CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2019
Cassazione n. 35161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30444/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; 2. - intimato - A66i, avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di ROMA n. 4346/2019, depositata in data 26/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Connecticut, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4346/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata in pari data e notificata 1'8 luglio 2019, formulando due motivi; resiste con controricorso Edizione S.r.L.; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata ha accolto parzialmente, solo in punto di quantificazione delle spese di lite, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, avverso la sentenza di prime cure, confermando quest'ultima nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta del contratto del 2 novembre 1995 e di tutti i contratti ad esso conseguenti nonché quella revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., di tutti i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle società Rododendro 99 S.r.L., Camelia 2000 S.r.L., Giglio 2000 S.r.L.; ai fini che ancora interessano in questa sede, si rileva che [OSCURATO:PERSONA], presidente della società [OSCURATO:PERSONA]. che commerciava in auto d'epoca, asseriva di avere versato a [OSCURATO:PERSONA] ingenti somme di denaro, tra aprile e giugno 1997, al fine di acquistare auto d'epoca facenti parte della collezione Violati; le somme versate a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state da questi trasferite alle società Rododendro 99 S.r.L., Camelia 2000 S.r.L., Giglio 2000 S.r.L., appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione delle somme da esse corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento di mandati di acquisto di immobili provenienti da aste giudiziarie, successivamente revocati dal [OSCURATO:PERSONA]; stante che le auto acquistate non gli erano state consegnate, a garanzia della restituzione del proprio debito verso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] consegnava un assegno bancario non trasferibile dell'importo di I. 6.800.000.000 tratto su un conto corrente presso il Banco di Sardegna intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; detto assegno, poi rimasto insoluto per assenza di fondi, risultava emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ove [OSCURATO:PERSONA] si era costituito parte civile, ed a cui favore il Tribunale penale di Roma, con sentenza pronunciata in data 13 marzo 2001, confermata in appello in data 8 ottobre 2002 passata in giudicato, aveva riconosciuto una provvisionale di I. 6.800.000.000; il Tribunale di Roma con la sentenza n. 11944/2012, e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, hanno rigettato sia la domanda di simulazione sia quella revocatoria, perché hanno ritenuto non dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fondato entrambe le domande sull'assegno di I. 6.800.000.000, fosse creditore di quella somma, posto che, pur essendo stata dedotta la qualità di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], non era stata provata la sussistenza di alcun obbligo di [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'assegno, di trasferire il denaro a [OSCURATO:PERSONA]; anzi, agli atti risultava una missiva con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Banco di Sardegna di accreditare la somma su un conto corrente a lui intestato presso altra banca; entrambi i giudici hanno ritenuto, dunque, che non vi fosse prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse titolo per ritenersi creditore della somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Edizione S.r.L. ha illustrato il controricorso con memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. , per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la domanda giudiziale, individuando la causa petendi solo facendo riferimento ad un inciso dell'atto di citazione nel quale il ricorrente dichiarava di vantare un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'assegno emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che era stato chiarito che il credito derivava dalla truffa ordita ai suoi danni da [OSCURATO:PERSONA], di cui si descrivevano tutti i vari passaggi; sicché la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che l'azione fosse basata sull'obbligazione cartolare derivante dall'assegno, piuttosto che sul credito risarcitorio conseguente all'illecito di cui era stato vittima; a maggior ragione considerando che la sentenza penale passata in giudicato aveva accolto la domanda provvisionale limitatamente alla somma di I. 6.800.000.000 pari all'importo dell'assegno dato in garanzia e protestato per mancanza di fondi; il motivo è fondato; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto, secondo il quale "Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato" (così, di recente, Cass. 11/07/2022, n.21865); nella specie, la sentenza di appello ha ritenuto che non fosse stata provata dal ricorrente la titolarità del diritto di credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]$45i, in esito ad una ricognizione dell'atto introduttivo che, pur prendendo atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere creditore in virtù dell'assegno di I. 6.800.000.000, ha trascurato di valutare i vari luoghi dell'atto stesso in cui - secondo quanto illustrato dal ricorrente nell'osservanza del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 - il credito di cui si affermava titolare e che chiedeva venisse tutelato si precisava che derivava dalla truffa ai suoi danni perpetrata da [OSCURATO:PERSONA]; truffa che era stata spiegata dettagliatamente in tutti i suoi passaggi, compresa la circostanza di come e perché attraverso il proprio fiduciario [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato il paciamento prima di I. 850.000.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e poi di I. 3.600.000.000 e di I. 1.686.000.000 a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. , società facente capo a [OSCURATO:PERSONA], senza trascurare che nell'atto di citazione era stato dato atto che era stata presentata querela allegata all'atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 febbraio 1998; 2) con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all'art. 1704 cod.civ. , per avere la sentenza ritenuto non dimostrata la qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], sebbene il contratto di mandato sia a forma libera e non necessiti di forma scritta né ai fini della validità né ai fini della prova e possa dunque ritenersi provato il conferimento dell'incarico anche attraverso presunzioni, ed in particolare attraverso quanto era emerso dalla sentenza penale avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è causa, vale a dire, per quanto qui rileva, il versamento a [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di I. 6.800.000.000, corrispondente a quella oggetto dell'assegno in garanzia emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale suo procuratore; stante l'accoglimento del primo motivo, quello qui in scrutinio deve dichiararsi assorbito; 3) la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese de giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità