CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quello del Tribunale di Palermo appellato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocava la confisca di conti correnti e di conti deposito a risparmio e confermava per il resto il provvedimento impugnato. Il Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, imponendogli il versamento di una cauzione di euro 1.000; aveva, inoltre, disposto la confisca di due immobili e dei conti correnti e di deposito a risparmio di cui, come anticipato, la Corte Territoriale disponeva la restituzione. Scozzari è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 6.666,00 di multa per partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e per estorsione continuata in concorso; il Tribunale aveva ritenuto che la sua pericolosità sociale fosse attuale. L'appartamento e il magazzino oggetto di confisca erano stati acquistati nel 2004 al prezzo di euro 60.000, nonostante il reddito percepito da Scozzari e dai suoi genitori fosse inferiore a quello complessivamente necessario per le spese per i consumi familiari. La condizione economica non consentiva nemmeno di pagare le rate del mutuo, né era dimostrato e possibile che fossero stati i genitori a sostenerne il costo. Il Tribunale, tenuto conto delle attività illecite poste in essere da Scozzari fin dal 1996, riteneva sussistente la correlazione cronologica tra le manifestazioni di pericolosità e gli incrementi patrimoniali, osservando che l'adesione all'associazione di stampo mafioso doveva essere ricondotta ad epoca precedente il 2004. Nell'atto di appello, Scozzari aveva dedotto l'inattualità della pericolosità sociale, chiedendo la revoca della misura personale; inoltre, Scozzari aveva chiesto la revoca della confisca, deducendo l'assenza di correlazione temporale tra l'epoca di acquisto degli immobili e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto, contestando, altresì, la sproporzione tra l'ammontare delle disponibilità finanziarie e il valore dei beni. La Corte territoriale riteneva che la condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. integrasse un incontrovertibile dato fattuale, da solo sintomatico di pericolosità sociale qualificata; tale pericolosità doveva ritenersi attuale sulla base della presunzione della stabilità del vincolo associativo, tenuto anche conto del significativo livello di coinvolgimento nelle attività del sodalizio evidenziato dalla sentenza di condanna, indice di una completa messa a disposizione di Scozzari; né era decisiva la circostanza che le attività illecite fossero cessate nel 2011, in conseguenza della carcerazione del soggetto, tenuto conto, da una parte, che la detenzione viene accettata dagli aderenti a [OSCURATO:PERSONA] come una prevedibile eventualità e, dall'altra, che mancava qualsiasi elemento che dimostrasse l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. La partecipazione del detenuto alle generiche attività di risocializzazione offerte dal carcere non era significativa sotto questo profilo, mancando una rimeditazione critica della scelta di vita criminale o una qualche forma di dissociazione. Veniva rigettata anche la richiesta di riduzione della durata della misura personale, attesa la pericolosità sociale di elevato livello dimostrata dall'appellante, nonché quella di riduzione dell'importo della cauzione. Quanto alla confisca degli immobili, la Corte territoriale riteneva che i rapporti qualificati di Scozzari con l'organizzazione mafiosa fossero esistenti ben prima del verificarsi dei fatti monitorati dalla polizia giudiziaria: le attività illecite significative a favore dell'associazione risalivano già al 2008 e dimostravano che il legame era precedente. Un collaboratore aveva riferito di avere partecipato alle nozze di Scozzari insieme ad altri personaggi mafiosi nel 2005; tra di essi [OSCURATO:PERSONA] che, poco dopo, si sarebbe dato alla latitanza e di cui Scozzari era persona di fiducia. In definitiva, risultavano rispettati i principi posti dalla sentenza delle Sezioni Unite, Spinelli: poiché l'intraneità di Scozzari a [OSCURATO:PERSONA] era già consolidata nel 2008 e in quell'anno egli aveva fornito fattivi contributi a favore del sodalizio, era ragionevole e non astratta la valutazione espressa dal Tribunale della risalenza della partecipazione all'associazione di stampo mafioso in epoca coincidente con gli incrementi patrimoniali (2004), epoca in cui egli era già in stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale rigettava le considerazioni dell'appellante in ordine alla sproporzione tra il valore degli immobili e i flussi finanziari attivi del nucleo familiare di cui, nel 2004, Scozzari - che all'epoca viveva con i suoi genitori - faceva parte. L'analisi svolta dalla Guardia di Finanza era ritenuta attendibile mentre non risultava provata la disponibilità economica del proposto per pagare le rate del mutuo acceso in occasione dell'acquisto. Dopo il matrimonio (2005) mancava ogni prova del contributo dei genitori al pagamento delle rate del mutuo: secondo la Corte territoriale, non era sufficiente a provarlo il "memoriale" con il quale la madre di Scozzari sosteneva di avere consegnato in contanti le somme al figlio, il quale, a partire dal 2002, non aveva dichiarato alcun reddito mentre la moglie soltanto modesti redditi saltuari nel 2005 e negli anni nel periodo 2012 - 2014. Le vendite di immobili nel giugno 2012 e nel dicembre 2013 e i bonifici ricevuti nell'arco di tempo 2012 - 2015 non incidevano sulla valutazione della sproporzione, che doveva essere effettuata con riferimento all'epoca dell'acquisto. 2 5t( In definitiva, le acquisizioni immobiliari dovevano ritenersi essere state rese possibili dall'impiego di provvista di origine illecita, legata al contesto mafioso in cui Scozzari si muoveva in quell'anno e in quelli successivi. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Il decreto violava la legge nell'operazione di retrodatazione all'anno 2004 dei sintomi di pericolosità sociale del ricorrente e nel giudizio di attualità della pericolosità. Nonostante la sentenza penale di condanna avesse circoscritto la manifestazione della pericolosità sociale del soggetto al periodo tra il 2009 e il 2011, i giudici della prevenzione l'avevano estesa al periodo precedente perché Scozzari era stato "compare" di [OSCURATO:PERSONA] e sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le circostanze di fatto emerse nel procedimento penale erano state diversamente interpretate nel procedimento di prevenzione, ciò integrando una violazione di legge. Secondo il ricorrente, il decreto viola il principio stabilito dalle Sezioni Unite, Spinelli, non essendo la retrodatazione al 2004 della pericolosità sociale di Scozzari sorretta da adeguato percorso logico: all'epoca, Scozzari era estraneo al vicolo associativo. Dal provvedimento non si evinceva la consistenza delle pregresse contiguità criminose con soggetti che, all'epoca, erano incensurati né quali fossero le condotte illecite poste in essere. Il ricorrente contesta anche la valutazione di attualità della pericolosità sociale di Scozzari, alla luce della totale assenza di più recenti contributi significativi all'associazione [OSCURATO:PERSONA]: il decreto pretendeva di porre a carico del ricorrente l'onere della prova della rescissione di legami con il sodalizio criminale. Del resto, come insegnato dalla Corte Costituzionale, il giudizio deve poggiarsi su presupposti di fatto oggettivamente verificabili e l'appartenenza del proposto all'associazione mafiosa non può essere fondata su meri sospetti o congetture. La motivazione sul punto era sostanzialmente apparente, integrando una violazione di legge. In un secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 19 e 24 D.Igs. n. 159 del 2011 e delle norme del codice di procedura penale. I rilievi difensivi erano stati valutati in modo superficiale, nonostante la difesa avesse dimostrato l'origine lecita dei beni producendo idonea documentazione. La difesa aveva dimostrato che il nucleo familiare di Scozzari era in grado di sostenere il costo dell'acquisto dell'immobile e del magazzino oggetto di confisca. L'acquisto era stato finanziato con l'accensione di un mutuo trentennale, le cui rate erano state pagate dai genitori di Scozzari.Le deduzioni difensive erano state ignorate dalla Corte territoriale che si era limitata a riprodurre la motivazione del decreto di primo grado. Era stato ignorato il reddito del padre, dipendente pubblico, nonché quello derivante da locazioni. La motivazione era quindi redatta in violazione di legge. In definitiva, l'acquisto degli immobili era stato effettuato con risorse lecite, provenienti da soggetti terzi, cosicché la confisca non aveva alcuna giustificazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si deve sottolineare che, in forza dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello è consentito solo per violazione di legge e non per vizi della motivazione. La giurisprudenza costante di questa Corte insegna che, con riferimento alla motivazione del provvedimento, ricorre la violazione di legge soltanto se la stessa è mancante o apparente. 2. Nel primo motivo di ricorso si deduce, con riferimento alla valutazione dell'epoca della pericolosità sociale, la violazione degli artt. 4 e ss. d.lgs. n. 159 cit.: ma è evidente che tali norme non sono violate né con riferimento all'applicazione della misura personale, che è stata applicata sul presupposto delle attuale pericolosità sociale del proposto (art. 6, comma 1, D. Igs. 159 cit.), né con riferimento alla confisca degli immobili, atteso che la Corte ha ritenuto che Scozzari non potesse giustificare la legittima provenienza del denaro con il quale li aveva acquistati, consistente in somme di valore sproporzionato al proprio reddito e, quindi, frutto di attività illecite (art. 24, comma 1, D. L.vo 159 cit.). Con riferimento alla confisca, non possono dirsi violati nemmeno i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, Spinelli, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01): in effetti, la Corte territoriale ha ritenuto che, all'epoca dell'acquisto, Scozzari fosse già legato agli esponenti dell'associazione di stampo mafioso e fosse, quindi, già dedito alle attività illecite che il processo penale avrebbe dimostrato per il periodo successivo. 3. Il ricorrente, quindi, pur denunciando una violazione di legge, censura, in realtà, la motivazione del decreto impugnato: ma, appunto, tale censura è ammissibile solo se colpisce una motivazione mancante o apparente. Ciò deve essere escluso nel caso in esame. Da una parte, la retrodatazione dell'epoca di adesione di Scozzari al sodalizio criminale, fino a giungere all'anno dell'acquisto degli immobili, è fondata su circostanze di fatto significative e elementi probatori ammissibili: la posizione rilevante di Scozzari nel sodalizio nel 2008, dimostrativa di una adesione precedente, nonché il legame forte con [OSCURATO:PERSONA], capo mafia di Pagliarelli, che nel 2005 era stato suo testimone di nozze, in occasione delle quali altri soggetti mafiosi avevano partecipato alla cerimonia; negli anni successivi Scozzari avrebbe aiutato la latitanza di Nicchi. Con riferimento alla retrodatazione operata dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale si coglie, piuttosto, il tentativo del ricorrente di sostenere che soltanto le prove acquisite nel processo penale avrebbero potuto essere utilizzate per stabilire l'epoca dell'adesione di Scozzari al sodalizio di stampo mafioso, tanto che si afferma - senza argomentare - che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nel 2010 sarebbero state assemblate contra legem con i fatti emersi dal processo penale: si tratta di prospettazione infondata, in quanto, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (Sez. 5, n. 50202. del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036). Che si tratti di censura relativa alla motivazione del provvedimento si evince da alcuni passaggi espliciti del ricorso: si sostiene la Corte territoriale avrebbe compiuto "una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse nel procedimento" e si afferma che la retrodatazione "non è correttamente sorretta da un adeguato percorso logico, soprattutto perché all'epoca il suddetto risultava estraneo a presunti fatti associativi, per cui appare alquanto difficoltoso ipotizzare, come è stato fatto, quantomeno una collateralità silente con un'organizzazione criminosa (...)": si richiama, in definitiva, il tema della valutazione degli elementi di prova, contestando la congruità della motivazione, che esiste e non è affatto apparente. 4. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla censura del decreto nel punto in cui ritiene attuale la pericolosità sociale del proposto ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale. La Corte territoriale si è attenuta ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, Gattuso, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, dovendosi precisare che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). La Corte territoriale, partendo dall'affermazione definitiva della responsabilità penale per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, ha messo in evidenza, da una parte, il ruolo assai rilevante che Scozzari aveva assunto prima dell'inizio della carcerazione (2011), dimostrativo di una "messa a disposizione" assoluta, dall'altra l'assenza di qualsivoglia elemento sintomatico di una dissociazione dal sodalizio e tanto meno di un recesso dallo stesso nel corso del periodo di detenzione. Il decreto rimarca che la difesa non aveva allegato alcunché su tale aspetto, collegando tale circostanza alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di riorganizzarsi e di usufruire a questo scopo dell'esperienza dei partecipi scarcerati. Il ricorso - non deducendo alcunché in ordine a condotte dissociative o a recesso dal sodalizio - si limita a sostenere che, per ritenere attuale la pericolosità sociale del proposto, sarebbe stato necessario "avere riguardo alla totale assenza di più recenti contributi significativi all'associazione": ma non tiene conto che il decreto di primo grado era stato emesso nel 2018, quindi prima della scarcerazione di Scozzari (avvenuta, secondo quanto riferisce il ricorrente, nel 2019), cosicché lo stato di detenzione non avrebbe permesso alcun contributo significativo del soggetto all'associazione criminale; d'altro canto, la mancanza di contributi fattivi a favore dell'associazione non è certamente sufficiente per ritenere che la partecipazione al sodalizio sia venuta meno. Tenuto conto che la valutazione di pericolosità sociale è di carattere prognostico, il decreto di applicazione della misura di prevenzione non poteva non avere riguardo alla futura prossima scarcerazione del soggetto nonché alla possibilità che egli desse nuovamente un contributo significativo al sodalizio mafioso di cui sicuramente faceva parte, con un ruolo importante, e dal quale non si era in alcun modo dissociato nel corso della detenzione. 5. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla valutazione della sproporzione tra il valore dei beni acquistati nel 2004 e i redditi leciti del soggetto, integra una censura alla motivazione del provvedimento impugnato - che non può dirsi in alcun modo insussistente o apparente - e, quindi, risulta inammissibile. In verità, le considerazioni del ricorrente appaiono generiche, limitandosi a ribadire la capacità economica dei genitori di Scozzari di fare fronte al pagamento delle rate del mutuo: tema che il decreto affronta in profondità, escludendo tale capacità e sottolineando la mancanza di prova del pagamento in contanti delle rate da parte degli stessi, ritenendola implausibile. D'altro canto, il ricorrente non contesta di non avere avuto alcun reddito lecito dichiarato fin dal 2002, né sostiene che i redditi della moglie fossero utili a pagare le rate del mutuo. In definitiva, dovendosi escludere che Scozzari avesse versato nel 2004 e negli anni successivi alcunché per l'acquisto degli immobili e per le rate del mutuo e non essendo stata provato che tali pagamenti provenissero dai suoi genitori, sia all'atto dell'acquisto che successivamente, del tutto coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto la disponibilità dei beni in valore sproporzionato al reddito di Scozzari e, quindi - appartenendo egli in quegli anni al sodalizio criminale - il denaro verosimile frutto di attività illecite. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso