CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 186/RG 28154 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 5 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità di stupefacente sequestrato nel ciclomotore e a casa, diversità delle sostanze e strumenti per il confezionamento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/