CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gerardo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione a plurime violazioni della normativa in tema di stupefacenti. In particolare, la Corte d'Appello - preso atto della rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio - ha applicato al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Procuratore Generale, determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata valutazione del quantitativo di stupefacente e del principio attivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attribuendo rilievo dirimente alla intervenuta rinuncia ai motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è radicalmente inammissibile. 2. Questa Suprema Corte ha chiarito, con indirizzo interpretativo del tutto consolidato, che «è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione» (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). È superfluo evidenziare che il principio appena richiamato deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e di conseguenza a quello relativo alla determinazione della pena - si duole della mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7,gebbraio 2024