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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20089/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8862/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSIT À E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TESTON MAUROe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 465/2017 depositata il 7 . 9 . 2017 de lla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorrenti indicati in epigrafeimpugnano la sentenza della Corte d’Appello di Veneziache, in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 605/2007 della medesima corte territoriale, ha ribadito l’accoglimento dell’appello proposto dal MIUR contro la sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva accolto le domande dei lavoratori volte ad ottenere il pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti locali di rispettiva provenienza in occasione del loro trasferimento coattivo al MIUR , ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999,con inquadramento nel personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Au s iliario) o nel personale ITP([OSCURATO:PERSONA]Pratico).

Il ricorso principale dei primi quattro lavoratori è articolato in nove motivi.

Il ricorso successivo, riunito al precedente e convertito ex lege in ricorso incidentale(Cass. n. 36057/2021), è articolato in due motivi.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è rimasto intimato.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere ribadito che «il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della [OSCURATO:PERSONA]… e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/2005e 20521/2008).

Più di recente è stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali , con i loro dirigenti , sono muniti della veste di organi del Ministero e di poteri di rappresentanza verso l’esterno, ma non di un’autonoma soggettività, distinta da quella del Ministero stesso (Cass. n. 32938/2021).

Unico è, pertanto, sul lato datoriale, i l rapporto processuale, così comeunico è il rapporto di lavoro, che fa capo al Ministero, a prescindere dagli uffici periferici che sono più direttamente coinvolti nella gestione di quel rapporto.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la «violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».

Si addebita alla Corte territoriale di essersi sottratta al «duplice dictum»della sentenza di rinvio che aveva imposto di verificare in concreto se la legge n. 266del 2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo percepito nel 1999, dovendosialtrimenti applicare, ai fini dell’inquadramento, secondo i ricorrenti, l’art. 8 della legge n. 124del 1999.

3. Con il secondomotivo, si denuncia «violazione dell’art. 1 della legge n. 266del 2005 (così come interpretato in seguito alla sentenzaScattolon), della direttiva 77/187, dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 34 del d.lgs. n. 29del 1993 (attuale art. 31 del d.lgs. n. 165del 2001), in relazione a ll’ art. 360 , comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. » .

Tali disposizioni, secondo i ricorrenti, avrebbero impostoalla corte d’appello di inserire i ricorrenti medesimi nella classe stipendiale della tabella E del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] risultante dal trattamento economico complessivo percepito nel 1999. 4.Con il terzo motivo si denuncia «violazione degli art t. 28, 31-34, del CCNL 6.7.1995 e degli artt. 15 e 17 del CCNL 1°.4.1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » , lamentando i ricorrenti che i premi incentivanti loro erogati in via continuativa fino al 1999 e previsti dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali non vennero conservati nei decreti di inquadramento.

5. Il quarto motivo censura «erronea applicazione dell’art. 3 dell’Accordo ARAN del 20.7.2000 e violazione dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » .Si contesta alla corte d’appello di avere «erroneamente affermato»che i ricorrenti non avrebbero subito alcun peggioramento del trattamento economico grazie all’inserimento dei premi incentivanti nell’assegno ad personam, nonostante la mancata considerazione degli stessi per determinare la fascia di inquadramento.6.

Con il quinto motivo si denuncia «violazione dell’art.117 Cost., dell’art. 1 del protocollo n. 1 e [ art. ] 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » , sollecitandosi il c ollegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.

7. Il sesto motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », sostenendo che i principi dell’equo processo, della parità delle armi, della certezza del diritto, del diritto a un giudice indipendente e della tutela dei beni avrebbero imposto di disapplicare l’art. 1, comma 218 , della legge n. 266del 2005.

8. Il settimo motivo denuncia «violazione dell’art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea,nonché dei principi generali del vigente diritto comunitariodella certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, [del diritto]ad un tribunale indipendente, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » .

I ricorrent i sos t en gono che i richiamati principi avrebbero impedito allo Stato italiano di abrogare retroattivamente l’inquadramento in baseall’anzianità sancito dall’art. 8 della legge n. 124 del 1999.

9. Con l’ottavo motivoi ricorrenti denuncia no « violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1, del Trattatosull’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e del principio di collaborazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » , lamentando nuovamente che la corte d’appello non abbia sollevato questione di legittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 1, comma 218, della legge n.266 del 2005.

10. Infine, con il nono motivo (erroneamente indicato in ricorso con il numero 10), si denuncia la «violazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 199 ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », sull’assunto che l ’ onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius gravava sul Ministero e che tale onere non fosse stato assolto, non essendo provata la conservazione al dipendente del trattamento economico percepito nell’anno 1999.

11. Tutti i motivi a sostegno del ricorso principale sono infondati, sulla scorta di quanto questa Corte ha già più volte affermato in deci sioni su altri ricorsi del tutto analoghi al presente (Cass. nn. 14892/2020; 22996 /20 2 0; 23382 / 2020 ; 8968/2021; 30923/2021; 31121/2021; 35067/2021; 6006/2023), alle motivazion i delle quali si rinvia , ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c. , per integrare quanto q ui di seguito esposto.

11.1. Con riferimento ai primi quatto motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di Cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato alprincipio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. nn. 3955/2018; 6344/2019).

Nel caso di specie, con la sentenza rescindente questa Cortenon ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare «se la fascia economica di inquadramento attribuita era stata determinata considerando tutte le voci retributive percepite nel 1999», ma soltanto di accert are se vi sia stato o men o un «peggioramento retributivo sostanziale» all ’ atto del trasferimento.Ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati alle pagine 5 e 6 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale e riferito al momento del passaggio, senza che rilev i no eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario.

La sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da considerare ai fini dell’accertamento del «peggioramentoretributivo sostanziale».

Errano, quindi, iricorrenti nel sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di tenere conto , ai fini della comparazione, anche del l a voc e che v iene specificamente menzionata nel ricorso.

Ciò posto,nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» delcompenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative.

Pertanto non possono essere apprezzati gli importi che, seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, essendo legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata.

Ebbene, con riguardo all’unica voce di retribuzione di cui i ricorrenti principali lamentano il mancato riconoscimento – ovverosia il « premio incentivante » , come si desume chiaramente dai dettagli esposti alle pagine16 e 17 del ricorso – d eve essere ribadito il principio di diritto già più volte affermato (Cass. nn. 3663/2019; 6345 /2019 ; 7470 /2019 ), secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt.17 e 18 del CCNL 1° .4. 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del «maturato economico», perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum.

Corretta appare, pertanto, la decis ione della Corte d’Appello di Venezia laddove ha escluso chel’inquadramento dei lavoratori sulla base della retribuzione che percepivano presso l’ente di provenienza , invece che «sulla base dell a reale anzianità di servizio»abbia determinato un peggioramento della loro condizione retributiva, ricordando che « il riferimento al trattamento economico precedente al trasferimento non può comunque essere utilizzato per ottenere un miglioramento retributivo».

11.2. I successivi quattro motivi di ricorso principale (dal quinto all’ottavo) censurano la sentenza impugnata per non avere disapplicato l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità con il diritto eurounitario con riferimento a molteplici paramenti normativi (art. 117 Cost., art. 6, 13 e 46 della Convenzione EDU, art. 1 del Protocollo 1 aggiunto alla Convenzione, artt. 47 e 52, n. 3, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, art. 6, n. 2, e art . 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione Europea).

I ricorrenti invocano, in via subordinata, una nuova rimessione alla Corte costituzionale o un nuovo rin vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un’ulteriore valutazione della compatibilità della norma interna con i principi e le norme unionali.

Sennonché, tutte le relative questioni sono già state affrontate e respinte da questa Corte in numerosi precedenti, alle motivazioni de i quali è pertanto sufficiente fare qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 31121/2021; 17991/2021, 17990/2021, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/2021, 15470/2021, 15469/2021, recentemente richiamate da Cass. n. 6006/2023; adde : Cass. n n . 35067/2021; 30923/2021; 8968/2021).

In sintesi,quanto alla necessità di disapplicare la legge n. 266 del 2005in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, i ricorrenti muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza della Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C-108/10.

Infatti, laquestione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della dalla Corte europea, secondo cui, ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nelquale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue.

È stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possonoessere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggettodel procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongano alcun obbligospecifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C-686/18 punti da 52a 54; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 incausa C-32/20 punti da 25 a 27).

Con la sentenza 6.9.2011 in causa C-108/10, la Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati, per effetto del trasferimento, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive.

Il collegamento con il diritto dell’Unioneè da intendere nei termini precisati nei punti che precedono ed opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e – quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo – non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l’irriducibilità sia garantita e l’operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione.

Analogamente il c ollegio, nel ribadire l ’ orientamento consolidato già espresso, nonritiene che le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomocostituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l ’ attivazione del procedimento incidentale di legittimità inrelazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte c ostituzionale in più pronunce (Corte Cost. n. 234/2007;400/2007; 212/2008; 311/2009).

In particolare, con la sentenza n. 311/2009la Corte costituzionale, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica n. 266 del 2005 in relazione al parametro invocato (art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi giàaffermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva evidenziato, da un lato, la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla legge n. 312 del 1980,dall’altro la necessità di un’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 124del 1999 che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l’impiego pubblico e dell ’ invarianza della spesa, imposta dalla stessa legge n. 124del 1999 ai fini del rispetto dell ’ art. 81 Cost. ; invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico.

La Corte costituzionale , quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametriinvocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti.

11.3. Per concludere l’esame del ricorso principale, il nono motivo è infondato, perché la corteterritoriale non ha deciso la controversia sulla base dell’applicazione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori, bensì sulla base dell’accertamento, in fatto, dell’insussistenza di un «peggioramento retributivo sostanziale».

Non può pertanto sussistere la violazione dell ’ art. 2697 c.c. , di cui la corte territoriale non ha fatto applicazione.

La norma si applica, infatti, solo quando la situazione di fatto rilevante rimane incertaall’esito dell’istruttoria e, quindi, il giudice è chiamato a decidere la causa considerando il fatto come provato o non provato a seconda della distribuzione dell’onere probatorio.12.

Il ricorso successivo contro la medesima sentenza proposto da i 24 lavoratori indicati in epigrafe e riunito al precedente come ricorso incidentaleè articolato in due motivi.

13. Il primo motivo denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; omessa valutazione dei documenti nn. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, allegati al ricorso in riassunzione omessa valutazione dei conteggi eseguitidall’amministrazione statale prodotti nel doc. n. 3; omessa valutazione delle buste paga dei lavoratori prodotti quali doc. 5 e

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360, comma [1, n.,] 3, [c.p.c.]».

14. Il secondo motivo di ricorso incidentale censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 383 c.p.c., all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonché della Direttiva Europea 77/1867/CEE, alla legge n. 428 del 1990 e all’art. 2112 c.c.». 15.Anche il ricorso incidentale è infondato.

15.1. Il primo motivo è inammissibile, perché volto a muovere una censuracontro il merito della valutazione sul fatto della corte d’appello, artificiosamente declinata in termini di denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e di violazione del principio di «disponibilità delle prove» (art. 115 c.p.c.).

Anzi, a ben vedere, i ricorrenti nemmeno contestano l’accertamento della corte territoriale secondo cui il riconoscimento dell’assegno ad personam esclude « un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento», se non sotto il profilo della ribadita (ma erronea) convinzione che i lavoratori avrebbero dovuto essere inquadrati «sulla base della reale anzianità di servizio» e non «sulla base dello stipendio che ricevevano presso l’Ente» di provenienza.Nel dettaglio delle singole posizioni (da pag. 18 a pag. 58 del ricorso) non vengono indicate voci retributive che non siano statericonosciute al momento del trasferimento e da cui sia scaturita, nonostante l’assegno ad personam , una diminuzione effettiva della retribuzione globale.

15.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale è analogo al primo motivo di ricorso principale ed è parimenti infondato.

Infatti, così come non è vero che il giudice del rinvio fosse vincolato a verificare se la fascia economica di inquadramento attribuita era stata determinata considerando tutte le voci retributive percepite nel 1999, ancor meno gli era imposto di ricusare il criterio dell’inquadramento «sulla base dello stipendio che [i lavoratori] ricevevano presso l’Ente»in favore del criterio della «reale anzianità di servizio».

La prescrizione derivante dalla sentenza di cassazione con rinvioera esclusivamente quella di verificare «la sussistenza, o meno, di un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo unapprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando ancheeventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario». 16.Respinti i ricors i , non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , non avendo svolto difese l’intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8862/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSIT À E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TESTON MAUROe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 465/2017 depositata il 7 . 9 . 2017 de lla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorrenti indicati in epigrafeimpugnano la sentenza della Corte d’Appello di Veneziache, in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 605/2007 della medesima corte territoriale, ha ribadito l’accoglimento dell’appello proposto dal MIUR contro la sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva accolto le domande dei lavoratori volte ad ottenere il pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti locali di rispettiva provenienza in occasione del loro trasferimento coattivo al MIUR , ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999,con inquadramento nel personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Au s iliario) o nel personale ITP([OSCURATO:PERSONA]Pratico). Il ricorso principale dei primi quattro lavoratori è articolato in nove motivi. Il ricorso successivo, riunito al precedente e convertito ex lege in ricorso incidentale(Cass. n. 36057/2021), è articolato in due motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è rimasto intimato. I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere ribadito che «il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della [OSCURATO:PERSONA]… e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/2005e 20521/2008). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali , con i loro dirigenti , sono muniti della veste di organi del Ministero e di poteri di rappresentanza verso l’esterno, ma non di un’autonoma soggettività, distinta da quella del Ministero stesso (Cass. n. 32938/2021). Unico è, pertanto, sul lato datoriale, i l rapporto processuale, così comeunico è il rapporto di lavoro, che fa capo al Ministero, a prescindere dagli uffici periferici che sono più direttamente coinvolti nella gestione di quel rapporto. 2. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la «violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». Si addebita alla Corte territoriale di essersi sottratta al «duplice dictum»della sentenza di rinvio che aveva imposto di verificare in concreto se la legge n. 266del 2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo percepito nel 1999, dovendosialtrimenti applicare, ai fini dell’inquadramento, secondo i ricorrenti, l’art. 8 della legge n. 124del 1999. 3. Con il secondomotivo, si denuncia «violazione dell’art. 1 della legge n. 266del 2005 (così come interpretato in seguito alla sentenzaScattolon), della direttiva 77/187, dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 34 del d.lgs. n. 29del 1993 (attuale art. 31 del d.lgs. n. 165del 2001), in relazione a ll’ art. 360 , comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. » . Tali disposizioni, secondo i ricorrenti, avrebbero impostoalla corte d’appello di inserire i ricorrenti medesimi nella classe stipendiale della tabella E del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] risultante dal trattamento economico complessivo percepito nel 1999. 4.Con il terzo motivo si denuncia «violazione degli art t. 28, 31-34, del CCNL 6.7.1995 e degli artt. 15 e 17 del CCNL 1°.4.1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » , lamentando i ricorrenti che i premi incentivanti loro erogati in via continuativa fino al 1999 e previsti dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali non vennero conservati nei decreti di inquadramento. 5. Il quarto motivo censura «erronea applicazione dell’art. 3 dell’Accordo ARAN del 20.7.2000 e violazione dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » .Si contesta alla corte d’appello di avere «erroneamente affermato»che i ricorrenti non avrebbero subito alcun peggioramento del trattamento economico grazie all’inserimento dei premi incentivanti nell’assegno ad personam, nonostante la mancata considerazione degli stessi per determinare la fascia di inquadramento.6. Con il quinto motivo si denuncia «violazione dell’art.117 Cost., dell’art. 1 del protocollo n. 1 e [ art. ] 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » , sollecitandosi il c ollegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. 7. Il sesto motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », sostenendo che i principi dell’equo processo, della parità delle armi, della certezza del diritto, del diritto a un giudice indipendente e della tutela dei beni avrebbero imposto di disapplicare l’art. 1, comma 218 , della legge n. 266del 2005. 8. Il settimo motivo denuncia «violazione dell’art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea,nonché dei principi generali del vigente diritto comunitariodella certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, [del diritto]ad un tribunale indipendente, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. » . I ricorrent i sos t en gono che i richiamati principi avrebbero impedito allo Stato italiano di abrogare retroattivamente l’inquadramento in baseall’anzianità sancito dall’art. 8 della legge n. 124 del 1999. 9. Con l’ottavo motivoi ricorrenti denuncia no « violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1, del Trattatosull’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e del principio di collaborazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » , lamentando nuovamente che la corte d’appello non abbia sollevato questione di legittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 1, comma 218, della legge n.266 del 2005. 10. Infine, con il nono motivo (erroneamente indicato in ricorso con il numero 10), si denuncia la «violazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 199 ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », sull’assunto che l ’ onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius gravava sul Ministero e che tale onere non fosse stato assolto, non essendo provata la conservazione al dipendente del trattamento economico percepito nell’anno 1999. 11. Tutti i motivi a sostegno del ricorso principale sono infondati, sulla scorta di quanto questa Corte ha già più volte affermato in deci sioni su altri ricorsi del tutto analoghi al presente (Cass. nn. 14892/2020; 22996 /20 2 0; 23382 / 2020 ; 8968/2021; 30923/2021; 31121/2021; 35067/2021; 6006/2023), alle motivazion i delle quali si rinvia , ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c. , per integrare quanto q ui di seguito esposto. 11.1. Con riferimento ai primi quatto motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di Cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato alprincipio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. nn. 3955/2018; 6344/2019). Nel caso di specie, con la sentenza rescindente questa Cortenon ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare «se la fascia economica di inquadramento attribuita era stata determinata considerando tutte le voci retributive percepite nel 1999», ma soltanto di accert are se vi sia stato o men o un «peggioramento retributivo sostanziale» all ’ atto del trasferimento.Ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati alle pagine 5 e 6 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale e riferito al momento del passaggio, senza che rilev i no eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario. La sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da considerare ai fini dell’accertamento del «peggioramentoretributivo sostanziale». Errano, quindi, iricorrenti nel sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di tenere conto , ai fini della comparazione, anche del l a voc e che v iene specificamente menzionata nel ricorso. Ciò posto,nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» delcompenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative. Pertanto non possono essere apprezzati gli importi che, seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, essendo legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata. Ebbene, con riguardo all’unica voce di retribuzione di cui i ricorrenti principali lamentano il mancato riconoscimento – ovverosia il « premio incentivante » , come si desume chiaramente dai dettagli esposti alle pagine16 e 17 del ricorso – d eve essere ribadito il principio di diritto già più volte affermato (Cass. nn. 3663/2019; 6345 /2019 ; 7470 /2019 ), secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt.17 e 18 del CCNL 1° .4. 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del «maturato economico», perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum. Corretta appare, pertanto, la decis ione della Corte d’Appello di Venezia laddove ha escluso chel’inquadramento dei lavoratori sulla base della retribuzione che percepivano presso l’ente di provenienza , invece che «sulla base dell a reale anzianità di servizio»abbia determinato un peggioramento della loro condizione retributiva, ricordando che « il riferimento al trattamento economico precedente al trasferimento non può comunque essere utilizzato per ottenere un miglioramento retributivo». 11.2. I successivi quattro motivi di ricorso principale (dal quinto all’ottavo) censurano la sentenza impugnata per non avere disapplicato l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità con il diritto eurounitario con riferimento a molteplici paramenti normativi (art. 117 Cost., art. 6, 13 e 46 della Convenzione EDU, art. 1 del Protocollo 1 aggiunto alla Convenzione, artt. 47 e 52, n. 3, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, art. 6, n. 2, e art . 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione Europea). I ricorrenti invocano, in via subordinata, una nuova rimessione alla Corte costituzionale o un nuovo rin vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un’ulteriore valutazione della compatibilità della norma interna con i principi e le norme unionali. Sennonché, tutte le relative questioni sono già state affrontate e respinte da questa Corte in numerosi precedenti, alle motivazioni de i quali è pertanto sufficiente fare qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 31121/2021; 17991/2021, 17990/2021, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/2021, 15470/2021, 15469/2021, recentemente richiamate da Cass. n. 6006/2023; adde : Cass. n n . 