CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26034/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osini, giusta procura in atti;- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Lazare-[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrente e ricorrente incidentale –r.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1302/2022,pubblicata il 21 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “lacliente”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi,avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello dirideterminato la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”) in relazione alrapporto esistito tra le parti inerente a varie operazioni diintermediazione finanziaria, respingendo la domanda avente aoggetto la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto delleobbligazioni dedotte in lite e di determinazione del maggior dannosubito pari all’intero capitale nel tempo investito.2. La banca ha resistito con controricorso e hacontestualmente proposto ricorso incidentale affidato a un motivo,inerente all’omessa pronuncia sulla richiesta di sottrazione dallasomma determinata a carico della banca delle cedole mediotempore incassate dalla cliente.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato: a) che, posta la responsabilità della banca perinadempimento agli obblighi informativi su di essa gravanti inrelazione all’andamento delle obbligazioni quotate oggetto diacquisto da parte della cliente, sussisteva un concorso diquest’ultima nella causazione del danno giacché, dopo lasospensione della quotazione dei titoli avvenuta nel dicembre2016, essa aveva deciso volontariamente di mantenere inr.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026portafoglio i medesimi titoli dall’ottobre 2017 (epoca della lororiammissione alla quotazione) e sino al febbraio 2018 (epoca dellavendita), in tal modo esponendosi volontariamente al rischio dideprezzamento, poi effettivamente verificatosi, che per taleragione non era imputabile alla banca; b) che, pertanto,dall’importo della condanna disposta contro la banca in primogrado andava defalcata la somma pari alla differenza tra il valoredelle obbligazioni al momento della riammissione alla quotazione equello effettivamente incassato dalla cliente al momento dellavendita.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:1.a) Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione degliartt. 1227 comma 2 e 1375 c.c. e dell'art. 21 D. Lgs. 58/1998 erelative norme di attuazione (art 360 n. 3 c.p.c.), per avere laCorte d'Appello affermato un concorso di colpa della ricorrentenella determinazione del danno dalla stessa subito», deducendol’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato la sussistenza del concorso causale della cliente nelladeterminazione del danno, omettendo di considerare chel’asimmetria informativa in favore della banca e l’estrema volatilitàdel prezzo delle obbligazioni subordinate oggetto dell’investimentonon consentiva in alcun modo alla cliente di poter decidere ildisinvestimento, in assenza di alcuna informazione all’uopo fornitadalla banca, che ne aveva il preciso obbligo ai sensi dellanormativa primaria e regolamentare di riferimento.Il motivo è infondato.r.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026Deve premettersi che la fattispecie va qualificata ai sensi delsecondo comma dell’art. 1227 cod. civ. posto che, nel caso delprimo comma, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo informativoda parte dell’intermediario, non è configurabile il concorso colposodel danneggiato; a livello, invece, di produzione del danno(conseguenza), esauritasi la fase di responsabilità del danno-evento, rileva l’autonoma scelta del proprietario del titolo dimantenerlo nel patrimonio, nonostante la consapevolezza,acquisita o acquisibile mediante l’ordinaria diligenza, sullarischiosità della conservazione del titolo nel proprio patrimonio; nelcaso di specie, il giudice di appello (cfr. pag. 14 della sentenzaimpugnata) ha accertato che l’investitrice aveva manifestato laconsapevolezza di una prima flessione dei titoli, chiedendomaggiori informazioni alla banca e che, successivamente, eraintervenuta la sospensione della quotazione dei titoli dal mercatoborsistico, informazione acquisibile secondo l’ordinaria diligenza,anche alla luce della precedente acquisita notizia circa la flessionedei titoli. Tanto consente di relegare quanto lamentato a livello divalutazione del fatto, come tale non prospettabile in tali termini aquesta Corte di sola legittimità.1.b) Secondo motivo: «2) Omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)», deducendo l’erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui ha presunto che il valore deititoli era destinato “sicuramente” a calare dopo la sospensionedelle quotazioni e che la ricorrente poteva, o doveva, essere aconoscenza di tale evenienza; una presunzione arbitraria, oltre checontraria alla realtà dei mercati finanziari, adottata in un quadroprobatorio in cui la banca ha mai allegato né offerto di provare taler.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026circostanza in giudizio, nel quale, anzi, è pacifico che non avessemai consigliato il disinvestimento.Il motivo è inammissibile, poiché quanto lamentato nonconsiste in un omesso esame di fatti storico-naturalistici dedotti ediscussi in lite e decisivi ai fini del decidere, bensì di confutazionedel giudizio di fatto; peraltro, la circostanza determinante per laCorte di appello non è stata la mera flessione del titolo (da cuil’irrilevanza della nota del giugno 2015, pur considerata dalla Cortemedesima), ma la sospensione dal mercato borsistico; la nota delgiugno 2015 difetta, comunque, di decisività, a fronte del mancatoaccertamento di un rapporto di consulenza, implicante l’obbligo perl’intermediario di monitoraggio dei titoli.Il ricorso principale va, quindi, complessivamente rigettato.2) Il ricorso incidentale lamenta: «ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., circa il quarto motivo d’appello diBMPS», deducendo la nullità della sentenza impugnata laddove lastessa ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta con ilquarto motivo dell’appello principale con cui si domandava didecurtare dalle somme eventualmente poste a carico della banca,l’importo delle cedole riscosse dalla cliente nel corsodell’investimento.Il motivo è fondato.La sentenza di appello mostra di ben avvedersi (a pag. 2,trascrivendo le conclusioni rese dalla banca), che in viasubordinata la banca ha chiesto di ridurre le somme spettanti allacliente sulla base dei criteri enunciati nel quarto motivo di appello.E poco oltre, a pagina 8, nel descrivere il contenuto del quartomotivo dell’appello principale della banca, la sentenza mostra dir.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026ben avvedersi che la predetta censura era composta da duedistinte allegazioni: da un lato, la richiesta di scomputaredall’eventuale somma posta a carico della banca medesima gliimporti incassati dalla cliente a titolo di cedole e, dall’altro,l’allegazione della sussistenza di un concorso causale deldanneggiato nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 1227cod. civ.Sennonché, allorquando alle pagine 13 e 14 la sentenza passa avalutare il quarto motivo di appello, essa si pronuncia sulla suaparziale fondatezza, limitatamente alla questione del concorso dicolpa ex art. 1227 cod. civ., ma nulla dice sulla diversa questionedella sottrazione dall’importo dovuto di quello delle cedolepercepite dalla cliente nel corso dell’investimento. Un’omissioneche determina la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato giacché, con ogni evidenza, la questionedella compensatio lucri cum damno è del tutto autonoma rispetto aquella del concorso causale nella sua determinazione, sicché su diessa era necessario pronunciare, non potendosi in alcun modoritenere che la motivazione resa dalla Corte di appello siaimplicitamente reiettiva della domanda autonomamente formulata.3) La sentenza va, dunque, cassata in accoglimento del ricorsoincidentale e le parti rinviate alla Corte di appello di Firenze, indiversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio,nonché a regolare le spese della presente fase di legittimità,4) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilr.g. n. 27512/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 27512/2022Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 26034/2026Data pubblicazione 01/10/2026ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale; accoglie, nei sensi di cui inmotivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata erinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese dellapresente fase di legittimità; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 27512/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]