Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11486/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30000/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11486- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3788/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30000/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30000/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30000/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato  che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto  che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto  che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato,  infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da:           11486- 26 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3788/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 30000/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30000/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato  che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto  che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto  che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato,  infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11486/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris