CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 18254/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8201/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primodifensore in Roma, via Sardegna n. 14, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2RG n. 8201/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimato - avverso la sentenza deltribunale di Oristano n. 7 /20 2 1 , depositata in data 7gennaio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 23/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nei suoi motivi secondo e terzo uditi, per laricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che hannochiesto l’accogliersi il proprio ricorso; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] esponeva che , a fronte de l contratt o di utenza con [OSCURATO:SOCIETA], aveva ricevuto la fatture emess a in data 28/4/2016, con la qual e era stat a unilateralmente inserit a la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011». Rilevava che gli veniva chiesto, quale utent e della fornitura del servizio per uso domestico presidente,il pagamento di euro 276, 58 . 2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], mentre accoglieva ladomanda con riferimento alle partite pregresse. 3. Il tribunale di Ori stano r igettava l’appello articolato da [OSCURATO:SOCIETA]. Preliminarmente respingevail motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, la controversia sorta tra le parti non riguardava in via principale la legittimità degli atti amministrativi di revisione tariffaria, di cui si chiedeva la 3RG n. 8201/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio disapplicazione, bensì la legittimità della pretesa creditoria fondata sul rapporto di utenza. Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n.18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse». Per il giudice d’appello, il gestore aveva illustrato i conguagli per le partite pregresse, chiamandoli «regolatori» e trasferendo così, nominalmente, all’oggetto un attributo del titolo, e li aveva definiti come una componente tariffaria di competenza dell’anno 2014, rappresentativa «della differenza tra i costi e ricavi sino al 2011, per un ammontare commisurato ai consumi di ciascun utente nel 2012». Tale deliberazione non poteva porsi in contrasto con il principio di irretroattività. Pertanto, la pretesa di cui alla fattura del 28 aprile 2016, emessa a titolo di conguagli per partite pregresse, in relazione agli anni 2005/2011, era priva di titolo giuridico e la pretesa differenza non era dovuta. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. 5. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 6. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23 maggio 2024. 7.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima 4RG n. 8201/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere. P.Q.M. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione d