CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in atti dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli-controricorrente–avverso la sentenza n. 6440/13/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 7.9.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], già socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente liquidatore della stessa, impugnava l’avviso diaccertamento n. TF3030603621/2019, emesso per l’anno di imposta 2015nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle impresein data 4.4.2018, con il quale venivano recuperate maggiori imposte IRES,IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.2. La C.T.P. DI Napoli accoglieva il ricorso, rilevando che dal gennaio 2004 lacancellazione dal registro delle imprese determinava l’immediataestinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapportigiuridici ad essa facenti capo, sicchè doveva ritenersi nullo l’avviso diaccertamento notificato al socio di società estinta.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate, affermando che l’avviso di accertamento eraillegittimo, in quanto notificato a socio di società estinta, come ritenutodalla C.T.P. e che il socio non poteva essere chiamato a rispondere deidebiti sociali, anche perché la sua responsabilità era limitata a quantoricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, spettando dunqueall’Agenzia delle Entrate fornire prova di quanto il Palma avesse percepitoin esito alla cancellazione della società.4. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 2945 c.c., inrelazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. – l’Agenzia delle Entratededuce che la CTR ha confuso la titolarità del debito con la sua esigibilità.In caso di cancellazione della società i soci subentrano ex lege nei rapportiNumero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/2026abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.Aspetto diverso sarebbe l’aggredibilità del patrimonio del socio. In altreparole, il conseguimento in fase di liquidazione di una società di una quotadi attivo non fungerebbe da presupposto per l’insorgere del fenomenosuccessorio, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, marappresenterebbe una mera limitazione di responsabilità già passata incapo ai soci. Inoltre, sotto altro profilo, la C.T.R. aveva affermatoinfondatamente che rilevava il riparto di utili con il bilancio finale diliquidazione, laddove invece era incontestato che in sede di liquidazione ilPalma aveva comunque ottenuto la restituzione del capitale a suo tempoconferito nella società (pag. 1 delle controdeduzioni dell’appellato). L’art.2945 c.c. non fa riferimento solo agli utili, ma alle somme riscosse in baseal bilancio finale di liquidazione, compresa pertanto la somma rimborsata.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va dato preliminarmente atto che la C.T.R., così come il giudice diprimo grado, ha ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse già estinta almomento della notifica dell’avviso di accertamento a ciascuno degli ex soci( tra cui [OSCURATO:PERSONA], socio ed ultimo legale rappresentante), nonostantela cancellazione dal registro delle imprese fosse avvenuta dopo l’entrata invigore dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2014, chesancisce la sopravvivenza della società per cinque anni dalla data dicancellazione a fini fiscali, con la conseguenza che, nel predetto lassotemporale, l’avviso di accertamento “societario” va notificato al soggettoche rivestiva la qualità di rappresentante legale al momento dellacancellazione (liquidatore), il quale ultimo è legittimato ad impugnarlo,mentre, se è decorso il quinquennio, verificandosi l’estinzione, l’avviso diaccertamento va notificato agli ex soci.Numero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/20261.3. La statuizione della C.T.R., secondo cui, appunto, la società era giàestinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento, non è stataimpugnata da alcuna delle parti ed è pertanto passata in giudicato.1.4. Tanto premesso, questa Corte, a sezioni unite (6070/13; 6071/13;6072/13) ha chiarito, nella vigenza della disciplina antecedente lamodifica introdotta dall’art. 28 cit., che, a seguito dell’estinzione dellasocietà, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene adeterminarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapportiobbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbeingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, iquali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazioneo illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui eranosoggetti pendente societate. Ne discende che i soci, peculiari successoridella società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facentecapo all’ente — la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte dellapersona fisica, ai sensi dell’art.110 c.p.c — in situazione di litisconsorzionecessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dallascindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 21188/14). Inparticolare, la responsabilità dei soci varia a seconda della tipologiasocietaria: i soci di una società di capitali rispondono nei limiti di quantoricevuto durante la liquidazione, mentre i soci di una società di personesono responsabili illimitatamente, senza alcun limite di importo.1.4. Ne consegue che l’atto impositivo che abbia ad oggetto l’accertamentodi debiti della società estinta (sia in ipotesi di cancellazione ante 13dicembre 2014 che, successivamente al decorso del quinquennio, per lecancellazioni avvenute dopo l’entrata in vigore dell’art. 28 del decretolegislativo n. 175/2014), deve necessariamente essere notificato agli exsoci e questi ultimi sono pertanto legittimati processualmente sia dal latoNumero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/20261.5. Infatti, questa Corte, sempre a Sezioni Unite, ha ulteriormentechiarito, nella sentenza n. 3625/2025, che sul piano processuale, lacancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dalmomento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualoral’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società èparte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc.civ.1.6. Successivamente, nell’ordinanza n. 19491 del 2025, è stato ancoraprecisato che l’avviso di accertamento relativo alla posizione della società,potrà costituire, una volta divenuto definitivo, il titolo sulla base del qualespiccare gli avvisi ‘personali’ nei confronti dei soci. Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributariodella società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ilpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale diliquidazione, di cui al comma 3 (già 2) dell’art. 2495 cod. civ., integra,oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non allalegittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, secontestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che facciavalere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73 e 60D.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazionefinanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, perquanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenutaNumero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/2026riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendoun elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento daindirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n.602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdottodalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamentenotificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, dao nei confronti dei soci quali successori della società stessa.1.7. In applicazione dei suesposti principi, poiché oggetto del presentegiudizio è, per quello che risulta dagli atti di causa, un avviso diaccertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato aisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la verifica del presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da partedell’intimato [OSCURATO:PERSONA], concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente neiconfronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73, non può trovareingresso, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dai giudici diappello, in questo giudizio, il cui oggetto è esclusivamente l’accertamentodei debiti sociali tributari, cui dovrà provvedere il giudice del rinvio.2. Con il secondo motivo rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., l’Agenzia, in via subordinata, assume che, ove si volesse ritenereche la C.T.R. avesse inteso affermare che l’A.F. non aveva provatol’avvenuto riparto delle somme all’esito della liquidazione, la decisionesarebbe errata in quanto la stessa controparte aveva ammesso di averricevuto il rimborso della quota capitale a suo tempo sottoscritta ( pagina 1delle controdeduzioni in appello). Per tale ragione la circostanza dovevaritenersi provata in virtù dell’art. 115 c.p.c. e non poteva pretendersil’assolvimento di un ulteriore onere probatorio a carico dell’Ufficio.Numero registro generale 30831/2021Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 13423/2026Data pubblicazione 09/05/20262.1. Il motivo deve ritenersi assorbito.3. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, assorbito ilsecondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo emotivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltreche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])