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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 42506/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di revocare la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione n. 4) e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 4 luglio 2022 relativamente al citato capo di imputazione per sopravvenuta estinzione del reato ivi contestato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato per più episodi di truffa continuata in concorso: -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23; -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3), n. 19 (in esso assorbito il 18) e n. 23 (in esso assorbito il 22); -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3) e n. 19.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49719 del 07/11/2023, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio tale sentenza limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo n. 19, estinto per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tutti gli imputati, deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto poiché al ricorso erano state allegate anche la remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del capo di imputazione n. 4, e la procura speciale per l'accettazione della remissione.

3. Con sentenza n. 33294 del 10 luglio 2024 questa Sezione, ritenuto il ricorso fondato, limitatamente alla fase rescindente, ha revocato la sentenza n. 49719 del 07/11/2024 in relazione al solo capo n. 4, rinviando per il giudizio rescissorio.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.

P.Q.M.

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente va rilevato che la remissione di querela in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, pronuncia che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).3.

Avverso la sentenza in data 04/07/2022 della la Corte di appello di Brescia è stato tempestivamente proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'estinzione dei reati di cui ai capi n. 4 e n. 19 per intervenuta remissione di querela successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione, ritenendo che agli atti fosse presente solo la remissione di querela relativa al capo n. 19, e non quella relativa al capo n. 4, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo capo e ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il reato di cui al capo n. 4 è una truffa commessa in concorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedibile a querela della persona offesa.

Agli atti, come rilevato dal difensore, era invece presente anche la remissione di querela effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Polizia penitenziaria di Verona e relativa al capo n. 4; tale atto risultava allegato all'originario ricorso per cassazione (allegato n. 1) e alle conclusioni scritte depositate il 27/10/2023 (rispetto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) unitamente alle nomine con procura speciale per l'accettazione della remissione.

Nei confronti dei ricorrenti, condannati anche per il capo n. 4 la sentenza della Corte di appello di Brescia va, dunque, annullata limitatamente a tale capo, per essere il relativo reato estinto per remissione di querela.

4. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i capi n. 4, n. 19 e n. 23.

Ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena è stata così determinata: pena base, per il più grave capo n. 4, anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo n. 19 e di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo n. 23; pena complessiva, anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, diminuita per il rito a anni uno di reclusione ed euro 200 di multa.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 49719 del 2023, ha eliminato la pena, in concreto determinata in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa, riferita al capo n. 19, rideterminando la pena finale in mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa.

Non è possibile in questa sede, sciolto il vincolo della continuazione a seguito del venire meno del reato di cui al capo n. 4, rideterminare la pena perché lo stesso, da parte del giudice di merito, era stato considerato come reato come grave.

Tale operazione, infatti, richiederebbe una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i capi n. 4 e n. 19, tenuto conto della diminuente del rito, a mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 49719 del 2023, ha eliminato la pena riferita al solo capo n. 19 e ha rideterminato la pena in mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 67 di multa.

L'estinzione anche del reato di cui al capo n. 4 per intervenuta remissione di querela determina il proscioglimento del ricorrente.

6. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23.

La pena è stata così determinata: ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione e ritenuto più grave il capo n. 4, pena base mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa, diminuita per l'applicazione delle attenuanti generiche a mesi sette di reclusione ed euro 100 di multa, aumentata per la continuazione fino a mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa, ridotta per il rito nella misura sopra indicata.

La sua posizione, dunque, è sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA]: sciolto il vincolo della continuazione a seguito del venire meno del reato più grave di cui al capo n. 4, non è possibile in questa sede rideterminare la pena, trattandosi di valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.

7. Conclusivamente la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Brescia va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideternninazione della pena.

Le spese vanno poste a carico dei querelati come per legge (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per remissione di querela.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 4 perché estinto per remissione di querela e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di revocare la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione n. 4) e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 4 luglio 2022 relativamente al citato capo di imputazione per sopravvenuta estinzione del reato ivi contestato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato per più episodi di truffa continuata in concorso: -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23; -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3), n. 19 (in esso assorbito il 18) e n. 23 (in esso assorbito il 22); -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3) e n. 19. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49719 del 07/11/2023, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio tale sentenza limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo n. 19, estinto per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tutti gli imputati, deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto poiché al ricorso erano state allegate anche la remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del capo di imputazione n. 4, e la procura speciale per l'accettazione della remissione. 3. Con sentenza n. 33294 del 10 luglio 2024 questa Sezione, ritenuto il ricorso fondato, limitatamente alla fase rescindente, ha revocato la sentenza n. 49719 del 07/11/2024 in relazione al solo capo n. 4, rinviando per il giudizio rescissorio. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. P.Q.M. 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va rilevato che la remissione di querela in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, pronuncia che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).3. Avverso la sentenza in data 04/07/2022 della la Corte di appello di Brescia è stato tempestivamente proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'estinzione dei reati di cui ai capi n. 4 e n. 19 per intervenuta remissione di querela successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, ritenendo che agli atti fosse presente solo la remissione di querela relativa al capo n. 19, e non quella relativa al capo n. 4, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo capo e ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il reato di cui al capo n. 4 è una truffa commessa in concorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedibile a querela della persona offesa. Agli atti, come rilevato dal difensore, era invece presente anche la remissione di querela effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Polizia penitenziaria di Verona e relativa al capo n. 4; tale atto risultava allegato all'originario ricorso per cassazione (allegato n. 1) e alle conclusioni scritte depositate il 27/10/2023 (rispetto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) unitamente alle nomine con procura speciale per l'accettazione della remissione. Nei confronti dei ricorrenti, condannati anche per il capo n. 4 la sentenza della Corte di appello di Brescia va, dunque, annullata limitatamente a tale capo, per essere il relativo reato estinto per remissione di querela. 4. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i capi n. 4, n. 19 e n. 23. Ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena è stata così determinata: pena base, per il più grave capo n. 4, anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo n. 19 e di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo n. 23; pena complessiva, anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, diminuita per il rito a anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. La Corte di cassazione, con sentenza n. 49719 del 2023, ha eliminato la pena, in concreto determinata in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa, riferita al capo n. 19, rideterminando la pena finale in mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa. Non è possibile in questa sede, sciolto il vincolo della continuazione a seguito del venire meno del reato di cui al capo n. 4, rideterminare la pena perché lo stesso, da parte del giudice di merito, era stato considerato come reato come grave. Tale operazione, infatti, richiederebbe una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i capi n. 4 e n. 19, tenuto conto della diminuente del rito, a mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa. La Corte di cassazione, con sentenza n. 49719 del 2023, ha eliminato la pena riferita al solo capo n. 19 e ha rideterminato la pena in mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 67 di multa. L'estinzione anche del reato di cui al capo n. 4 per intervenuta remissione di querela determina il proscioglimento del ricorrente. 6. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23. La pena è stata così determinata: ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione e ritenuto più grave il capo n. 4, pena base mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa, diminuita per l'applicazione delle attenuanti generiche a mesi sette di reclusione ed euro 100 di multa, aumentata per la continuazione fino a mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa, ridotta per il rito nella misura sopra indicata. La sua posizione, dunque, è sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA]: sciolto il vincolo della continuazione a seguito del venire meno del reato più grave di cui al capo n. 4, non è possibile in questa sede rideterminare la pena, trattandosi di valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità. 7. Conclusivamente la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Brescia va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideternninazione della pena. Le spese vanno poste a carico dei querelati come per legge (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per remissione di querela. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 4 perché estinto per remissione di querela e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione
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