CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 6 dicembre 2021, il tribunale della libertà di Bari, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Bari del 3-11-2021 che aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dello stesso perché gravemente indiziato di concorso in rapina aggravata, lesioni personali, porto abusivo di pistola (capi 24, 25 e 26) nonché di ulteriori ipotesi di associazione a delinquere e tentata estorsione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Desiderio, limitatamente ai capi 24, 25 e 26 deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.273 cod.proc.pen. posto che aveva errato il tribunale della libertà nel ritenere la gravità indiziaria in ordine al concorso del Manzi nella rapina Pestrichella, desumendola da alcune conversazioni intercettate tra il predetto ed il Ferulli, poiché, i riferimenti contenuti nelle suddette captazioni e relativi ad attività che dovevano essere svolte dai due indagati, potevano evidentemente riferirsi anche ad altro tipo di attività illecite posto che entrambi erano concorrenti anche in diverse ipotesi di furto di autovetture; analogamente doveva ritenersi quanto alla conversazione n.209, dalla quale emergeva soltanto l'attivazione di Ferulli nell'avvisare Manzi dei controlli subiti, che poteva interpretarsi alla luce delle attività illecite in comune senza necessario e specifico riferimento alla rapina. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dì colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice del riesame di Bari ha proprio proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua congruità sotto il profilo della gravità senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi. Inoltre il ricorso propone una non consentita lettura alternativa del contenuto di captazioni tra gli indagati; al proposito va infatti ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della riferibilità a fatti di reato diversi dalla contestata rapina poiché tale valutazione, riservata ai giudici di merito, è priva di illogicità manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 luglio 2022 CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO