CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancescoAstone e [OSCURATO:PERSONA],ricorrente;nei confronti diGruppo [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diM.[OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA]intimati;avverso la sentenza n. 679/2024 emessa dalla Corte di appello di Torino il 18 luglio2024.Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — La società @spresso.it a r.l. in liquidazione conveniva in giudizio il Sig.[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di accertarela violazione della frazione italiana del proprio brevetto europeo EP1125535 daparte dei convenuti e l’accertamento del compimento di atti di concorrenza slealee di illecita utilizzazione di segreti commerciali, con conseguente condanna deimedesimi convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice in conseguenzadelle predette condotte illecite.In particolare, @spresso.it s.r.l. rappresentava: di essere una societàoperante nel settore delle macchine da caffè sin dal 2010, avendo acquisito il ramodi azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; di essere, quindi, divenuta titolare delbrevetto in questione, originariamente chiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e poiceduto alla Petroncini impianti s.p.a. e da quest’ultima trasferito alla @spresso.its.r.l.; di aver interrotto i rapporti commerciali intrattenuti con i convenuti inconseguenza della violazione della privativa e della sottrazione di clientelaperpetrata ai suoi danni dai convenuti medesimi; che, in particolare, il [OSCURATO:SOCIETA] si era rivolto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura delle macchine da caffè e aMDA [OSCURATO:SOCIETA]. per la relativa manutenzione; che i dispositivi commercializzatidal Sig. [OSCURATO:PERSONA] costituivano violazione del proprio brevetto.Si costituivano i convenuti chiedendo la declaratoria di nullità della frazioneitaliana del brevetto europeo EP1125535, lamentandone il preteso difetto di novitàe attività inventiva. In via riconvenzionale, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeval’accertamento delle condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.poste in essere dalla società attrice, con conseguente ordine di inibitoria econdanna al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva, altresì, didichiarare risolto per inadempimento il contratto di fornitura intercorso [OSCURATO:EMAIL] s.r.l. ed il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna dellasocietà attrice al risarcimento dei danni e di accertare le condotte di concorrenzasleale ex art. 2598 n. 3 c.c. poste in essere dalla società attrice.- 2 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026Disposta l’integrazione del contraddittorio (per come richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della svolta domanda di nullità del brevetto) nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale - rigettate le domandericonvenzionali aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità della frazione italianadel brevetto europeo EP 1125535 - dichiarava «che la commercializzazione e l’usoda parte dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell’ambito dellapropria attività commerciale, del prodotto oggetto di descrizione nel procedimentocautelare n. 11487/19 (c.d. testina Cini) costituiscono una violazione della frazioneitaliana del brevetto europeo EP 1125535»; rigettava le domande proposte dallasocietà attrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; condannava i convenuti CiniStefano e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art.125 comma 2 c.p.i. in favore di @spresso.it s.r.l. in liquidazione, dannicomplessivamente liquidati in €. 84.342,95, oltre accessori; risolveva perinadempimento dell’attrice il contratto di fornitura tra @spresso [OSCURATO:SOCIETA].; condannava @spresso s.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danniin favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., danni liquidati complessivamente in €.155.473,00, oltre accessori.In particolare, il Tribunale: - condivideva le conclusioni della consulenzatecnica relative alla validità del brevetto, rigettando le domande di declaratoria dinullità dello stesso proposta dalle parti convenute; - sulla violazione del brevetto,concludeva che la «testina Cini», oggetto di descrizione, era in contraffazione conil brevetto di titolarità dell’attrice, in accordo con quanto dedotto dal CTU, secondocui «vi è quindi totale identità [tra il Brevetto e la “testina Cini”], con l’unicadifferenza nella testina Cini la polvere di caffè è incapsulata mentre in EP’535 ilcaffè è sfuso o in cialda. Questa sola differenza non riguarda dunque né la strutturané la funzione della testina, ma soltanto la modalità con la quale il caffè vieneintrodotto nella testina: il che non rileva agli effetti dell’interferenza della testinaCini con il Brevetto, le cui rivendicazioni 1 e 2 sono integralmente e letteralmenteriprodotte»; - imputava la violazione del brevetto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo comprovata in capo alle stesse parti la sussistenzadell’elemento soggettivo, invece mancante in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., essendoquesta una mera manutentrice; - sulla richiesta di risarcimento del danno,individuava la frazione di tempo dal 1 marzo 2019 al 4 dicembre 2020 quale- 3 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026periodo preso in considerazione per la quantificazione del danno patito [OSCURATO:EMAIL] s.r.l. a causa della condotta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].p.a.; - individuava il criterio di determinazione del danno risarcibile non nelmancato utile, ma, ai sensi dell’art. 125, c.2, c.p.i., «in una somma globale stabilitain base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano»; - stabiliva la«giusta royalty» in euro 20,00 per ciascuna macchinetta venduta dal Sig. StefanoCini in violazione del brevetto nel periodo indicato; - determinava, quindi, ilrisarcimento complessivo in €. 84.024,00 (di cui €. 81.300,00 derivante dal calcolodi euro 20,00 per 4.065 macchinette vendute nel periodo di riferimento ed €.2.724,00 derivante dal 20% del fatturato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] per la venditadelle testine); - nessun importo veniva riconosciuto alla società attrice ai sensidell’art. 125, c.3, c.p.i., né per il risarcimento del danno morale, non essendo stataallegata alcuna prova al riguardo; - accoglieva, poi, la domanda di risoluzione delcontratto di fornitura intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e @spresso.it s.r.l.,tenuto conto del comprovato e grave inadempimento della società attrice, a cuiconseguiva un ingente danno economico a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in sede diCTU in €. 305.000,00, di cui il 20% veniva individuato come perdita subita permancato utile, pari a €. 155.473,00, oltre interessi legali.Con sentenza n. 679 del 2024, la Corte di appello di Torino confermava ladecisione di primo grado con riferimento: alla validità del brevetto; alla violazionedel brevetto; alla imputabilità della contraffazione in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] e alGruppo Vezza; alla esclusione della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA].; allarisoluzione del contratto intercorso tra l’attrice ed il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allaconseguente determinazione del danno risarcibile.2. — Avverso detta sentenza, @spresso.it s.r.l. in liquidazione propone,dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistecon controricorso. Rimangono intimate le altre parti.Parte ricorrente ha depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]- 4 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/20261. — Il primo motivo è così rubricato: «violazione dell’art. 112 c.p.c. e delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, co.1, n. 4, c.p.c. – Omessa pronuncia relativamente alla domanda di condanna delGruppo Vezza alla c.d. retroversione degli utili ex art. 125, co. 3, c.p.i.».Con tale mezzo si censura – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi con riguardo alladomanda, proposta da @spresso.it s.r.l. sia in primo grado sia in secondo grado,di condanna (anche) del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla c.d. retroversione degli utili, infavore dell’attrice, ai sensi dell’art. 125, co. 3, c.p.i., nonostante l’accertatacontraffazione operata ai danni di @spresso.it.Il motivo non è fondato.Come è noto, l’art. 125, comma 3, cpi prevede che «in ogni caso il titolaredel diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore dellaviolazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cuiessi eccedono tale risarcimento».La giurisprudenza di legittimità ha, poi, stabilito che, in caso dicontraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva èsuscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita oannullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontaredelle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non puòessere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utiliconseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere chesi possa produrre una duplicazione del ristoro. (Cass. Sez. 1, 09/11/2023, n.31170, Rv. 669420 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 09/11/2023, n. 31170,Rv. 669420 - 02 secondo la quale, in tema di proprietà industriale, il rimedio dellaretroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzatoa dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficientedel titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, neicui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, alrisarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) infavore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad unaplurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di- 5 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del dannoo l'utile retrovertibile oggetto della condanna).Ciò posto, con riferimento al risarcimento dei danni subito dall’attrice, laCorte di appello evidenziava quanto segue: «sulla quantificazione del danno,premessa la non contestazione del criterio della giusta royalty utilizzato dalTribunale - in accordo con quanto previsto dalla ctu contabile -, @spresso.it eStefano Cini impugnano la sentenza del primo Giudice nella parte in cui individuail valore a € 20,00 per ogni macchinetta venduta contenente la testina contraffatta.Tale valore veniva individuato sulla base di un accordo che intercorreva tra StefanoCini e @spresso, secondo cui @spresso forniva i componenti della macchina dacaffè a [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo li assemblava e li commercializzava,corrispondendo, alla prima, una royalty parti a € 20,00 per ogni macchinettavenduta. Secondo quanto dedotto da @spresso, il valore individuato non sarebbeadeguato rispetto al pregiudizio complessivo effettivamente subito e chiedel’aumento di 1/3. Al contrario [OSCURATO:PERSONA] reputa tale valore spropositatoritenendo che la royalty della macchinetta non avrebbe dovuto essere superiore alvalore della singola testina (individuata dal primo Giudice in € 3,75). Questa Corte,ritiene che il valore stabilito dal Tribunale di Torino, come giusta royalty, siaadeguato rispetto al danno subito, in accordo con quanto accertato in sede di ctucontabile. Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base dellerisultanze della ctu, la quantificazione e l’imputabilità del danno riguardano tuttala macchinetta da caffè nella quale viene montata la testina contraffatta. Il valoredella macchinetta da caffè è ricompreso nel valore della commercializzazione e,dunque, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore delgiudizio. Per tutte queste ragioni, si conferma la sentenza di primo grado sulpunto».Come si vede, la motivazione della sentenza di appello contiene un richiamotanto alla sentenza di primo grado quanto alle risultanze della consulenza tecnicaredatta nell’ambito di quel giudizio.Ciò posto, come ricordato dallo stesso ricorrente (pag. 11, punto IV.4.), lasentenza di primo grado aveva evidenziato: «ai sensi dell’art. 125 c. 3 c.p.i., “iltitolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autoredella violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in- 6 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui essi eccedono tale risarcimento”. Dunque, avendo la Società attrice chiesto –e ottenuto, nei termini di cui sopra al par. 5.2. – il risarcimento del lucro cessante,la c.d. “retroversione degli utili” potrà avere ovviamente ad oggetto la sola misuraeccedente il risarcimento del lucro cessante. Nella specie, tuttavia, emerge dallaCTU come l’utile conseguito dal contraffattore CINI (pari a € 28.283 per l’interoperiodo 2015-2020, cfr. pag 108 della relazione peritale) sia inferiore rispetto alla“giusta royalty” da lui dovuta (€ 84.024). Ne consegue che nessun importo èdovuto alla Società attrice ai sensi dell’art. 125 c. 3 c.p.i.».Alla luce del richiamo alla sentenza di primo grado, non può dirsi che lasentenza della Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi in merito alladomanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla c.d. retroversione degli utili ex art.125, co. 3, c.p.i.2. — Il secondo motivo di ricorso è così dedotto: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,co. 1, n. 4, c.p.c. – Omessa pronuncia con riguardo alla richiesta di condanna diCini, ex art. 125, co. 2, c.p.i. secondo il criterio della c.d. «equa» o «giusta»royalty».Con tale mezzo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte diappello omesso di pronunciare, con omissione rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4,c.p.c., sulla domanda di @spresso.it s.r.l. che, con l’atto di appello, aveva chiestoriformarsi la sentenza di primo grado in relazione al valore stabilito dal Tribunalequale c.d. «equa royalty» relativa alle singole testine contraffatte vendute sfuse,stabilita in misura assai minore ed irrisoria rispetto alla royalty per le testinemontate sulle macchine vendute.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Torino (pag. 33) ha ritenuto «che il valore stabilito dalTribunale di Torino, come giusta royalty, sia adeguato rispetto al danno subito, inaccordo con quanto accertato in sede di ctu contabile».Conseguentemente, anche in tal caso, il richiamo alla sentenza di primogrado ed alla consulenza tecnica consente di escludere il vizio di omessa pronunciacui sarebbe incorsa la Corte territoriale.- 7 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026A ciò non resta che aggiungere come il motivo di ricorso, sebbene formulatocon riferimento all’omessa pronuncia, sia finalizzato, in realtà, ad unainammissibile rivalutazione, in sede di legittimità, del risarcimento dovuto. Ma,come è noto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformatoin un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1,04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02). E, infatti, come puntualizzato da Cass. n.8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «il compito di questa Corte, […], non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delleprove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se ilricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1,n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto dellaloro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovveroperplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è resomanifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto,com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e delplausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».3. — Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «volazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, nonché dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. – Omessa pronuncia e/o carenza di motivazione –Nullità della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.».Con tale mezzo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte diappello, in punto di accertamento e risarcibilità del danno (emergente) darisoluzione per inadempimento ai danni di @spresso.it s.r.l., confermato ladecisone del Tribunale – il quale aveva riconosciuto e liquidato il danno emergente- 8 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026in difetto della relativa prova da parte del [OSCURATO:PERSONA], sulla quale incombeva ilrelativo onere – fornendo una motivazione solo per relationem a quella delTribunale, senza confortarsi con il motivo di appello e le relative doglianze dicensura di @spresso.it sul punto.Il motivo è infondato.Come affermato più volte da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione,la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass.Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n.27551, Rv. 672731 - 01). In questa prospettiva, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzionedel caso concreto.Nel caso di specie, la motivazione è evidentemente esistente. Infatti, conriferimento alla risoluzione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a @spresso s.r.l.,si legge nella sentenza impugnata: «in merito alla risoluzione del rapportocontrattuale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e @spresso, quest’ultimo impugnavala sentenza di primo grado, ritenendo errata la quantificazione del risarcimento deidanni operata dal Tribunale. Il motivo è infondato. Così come correttamenterilevato dal primo Giudice, con il contratto di fornitura, @spresso si obbligava asvolgere anche le attività di manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzionedelle macchinette fornite a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il termine di 5 giornilavorativi dal ricevimento della macchinetta da dover riparare o sostituire (art. 9.3del contratto di fornitura); l’art. 9.4 prevedeva un termine ulteriore di 3 giorni ditolleranza, alla scadenza dei quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provvedeva ad inviare unanuova macchinetta al cliente, addebitandone il costo a @spresso.it. Così comerilevato in sede di ctu contabile, già a partire dal 2014, @spresso veniva meno agliobblighi previsti dal contratto di fornitura, non rispettando il termine di 8 giorni- 9 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026(complessivi) per le riparazioni o le sostituzioni. Ciò si verificava con maggiorefrequenza nel periodo intercorrente tra il 2017-2018. Si ritiene apodittica la criticadi @spresso secondo cui le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardavano fornitureavvenute prima del 2013, dunque in un periodo anteriore al contratto di fornitura.Questa circostanza viene confutata dalle allegazioni documentali di [OSCURATO:PERSONA](doc. 3), contenenti le email di sollecito a @spresso.it e risposte da parte diquest’ultima riferite al biennio 2017 -2018. Tenendo conto delle risultanze dellaconsulenza contabile e della documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA] (docc. 3 –4 – 23 -24-25), si rileva come gli inadempimenti posti in essere da @spressofossero gravi e reiterati ex art. 1453 e 1455 c.c. Si conferma la sentenza di primogrado in punto risoluzione del contratto e quantificazione del danno. Anche inmerito alla quantificazione del danno, le contestazioni di @spresso risultanoinfondate. Sul punto, infatti, veniva disposta la consulenza contabile a cui ilTribunale aderiva anche ai fini dell’individuazione del valore del risarcimento deldanno. L’ammontare del risarcimento veniva correttamente individuatoeffettuando una moltiplicazione tra il numero dei casi in cui la riparazione dellemacchine da caffè è avvenuta in violazione del termine di 8 giorni e il costo dellenuove macchinette, in accordo con quanto previsto dall’art. 9 del contratto difornitura».Come si vede, la Corte territoriale ha espressamente valutato il motivo diappello proposto dall’odierna ricorrente e ha ritenuto corretta la quantificazionedel risarcimento del danno operata dal giudice di primo grado sulla scorta dellaconsulenza tecnica disposta nell’ambito di quel giudizio.4. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per cassazioneproposto deve essere dunque rigettato con condanna della ricorrente alla refusionedelle spese legali sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sulle spese nel rapportocon le altre parti rimaste intimate. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;- 10 -Numero registro generale 4827/2025Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 22413/2026Data pubblicazione 30/06/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 edagli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]- 11 -