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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 04444/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Campobasso ha confermato il decreto del G.i.p. di quel Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter e 640 quater cod. pen.) nei riguardi dei ricorrenti indagati per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (nella qualità di amministratori di società operanti nei wiln settori delle telecomunicazioni e dei servizi digitali su Internet) che avevano richiesto l'erogazione di somme a fondo perduto, ai sensi dell'art. 25 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, mediante documentazione ritenuta artificiosa e fraudolenta in quanto attestante l'esecuzione di operazioni mai eseguite.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli indagati deducendo violazione di legge, per mancanza di motivazione, in relazione al profilo dei presupposti applicativi della misura cautelare, contestati espressamente con i motivi di riesame e con la documentazione prodotta in udienza, senza alcun vaglio di tali ragioni che riguardavano l'effettività delle operazioni ritenute inesistenti.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento del G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., in ragione di anomalie ritenute sospette nell'emissione e nella registrazione delle fatture relative ad operazioni, intercorse tra le società amministrate dagli indagati nell'anno 2019, sulla base delle quali erano state presentate le istanze all'Agenzia delle Entrate per ottenere le erogazioni previste dalla legislazione a sostegno delle imprese che avevano subito, per effetto della diffusione pandemica da COVID 19, una contrazione nell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nella misura indicata dall'art. 25 del dl. 34/2020.

Con l'istanza di riesame i ricorrenti avevano contestato la ritenuta inesistenza delle operazioni e dei corrispettivi indicati nella documentazione fiscale, anche attraverso il deposito di documenti (pareri formulati da esperti che - attraverso i dati delle scritture contabili - attestavano l'operatività delle società in esame, sia prima che dopo il periodo considerato ai fini del riconoscimento del contributo; una consulenza informatica, riguardante l'utilizzazione delle prestazioni oggetto delle operazioni nell'anno 2019 mediante l'inserimento di prodotti e servizi in testate giornalistiche on line e in attività di telecomunicazioni).

Rispetto a tale alternativa ricostruzione dei fatti l'ordinanza impugnata ha omesso del tutto di valutare i temi sottoposti al suo esame, astrattamente in grado di contrastare l'apprezzamento del fumus delicti operato con il provvedimento genetico della misura cautelare, ignorando del tutto sia il contenuto dei motivi formulati con l'istanza di riesame, sia la documentazione depositata in udienza, di cui non vi è neppure cenno nell'ordinanza.

Secondo l'insegnamento risalente alla decisione a Sezioni unite (n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01), in sede di riesame delle misure cautelari reali se l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati nel provvedimento genetico, al Tribunale del riesame spetta però il compito di tenere «nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro», in modo da garantire « l'ineludibile funzione di garanzia [che] il giudice deve svolgere "in concreto", e cioè con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione le contestazioni difensive ed esaminando l'integralità dei presupposti» della misura adottata (Sez. 2, n. 3513 del 22/05/1997, Acampora, Rv. 208077 - 0; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 0; Sez. 3, n. 18532 del 11/03/2010, D'Orazio, Rv. 247103 - 0; per l'analoga ipotesi in cui l'omessa valutazione degli elementi prospettati dalla difesa sia riferibile al provvedimento genetico, che deve pertanto essere annullato senza possibilità di integrazione della motivazione, Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413 - 0; Sez.

Unite, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 0).

L'omessa motivazione su un aspetto che, in astratto, può risultare decisivo nell'escludere la sussistenza del fumus delicti, anche ove si tratti di argomento illustrato con una memoria difensiva (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 0), integra una violazione di legge, deducibile con ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 0).

2. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Campobasso che, nella pienezza dei poteri di valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quelli rappresentati dalla difesa, procederà a rinnovare il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Campobasso ha confermato il decreto del G.i.p. di quel Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter e 640 quater cod. pen.) nei riguardi dei ricorrenti indagati per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (nella qualità di amministratori di società operanti nei wiln settori delle telecomunicazioni e dei servizi digitali su Internet) che avevano richiesto l'erogazione di somme a fondo perduto, ai sensi dell'art. 25 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, mediante documentazione ritenuta artificiosa e fraudolenta in quanto attestante l'esecuzione di operazioni mai eseguite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli indagati deducendo violazione di legge, per mancanza di motivazione, in relazione al profilo dei presupposti applicativi della misura cautelare, contestati espressamente con i motivi di riesame e con la documentazione prodotta in udienza, senza alcun vaglio di tali ragioni che riguardavano l'effettività delle operazioni ritenute inesistenti. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., in ragione di anomalie ritenute sospette nell'emissione e nella registrazione delle fatture relative ad operazioni, intercorse tra le società amministrate dagli indagati nell'anno 2019, sulla base delle quali erano state presentate le istanze all'Agenzia delle Entrate per ottenere le erogazioni previste dalla legislazione a sostegno delle imprese che avevano subito, per effetto della diffusione pandemica da COVID 19, una contrazione nell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nella misura indicata dall'art. 25 del dl. 34/2020. Con l'istanza di riesame i ricorrenti avevano contestato la ritenuta inesistenza delle operazioni e dei corrispettivi indicati nella documentazione fiscale, anche attraverso il deposito di documenti (pareri formulati da esperti che - attraverso i dati delle scritture contabili - attestavano l'operatività delle società in esame, sia prima che dopo il periodo considerato ai fini del riconoscimento del contributo; una consulenza informatica, riguardante l'utilizzazione delle prestazioni oggetto delle operazioni nell'anno 2019 mediante l'inserimento di prodotti e servizi in testate giornalistiche on line e in attività di telecomunicazioni). Rispetto a tale alternativa ricostruzione dei fatti l'ordinanza impugnata ha omesso del tutto di valutare i temi sottoposti al suo esame, astrattamente in grado di contrastare l'apprezzamento del fumus delicti operato con il provvedimento genetico della misura cautelare, ignorando del tutto sia il contenuto dei motivi formulati con l'istanza di riesame, sia la documentazione depositata in udienza, di cui non vi è neppure cenno nell'ordinanza. Secondo l'insegnamento risalente alla decisione a Sezioni unite (n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01), in sede di riesame delle misure cautelari reali se l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati nel provvedimento genetico, al Tribunale del riesame spetta però il compito di tenere «nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro», in modo da garantire « l'ineludibile funzione di garanzia [che] il giudice deve svolgere "in concreto", e cioè con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione le contestazioni difensive ed esaminando l'integralità dei presupposti» della misura adottata (Sez. 2, n. 3513 del 22/05/1997, Acampora, Rv. 208077 - 0; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 0; Sez. 3, n. 18532 del 11/03/2010, D'Orazio, Rv. 247103 - 0; per l'analoga ipotesi in cui l'omessa valutazione degli elementi prospettati dalla difesa sia riferibile al provvedimento genetico, che deve pertanto essere annullato senza possibilità di integrazione della motivazione, Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413 - 0; Sez. Unite, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 0). L'omessa motivazione su un aspetto che, in astratto, può risultare decisivo nell'escludere la sussistenza del fumus delicti, anche ove si tratti di argomento illustrato con una memoria difensiva (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 0), integra una violazione di legge, deducibile con ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 0). 2. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Campobasso che, nella pienezza dei poteri di valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quelli rappresentati dalla difesa, procederà a rinnovare il giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estens
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