CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17525/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati oggetto di plurime sentenze di condanna irrevocabili;Precisato che con la originaria istanza il condannato aveva chiesto l’applicazione dellacontinuazione tra due delitti di cui agli artt. 572 e 629 cod. pen., già precedentementeunificati in sede di esecuzione e relativi al contesto familiare del condannato, da un lato, enove episodi di usura, dall’altro;Evidenziato che il giudice dell’esecuzione, rilevato del tutto ragionevolmente ilmacroscopico difetto di elementi tali da ricondurre a un unico disegno reati così diversi, harinvenuto il solo dato di potenziale collegamento tra gli illeciti in questione nel fatto che unadelle nove persone offese del reato di usura era un soggetto sospettato di intrattenere unarelazione con la moglie di XXXXXX, dando atto, però, al tempo stesso, che la richiesta diprestito di denaro si era verificata prima dell’insorgere del sospetto di relazioneextraconiugale;Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso adduce una serie di elementisintomatici – tra i quali anche quello, obiettivamente discutibile, secondo cui maltrattamenti eusura siano espressione di una medesima strategia di sopraffazione – che tuttavia nonvalgono in alcun modo nel caso di specie a ricondurre ad unità reati di tipologia cosìeterogenea e di matrice ideativa così dissimile;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quantomanifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.