CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso che qui si richiamano: il primo, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di detenzione illecita , sul rilievo che il presunto acquirente non ha effettuato positivo riconoscimento fotografico dell'imputato, mentre è stato valorizzato il riconoscimento del verbalizzante, che ha potuto osservare lo scambio solo per una breve frazione di tempo e da lontano, e senza considerare che l'imputato ha un fratello gemello; il secondo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; il terzo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della sanzione sostitutiva, sono tutti non consentiti perché manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente, riconosciuto dal verbalizzante anche in ragione del motociclo nella sua disponibilità e nella consapevolezza che questi ha un fratello gemello, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella loro formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che la Corte ha reso congrua e adeguata motivazione sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che al diniego della sanzione sostitutiva in ragione delle modalità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici che giustificano una prognosi negativa di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con l'eventuale sanzione sostitutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MIl PresidenteMaria Daniel9/[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATi,Q [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pp,- , !,7 01 SET 2026 IZIARIO L' ASSISTENTE nenie Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3