di Atene.
6
In base a tali elementi, la ricorrente adiva il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di
Atene) al fine di ottenere il risarcimento del danno da essa subito causato dagli atti illegittimi commessi dallo Stato ellenico.
Tale giudice accoglieva il ricorso dichiarando la responsabilità dello Stato ellenico.
7
Parallelamente, la ricorrente inviava numerose petizioni, denunce e richieste di aiuto alle istituzioni comunitarie, cui conseguivano
diversi interventi e risposte da parte di tali istituzioni.
8
Essa in particolare rivolgeva, negli anni 2001 e 2002, numerose petizioni al Parlamento europeo.
9
Essa presentava altresì, rispettivamente il 23 novembre 2001, il 18 febbraio e il 30 marzo 2002, denunce ufficiali al membro
della [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'agricoltura.
10
Non ottenendo risposte ─ per essa ─ soddisfacenti, con lettera del 20 maggio 2002 la ricorrente metteva in mora la [OSCURATO:PERSONA].
Questa lettera era indirizzata anche alla Corte dei Conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). In tale lettera
essa accusava sostanzialmente la [OSCURATO:PERSONA] di non aver avviato contro la Repubblica ellenica un procedimento per la dichiarazione
di inadempimento e di aver dichiarato nelle sue lettere di risposta che la controversia era di competenza dell'autorità giudiziaria
ellenica.
11
Con lettera del 14 giugno 2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione generale
Agricoltura della [OSCURATO:PERSONA], rispondeva nei seguenti termini: Il sig. commissario Fischler mi ha chiesto di ringraziarLa per la Sua lettera del 24 maggio 2002, nella quale esprimete l'intenzione
di proporre un ricorso per carenza contro la [OSCURATO:PERSONA], affinché quest'ultima avvii un procedimento per inadempimento contro
le autorità elleniche, nell'ambito della Sua controversia con le stesse. Devo ricordarLe che, secondo una giurisprudenza costante,
la Corte di giustizia ha statuito (v., ad esempio, sentenza causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) che la [OSCURATO:PERSONA]
non è tenuta ad avviare contro uno Stato membro un procedimento per inadempimento e che essa dispone, al riguardo, di un
potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di richiedere che questa istituzione prenda posizione in un determinato
senso. Pertanto non posso che ribadire la valutazione già operata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale spetta all'autorità
giudiziaria ellenica investita della controversia decidere in tutta indipendenza l'ammontare dei danni che nel caso di specie
le autorità elleniche devono risarcire al Suo cliente.
12
Inoltre con lettera del 12 settembre 2002, l'OLAF rispondeva alle diverse lettere della ricorrente. Esso sottolineava, da
un lato, di non essere competente a conoscere il caso di specie e, dall'altro che, essendo scaduto il termine, la ricorrente
poteva rivolgersi al Mediatore europeo.
13
Infine, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2002, la ricorrente proponeva il ricorso
in esame.
14
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2003, la convenuta sollevava un'eccezione di irricevibilità
ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente presentava le sue osservazioni su tale eccezione
il 13 marzo 2003.
Conclusioni
15
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare la carenza della convenuta in quanto essa non ha soppresso il contributo concesso dal FEAOG per il cofinanziamento
del suo progetto d'investimento;
dichiarare la carenza della convenuta in quanto essa non ha soppresso il contributo concesso dal FEAOG per il cofinanziamento
del suo progetto d'investimento;
─
dichiarare la carenza della convenuta in quanto quest'ultima non ha avviato il procedimento per inadempimento nei confronti
della Repubblica ellenica;
dichiarare la carenza della convenuta in quanto quest'ultima non ha avviato il procedimento per inadempimento nei confronti
della Repubblica ellenica;
─
condannare la convenuta alle spese.
condannare la convenuta alle spese.
16
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso irricevibile;
dichiarare il ricorso irricevibile;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17
Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare
la discussione nel merito se una delle parti lo chiede. Conformemente al n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue
oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale.
18
Nel caso di specie il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e che
pertanto non si debba aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
19
La convenuta rileva, in primo luogo, che il ricorso per carenza è irricevibile in quanto, con la lettera del 14 giugno 2002,
essa ha risposto alla richiesta di agire rivoltale dalla ricorrente nella lettera del 20 maggio 2002.
20
In secondo luogo, essa ritiene che il ricorso sia tardivo. Essa osserva, infatti, che il ricorso è stato proposto il 28 ottobre
2002 mentre la lettera della ricorrente del 20 maggio 2002, che costituiva una richiesta di agire, è stata inviata il 22 maggio
2002.
21
Infine essa ricorda che, ai sensi di una giurisprudenza consolidata, le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte
di giustizia, ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE, solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso,
in violazione del Trattato, di adottare un atto, diverso da una raccomandazione o un parere, di cui esse sono le potenziali
destinatarie o che esse potrebbero impugnare mediante ricorso di annullamento (v., in particolare, ordinanza del Tribunale
4 luglio 1994, causa T-13/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-431). Orbene, essa ritiene che nel caso di specie
tale condizione non sia soddisfatta, poiché la ricorrente le contesta in fatto di aver omesso di avviare un procedimento
per la dichiarazione di inadempimento contro la Repubblica ellenica. Essa ritiene che tale condizione non sia soddisfatta
nemmeno con riguardo alla richiesta di avviare il procedimento di cui all'art. 23 del regolamento (CEE) del Consiglio 19
dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento
tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti
e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1). Essa rileva infatti, anzitutto, che tale disposizione
riguarda esclusivamente le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro nonché le obbligazioni di quest'ultimo verso la
[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre essa sostiene che tale disposizione non fa sorgere in capo alla società alcun diritto che quest'ultima
possa invocare al fine di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare un atto che la riguardi direttamente ed individualmente. Infine
essa sottolinea che la lettera di messa in mora inviata il 22 maggio 2002 non conteneva una richiesta di agire in tal senso.
22
La ricorrente nega che il suo ricorso sia irricevibile.
23
In primo luogo essa rileva che la giurisprudenza costante relativa all'irricevibilità del ricorso inteso a far dichiarare
la carenza della convenuta a causa del mancato avvio del procedimento per inadempimento previsto dall'art. 226 CE non è applicabile
nel caso di specie. Essa fa valere, infatti, che nella presente fattispecie il potere discrezionale della convenuta è limitato
da tre esigenze che le impongono di intervenire e di agire immediatamente. In primo luogo essa sottolinea che, quale istituzione
comunitaria, la convenuta deve rispettare i suoi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1) ─ in particolare la libertà professionale (art. 15), la
libertà d'impresa (art. 16), il diritto di proprietà (art. 17), l'uguaglianza davanti alla legge e i principi di buona amministrazione
e di non discriminazione ─ e, pertanto, deve venirle in aiuto, poiché essa ha riconosciuto che l'amministrazione ellenica
le faceva subire un trattamento intollerabile. In secondo luogo, essa osserva che, ai sensi dell'art. 280 CE, la convenuta
è tenuta a tutelare gli interessi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] europea e non può, pertanto, usare il suo potere discrezionale
per rinunciare ad esigere dallo Stato ellenico il rimborso delle somme erogate nell'ambito del cofinanziamento di un progetto
che essa ha approvato. In terzo luogo essa ritiene che, in base al principio della parità di trattamento, quando, come nel
caso di specie, la convenuta è informata che sono state commesse irregolarità nell'ambito di un progetto cofinanziato dai
fondi comunitari, la stessa deve adottare una decisione di soppressione del contributo finanziario (v., in particolare, sentenza
della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-867).
24
In secondo luogo essa respinge l'argomento della convenuta secondo il quale il presente ricorso è privo di oggetto per il
fatto che la lettera del 14 giugno 2002 contiene una presa di posizione. Essa rileva, anzitutto, che la sentenza della Corte
14 febbraio 1989, causa C-247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 291), non è pertinente in quanto le circostanze della
causa che avevano dato luogo a tale sentenza erano fondamentalmente diverse, trattandosi di una domanda di soppressione di
un atto regolamentare adottato dalla Repubblica francese che non riguardava la ricorrente. Inoltre essa sottolinea che la
raccomandazione della convenuta di rivolgersi alle autorità giudiziarie elleniche contenuta in questa lettera è incomprensibile,
poiché tali autorità non garantiscono né il rispetto del diritto comunitario, né la sua interpretazione, né la sua applicazione.
Infine, essa ritiene che la lettera del 14 giugno 2002 sia tutt'al più una lettera d'informazione, ma in nessun caso una decisione
di diniego.
25
In terzo luogo, essa sostiene che la convenuta, nel raccomandarle nella sua lettera del 14 giugno 2002 di rivolgersi al giudice
nazionale piuttosto che al giudice comunitario, ha commesso una tripla violazione del diritto comunitario. In primo luogo,
essa avrebbe violato l'art. 220 CE, il quale attribuisce al giudice comunitario la competenza esclusiva per assicurare il
rispetto del diritto comunitario, che nella fattispecie trova applicazione, poiché la violazione commessa riguarda l'art. 23
del regolamento n. 4253/88, l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, che modifica il regolamento
n. 4253/88 (GU L 193, pag. 20), gli artt. 5 CE e 34 CE, nonché il principio di applicazione uniforme del diritto comunitario.
In secondo luogo, essa avrebbe preso posizione in modo insufficiente. In terzo luogo, essa avrebbe privato la ricorrente della
tutela dei suoi diritti fondamentali.
26
Infine, la ricorrente respinge l'affermazione della convenuta secondo la quale il suo ricorso sarebbe tardivo.
27
Essa ritiene, anzitutto, che le circostanze del caso di specie dimostrano che essa ha commesso un errore scusabile che giustifica
il superamento dei termini applicabili. Essa ricorda infatti di essersi rivolta, con lettere del 18 febbraio e del 30 marzo
2002, al membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'agricoltura al fine di denunciare le manovre fraudolente delle autorità
elleniche. Essa osserva inoltre che, con lettera del 23 aprile 2002, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] le ha fatto
sapere che la sua lettera del 23 novembre 2001 era stata registrata come esposto recante il n. 02/4436 SG(2002) A 3934/1.
Essa nota, in seguito, che con lettera del 20 maggio 2002 essa ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di agire ai sensi dell'art. 232
CE e che quest'ultima le ha risposto con lettera del 14 giugno 2002. Essa precisa, inoltre, che con lettera del 18 giugno
2002 il presidente della commissione delle petizioni del Parlamento europeo l'ha informata che la sua petizione era ricevibile
e che, con lettera del 15 luglio 2002, la Corte dei conti, in risposta alle sue lettere del 20 maggio, 24 giugno e 28 luglio
2002, l'ha informata che il suo fascicolo sarebbe stato esaminato dalla sezione competente della propria amministrazione.
Essa rileva altresì il fatto che l'8 luglio 2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA], deputato al Parlamento europeo, ha presentato un'interrogazione
scritta alla convenuta e che, nella sua risposta del 20 settembre 2002, quest'ultima ha sottolineato di non aver ricevuto
una risposta ufficiale da parte delle autorità elleniche, che l'esposto del 18 febbraio 2002 e l'istanza n. 1075/2001 continuavano
ad essere trattati e che, in ogni caso, spettava all'autorità giudiziaria ellenica dirimere la controversia dinanzi alla stessa
pendente. Infine la ricorrente espone che il 12 settembre 2002 l'OLAF ha risposto alle sue diverse lettere raccomandandole
di rivolgersi al Mediatore europeo.
28
Secondo la ricorrente, dalle circostanze di fatto risulta che essa ha commesso un errore scusabile riguardo al contenuto reale
della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 2002 il quale è dovuto a tre fattori. In primo luogo essa ritiene che la formulazione
ambigua della lettera del 14 giugno 2002 non consentiva di ritenere che si trattasse di una decisione di diniego. In secondo
luogo, essa rileva che la convenuta aveva piena conoscenza delle circostanze di fatto nelle quali essa ha adottato la presunta
presa di posizione figurante nella lettera del 14 giugno 2002, cosicché, se essa aveva l'intenzione di formulare un chiaro
diniego alla richiesta di agire dalla stessa presentata, non era necessario proseguire nella trattazione dell'esposto del
18 febbraio 2002. In terzo luogo, essa fa valere che non poteva essere stabilito alcun nesso tra la lettera del 14 giugno
2002 e le altre lettere ricevute.
29
Essa rileva di aver presentato in ritardo il proprio ricorso a causa di tale errore scusabile. Essa sottolinea infatti di
aver presentato il proprio ricorso il 28 ottobre 2002 poiché riteneva che la lettera del 14 giugno 2002 prendesse troppo alla
leggera la trattazione del suo problema. Essa sostiene che tale ritardo, che supera di soli 33 giorni il termine applicabile,
sia ragionevole. Essa sostiene infatti che la lettera di messa in mora è stata inviata il 24 maggio 2002 e che il 25 luglio
2002 era quindi la data ultima per una presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo la stessa, il termine
di ricorso è scaduto il 25 settembre 2002.
30
Infine essa rileva che, all'interrogazione scritta dell'8 luglio 2002, presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], deputato al Parlamento
europeo, che ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] cosa la stessa avesse intenzione di fare nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto
il 20 settembre 2002 di non aver ricevuto una risposta ufficiale da parte delle autorità elleniche, per cui essa non era in
grado di confermare se fosse stata avviata una procedura che assicurasse il proseguimento delle attività della ricorrente,
ma che venivano mantenuti contatti regolari con il Ministero ellenico dell'agricoltura. Essa ha aggiunto, in ogni caso, che
a suo parere spettava all'autorità giudiziaria ellenica dirimere la controversia dinanzi alla stessa pendente. Secondo la
ricorrente tale risposta, che veniva fornita 96 giorni dopo la lettera del 14 giugno 2002, costituisce in realtà una ritrattazione
di quest'ultima, poiché la [OSCURATO:PERSONA] precisa in essa che l'esposto continua ad essere trattato, senza fare riferimento alla
posizione da essa adottata nella lettera del 14 giugno 2002.
Giudizio del Tribunale
31
Nell'ambito dell'esame della ricevibilità di tale ricorso, il Tribunale decide di esaminare, anzitutto, gli argomenti della
convenuta relativi al carattere tardivo del ricorso e, successivamente, gli argomenti relativi all'assenza di un obbligo di
agire.
32
Ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE, il ricorso per carenza dev'essere proposto in un termine di due mesi, che comincia
a decorrere alla scadenza del termine di due mesi entro il quale la convenuta avrebbe dovuto prendere posizione in seguito
alla richiesta di agire.
33
Nel caso di specie le parti concordano sul fatto che, essendo stata inviata la richiesta di agire il 22 maggio 2002, il presente
ricorso, che è stato proposto con atto depositato in cancelleria il 28 ottobre 2002, non rispetta il termine previsto dall'art. 232,
secondo comma, CE.
34
Tuttavia, al fine di giustificare il carattere tardivo del suo ricorso, la ricorrente invoca l'esistenza di un errore scusabile.
35
Secondo una giurisprudenza costante, un errore è scusabile quando esso risulti da una confusione dovuta al comportamento stesso
dell'istituzione interessata ed il ricorrente sia in buona fede e abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore
normalmente accorto (v., in particolare, sentenza della Corte 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4837, punto 25).
36
Orbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, né la lettera del 14 giugno 2002, né la lettera dell'OLAF del 12 settembre
2002 che le raccomandava di rivolgersi al Mediatore europeo, né la risposta della convenuta all'interrogazione scritta del
sig. [OSCURATO:PERSONA] giustificano la conclusione che il deposito tardivo del ricorso sia dovuto ad un errore scusabile da parte sua.
37
Si deve anzitutto sottolineare che la lettera del 14 giugno 2002 costituisce una presa di posizione della convenuta. In questa
lettera la convenuta ha infatti indicato che, qualunque potesse essere la sua posizione nel presente caso, la ricorrente non
aveva il diritto di esigere che essa decidesse in un determinato senso, in quanto essa dispone di un potere di valutazione
discrezionale riguardo l'avvio di un procedimento per la dichiarazione di inadempimento. Essa ha altresì sottolineato che,
a suo parere, spettava all'autorità giudiziaria ellenica dirimere la controversia della quale essa era investita. Rispondendo
in tal modo, la convenuta ha chiaramente informato la ricorrente che essa non intendeva fornire una risposta nel senso da
quest'ultima auspicato.
38
Inoltre, anche supponendo che, come fa valere la ricorrente, i termini ambigui della lettera del 14 giugno 2002 non lasciavano
intendere che si trattasse di una presa di posizione della convenuta, resta nondimeno il fatto che tale circostanza non ha
potuto essere all'origine dell'errore commesso dalla ricorrente in ordine all'inizio della decorrenza del termine di ricorso.
Infatti, se la ricorrente aveva ritenuto che tale lettera non costituisse una presa di posizione, essa avrebbe dovuto proporre
il suo ricorso nel termine di due mesi previsto dall'art. 232, secondo comma, CE.
39
La ricorrente è altresì in errore nel richiamare la lettera dell'OLAF del 12 settembre 2002. Infatti, secondo la stessa ricorrente,
tale lettera non costituisce una risposta alla sua lettera del 20 maggio 2002 e alla richiesta di agire ivi formulata, bensì
una risposta a lettere del 30 maggio, 4 luglio, 16 luglio, 31 luglio, 6 agosto, e 14 agosto 2002, che essa aveva inviato all'OLAF
(come risulta dal punto 4.13 delle osservazioni e dal riferimento indicato nella lettera dell'OLAF). E' vero che, in questa
lettera, l'OLAF precisa che
[q]uesta denuncia sarà trasmessa alle direzioni competenti per l'agricoltura e per la concorrenza, che sono al corrente e
conducono, probabilmente, un'inchiesta. Tuttavia, i termini utilizzati indicano che si tratta di una semplice supposizione dell'OLAF (in particolare il termine
probabilmente) e non di un accertamento definitivo. Inoltre, tenuto conto delle funzioni dell'OLAF e della sua indipendenza nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA], l'OLAF non era competente, con ogni evidenza, a determinare di fronte a un terzo lo stato dei lavori della
[OSCURATO:PERSONA] ed ancor meno ad impegnare quest'ultima su tale punto.
40
Infine si deve considerare che nemmeno la risposta della convenuta del 20 settembre 2002 all'interrogazione scritta E-2108/02
posta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], deputato al Parlamento europeo (GU 2003, C 52, pag. 130), consente di ritenere esistente un errore
scusabile da parte della ricorrente. Questa risposta non fa infatti alcun riferimento alla richiesta di agire contenuta nella
lettera del 20 maggio 2002. Il solo fatto che, al secondo paragrafo di tale risposta, si precisa che
[l'esposto] presentato alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2002 dal signor Barakakos, responsabile dell'impresa in causa, nonché
la sua istanza n. 1075/2001 continuano ad essere trattati secondo le procedure vigenti non può giustificare una qualunque confusione della ricorrente. Infatti, in questa risposta si precisa che è ancora in corso
la trattazione dell'esposto del 18 febbraio e non della richiesta di agire del 20 maggio 2002.
