CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate in replica dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza emessa il 13 dicembre 2021, riformava parzialmente, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi, la sentenza del Tribunale di Gela, che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], provocandogli trauma cranico non commotivo, trauma massiccio facciale con minima infrazione composta dalla lamina papiracea destra dell'etmoide, giudicate guaribili in 25 giorni. Emergeva dalle sentenze di merito che Palmieri, a bordo della propria autovettura, veniva avvicinato dal Peritore che, dopo avergli parlato, si allontanava a bordo del proprio scooter. A quel punto Palmieri scendeva dall'autovettura, lo inseguiva e dopo averlo raggiunto e tirato via dallo scooter, lo colpiva con calci e pugni. Ad un tratto cadeva una pistola dal motociclo di Peritore, che provava a recuperarla, venendo nuovamente colpito da Palmieri, fino a quando quest'ultimo non si impossessava della pistola, risultata poi una scacciacani, e si allontanava con la stessa. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello, a fronte della specifica censura, avrebbe errato nell'escludere la sussistenza, anche putativa, della scriminante della legittima difesa. Il ricorrente evidenzia come il comparire della pistola sulla scena della colluttazione costituisca elemento giustificante la reazione di Palmieri, tanto più che non vi è certezza su quali lesioni siano state procurate prima e quali successivamente al pericolo dell'uso della pistola. Sul punto sarebbe del tutto priva di motivazione la sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per non avere operato la Corte di appello la riduzione della pena prevista per il rito speciale. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] depositava il 28 novembre 2022 conclusioni con le quali replicava alla requisitoria della Procura generale, insistendo nei motivi di ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello, seppur con una motivazione non particolarmente diffusa, offre una motivazione non manifestamente illogica sul punto di doglianza specifico, relativo al comparire della pistola che avrebbe determinato la legittimità della reazione di Palmieri. La Corte territoriale, infatti, ai foll. 3 e 4 della sentenza impugnata riepiloga il motivo di appello e ai foll. 6 e 7 ricostruisce la dinamica dell'inseguimento di Palmieri a piedi, il momento in cui viene raggiunto e aggredito con calci e pugni da Peritore, la sua caduta dal motociclo, la fuoriuscita dell'arma dallo scooter e i plurimi tentativi di Peritore di raggiungerla, mentre Palmieri lo ostacolava, fino a che Palmieri, che continuava a colpire l'avversario, non si impossessava dell'arma con la quale fuggiva a piedi. La Corte di appello chiarisce in modo logico che l'aggressione è operata da Palmieri, Peritore riporta le lesioni, essendo irrilevante il comparire sulla scena della pistola. Sul punto deve ritenersi che corretta sia la valutazione della Corte territoriale, in quanto proprio la sentenza richiamata dal ricorrente — Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 - 01 — chiarisce i termini del riconoscimento della legittima difesa: «Deve, allora, ribadirsi che la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi, come nella specie, agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 272036; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, Minasi, Rv. 251834; Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205), nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223441). Tale principio poggia sulla necessità di evitare l'applicazione della scriminante in questione nei confronti di colui che abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo, alla quale egli liberamente si espone. Invero, il termine "necessità", adoperato nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen., ha una portata perentoria, escludendo dal suo rigoroso orizzonte applicativo qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252352); sicché, non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605). In applicazione di tali principi, la legittima difesa viene di regola esclusa in caso di rissa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente sì pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio e altro, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 236513)». A fronte di tali principi, assolutamente in sintonia è la decisione della Corte di appello, che attribuisce in modo logico a Palnnieri il ruolo di parte attiva, di fatto avendo operato, come nei principi di diritto richiamati, una spedizione punitiva. Il rinvio della difesa del ricorrente alla citata pronuncia, in vero, tende a dimostrare che il comparire della pistola possa avere determinato la legittimità della reazione. Ma oltre al fatto che dalla ricostruzione emerge che l'azione aggressiva si sviluppa anche prima del comparire della pistola, non di meno l'azione che ne segue continuava ad essere aggressiva, tanto che Palnnieri continuava a malmenare l'avversario. Il caso richiamato dalla difesa è del tutto diverso da quello in esame: vedeva l'aggressore, a seguito di un diverbio per ragioni di viabilità, reagire ad un evento imprevedibile, quale l'aggressione da parte dell'altro conducente nei confronti della propria moglie, che sveniva, e la maggiore reazione conseguente. Tale imprevedibilità assolutamente non si rinviene nel caso in esame, nel senso che non vi è una cesura logica e cronologica, oltre che causale, nell'azione dell'aggressore, che prosegue senza soluzione di continuità. D'altro canto «la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (si vedano le già citate Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio e altro, Rv. 26530401; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 24259601; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 23651301)». Correttamente la Corte di appello non ha valutato il comparire della pistola, per altro risultata una 'scacciacani', «come uno sviluppo imprevedibile della lite». Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di appello dopo avere escluso l'aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. in forza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione con il seguente calcolo: «(pena base, pari al minimo edittale di mesi sei, ridotta di 1/3 ex art. 62 bis cod. pen.)». Tale riduzione conseguiva anche al motivo di appello che chiedeva la riduzione della pena, che si era discostata da quella minima edittale, avendo il Tribunale determinato la stessa nella misura di mesi sei di reclusione, come segue computata: «p.b. mesi 9 di reclusione, ridotta per il rito», essendo state le circostanze attenuanti valutate equivalenti. A fronte di ciò fondato è il motivo, in quanto la Corte territoriale ha ridotto la pena base al minimo edittale, di fatto accogliendo il motivo di appello, ha applicato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche (avendo esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi), ma non ha proceduto alla riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. Meritevole di accoglimento è pertanto la relativa censura, dal momento che la Corte distrettuale non ha nel computo della pena applicato la diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2. L'errore può essere emendato direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 0, perché la diminuente per il rito non è discrezionale, ma fissata dalla legge nella misura di un terzo (Sez. 3, n. 6307 del 19/12/2007, dep. 08/02/2008, Tesi, Rv. 238829 - 01). D'altro canto, il medesimo principio è stato già affermato anche in relazione ai casi di errore nel calcolo della riduzione della pena conseguente al rito abbreviato, riduzione cui il giudice di merito è tenuto inderogabilmente nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 - 01; Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Barone, Rv. 252316 - 01). Ne consegue che la pena a seguito della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, va ulteriormente ridotta di un terzo a mesi due e giorni venti di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di