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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2016

Cassazione n. 39385/2021

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uente 5S- ORDINANZA sul ricorso 28236-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell'Orologio 7 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Torna, via [OSCURATO:PERSONA] 3, rappresentata e difesa da se stesso ai sensi dell'art.86 c.p.c.; - controricorrend - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio di legittimità; sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato: -che con, con atto depositato il giorno 8 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo eseguita in favore della medesima ricorrente (attuale rinunciante); -che l'atto è stato sottoscritto per adesione da tutti i controricorrenti; -che occorre quindi provvedere in conformità, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità; -che va disposta inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità Ric. 2016 n. 28236 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -2- o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascrizione eseguita l'Agenzia del Territorio di Perugia il 24 marzo 2010 al n. 7680 di Registro Generale e al n. 4577 di Registro particolare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esonero del Conservatore dei da ogni responsabilità al riguardo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2021.

Il Presidente \tt/t. \P r•nipT- 7 L D}

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 5S- ORDINANZA sul ricorso 28236-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell'Orologio 7 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Torna, via [OSCURATO:PERSONA] 3, rappresentata e difesa da se stesso ai sensi dell'art.86 c.p.c.; - controricorrend - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio di legittimità; sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato: -che con, con atto depositato il giorno 8 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo eseguita in favore della medesima ricorrente (attuale rinunciante); -che l'atto è stato sottoscritto per adesione da tutti i controricorrenti; -che occorre quindi provvedere in conformità, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità; -che va disposta inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità Ric. 2016 n. 28236 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -2- o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascrizione eseguita l'Agenzia del Territorio di Perugia il 24 marzo 2010 al n. 7680 di Registro Generale e al n. 4577 di Registro particolare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esonero del Conservatore dei da ogni responsabilità al riguardo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2021. Il Presidente \tt/t. \P r•nipT- 7 L D}
Sentenza Cassazione n. 39385/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris