CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3614/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di pro- cura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 62 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania n. 5405/14/21 depositatain data 29 giugno 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accer- tamento suppletivo e di rettifica,relativo a una dichiarazione di impor- tazione definitiva del febbraio 2005 avente ad oggetto prodotti tessili (566 colli di abbigliamento), avviso con il quale –a seguito di comuni- cazione delle [OSCURATO:PERSONA] cinesi –il certificato di origine era stato accertato come falso, per cui si era proceduto alla ricostruzione del valore di transazione a termini dell’art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992 sulla base di merci similari. 2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello del contribuente. La sentenza di appello è stata cas- sata con rinvio al primo giudice da questa Corte (Cass. Sez. V, 6 feb- braio 2019, n. 12484)per violazione del contraddittorio. 3. La CTP di Napoli adita in sede di rinvio harigettato il ricorso del contribuente, con sentenza confermata dalla CTR della Campania in data 29 giugno 2021. Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto impo- sitivo fosse firmato da soggetto munito del relativo poteree ha ritenuto l’atto correttamente motivato, ancorché la dichiarazione delle Autorità cinesi sulla falsità del certificato non fosse stato prodotto in allegato all’atto impositivo ma solo in sede giurisdizionale. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che, in caso di accertata falsità del certificato di origine, spetta al contribuenteprovare l’origine certa della merce. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre mo- tivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 4, 17 e 17-bisd. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per avere la sentenza impugnata ritenuto non necessaria la delega di firma. Osserva il ricorrente che nel caso di specie si è proceduto al recupero non solo di diritti di confine ma anche di IVA, per cui risulta essenziale la delega a sottoscrivere l’atto impositivo. Osserva il ricor- rente che la delega prodotta in giudizio non sarebbe idonea a compro- vare la legittimazione alla firma del delegato, in quanto attinente alla sola posta in uscita e non alla sottoscrizione di atti impositivi. 2. Il primo motivo è infondato. Secondo una costante giurispru- denza di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accer- tamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente compe- tente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, conla conseguenza che, nell'ambito dell'organiz- zazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indica- zione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualificari- vestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27972; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26398; Cass., 13 novembre 2020, n. 25711; Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850). Parimenti, si è anche affermato che l'avviso di accertamento è valido anche ove esso sia sottoscritto dal reggente, ossia dal soggetto chiamato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 266/1987 (norma espressamente invocata dai ricorrenti), a sostituire N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell'Ufficio (Cass., Sez. V, 7 novembre 2018, n. 28335; Cass., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14626). 3. Ne consegue che, in costanza di delega, la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui de- legato, può essere predicata solo ove si formuli la diversa e più grave eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Uf- ficio emittente(Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21061; Cass., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 7077), stante la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio è adottato (Cass., Sez. V, 14 settembre 2021, n. 24652; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27871), circostanza estranea ai motivi di doglianza. 4. Infondata è, pertanto , la deduzione secondo cui non sarebbe stata accertata la qualifica del funzionario, nonché quella secondo cui non sarebbero stati accertati imotivi di conferimento della delega e ciò in disparte l’inammissibilità della deduzione secondo cui non sarebbero stati indicati i motivi di conferimento della delega, a mente dell’accer- tamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attinenza della delega «proprioagli atti impositivi, che si sottolinea, rappresentano la parte più consistente della posta in uscita dell’ente». 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 5-bis d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché violazione degli artt. 2, 5, 6, 7, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e (ancora) dell’art. 7 l. n. 212/2000, del d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, nonché difetto di motivazione dell’atto impositivo,in quanto non sarebbe stata allegata all’atto impositivo la documentazione di supporto – il N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino documento dell’autorità doganale cinese -tale da rendere non conosci- bili i presupposti dell’atto impositivo. Osserva, inoltre,il ricorrente che la dichiarazione delle Autorità doganali cinesi è stata tardivamente pro- dotta in sede giudiziale e non ha provato la falsità dell’origine della merce importata, punto sul quale la motivazione della sentenza impu- gnata sarebbe carente. Osserva, inoltre, come l’onere di allegazione dell’atto impositivo sia dovuta al fine di assolvere l’obbligo di motiva- zione dell’Amministrazione finanziaria. 6. ll secondo motivo è inammissibile quanto al profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.per omessa motivazione, non essendo il vizio di motivazione più deducibile sotto tale profilo.E’ pari- menti inammissibile quanto alla circostanza che la dichiarazione delle Autorità doganali cinesi non fosse idonea a provare la falsità della di- chiarazione di origine, in quanto volto a censurare un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. 7. Il motivo è infondato quanto al difetto di allegazione per omessa allegazione all’atto impositivo della dichiarazione dell’autorità doganale cinese. Il ricorrente non ha censurato l’accertamento compiuto dal giu- dice di appello, secondo cui «viene riportato nei tratti fondamentali il contenuto della dichiarazione delle autorità doganali». Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’onere di al- legazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fonda- mento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell’atto impugnato un ade- guato contributo di conoscenza del relativo contenuto; conoscenza che sussiste ove l’atto impositivo sia motivato per relationemal contenuto dell’atto istruttorio presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere. In questo caso, l’Ammini- strazione non ha alcun onere di allegazione di atti istruttori N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l’onere di motivazione me- diante trascrizione degli atti suddetti nell’atto impositivo (Cass., Sez. V, 28 luglio 2022, n. 23696; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n.16108). 8. Quanto alla questione della tardiva produzione in giudizio - in disparte l’inammissibilità di tale questione in quanto questione nuova per non essere stata tracciata nella sentenza impugnata - la stessa è inammissibile per difetto di interesse, posto che anche in assenza di produzione dell’allegato, l’avviso impugnato conteneva, come accer- tato dal giudice di appello e indicato supra al punto 7, gli elementi es- senziali per conoscere il fondamento della pretesa impositivo. 9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., violazione del principio del contrad- dittorio e falsa ed errata applicazione dell’art. 78 Reg. (CEE) n. 2913/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., atteso che il contribuente non sarebbe mai stato audito nella fase amministrativa e ciò in violazione degli artt. 29, 30, 31 del Reg. (CEE) n, 2913/1992, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.32, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 51, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente nullità dell’atto impositivo. Deduce il ricorrente (ai fini della prova di resi- stenza) che, ove vi fosse stata interlocuzione con il contribuente, l’atto impositivo non sarebbe stato emesso, in quanto si tratterebbe di merce difettosa. 8. Il terzo motivo –inammissibile quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per il principio della doppia conforme ex art. 348-tercod. proc. civ. – è in ogni caso inammissibile per novità quanto al profilo della violazione di legge, non risultando che tale que- stione sia stata sottoposta al giudice di appello. Il giudice di appello si N.3614/22 R.G. Est. F. D’Aquino è, difatti, pronunciato nel merito sulla falsità della dichiarazione di ori- gine e sull’assenza di prova contraria da parte del contribuente, che non avrebbe provato che la merce fosse difettosa. Qualora una que- stione giuridica -implicante un accertamento in fatto - non risulti trat- tata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimitàha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quella specifica questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804). 9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 2.300,00,oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, c