41
Da quanto precede risulta che il presente motivo d'irricevibilità è fondato.
42
Si deve poi rilevare, ad abundantiam, che il presente ricorso è irricevibile anche in ragione dell'inesistenza di un obbligo
di agire che incombe sulla convenuta.
43
A tal riguardo occorre ricordare che, nell'ambito del presente ricorso, la ricorrente rimprovera alla convenuta, da un lato,
di non aver avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE contro la Repubblica ellenica e, dall'altro, di non aver soppresso
il contributo finanziario del FEAOG concesso su domanda delle autorità elleniche.
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Secondo una giurisprudenza costante, è irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che
miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento,
la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato (v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente
punto 24). Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono avvalersi dell'art. 232, terzo comma, CE soltanto al fine di
far dichiarare che un'istituzione si è astenuta dall'emanare, in violazione del Trattato, atti diversi da raccomandazioni
o pareri, dei quali esse sono le potenziali destinatarie o che riguarderebbero le dette persone in maniera diretta ed individuale
(sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6065, punti 58 e 59). Orbene, nell'ambito del
procedimento per inadempimento disciplinato dall'art. 226 CE, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare
sono rivolti agli Stati membri (ordinanze del Tribunale 29 novembre 1994, cause riunite T-479/93 e T-559/93, Bernardi/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1115, punto 31, e 19 febbraio 1997, causa T-117/96, Intertronic/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-141, punto 32). Inoltre,
risulta dall'economia dell'art. 226 CE che né il parere motivato, che costituisce solo una fase preliminare all'eventuale
deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né l'adizione della Corte attraverso l'effettivo deposito di
un tale ricorso possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche.
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Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta a far dichiarare che la convenuta ha omesso di pronunciarsi in violazione
del Trattato, non avviando contro la Repubblica ellenica un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, dev'essere
dichiarata manifestamente irricevibile.
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Con riguardo alla domanda della ricorrente volta a far dichiarare che la convenuta ha omesso di pronunciarsi non adottando
una decisione di soppressione del contributo finanziario concesso, si deve constatare che la lettera del 20 maggio 2002 non
conteneva una richiesta di agire in tal senso. Ne risulta che questa domanda non è ricevibile.
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Inoltre, ultroneamente, anche supponendo che la lettera del 20 maggio 2002 possa essere interpretata come una richiesta di
agire in tal senso, non si può evincere dall'art. 23 del regolamento n. 4253/88 nessun obbligo di agire incombente alla convenuta.
L'art. 23 prevede infatti che, al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea siano
state attuate correttamente, prevenire e sanzionare le irregolarità, ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una
negligenza. Esso prevede inoltre che, tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano
la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso
delle somme indebitamente versate. Ne risulta che, se si ritiene che da tale disposizione derivi un obbligo di agire, esso
non riguarda la convenuta ma gli Stati membri. Con riguardo all'art. 24, n. 2, del regolamento n. 2082/93, al quale la ricorrente
ha fatto riferimento nei suoi scritti, esso stabilisce che
la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza
di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura
e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione prevede pertanto che la soppressione o la sospensione di un contributo costituisce una facoltà e non un
obbligo per la convenuta (v., per quanto riguarda una disposizione simile, sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-216/96,
Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3139, punto 92, confermata dalla sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P,
Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-867). In ogni caso, si deve rilevare che il regolamento n. 4253/88, al quale la
ricorrente si riferisce, è stato abrogato, con efficacia dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno
1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
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Tenuto conto di quanto precede, il presente ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare
le altre eccezioni d'irricevibilità formulate dalla convenuta.
Sulle spese
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Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese conformemente alla domanda della convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA].
Lussemburgo, 2 dicembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
1
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Lingua processuale: il greco.