35067/2021; 30923/2021; 8968/2021). In sintesi,quanto alla necessità di disapplicare la legge n. 266 del 2005in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, i ricorrenti muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza della Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C-108/10. Infatti, laquestione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della dalla Corte europea, secondo cui, ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nelquale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue. È stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possonoessere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggettodel procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongano alcun obbligospecifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C-686/18 punti da 52a 54; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 incausa C-32/20 punti da 25 a 27). Con la sentenza 6.9.2011 in causa C-108/10, la Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati, per effetto del trasferimento, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive. Il collegamento con il diritto dell’Unioneè da intendere nei termini precisati nei punti che precedono ed opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e – quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo – non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l’irriducibilità sia garantita e l’operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione. Analogamente il c ollegio, nel ribadire l ’ orientamento consolidato già espresso, nonritiene che le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomocostituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l ’ attivazione del procedimento incidentale di legittimità inrelazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte c ostituzionale in più pronunce (Corte Cost. n. 234/2007;400/2007; 212/2008; 311/2009). In particolare, con la sentenza n. 311/2009la Corte costituzionale, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica n. 266 del 2005 in relazione al parametro invocato (art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi giàaffermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva evidenziato, da un lato, la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla legge n. 312 del 1980,dall’altro la necessità di un’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 124del 1999 che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l’impiego pubblico e dell ’ invarianza della spesa, imposta dalla stessa legge n. 124del 1999 ai fini del rispetto dell ’ art. 81 Cost. ; invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico. La Corte costituzionale , quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametriinvocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti. 11.3. Per concludere l’esame del ricorso principale, il nono motivo è infondato, perché la corteterritoriale non ha deciso la controversia sulla base dell’applicazione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori, bensì sulla base dell’accertamento, in fatto, dell’insussistenza di un «peggioramento retributivo sostanziale». Non può pertanto sussistere la violazione dell ’ art. 2697 c.c. , di cui la corte territoriale non ha fatto applicazione. La norma si applica, infatti, solo quando la situazione di fatto rilevante rimane incertaall’esito dell’istruttoria e, quindi, il giudice è chiamato a decidere la causa considerando il fatto come provato o non provato a seconda della distribuzione dell’onere probatorio.12. Il ricorso successivo contro la medesima sentenza proposto da i 24 lavoratori indicati in epigrafe e riunito al precedente come ricorso incidentaleè articolato in due motivi. 13. Il primo motivo denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; omessa valutazione dei documenti nn. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, allegati al ricorso in riassunzione omessa valutazione dei conteggi eseguitidall’amministrazione statale prodotti nel doc. n. 3; omessa valutazione delle buste paga dei lavoratori prodotti quali doc. 5 e 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360, comma [1, n.,] 3, [c.p.c.]». 14. Il secondo motivo di ricorso incidentale censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 383 c.p.c., all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonché della Direttiva Europea 77/1867/CEE, alla legge n. 428 del 1990 e all’art. 2112 c.c.». 15.Anche il ricorso incidentale è infondato. 15.1. Il primo motivo è inammissibile, perché volto a muovere una censuracontro il merito della valutazione sul fatto della corte d’appello, artificiosamente declinata in termini di denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e di violazione del principio di «disponibilità delle prove» (art. 115 c.p.c.). Anzi, a ben vedere, i ricorrenti nemmeno contestano l’accertamento della corte territoriale secondo cui il riconoscimento dell’assegno ad personam esclude « un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento», se non sotto il profilo della ribadita (ma erronea) convinzione che i lavoratori avrebbero dovuto essere inquadrati «sulla base della reale anzianità di servizio» e non «sulla base dello stipendio che ricevevano presso l’Ente» di provenienza.Nel dettaglio delle singole posizioni (da pag. 18 a pag. 58 del ricorso) non vengono indicate voci retributive che non siano statericonosciute al momento del trasferimento e da cui sia scaturita, nonostante l’assegno ad personam , una diminuzione effettiva della retribuzione globale. 15.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale è analogo al primo motivo di ricorso principale ed è parimenti infondato. Infatti, così come non è vero che il giudice del rinvio fosse vincolato a verificare se la fascia economica di inquadramento attribuita era stata determinata considerando tutte le voci retributive percepite nel 1999, ancor meno gli era imposto di ricusare il criterio dell’inquadramento «sulla base dello stipendio che [i lavoratori] ricevevano presso l’Ente»in favore del criterio della «reale anzianità di servizio». La prescrizione derivante dalla sentenza di cassazione con rinvioera esclusivamente quella di verificare «la sussistenza, o meno, di un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo unapprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando ancheeventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario». 16.Respinti i ricors i , non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , non avendo svolto difese l’intimato Ministero. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o principal
Sentenza Cassazione n. 20089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris