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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 18340/2026

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e difese dall'avvocatoPietro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1378/2023depositata il 27/6/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] BPM) e [OSCURATO:SOCIETA]. è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria, aventead oggetto l'acquisto di un'imbarcazione. [OSCURATO:PERSONA] e ZelindaBorella hanno prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni della societàutilizzatrice.A seguito dell'inadempimento di A.Z.

Shipping, il [OSCURATO:PERSONA] haottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 4068/2014 (emessoil 2/7/2014) per l'importo di € 150.530,89, notificato alle garanti.2.- Con atto di citazione dell'8/10/2014, le garanti hanno propostoopposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il leasing andavaqualificato come traslativo (data la rilevanza del valore residuo del bene-imbarcazione alla scadenza), con conseguente applicazione analogicadell'art. 1526 c.c. e diritto alla restituzione dei canoni versati; hannoeccepito la compensazione tra il credito restitutorio vantato e la sommaingiunta, essendo il primo ampiamente superiore alla seconda; hannoeccepito la nullità delle clausole di cui all'art. 15 del contratto, cheprevedevano, in caso di risoluzione per inadempimento, l'obbligo dipagamento dei ratei scaduti e a scadere, determinando un indebitovantaggio per la concedente.[OSCURATO:PERSONA] BPM si è costituito ed ha contestato integralmente le preteseavversarie, richiamando la disciplina dell'art. 72-quater L.F. (introdotta dald.lgs. n. 5/2006) e sostenendo il superamento della distinzione tra leasingdi godimento e leasing traslativo.Il Tribunale ha disposto CTU contabile e, con sentenza n. 2772/2020, harevocato il decreto ingiuntivo; ha qualificato il leasing come traslativo ma,applicando l'art. 1526 comma 2 c.c., ha ritenuto legittima la previsionecontrattuale dell'indennizzo; ha dunque condannato le opponenti alpagamento di € 88.512,09 (canoni scaduti e a scadere, detratta la sommaricavata dalla vendita dell'imbarcazione), quantificata sulla base delleNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026risultanze della CTU.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto indimostrato che ilvalore di mercato dell'imbarcazione fosse superiore al prezzo di venditarealizzato, non ritenendo idonea la perizia di parte prodotta.3.- Le due garanti hanno proposto appello articolando tre motivi:l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale diMessina, quale foro del consumatore ex art. 1469-bis comma 3 n. 19 c.c.(applicabile ratione temporis), considerata la qualità di consumatrici dellegaranti e la presunta vessatorietà della clausola n. 24 del contrattoderogativa della competenza; la nullità della clausola risolutiva espressa exart. 1526 c.c. e la mancata restituzione dei canoni; l’errore nella valutazionedel bene, con richiesta di utilizzare il valore di mercato al momento dellariconsegna anziché il prezzo di vendita effettivo.La Corte d'appello di Firenze ha rigettato integralmente l'appello consentenza n. 1378/2023.Le due garanti ricorrono per cassazione con quattro motivi, illustrati anchecon memoria.

Si è difesa Banca BPM con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, ed averritenuto provato il credito, la Corte di appello ha basato la sua decisionesulla seguente ratio decidendi.L'art. 1526 c.c. non è inderogabile.

Il suo secondo comma consenteespressamente alle parti di pattuire una clausola penale che preveda laritenzione dei canoni riscossi da parte del concedente, salvo il potere delgiudice di ridurre la penale se manifestamente eccessiva.La clausola del contratto di leasing, che in caso di risoluzione perinadempimento prevedeva il diritto del concedente a ricevere i canoniscaduti e a scadere (attualizzati), oltre al prezzo di riscatto, toltone ilricavato della vendita del bene, è intesa alla stregua di una clausola penalelegittima.

Tale pattuizione non determina un ingiusto arricchimento per ilNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026concedente, in quanto mira a ripristinare la sua posizione economica aquella che avrebbe avuto in caso di regolare adempimento del contratto.La Corte ha, inoltre, ritenuto corretto utilizzare il "ricavato della vendita" delbene per calcolare il credito residuo, come previsto dal contratto, e non unipotetico "valore di mercato".

Poiché il primo comma dell'art. 1526 c.c. èderogabile, le parti possono validamente scegliere di fare riferimento alprezzo di vendita effettivo.

Gli appellanti, inoltre, non hanno fornito la provache una trattativa diversa avrebbe potuto generare un prezzo superiore.Sebbene non applicabile direttamente al contratto in questione (stipulatonel 2007), la Corte ha ritenuto che alla legge n. 124/2017 possa farsicomunque riferimento come “canone interpretativo" per valutare lalegittimità di clausole simili, evidenziando come la nuova disciplina confermila possibilità per il concedente di recuperare i canoni scaduti e a scadere,detratto il valore del bene.Questa ratio è censurata con quattro motivi di ricorso.2.- Il primo motivo prospetta violazione dell'art. 38 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 2 c.p.c.: incompetenza territoriale e nullità di protezione,censurando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.2.1. - Sostengono le ricorrenti di rivestire la qualità di consumatrici(carattere oggettivo, secondo la sentenza della CGUE C-110/14), nonessendo amministratrici di A.Z.

Shipping né avendo assunto la garanzia inconnessione con attività professionali.

La competenza sarebbe pertantospettata al Tribunale di Messina, foro esclusivo del consumatore ex art.1469-bis comma 3 n. 19 c.c., con conseguente presunzione di vessatorietàdella clausola n. 24 del contratto derogante a tale foro.Inoltre, le ricorrenti assumono che la clausola, in quanto vessatoria e inassenza di prova della trattativa individuale (onere gravante sulprofessionista ex art. 34 comma 5 Codice del Consumo), sarebbe nulla aisensi dell'art. 36 d.lgs. 206/200 e, trattandosi di nullità di protezione,rilevabile d'ufficio anche in appello, non soggiacendo alle preclusioni perNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026domande nuove o eccezioni in senso stretto (ex Cass.

S.U. nn. 26242 e26243/2014; Cass. ord. n. 4174/2023);La Corte d'Appello avrebbe quindi errato nel dichiarare l'eccezione tardiva,non considerando il regime speciale delle nullità di protezione.2.2.- Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nel rilievo chel’eccezione di incompetenza, essendo formulata per la prima volta inappello, è tardiva.Questa ratio non è contestata, o non lo è direttamente.Infatti le ricorrenti prendono atto della tardività della eccezione e tendonoad aggirare la questione, ponendola in modo diverso, ossia sostenendo chela clausola derogativa della competenza, in quanto vessatoria, è comunquenulla, e la nullità – che in questo caso è di protezione - può essere rilevatad’ufficio.

L’implicita conclusione è che non ha quindi rilevanza il fatto chel’eccezione di incompetenza sia stata proposta tardivamente, poichél’incompetenza per territorio comunque poteva essere rilevata d’ufficio,dichiarando nulla la clausola derogatoria.Il motivo è inammissibile per due ragioni: poiché altro è l’eccezione diincompetenza, altro l’eccezione di nullità della clausola derogatoria dellacompetenza medesima.Quanto alla prima, manca chiaramente una censura diretta, nel senso chele ricorrenti non contestano la decisione impugnata dimostrando, percontro, di avere svolto tempestivamente l’eccezione.Quanto alla seconda, la censura è insufficiente: si limita ad affermare laregola astratta sulla nullità della deroga alla competenza, ma non si indicain che termini la clausola ha derogato (non ne riporta affatto il contenuto).Id est, se è vero che la deroga della competenza a danno del consumatoreè nulla, è altresì vero che si deve trattare, per l’appunto, di una deroga,ossia deve emergere dagli atti che le parti hanno derogato, essendo poiNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026onere del professionista dimostrare che tuttavia la deroga è frutto di unatrattativa tra le parti (Cass. 497/2021).Qui non è allegato - ed il rilievo d’ufficio della nullità lo presuppone - proprioil carattere vessatorio e derogatorio della clausola: la censura non dimostrache le ricorrenti hanno agito in qualità di consumatori, ed è loro l’oneredimostrarlo (Cass. 4051/2026).È vero, infatti, che S.U. n. 26242/2014 ha esteso la rilevabilità d'ufficio allenullità di protezione anche in appello.

Tuttavia, la giurisprudenza successivaha precisato che la rilevabilità officiosa «è circoscritta alla sola valutazionein iure dei fatti già ritualmente allegati e provati nel giudizio di primogrado», non essendo consentito al giudice d'appello procedere d'ufficioquando i fatti costitutivi del vizio non risultino già integralmente acquisiti(Cass. ord. n. 26341/2024).Nel caso di specie, la qualità di consumatrici e la vessatorietà della clausolan. 24 non erano state mai allegate in primo grado.

Il dato è pacifico: lastessa sentenza d'appello osserva che l'atto di citazione in opposizione «nonconteneva alcuna contestazione della competenza del Tribunale adito».In sostanza, si chiede che si dichiari la nullità, senza che ne emergano ipresupposti.3.- Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 634c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per carenza probatoriadel credito ingiunto.3.1. - Si sostiene che la prova del credito era fondata esclusivamente su unestratto conto riepilogativo prodotto unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA].

LaCTU contabile aveva espressamente rilevato che non erano presenti in attii rendiconti annuali periodici né le quietanze dei singoli canoni fatturati, percui la ripartizione tra quota capitale e quota interessi era stata desuntaunicamente da tale scheda contabile di parte.

La documentazione versatain atti non costituiva, secondo le ricorrenti, prova idonea né per l'emissioneNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026del decreto ingiuntivo né per la conferma del credito nella fase di cognizioneordinaria: il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato.3.2.- Il motivo è inammissibile.Censura la valutazione della prova, e non la regola probatoriasull’inadempimento.Secondo le ricorrenti la documentazione in atti, unita alla consulenza, nonera sufficiente per dimostrare l’inadempimento.

Ma tale censura attiene allavalutazione della rilevanza, o meglio, del valore probatorio di quelladocumentazione, che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, enon è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Ilgiudice di appello motiva per relazione alla decisione di primo grado, cheaveva svolto istruttoria sul punto.4.- Il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 1526c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per nullità della clausolarisolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto.4.1. – Si sostiene che al leasing traslativo l'art. 1526 c.c. si applica in viaanalogica come norma imperativa e inderogabile: e il primo comma impone,in caso di risoluzione per inadempimento, la restituzione dei canoni riscossi,salvo il diritto del concedente a un equo compenso per il godimento delbene e al risarcimento del danno.Conseguentemente, le clausole dell'art. 15 del contratto, prevedenti il dirittodi trattenere i canoni ed il diritto al pagamento dei ratei a scadere, sononulle ex artt. 1418 e 1419 c.c. perché attribuiscono alla concedentevantaggi superiori a quelli che avrebbe ottenuto dall'esecuzione regolare delcontratto.Per contro, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile ilsecondo comma dell'art. 1526 c.c. (che consente di pattuire il trattenimentodei canoni come penale, salvo potere di riduzione del giudice), confondendol'indennizzo con il risarcimento del danno e utilizzando impropriamente laL. 124/2017 (non applicabile ratione temporis) quale canone interpretativo.Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026Invece, al contrario di quanto assunto dalla decisione impugnata, lagiurisprudenza di legittimità dichiara in maniera costante l'inderogabilità delprimo comma dell'art. 1526 c.c. e la nullità delle clausole che consentonoal concedente di cumulare canoni e valore residuo del bene.4.2.- Il motivo è infondato.Esso postula una inderogabile applicazione della norma - e dunque la tesiche i canoni versati vanno comunque restituiti - e censura la decisioneimpugnata nella parte in cui ha invece inteso la clausola che prevede ildiritto di trattenerli come clausola penale.E, tuttavia, altro è la derogabilità della norma, altro la circostanza che leparti possano però prevedere una clausola penale che tuteli il concedentedagli effetti dell'inadempimento.Ed invero, questa Suprema Corte (Cass. n. 14988/2024) ha affermato che«nel leasing traslativo, in ipotesi di risoluzione anticipata perinadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con pattuizioniaventi natura di clausole penali, il diritto del concedente di trattenere icanoni già versati dall'utilizzatore (art. 1526, comma 2°, c.c.) ovverol'obbligo di quest'ultimo di versare una somma corrispondente ai canoniscaduti e/o a scadere (art. 1382 c.c.), con la detrazione, dalle sommedovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito».Si è ulteriormente chiarito che «non è, di per sé, affetta da nullità la clausolache, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisceal concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatoredi corrispondere quelli scaduti» (Cass. n. 21293/2024); e che «non èmanifestamente eccessiva, non richiedendo pertanto riduzione ad equità, laclausola penale che consente al concedente di ottenere quanto avrebbeconseguito in caso di regolare esecuzione del contratto fino alla naturalescadenza, prevedendo l'acquisizione dei canoni scaduti e a scadere nonchéNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026del prezzo per l'opzione di acquisto, con detrazione dell'importo ricavatodalla vendita del bene restituito» (Cass. n. 26451/2024).L'orientamento è consolidato: Cass. n. 26518/2024 dichiara che «l'art. 1526c.c., pur applicabile, non impedisce alle parti di inserire nel contratto unaclausola penale di predeterminazione del danno, in quanto tale normaregola le restituzioni delle prestazioni già eseguite, mentre la clausolapenale disciplina il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento,trattandosi di regole diverse che non si escludono reciprocamente».

E Cass.n. 34882/2025 ribadisce che «l'art. 1526 c.c. è invero derogabile».L'unico limite è quello indicato da Cass. n. 25792/2024: «è contraria allaratio legis e determina nullità la clausola che consenta al concedente diacquisire, oltre all'intero importo del finanziamento, anche il valore del beneoggetto del contratto».

Ma nel caso di specie la clausola dell'art. 15 prevedeespressamente la detrazione del ricavato della vendita dal credito delconcedente, come accertato dalla Corte d'Appello (pag. 10 della sentenza:«l'indennizzo che potrà essere domandato dalla Locatrice … sarà pari alladifferenza tra … il totale dei canoni dovuti … e … il ricavato della vendita»).La clausola quindi non cumula canoni e valore del bene, ma detraequest'ultimo.E tale insieme di regole non deriva dall’applicazione analogica della leggesuccessiva (quella del 2017); deriva da una consentita qualificazione dellaclausola.

Dunque, può dirsi che è stata pattuita una penale, anche senzafare ricorso - quale criterio interpretativo - alla legge successivamenteentrata in vigore.Quanto ovviamente all’ulteriore circostanza che la penale andasse ridotta,la censura non contiene elementi sufficienti per dimostrare che la decisioneimpugnata ha errato nel non averla ridotta.

Il che senza tacere del fatto cheil potere di riduzione della penale è rimesso alla discrezionalità del giudicedi merito.

E la decisione impugnata, con accertamento in fatto qui nonsindacabile, ha ritenuto che in base al meccanismo derivante dalla clausolaNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026penale non è derivato alcun ingiustificato arricchimento per la concedente.Ossia: la possibilità di ridurre la penale è stata presa in considerazione edesclusa in maniera motivata.5.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1526c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.5.1. - Si censura la sentenza nella parte in cui viene utilizzato il prezzo divendita effettivo dell'imbarcazione (anziché il valore di mercato al momentodella riconsegna, stimato dalla perizia giurata in circa € 300.000) ai fini delcalcolo del debito residuo.

Si sostiene che la CTU aveva indicato che il valoreal momento della riconsegna sarebbe stato il parametro corretto ove sifosse applicato il primo comma dell'art. 1526 c.c. e che la Corte d'Appelloha invece ritenuto derogabile il primo comma dell'art. 1526 c.c., quindiconfermando l'utilizzo del prezzo di vendita, senza verificare se laconcedente avesse introitato più di quanto le sarebbe spettato in caso diregolare esecuzione.Invece, applicando correttamente il primo comma dell'art. 1526 c.c., esommando ai canoni già versati da A.Z.

