CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 36416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 Aprile 2021 il Tribunale di Brescia, pronunziando sulle richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 Marzo 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato ai predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione a delinquere, intestazione fittizia di beni riconducibili ai fratelli Horvat e l' ultima anche relativamente al reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] soggetto falsamente incolpato di averla truffata in relazione alla vendita di una autovettura marca [OSCURATO:PERSONA], rigettava le impugnazioni.2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi per cassazione a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto deducendo i seguenti motivi 2.1. Con un primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all' art. 512 bis c.p. Lamenta, in particolare, che il tribunale del riesame non aveva considerato al fine di escludere la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui alla norma citata la valenza della documentazione depositata in udienza, vale a dire l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia attestante la lecita provenienza del patrimonio dei fratelli Horvat, con conseguente restituzione agli stessi di quanto in sequestro. Osserva che, nel caso in esame, mancava ogni prova della finalità di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione richiesta dalla norma, difettando ogni dimostrazione dell'intento elusivo anche tenuto conto della circostanza che i ricorrenti erano soggetti sottoposti ad osservazione da parte degli inquirenti in quanto pregiudicati sicchè era del tutto illogico ipotizzare una intestazione fittizia di beni in loro favore. 2.2. La sola [OSCURATO:PERSONA] lamenta, altresì, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di calunnia non avendo i giudici di merito individuato elementi univoci attestanti la natura calunniosa della denunzia in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Osserva la Corte che le censure proposte sono del tutto generiche ed aspecifiche e non prendono posizione sull' iter argomentativo della ordinanza dalla quale emerge un grave quadro indiziario in ordine i fatti contestati. I giudici del riesame hanno rimarcato come risultava pacifica l' intestazione dei beni in questione di cui ai capi 22-23-24 e 25 del capo di incolpazione provvisoria nella disponibilità dei fratelli Horvat e che non sussistevano dubbi in ordine all' intento elusivo atteso che i ricorrenti ben conoscevano i fratelli Horvat soggetti pluripregiudicati, privi redditi da decenni ovvero titolari di redditi modestissimi ed uno dei quali era stato destinatario di misure di prevenzione patrimoniale. Ed, ancora, hanno rilevato come appariva evidente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] soggetto falsamente incolpato di averla truffata in relazione alla vendita di una autovettura marca [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa mirava con tale denunzia a sviare le indagini essendo pienamente inserita nel meccanismo di vendita truffaldine di autovetture.3. A fronte di tali emergenze i ricorrenti si sono limitati ad evidenziare asseriti vizi valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti negli atti di impugnazione. 3.1. Occorre ricordare che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto adeguatamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alle accuse contestate. 3.2. Né appare rilevante la contestazione circa la omessa considerazione della sentenza della corte di appello di Brescia indicata in ricorso: deve, infatti, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). Nel caso in esame è di immediata evidenza che i giudici del riesame hanno implicitamente ritenuto il suddetto dato documentale irrilevante e la stessa difesa non chiarisce sotto quale profilo tale elemento processuale sarebbe tale da disarticolare il complessivo ragionamento dei giudici di merito circa la sussistenza di un grave quadro indiziario quanto al reato di intestazione fittizia.4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom