CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 37570/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/9/2020 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 28 novembre 2018 del Tribunale di Taranto, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 137, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 (per avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., titolare della gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Taranto, consentito il superamento negli scarichi dei valori limite relativi ai parametri BOD5 di azoto ammoniacale, fosforo e solidi sospesi; in Taranto, il 31/3/2014) ed era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni in favore del Comune di Taranto, ha assolto l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha eliminato le statuizioni civili e ha disposto la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente. La Corte territoriale, pur prendendo atto della estinzione del reato per prescrizione, essendosi compiuto il relativo termine massimo, tenuto conto delle sospensioni, il 30 giugno 2020, ha escluso che la condotta contestata all'imputato sia prevista come reato, in quanto il superamento, nell'esecuzione di scarichi, dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 non integra il reato di cui all'art. 137, comma 6, del medesimo d.lgs. 152/2006, qualora si tratti, come nel caso di specie, di sostanze diverse da quella indicate nella tabella 5 del medesimo allegato, in quanto nessuna delle sostanze indicate nella contestazione rientra in tale tabella. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) et e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 129, comma 2, e 177 cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla propria richiesta di assoluzione con la più favorevole formula perché il fatto non sussiste, che sarebbe stata imposta dall'evidente prova dell'insussistenza dei superamenti lamentati con specifico riferimento ai parametri dei solidi sospesi e del fosforo totale. Ha esposto di aver interesse a impugnare allo scopo di conseguire il proscioglimento con la formula più favorevole di insussistenza del fatto che era stata richiesta, in quanto la formula assolutoria adottata, pur essendo state revocate le statuizioni civili, non precludeva alla medesima parte civile la riproposizione della medesima domanda in autonomo giudizio civile, mentre l'assoluzione per insussistenza del fatto fa stato nel giudizio civile di danno ai sensi 4 Aut.• dell'art. 652, comma 2, cod. proc. pen., e avrebbe quindi precluso al Comune di Taranto di instaurare un giudizio civile di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente, quantomeno per il superamento dei limiti tabellari previsti per i solidi sospesi e il fosforo totale; inoltre, l'assoluzione con detta formula avrebbe prodotto effetti vantaggiosi a favore del ricorrente anche nel procedimento amministrativo che avrebbe potuto essere avviato a seguito della trasmissione degli atti alla autorità amministrativa. Ha richiamato, riguardo alla prevalenza della formula di proscioglimento per insussistenza del fatto, la sentenza n. 2451 del 2007 delle Sezioni Unite e quella n. 9753 del 2017 di questa stessa Sezione, richiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto con specifico riferimento al contestato superamento dei valori dei solidi sospesi totali e del fosforo totale, in quanto tale circostanza emergeva incontestabilmente dagli atti. 3. Con memoria del 16 luglio 2021 il ricorrente ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso, opponendosi alla richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sia per mancanza di interesse, sia per la sua manifesta infondatezza. 2. Va, anzitutto, rilevata la mancanza di interesse dell'imputato a proporre l'impugnazione in esame, inteso come l'interesse al conseguimento di un risultato utile derivante dall'accoglimento dell'impugnazione, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve necessariamente accompagnare ogni impugnazione e che sussiste quando il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 12/02/2020, Panarese, Rv. 278669; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; v. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Nel caso in esame il ricorrente ha prospettato l'esistenza di un tale interesse in termini del tutto ipotetici ed eventuali, e cioè per il caso di riproposizione dell'azione civile (già esercitata nel processo penale) da parte del Comune di Taranto, evenienza neppure preannunciata o minacciata dalla parte civile che ha visto revocare le statuizioni civili in proprio a favore a seguito della pronuncia della sentenza di assoluzione, di cui non è comunque stata dedotta la verificazione, cosicché non è stato in realtà allegato, né risulta comunque ravvisabile, l'effetto . t; pratico che deriverebbe immediatamente al ricorrente per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione che ha proposto, che è stato prospettato in termini del tutto ipotetici ed eventuali, posto che il richiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'adozione della più favorevole formula di proscioglimento richiesta non determinerebbe, in concreto e secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente, alcun concreto effetto immediato a lui favorevole. Analogamente l'incidenza della diversa formula di proscioglimento invocata dal ricorrente non pare idonea a determinare alcun immediato effetto a lui favorevole neppure in relazione all'eventuale procedimento amministrativo che potrebbe essere iniziato nei suoi confronti a seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte d'appello alla autorità amministrativa, per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006, sia perché non risulta né è stato dedotto che un tale procedimento sia stato iniziato, sia perché non è prevista alcuna efficacia del giudicato penale di assoluzione nei procedimenti amministrativi aventi a oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative, con la conseguente irrilevanza anche in tale prospettiva della adozione della diversa formula richiesta. 3. La doglianza in ordine alla mancata adozione della più favorevole formula richiesta dall'imputato è anche manifestamente infondata. Benché, infatti, come sottolineato dallo stesso ricorrente, le Sezioni Unite, nella sentenza Magera (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238195), abbiamo chiarito che nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiché l'indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell'art. 129 cod. proc. pen. è quella di un ordine ispirato a un'ampiezza di effetti liberatori per l'imputato progressivamente più ridotta, la formula perché il fatto non sussiste prevale su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'adozione della formula più favorevole implica, in presenza di una causa estintiva del reato, la sua immediata evidenza, posto che, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 4 41 iLt4 Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello, a fronte del decorso del termine di prescrizione e della conseguente estinzione del reato per prescrizione, ha correttamente dato atto della irrilevanza penale della condotta contestata, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, in quanto l'adozione della diversa formula di proscioglimento più favorevole richiesta dall'imputato (perché il fatto non sussiste) avrebbe richiesto, a fronte della affermazione di responsabilità in primo grado, accertamenti in fatto sull'effettivo superamento dei limiti tabellari degli scarichi (di cui è stata impropriamente rinnovata la richiesta anche in questa sede di legittimità), incompatibili con la verificazione della suddetta causa estintiva del reato e con la necessità di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con la formula resa evidente dagli elementi disponibili, dunque, nel caso di specie, quella adottata dalla Corte d'appello. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse e manifesta infondatezza delle censure cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s