Shipping (€ 412.010,43 IVA inclusa)il valore effettivo dell'imbarcazione al momento della riconsegna, si sarebbesuperato l'importo complessivo del contratto di locazione, con conseguenterevoca integrale del decreto ingiuntivo.5.2.-Il motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare il criterio divalutazione della imbarcazione, ossia del suo valore di mercato, ed aproporre come valido quello contenuto nella perizia di parte, anziché quelloutilizzato dal CTU.Ed anche in tal caso si tratta della censura ad un apprezzamento rimesso algiudice di merito, che – si nota meramente ad abundantiam - ha fornitosufficiente motivazione della sua decisione.6.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza,liquidate come da dispositivo, con condanna in solido delle ricorrenti per ilcomune interesse processuale.Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere allacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4000 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difese dall'avvocatoPietro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1378/2023depositata il 27/6/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] BPM) e [OSCURATO:SOCIETA]. è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria, aventead oggetto l'acquisto di un'imbarcazione. [OSCURATO:PERSONA] e ZelindaBorella hanno prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni della societàutilizzatrice.A seguito dell'inadempimento di A.Z. Shipping, il [OSCURATO:PERSONA] haottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 4068/2014 (emessoil 2/7/2014) per l'importo di € 150.530,89, notificato alle garanti.2.- Con atto di citazione dell'8/10/2014, le garanti hanno propostoopposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il leasing andavaqualificato come traslativo (data la rilevanza del valore residuo del bene-imbarcazione alla scadenza), con conseguente applicazione analogicadell'art. 1526 c.c. e diritto alla restituzione dei canoni versati; hannoeccepito la compensazione tra il credito restitutorio vantato e la sommaingiunta, essendo il primo ampiamente superiore alla seconda; hannoeccepito la nullità delle clausole di cui all'art. 15 del contratto, cheprevedevano, in caso di risoluzione per inadempimento, l'obbligo dipagamento dei ratei scaduti e a scadere, determinando un indebitovantaggio per la concedente.[OSCURATO:PERSONA] BPM si è costituito ed ha contestato integralmente le preteseavversarie, richiamando la disciplina dell'art. 72-quater L.F. (introdotta dald.lgs. n. 5/2006) e sostenendo il superamento della distinzione tra leasingdi godimento e leasing traslativo.Il Tribunale ha disposto CTU contabile e, con sentenza n. 2772/2020, harevocato il decreto ingiuntivo; ha qualificato il leasing come traslativo ma,applicando l'art. 1526 comma 2 c.c., ha ritenuto legittima la previsionecontrattuale dell'indennizzo; ha dunque condannato le opponenti alpagamento di € 88.512,09 (canoni scaduti e a scadere, detratta la sommaricavata dalla vendita dell'imbarcazione), quantificata sulla base delleNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026risultanze della CTU. Il Tribunale ha inoltre ritenuto indimostrato che ilvalore di mercato dell'imbarcazione fosse superiore al prezzo di venditarealizzato, non ritenendo idonea la perizia di parte prodotta.3.- Le due garanti hanno proposto appello articolando tre motivi:l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale diMessina, quale foro del consumatore ex art. 1469-bis comma 3 n. 19 c.c.(applicabile ratione temporis), considerata la qualità di consumatrici dellegaranti e la presunta vessatorietà della clausola n. 24 del contrattoderogativa della competenza; la nullità della clausola risolutiva espressa exart. 1526 c.c. e la mancata restituzione dei canoni; l’errore nella valutazionedel bene, con richiesta di utilizzare il valore di mercato al momento dellariconsegna anziché il prezzo di vendita effettivo.La Corte d'appello di Firenze ha rigettato integralmente l'appello consentenza n. 1378/2023.Le due garanti ricorrono per cassazione con quattro motivi, illustrati anchecon memoria. Si è difesa Banca BPM con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, ed averritenuto provato il credito, la Corte di appello ha basato la sua decisionesulla seguente ratio decidendi.L'art. 1526 c.c. non è inderogabile. Il suo secondo comma consenteespressamente alle parti di pattuire una clausola penale che preveda laritenzione dei canoni riscossi da parte del concedente, salvo il potere delgiudice di ridurre la penale se manifestamente eccessiva.La clausola del contratto di leasing, che in caso di risoluzione perinadempimento prevedeva il diritto del concedente a ricevere i canoniscaduti e a scadere (attualizzati), oltre al prezzo di riscatto, toltone ilricavato della vendita del bene, è intesa alla stregua di una clausola penalelegittima. Tale pattuizione non determina un ingiusto arricchimento per ilNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026concedente, in quanto mira a ripristinare la sua posizione economica aquella che avrebbe avuto in caso di regolare adempimento del contratto.La Corte ha, inoltre, ritenuto corretto utilizzare il "ricavato della vendita" delbene per calcolare il credito residuo, come previsto dal contratto, e non unipotetico "valore di mercato". Poiché il primo comma dell'art. 1526 c.c. èderogabile, le parti possono validamente scegliere di fare riferimento alprezzo di vendita effettivo. Gli appellanti, inoltre, non hanno fornito la provache una trattativa diversa avrebbe potuto generare un prezzo superiore.Sebbene non applicabile direttamente al contratto in questione (stipulatonel 2007), la Corte ha ritenuto che alla legge n. 124/2017 possa farsicomunque riferimento come “canone interpretativo" per valutare lalegittimità di clausole simili, evidenziando come la nuova disciplina confermila possibilità per il concedente di recuperare i canoni scaduti e a scadere,detratto il valore del bene.Questa ratio è censurata con quattro motivi di ricorso.2.- Il primo motivo prospetta violazione dell'art. 38 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 2 c.p.c.: incompetenza territoriale e nullità di protezione,censurando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.2.1. - Sostengono le ricorrenti di rivestire la qualità di consumatrici(carattere oggettivo, secondo la sentenza della CGUE C-110/14), nonessendo amministratrici di A.Z. Shipping né avendo assunto la garanzia inconnessione con attività professionali. La competenza sarebbe pertantospettata al Tribunale di Messina, foro esclusivo del consumatore ex art.1469-bis comma 3 n. 19 c.c., con conseguente presunzione di vessatorietàdella clausola n. 24 del contratto derogante a tale foro.Inoltre, le ricorrenti assumono che la clausola, in quanto vessatoria e inassenza di prova della trattativa individuale (onere gravante sulprofessionista ex art. 34 comma 5 Codice del Consumo), sarebbe nulla aisensi dell'art. 36 d.lgs. 206/200 e, trattandosi di nullità di protezione,rilevabile d'ufficio anche in appello, non soggiacendo alle preclusioni perNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026domande nuove o eccezioni in senso stretto (ex Cass. S.U. nn. 26242 e26243/2014; Cass. ord. n. 4174/2023);La Corte d'Appello avrebbe quindi errato nel dichiarare l'eccezione tardiva,non considerando il regime speciale delle nullità di protezione.2.2.- Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nel rilievo chel’eccezione di incompetenza, essendo formulata per la prima volta inappello, è tardiva.Questa ratio non è contestata, o non lo è direttamente.Infatti le ricorrenti prendono atto della tardività della eccezione e tendonoad aggirare la questione, ponendola in modo diverso, ossia sostenendo chela clausola derogativa della competenza, in quanto vessatoria, è comunquenulla, e la nullità – che in questo caso è di protezione - può essere rilevatad’ufficio. L’implicita conclusione è che non ha quindi rilevanza il fatto chel’eccezione di incompetenza sia stata proposta tardivamente, poichél’incompetenza per territorio comunque poteva essere rilevata d’ufficio,dichiarando nulla la clausola derogatoria.Il motivo è inammissibile per due ragioni: poiché altro è l’eccezione diincompetenza, altro l’eccezione di nullità della clausola derogatoria dellacompetenza medesima.Quanto alla prima, manca chiaramente una censura diretta, nel senso chele ricorrenti non contestano la decisione impugnata dimostrando, percontro, di avere svolto tempestivamente l’eccezione.Quanto alla seconda, la censura è insufficiente: si limita ad affermare laregola astratta sulla nullità della deroga alla competenza, ma non si indicain che termini la clausola ha derogato (non ne riporta affatto il contenuto).Id est, se è vero che la deroga della competenza a danno del consumatoreè nulla, è altresì vero che si deve trattare, per l’appunto, di una deroga,ossia deve emergere dagli atti che le parti hanno derogato, essendo poiNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026onere del professionista dimostrare che tuttavia la deroga è frutto di unatrattativa tra le parti (Cass. 497/2021).Qui non è allegato - ed il rilievo d’ufficio della nullità lo presuppone - proprioil carattere vessatorio e derogatorio della clausola: la censura non dimostrache le ricorrenti hanno agito in qualità di consumatori, ed è loro l’oneredimostrarlo (Cass. 4051/2026).È vero, infatti, che S.U. n. 26242/2014 ha esteso la rilevabilità d'ufficio allenullità di protezione anche in appello. Tuttavia, la giurisprudenza successivaha precisato che la rilevabilità officiosa «è circoscritta alla sola valutazionein iure dei fatti già ritualmente allegati e provati nel giudizio di primogrado», non essendo consentito al giudice d'appello procedere d'ufficioquando i fatti costitutivi del vizio non risultino già integralmente acquisiti(Cass. ord. n. 26341/2024).Nel caso di specie, la qualità di consumatrici e la vessatorietà della clausolan. 24 non erano state mai allegate in primo grado. Il dato è pacifico: lastessa sentenza d'appello osserva che l'atto di citazione in opposizione «nonconteneva alcuna contestazione della competenza del Tribunale adito».In sostanza, si chiede che si dichiari la nullità, senza che ne emergano ipresupposti.3.- Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 634c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per carenza probatoriadel credito ingiunto.3.1. - Si sostiene che la prova del credito era fondata esclusivamente su unestratto conto riepilogativo prodotto unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA]. LaCTU contabile aveva espressamente rilevato che non erano presenti in attii rendiconti annuali periodici né le quietanze dei singoli canoni fatturati, percui la ripartizione tra quota capitale e quota interessi era stata desuntaunicamente da tale scheda contabile di parte. La documentazione versatain atti non costituiva, secondo le ricorrenti, prova idonea né per l'emissioneNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026del decreto ingiuntivo né per la conferma del credito nella fase di cognizioneordinaria: il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato.3.2.- Il motivo è inammissibile.Censura la valutazione della prova, e non la regola probatoriasull’inadempimento.Secondo le ricorrenti la documentazione in atti, unita alla consulenza, nonera sufficiente per dimostrare l’inadempimento. Ma tale censura attiene allavalutazione della rilevanza, o meglio, del valore probatorio di quelladocumentazione, che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, enon è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Ilgiudice di appello motiva per relazione alla decisione di primo grado, cheaveva svolto istruttoria sul punto.4.- Il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 1526c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per nullità della clausolarisolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto.4.1. – Si sostiene che al leasing traslativo l'art. 1526 c.c. si applica in viaanalogica come norma imperativa e inderogabile: e il primo comma impone,in caso di risoluzione per inadempimento, la restituzione dei canoni riscossi,salvo il diritto del concedente a un equo compenso per il godimento delbene e al risarcimento del danno.Conseguentemente, le clausole dell'art. 15 del contratto, prevedenti il dirittodi trattenere i canoni ed il diritto al pagamento dei ratei a scadere, sononulle ex artt. 1418 e 1419 c.c. perché attribuiscono alla concedentevantaggi superiori a quelli che avrebbe ottenuto dall'esecuzione regolare delcontratto.Per contro, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile ilsecondo comma dell'art. 1526 c.c. (che consente di pattuire il trattenimentodei canoni come penale, salvo potere di riduzione del giudice), confondendol'indennizzo con il risarcimento del danno e utilizzando impropriamente laL. 124/2017 (non applicabile ratione temporis) quale canone interpretativo.Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026Invece, al contrario di quanto assunto dalla decisione impugnata, lagiurisprudenza di legittimità dichiara in maniera costante l'inderogabilità delprimo comma dell'art. 1526 c.c. e la nullità delle clausole che consentonoal concedente di cumulare canoni e valore residuo del bene.4.2.- Il motivo è infondato.Esso postula una inderogabile applicazione della norma - e dunque la tesiche i canoni versati vanno comunque restituiti - e censura la decisioneimpugnata nella parte in cui ha invece inteso la clausola che prevede ildiritto di trattenerli come clausola penale.E, tuttavia, altro è la derogabilità della norma, altro la circostanza che leparti possano però prevedere una clausola penale che tuteli il concedentedagli effetti dell'inadempimento.Ed invero, questa Suprema Corte (Cass. n. 14988/2024) ha affermato che«nel leasing traslativo, in ipotesi di risoluzione anticipata perinadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con pattuizioniaventi natura di clausole penali, il diritto del concedente di trattenere icanoni già versati dall'utilizzatore (art. 1526, comma 2°, c.c.) ovverol'obbligo di quest'ultimo di versare una somma corrispondente ai canoniscaduti e/o a scadere (art. 1382 c.c.), con la detrazione, dalle sommedovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del benerestituito».Si è ulteriormente chiarito che «non è, di per sé, affetta da nullità la clausolache, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisceal concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatoredi corrispondere quelli scaduti» (Cass. n. 21293/2024); e che «non èmanifestamente eccessiva, non richiedendo pertanto riduzione ad equità, laclausola penale che consente al concedente di ottenere quanto avrebbeconseguito in caso di regolare esecuzione del contratto fino alla naturalescadenza, prevedendo l'acquisizione dei canoni scaduti e a scadere nonchéNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026del prezzo per l'opzione di acquisto, con detrazione dell'importo ricavatodalla vendita del bene restituito» (Cass. n. 26451/2024).L'orientamento è consolidato: Cass. n. 26518/2024 dichiara che «l'art. 1526c.c., pur applicabile, non impedisce alle parti di inserire nel contratto unaclausola penale di predeterminazione del danno, in quanto tale normaregola le restituzioni delle prestazioni già eseguite, mentre la clausolapenale disciplina il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento,trattandosi di regole diverse che non si escludono reciprocamente». E Cass.n. 34882/2025 ribadisce che «l'art. 1526 c.c. è invero derogabile».L'unico limite è quello indicato da Cass. n. 25792/2024: «è contraria allaratio legis e determina nullità la clausola che consenta al concedente diacquisire, oltre all'intero importo del finanziamento, anche il valore del beneoggetto del contratto». Ma nel caso di specie la clausola dell'art. 15 prevedeespressamente la detrazione del ricavato della vendita dal credito delconcedente, come accertato dalla Corte d'Appello (pag. 10 della sentenza:«l'indennizzo che potrà essere domandato dalla Locatrice … sarà pari alladifferenza tra … il totale dei canoni dovuti … e … il ricavato della vendita»).La clausola quindi non cumula canoni e valore del bene, ma detraequest'ultimo.E tale insieme di regole non deriva dall’applicazione analogica della leggesuccessiva (quella del 2017); deriva da una consentita qualificazione dellaclausola. Dunque, può dirsi che è stata pattuita una penale, anche senzafare ricorso - quale criterio interpretativo - alla legge successivamenteentrata in vigore.Quanto ovviamente all’ulteriore circostanza che la penale andasse ridotta,la censura non contiene elementi sufficienti per dimostrare che la decisioneimpugnata ha errato nel non averla ridotta. Il che senza tacere del fatto cheil potere di riduzione della penale è rimesso alla discrezionalità del giudicedi merito. E la decisione impugnata, con accertamento in fatto qui nonsindacabile, ha ritenuto che in base al meccanismo derivante dalla clausolaNumero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026penale non è derivato alcun ingiustificato arricchimento per la concedente.Ossia: la possibilità di ridurre la penale è stata presa in considerazione edesclusa in maniera motivata.5.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1526c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.5.1. - Si censura la sentenza nella parte in cui viene utilizzato il prezzo divendita effettivo dell'imbarcazione (anziché il valore di mercato al momentodella riconsegna, stimato dalla perizia giurata in circa € 300.000) ai fini delcalcolo del debito residuo. Si sostiene che la CTU aveva indicato che il valoreal momento della riconsegna sarebbe stato il parametro corretto ove sifosse applicato il primo comma dell'art. 1526 c.c. e che la Corte d'Appelloha invece ritenuto derogabile il primo comma dell'art. 1526 c.c., quindiconfermando l'utilizzo del prezzo di vendita, senza verificare se laconcedente avesse introitato più di quanto le sarebbe spettato in caso diregolare esecuzione.Invece, applicando correttamente il primo comma dell'art. 1526 c.c., esommando ai canoni già versati da A.Z. Shipping (€ 412.010,43 IVA inclusa)il valore effettivo dell'imbarcazione al momento della riconsegna, si sarebbesuperato l'importo complessivo del contratto di locazione, con conseguenterevoca integrale del decreto ingiuntivo.5.2.-Il motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare il criterio divalutazione della imbarcazione, ossia del suo valore di mercato, ed aproporre come valido quello contenuto nella perizia di parte, anziché quelloutilizzato dal CTU.Ed anche in tal caso si tratta della censura ad un apprezzamento rimesso algiudice di merito, che – si nota meramente ad abundantiam - ha fornitosufficiente motivazione della sua decisione.6. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza,liquidate come da dispositivo, con condanna in solido delle ricorrenti per ilcomune interesse processuale.Numero registro generale 3909/2024Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 18340/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere allacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4000 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi