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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 17768/2026

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fiducia;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 29/05/2025 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della sentenza emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di Palmi, ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui al capo B) –sequestro di persona -, ha escluso nei loro confronti la continuazione interna contestata alcapo A) – tentata estorsione -, ha rideterminato la pena loro inflitta e ha confermato nel resto(porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo e lesioni), condannando il coimputatoXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali del grado di appello.2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, per imotivi di seguito indicati.XXXXXXXXXXXXXXXX3.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56e 629 cod. pen. per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazioneinordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di tentata estorsione;assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla merapresenza dell'imputato in occasione di alcuni episodi, desunta da presunti scambi telefonici edall'uso del plurale da parte del coimputato, il fratello XXXXXXXX; osserva il ricorrente che aifini del concorso nel reato non basta la semplice presenza sul luogo del delitto, ma occorreun consapevole contributo anche solo agevolativo alla realizzazione dello stesso, previoaccertamento della conoscenza della condotta altrui da parte del concorrente; la corte dimerito non spiegherebbe in che modo la presenza del ricorrente abbia fornito stimoloall'azione o maggiore senso di sicurezza al fratello; inoltre, la motivazione apparemanifestamente illogica laddove desume la condivisione del disegno criminoso dall'uso delplurale da parte del fratello XXXXXXXX, trattandosi di mera congettura senza riscontri;d’altro canto, non sarebbero adeguatamente valorizzati, elementi di segno contrario come lastima professionale che la stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva inizialmentemanifestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; cosa che mal si concilia con l'immaginedi un soggetto partecipe ad un violento disegno estorsivo.3.2.

Con il secondomotivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,605, cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta autonomia del delitto di sequestro di persona rispetto aquello di tentata estorsione; assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenzadi primo grado, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendoche la privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] (corriere della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA]) costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentataestorsione; il Tribunale di Palmi aveva correttamente inquadrato l'episodio come una dellemodalità esecutive della più complessa condotta estorsiva, che avrebbe assorbito in sé laprivazione della libertà personale all'interno del reato fine, mentre la corte d'appello havalorizzato “la diversa identità della persona offesa” e la “specifica finalità perseguita”(ottenere un incontro con [OSCURATO:PERSONA]) per affermare l'autonomia del reato; tuttavia,assume la difesa, la condotta contestata al capo B) è intrinsecamente e funzionalmentecollegata alla tentata estorsione di cui al capo A): la privazione della libertà personale deldipendente della persona offesa sarebbe stato lo strumento attraverso il quale si intendevaesercitare pressioni sulla reale vittima dell'estorsione, [OSCURATO:PERSONA], per costringerloall'incontro; la motivazione della corte di appello sarebbe illogica poiché scinde un'unicasequenza criminosa in due distinti reati, mentre la condotta oggetto del capo B) avrebbedovuto essere qualificata come parte integrante della violenza e minaccia costitutiva deltentativo di estorsione.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso;secondo la difesa, la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nelporto illegale di armisi fonderebbe su un ragionamento presuntivo, avendo la Corte d'appelloritenuto inverosimile che gli esecutori materiali, agendo su direttive dei fratelli XXXXXXX,abbiano autonomamente deciso di usare armi; difetterebbero elementi (come testimonianze,intercettazioni, ecc.) a riprova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza, avessepianificato o anche solo accettato il rischio che venissero utilizzate armi; affermare la suaresponsabilità, quale mandante, per tutte le modalità esecutive del reato, anche quelle nonconcordate, significa farlo rispondere per un fatto altrui in assenza della prova del suocontributo causale.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,582, 585 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di lesionipersonali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (altro corriere dipendente di [OSCURATO:PERSONA]);assume la difesa che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe affermata sullabase della sua presenza sul luogo del fatto e sul generico riferimento ad intercettazioni cheproverebbero l'organizzazione della spedizione punitiva insieme al fratello XXXXXXXX;l'affermazione sarebbe priva di adeguata analisi del contenuto delle conversazioniintercettate, né la sentenza riporta i passaggi specifici delle intercettazioni da cui sievincerebbe in modo inequivoco la pianificazione di un'aggressione fisica, mentre il meroaccordo di incontrare i corrieri della ditta concorrente, di [OSCURATO:PERSONA], non implicherebbedi per sé la volontà di percuoterli; la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se daltenore delle conversazioni intercettate potesse emergere la previsione ed accettazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] di un'azione violenta ovvero se, al contrario, l'aggressionesia stata frutto di una decisione estemporanea del fratello XXXXXXXX non preventivamenteconcordata.3.5.

Con il quintomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. per il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; assume la difesa che, sul punto, lacorte d'appello ha omesso di operare una valutazione individualizzata della posizione diXXXXXXXXXXXXXXXX, giustificando il diniego in ragione della “efferatezza delle condotte”,della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, nonché della loro “storiagiudiziaria” e del ”contegno processuale”, in una valutazione cumulativa senza distinzionerispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], principale ideatore eprotagonista delle azioni violente; la corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di considerareelementi positivi riferibili a [OSCURATO:PERSONA], quali l'assenza di un ruolo di primo pianonelle aggressioni e il giudizio positivo espresso dalla stessa persona offesa,[OSCURATO:PERSONA], circa la professionalità da questi dimostrata all'inizio del rapporto dicollaborazione; si censura altresì l’eccessività della pena irrogata, reputata nonproporzionata alla gravità concreta del fatto.[OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità inrelazione agli artt. 629 e 393 cod. pen.Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare laqualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione (capo A) e rigettare la richiesta diderubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., osservando che la stessa Corte diappello da un lato riconosce che alla base della vicenda si colloca un rapporto commercialeconflittuale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. gestita dai fratelli XXXXXXX e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diXXXXXXXXXXX e che i fratelli XXXXXXX erano convinti di vantare dei crediti nei confronti diXXXXXXXXXXX, e, dall’altro, pur a fronte di tale premessa, sostiene erroneamente che loscopo degli imputati non sarebbe stato il recupero del credito, ma “il ripristino dellapartnership con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, qualificando tale obiettivo come “profitto ingiusto” edoperando così una scissione artificiosa tra il recupero del credito e il ripristino del contratto,che nella prospettiva difensiva sarebbe un'unica pretesa creditoria, sicché la condottaviolenta sarebbe stata diretta a fare valere da sé una pretesa ritenuta fondata.

3.2. Con il secondomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 629cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.

Assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primogrado del Tribunale di Palmi, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro dipersona, ritenendo che la privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] percirca due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione; taleconclusione violerebbe il principio del concorso apparente di norme e del ne bis in idemsostanziale; la corte di appello ha giustificato l’autonomia del reato in base a tre elementi: ladiversità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] per il sequestro e [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione), lafinalità specifica (ottenere un incontro con [OSCURATO:PERSONA]) e la portata offensivadell'azione.

In realtà, assume la difesa, la condotta posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erafinalizzata unicamente a realizzare il disegno estorsivo nei confronti del suo datore di lavoroXXXXXXXXXXX; la limitazione della libertà del corriere [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B), era unmezzo attraverso il quale esercitare la pressione sulla vittima designata dell'estorsione,[OSCURATO:PERSONA], e quindi una modalità esecutiva dell'unica azione estorsiva, parteintegrante della violenza o minaccia che costituisce l'elemento materiale del delitto di tentataestorsione di cui al capo A).3.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Assume la difesa che la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il concorso,con persone rimaste ignote, nel porto illegale di arma da sparo si fonda soltanto sul fatto diessere mandante e promotore delle condotte, avendo la Corte d'appello - in mancanza diprove che l’utilizzo delle armi sia stato ordinato, concordato o anche solo ratificato - ritenutoinverosimile che gli esecutori materiali abbiano assunto un’iniziativa su un aspetto talmenteimportante delle modalità dell’azione.3.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e582 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione.

Assume la difesa che l’aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sia stataerroneamente qualificata come lesione, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta alla menograve fattispecie di percosse (art. 581 cod. pen.), tenuto conto della sproporzione tra le lievilesioni riportate (refertate come “trauma contusivo laterocervicale sn ecchimosi digitale parteaddominale sn” con prognosi di tre giorni) e la gravità delle minacce; ove ove correttamentequalificato come percosse tale reato sarebbe rimasto assorbito nel più grave delitto ditentata estorsione (ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), costituendonel'elemento materiale della violenza.3.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifestaillogicità in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen.

La difesa si duole dell’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’irrogazione di una penasproporzionata, osservando che la Corte territoriale ha giustificato il diniego di dette“spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, del fatto che le azioni sonostate perpetrate “in pieno giorno e in luoghi trafficati”, tenuto anche conto dei precedenti acarico degli imputati.

Tale motivazione sarebbe meramente assertiva, omettendo diconsiderare gli elementi di segno positivo ed un reale bilanciamento dei fattori indicatidall'art. 133 cod. pen.: in particolare, si evidenzia che la stessa Corte di merito ha esclusol'aggravante del metodo mafioso, riconoscendo che le condotte, per quanto violente, nonevocavano interessi di consorterie criminali, ma erano dettate da interesse personale deifratelli XXXXXXX; né sarebbe stato valorizzato il contesto della vicenda, originata da undissidio di natura commerciale e lavorativa, che ridimensiona il disvalore sociale rispetto aun'azione criminale immotivata; quanto alla pena finale, sarebbe eccessiva e nonproporzionata alla gravità concreta del fatto.4.

Con l’ulteriore ricorso unico per entrami gli imputati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Contestabile, si deducono sei motivi.4.1.

Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. di cui al capo A) dell’imputazione.Assume la difesa che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto, come anche il giudice diprimo grado, l’esistenza di un rapporto commerciale e di un credito degli imputati verso laAtre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ritenuto che le condotte violente e minacciose fossero dirette adottenere non le somme vantate, bensì un profitto ingiusto, pur trattandosi in entrambe leipotesi di diritti azionabili innanzi alla autorità giudiziaria; inoltre, secondo la difesa, la Corteterritoriale omette di considerare che il rapporto di lavoro, di cui si afferma che i ricorrentiintendessero ottenere il ripristino, prevedesse anche un diritto di esclusiva territoriale,rispetto al quale non poteva negarsi l'esistenza di un diritto azionabile giuridicamente per gliimputati, tanto più che l'interruzione unilaterale del rapporto di distribuzione e consegna deiplichi, formalizzato all'interno di un contratto a prestazioni corrispettive, appariva agli occhidei ricorrenti come illegittima: pertanto, in considerazione dell’elemento psicologico (chedifferenzia il reato estorsivo da quello di ragion fattasi) sia che si trattasse di agire qualicreditori insoddisfatti, sia perché mossi dalla convinzione di ottenere un ripristino (nondovuto) del contratto o comunque un risarcimento determinato dalla violazione del diritto diesclusiva, contrattualmente riconosciuto anche dalla persona offesa, la condotta degliimputati era comunque diretta al soddisfacimento di un diritto giuridicamente tutelabile ed ilreato estorsivo avrebbe dovuto essere riqualificato in quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni, come già richiesto con l’atto di appello.4.2.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria ex art. 603 cod.proc. pen. con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa della parte offesa,[OSCURATO:PERSONA], eventualmente estesa ai residui testimoni dai quali si era tratto ilconvincimento degli imputati dell'esistenza di rapporti di credito e dell'esclusiva intercorrentetra le due compagini societarie; le dichiarazioni della parte civile, evidenzia la difesa,afferivano proprio al tratto saliente della vicenda ossia vantare o meno un credito neiconfronti degli imputati nonché l’avere o meno contrattualizzato un diritto di esclusiva rispettoal quale gli imputati avrebbero potuto agire tutelando il rapporto commerciale.4.3.

Con il terzo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-112 e 605cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione per avere la Corte di appello ritenuto che la privazione della libertà personale diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nellatentata estorsione; assume la difesa che tale “sequestro” si colloca nel più ampio novero diazioni criminose poste in essere dai due imputati, non a caso tutte eseguite ai danni deicorrieri della società di [OSCURATO:PERSONA], per costringere costui a ripristinare il rapporto dicollaborazione con la loro società; [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato trattenuto prima allo scopo di farecontattare il datore di lavoro (per fissare un incontro tra lui e i fratelli XXXXXXX) e poi perverificare che tale incontro avesse effettivamente luogo, facendo andare via l’[OSCURATO:PERSONA] subitodopo e, quindi, prima per fargli contattare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] e poi peraspettare che questi si presentasse all'incontro; pertanto, lungi dall'assumere dignità di reatoautonomo la condotta in cui si sarebbe sostanziato il sequestro di persona avrebbe dovutoessere letta nel contesto del più ampio disegno estorsivo architettato dagli imputati.4.4.

Con il quartomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riforma della sentenzaassolutoria per il capo B) - art. 605 cod. pen. limitatamente alla condotta di cui all’art. 2 L.895/67 - rispetto al quale gli imputati erano stati assolti “per insussistenza del fatto”, senzaprovvedere preliminarmente alla riapertura istruttoria ex articolo 603 cod. proc. pen.; osservala difesa, richiamando l'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., che nel caso in esame laCorte di appello ha operato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa provenientedai testimoni escussi, e in particolare dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], attribuendo lacondotta contestata agli imputati al capo B), piena autonomiaritenendo la contestazione delsequestro di persona concorrente con il reato estorsivo, fondando il proprio ragionamentosull'insussistenza di un nesso di strumentalità alla luce delle dichiarazioni testimonialiacquisite; ne deriva, secondo la difesa, che, trattandosi di prove decisive, se ne imponeva larinnovazione.4.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità in relazione al capo C) dell’imputazionerelativamente agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione; lamenta la difesa che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità deiricorrenti in ordine al reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo senzaargomentare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, operando unragionamento in termini di verosimiglianza, laddove ha supposto che gli ignoti autori nonavessero alcuna autonomia decisionale circa le modalità esecutive del reato estorsivo; lamotivazione sarebbe anche contraddittoria, tenuto conto che in un’occasione (capo D) glistessi aggressori erano i due germani XXXXXXX, i quali agirono senza l’utilizzo di armi;pertanto, in mancanza di elementi da cui desumere l'esistenza di direttive fornite dai dueimputati, si imponeva di considerare la condotta degli ignoti correi come estemporanea edavvenuta non solo in assenza dei due ricorrenti ma anche senza la loro consapevolezza.4.6.

Con il sestomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 133 bis cod. pen., per ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione dellagravità delle condotte; si censura altresì l’eccessività della pena base che secondo la difesasarebbe stata applicata senza tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA].5.

Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc.pen., violazione di legge per erronea applicazione del regime di procedibilità in relazioneall'art 582, comma 2, cod. pen.; osserva la difesa che il reato di lesioni personali è statoritenuto procedibile d'ufficio nonostante fosse stata esclusa l'aggravante del nessoteleologico di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di lesioni inconcorso con la sola aggravante delle più persone riunite (ininfluente ai fini delladeterminazione del regime di procedibilità); il reato così circostanziato risulta perseguibile aquerela.5.1.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod.proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 118 cod. pen. per implicita estensioneal concorrente ”ignaro” degli effetti sfavorevoli di una circostanza aggravante avente naturasoggettiva (l’aggravante teleologica), con conseguente violazione dei principi di colpevolezzae di personalità della responsabilità penale: la Corte di appello non si sarebbe avveduta dellasvista in cui è era già incorso il tribunale, il quale avrebbe dovuto ravvisare la procedibilità aquerela in ragione dell’esclusione dell'aggravante e pronunciare sentenza di non luogo aprocedere (p. 4 ricorso).

5.2. Con il terzo motivo, si deduce ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d) cod. proc.pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma laprocedibilità d'ufficio del reato di lesioni per tutti gli imputati (per il ricorrente in manieraimplicita), pur escludendo per il ricorrente l'aggravante del nesso teologico; la difesa assumeche Corte territoriale ha omesso di considerare che l'esclusione dell'aggravante del nessoteleologico per il ricorrente comporta necessariamente l'applicazione in suo favore delregime di procedibilità a querela, risultando illegittima l'estensione - peraltro implicita, senzamotivazione sul punto -, del diverso regime della procedibilità d'ufficio, applicabile invece aiconcorrenti, proprio per effetto del riconoscimento a loro carico della citata circostanzaaggravante; la corte di merito ha applicato al ricorrente le conseguenze processuali(procedibilità d'ufficio) di un'aggravante che ha espressamente escluso rispetto alla suacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti per motivi generici, aspecifici,reiterativi di motivi già sottoposti in sede di appello e già diffusamente affrontati dalla Corteterritoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per tutti iricorrenti.1.

Il primo motivo di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riferito ai vizi dilegge e di motivazione sulla sussistenza del concorso nella fattispecie estorsiva, fondandosisul dato della “mera presenza” dell’imputato in occasione di alcuni episodi estorsivi esull’asserita errata interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, si risolve nellarichiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, che è esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del giudice di legittimità.

E’ d’uopo ribadire che la Corte dicassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuarealcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiziraccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica dei percorsoargomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisatedevono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965); cosa che nel caso di specie nemmenoavviene.

Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutatein sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato daidonea allegazione: in sede di legittimità, cioè, è possibile prospettare un'interpretazione delsignificato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez.5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).1.1.

Nel caso in esame, la Corte d'appello, con motivazione persuasiva, non illogica néapparente (pp. 22-23 sentenza impugnata), conferma la ricostruzione dei fatti effettuata daltribunale e chiarisce come a nulla rilevi che il ricorrente non abbia esplicitato richiesteestorsive dirette nei confronti della p.o. [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa dal compendioprobatorio (la pacifica e non contestata presenza agli episodi del 27/09/2017 e il 09/10/2017consistiti nella minaccia ed aggressione dei corrieri della [OSCURATO:PERSONA] e le conversazionitelefoniche tra i due fratelli XXXXXXX) la partecipazione morale e materiale del ricorrentenell’attività estorsiva gestita dal fratello XXXXXXXX, condividendo con lui l’interesse per lesorti della loro azienda.

La Corte di appello ha pertanto fatto buon governo delle indicazionifornite da questa Corte, nel ritenere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] pienamenteinquadrabile nella fattispecie incriminatrice dell’estorsione, posto che, ai fini del concorso dipersone nel reato di estorsione, non si richiede la realizzazione materiale della condottatipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, al raggiungimento delloscopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, purché sorretto, come nel casooggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornireall'autore materiale del fatto stimolo all'azione delittuosa o maggiore senso di sicurezza nelproprio agire (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6,n. 3348 del 14/01/2025, Pandolfo, non massimata).

La replica contenuta nel ricorso si limitaa contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici diappello, contro l’evidenza della sua correttezza, con conseguente aspecificità delladoglianza.2.

Quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) – artt. 110, 112, 605,61 n.2, cod. pen., art. 7 d. l. 152/1991 - oggetto del terzo motivo del ricorso nell’interesse dientrambi i fratelli XXXXXXX e del secondo motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno diessi, viene trattata congiuntamente con il quarto motivo del comune ricorso, per ragioni dievidente connessione, essendo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria a seguito dellar i fo rma de l la sen tenza d i p r imo grado.

In fa t t i , [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, a seguito di appello del P.M., sono stati condannati, in concorsocon soggetti rimasti ignoti, per avere privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA],dipendente della ditta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un incontrocon quest’ultimo.

La difesa assume che tale condotta sia inquadrabile nel più ampio disegnoestorsivo architettato dai fratelli XXXXXXX unicamente al fine di esercitare una pressionemaggiore su [OSCURATO:PERSONA].2.1.

I ricorrenti lamentano il mancato adempimento da parte del giudice di appellodell’obbligo di rinnovazione dell’attività istruttoria.

Come chiarito dalla giurisprudenza diquesta Corte, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in ipotesi di possibile contrasto digiudicati ed in presenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, non impone larinnovazione integrale delle prove dichiarative ma solo di quella ritenuta decisiva ai fini dellavalutazione di responsabilità (in tal senso ex ceteris: Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A. Rv.286266 - 01).

In particolare, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle soletestimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto diimpugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo gradoe che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv.276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02).

Nella specie, la difesa, si èlimitata a richiamare genericamente la necessità di rinnovazione della “prova dichiarativaproveniente dai testi escussi, uno su tutti la p.o. [OSCURATO:PERSONA]” (così in ricorso p.14),senza chiarire le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni dellapersona offesa per dimostrare la strumentalità ovvero il concorso tra i reati di sequestro e siestorsione.2.1.1.Ebbene, la Corte di appello, a pag. 17 della sentenza impugnata hacongruamente spiegato le ragioni per le quali ha qualificato l’episodio come fattispecieautonoma di sequestro di persona rispetto a quella di estorsione, evidenziando la diversaidentità della persona offesa, il corriere [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di [OSCURATO:PERSONA]),privato per oltre due ore della libertà personale, impedendogli di utilizzare il cellulare e sottola minaccia dell’uso di un’arma da sparo; azione – spiega il collegio di merito – che“travalicai confini della violenza e minaccia diretti a ottenere l’ingiusto profitto proseguito conl’estorsione, in quanto rivolta ad un terzo soggetto e solo in via mediata volta all’ottenimentodell’esclusiva per la [OSCURATO:SOCIETA].” (p.17 sentenza), ossia solo indirettamente rivolta aXXXXXXXXXXX affinché affidasse in via esclusiva sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] i servizi diconsegna alla società dei fratelli XXXXXXX.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti difatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.2.1.2.

Nessun dubbio, poi, che la sentenza impugnata abbia anche rispettato i canonidella cd.

"motivazione rafforzata" secondo i quali «In tema di giudizio di appello, lamotivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condannadi primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinataprova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dalgiudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specificipassaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in mododa conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (In motivazione, la Corte haprecisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria,prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella meranecessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza diprimo grado) (ex multis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n.24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01).Quanto, più in generale, all'operato overturning della sentenza di primo grado non restache ulteriormente evidenziare che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata eche detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomenocontraddittoria.

Per contro, deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti - ancorchélegittimamente sposando le valutazioni favorevoli operate dal tribunale - sotto il profilo delvizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione delmateriale probatorio con particolare riguardo all'attendibilità dei testi escussi, ed inparticolare della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tenta in realtà di sottoporre a questa Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito in relazione a tale prova ritenuta decisiva,trascurando peraltro le altre prove costituite dalla dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalleintercettazioni telefoniche.Sul punto rimane solo da ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio nonriscontrabile nel caso in esame.3.

Quanto all’invocata prospettata riqualificazione del reato di estorsione in quelloprevisto dall’art. 393 cod. pen,. - oggetto del primo motivo del ricorso nell’interesse dei fratelliXXXXXXX e del primo motivo di quello nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - varibadito che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprieragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravitàdella violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabiledavanti all'autorità giudiziaria.

A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020,ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da unamaterialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazioneall'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nellaconvinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concretoinfondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Ai finidell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesaarbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggettodella tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasimodo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve,quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015,Angelotti, Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01).

Purnon richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittimatutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tuttoarbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362– 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità dellasua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggettodi una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez.2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02).3.1.

Quanto sopra specificato vale ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivodi ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cuiall'art. 393 cod. pen., posto che, sottolinea la Corte di appello (p. 21 sentenza), lo scopo deiXXXXXXX non era il recupero forzoso del credito di cui si ritenevano portatori - che liavrebbe indotti ad indirizzare la propria azione direttamente nei confronti delXXXXXXXXXXX - , quanto piuttosto il profitto ingiusto costituito dal preteso rapporto dicollaborazione esclusiva con la società del [OSCURATO:PERSONA], già interrotto per pregressicontrasti, perseguito mediante minacce e violenze rivolte ai singoli collaboratori dellapersona offesa, per diffidarli dall’effettuare consegne nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; del resto,dal momento che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minacciaalle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elementopsicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), non è revocabile in dubbio, alla luce delle emergenzeistruttorie riportate nelle sentenze di merito, la piena consapevolezza in capo ai ricorrentidella natura estorsiva della loro pretesa.4.

Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso inerenti ai denunciati vizi di legge e dim o t i v a z i o n e p e r l a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l i t à c o n c o r s u a l e d iXXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di lesioni e di porto illegale di armida sparo, contestati ai capi C) e D) ed oggetto del quinto motivo del ricorso comune ai fratelliXXXXXXXXXXXXXXX e Domenico e del terzo e quarto motivo dei ricorsi nell’interesse diciascuno di essi.

Premesso che non risulta dedotta in appello la invocata riqualificazione delreato di lesioni in quello di percosse e che quindi il motivo, sotto tale profilo, non èconsentito, la censura parte dal presupposto che i fratelli XXXXXXX non fossero presenti almomento dell’uso delle armi ovvero non abbiano partecipato alle aggressioni.

La Corte diappello, sulla scorta di una lettura aderente ai dati processuali, ha ritenuto, invece, gliimputati autori del progetto delittuoso, materialmente attuato anche da terzi con violenza allapersona e minaccia, compreso il “pestaggio” ai danni del corriere [OSCURATO:PERSONA] (commesso il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al quale era presente [OSCURATO:PERSONA]) in quanto finalizzatiall’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (p. 25 sentenza).

Quanto alla valenza concorsualedi tali condotte, correttamente il collegio di merito ha affermato che nessun rilievo assume adetti fini la circostanza che gli imputati non abbiano direttamente minacciato o aggredito lepersone offese, avendo comunque organizzato la spedizione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] -richiamando su tale punto gli esiti delle intercettazioni sulle utenze dei fratelli XXXXXXX - inquanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata daqualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcunefasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivol'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrentirisultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo perseguitoin varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbiaconoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).5.

Generico è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e la eccessivitàdella pena, oggetto del sesto motivo del ricorso comune per i fratelli XXXXXXX e del quintomotivo dei ricorsi di ciascuno di essi.

Ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, il collegio dimerito ha precisamente argomentato in ordine alla congruità del quantum sanzionatorio (pp.25-26 sentenza impugnata), richiamando espressamente la gravità dei fatti commessi e lanegativa personalità degli imputati, così correttamente applicando gli indici dicommisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen.

Va ricordato il consolidatoorientamento di questa Corte per il quale la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censurache, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cuiaffermazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217).

Èinoltre principio condiviso quello per cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazionein ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a unaanalitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, inuna visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione diquelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3,n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).XXXXXXXXXXX6.Non consentiti e comunque manifestamente infondati, sono i tre motivi di ricorsonell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], trattati unitariamente per evidenti ragioni di strettaconnessione, relativi agli eccepiti vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine allaprocedibilità per il reato di lesioni, a seguito di esclusione dell’aggravante del nessoteleologico.

Premesso che il punto relativo alla procedibilità non ha formato oggetto di uncorrelativo motivo di appello, va in ogni caso rilevato come i giudici di merito (p. 64 sentenzadel Tribunale e p. 27 della sentenza della Corte di appello) – in relazione al concorso diSacco nel reato di lesioni contestato al capo D) - abbiano specificamente chiarito che lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] (già presente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] e autista della vetturausata per la spedizione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tenendo poi aperto lo sportello dell’autodurante il pestaggio, garantendo il supporto per allontanarsi immediatamente dopo) fosseevidentemente volta a coprire i due germani XXXXXXX, dimostrando piena consapevolezzacirca il carattere illecito dell'azione da loro intrapresa e, dunque, la sua piena adesione alproposito criminale degli stessi, ritenendo così pienamente integrata l’aggravante di cuiall’art. 585, essendo emerso che il reato in oggetto è stato effettivamente commesso da piùpersone riunite, con conseguente procedibilità di ufficio.

Del resto, non è controverso il fattoche detta aggravante che concerne le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e,conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato ed è integrata dallasimultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazionedella violenza o della minaccia.7.

Per i motivi sopra esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguentecondanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fiducia;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 29/05/2025 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della sentenza emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di Palmi, ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui al capo B) –sequestro di persona -, ha escluso nei loro confronti la continuazione interna contestata alcapo A) – tentata estorsione -, ha rideterminato la pena loro inflitta e ha confermato nel resto(porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo e lesioni), condannando il coimputatoXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali del grado di appello.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, per imotivi di seguito indicati.XXXXXXXXXXXXXXXX3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56e 629 cod. pen. per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazioneinordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di tentata estorsione;assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla merapresenza dell'imputato in occasione di alcuni episodi, desunta da presunti scambi telefonici edall'uso del plurale da parte del coimputato, il fratello XXXXXXXX; osserva il ricorrente che aifini del concorso nel reato non basta la semplice presenza sul luogo del delitto, ma occorreun consapevole contributo anche solo agevolativo alla realizzazione dello stesso, previoaccertamento della conoscenza della condotta altrui da parte del concorrente; la corte dimerito non spiegherebbe in che modo la presenza del ricorrente abbia fornito stimoloall'azione o maggiore senso di sicurezza al fratello; inoltre, la motivazione apparemanifestamente illogica laddove desume la condivisione del disegno criminoso dall'uso delplurale da parte del fratello XXXXXXXX, trattandosi di mera congettura senza riscontri;d’altro canto, non sarebbero adeguatamente valorizzati, elementi di segno contrario come lastima professionale che la stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva inizialmentemanifestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; cosa che mal si concilia con l'immaginedi un soggetto partecipe ad un violento disegno estorsivo.3.2. Con il secondomotivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,605, cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta autonomia del delitto di sequestro di persona rispetto aquello di tentata estorsione; assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenzadi primo grado, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendoche la privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] (corriere della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA]) costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentataestorsione; il Tribunale di Palmi aveva correttamente inquadrato l'episodio come una dellemodalità esecutive della più complessa condotta estorsiva, che avrebbe assorbito in sé laprivazione della libertà personale all'interno del reato fine, mentre la corte d'appello havalorizzato “la diversa identità della persona offesa” e la “specifica finalità perseguita”(ottenere un incontro con [OSCURATO:PERSONA]) per affermare l'autonomia del reato; tuttavia,assume la difesa, la condotta contestata al capo B) è intrinsecamente e funzionalmentecollegata alla tentata estorsione di cui al capo A): la privazione della libertà personale deldipendente della persona offesa sarebbe stato lo strumento attraverso il quale si intendevaesercitare pressioni sulla reale vittima dell'estorsione, [OSCURATO:PERSONA], per costringerloall'incontro; la motivazione della corte di appello sarebbe illogica poiché scinde un'unicasequenza criminosa in due distinti reati, mentre la condotta oggetto del capo B) avrebbedovuto essere qualificata come parte integrante della violenza e minaccia costitutiva deltentativo di estorsione.3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso;secondo la difesa, la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nelporto illegale di armisi fonderebbe su un ragionamento presuntivo, avendo la Corte d'appelloritenuto inverosimile che gli esecutori materiali, agendo su direttive dei fratelli XXXXXXX,abbiano autonomamente deciso di usare armi; difetterebbero elementi (come testimonianze,intercettazioni, ecc.) a riprova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza, avessepianificato o anche solo accettato il rischio che venissero utilizzate armi; affermare la suaresponsabilità, quale mandante, per tutte le modalità esecutive del reato, anche quelle nonconcordate, significa farlo rispondere per un fatto altrui in assenza della prova del suocontributo causale.3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,582, 585 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di lesionipersonali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (altro corriere dipendente di [OSCURATO:PERSONA]);assume la difesa che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe affermata sullabase della sua presenza sul luogo del fatto e sul generico riferimento ad intercettazioni cheproverebbero l'organizzazione della spedizione punitiva insieme al fratello XXXXXXXX;l'affermazione sarebbe priva di adeguata analisi del contenuto delle conversazioniintercettate, né la sentenza riporta i passaggi specifici delle intercettazioni da cui sievincerebbe in modo inequivoco la pianificazione di un'aggressione fisica, mentre il meroaccordo di incontrare i corrieri della ditta concorrente, di [OSCURATO:PERSONA], non implicherebbedi per sé la volontà di percuoterli; la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se daltenore delle conversazioni intercettate potesse emergere la previsione ed accettazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] di un'azione violenta ovvero se, al contrario, l'aggressionesia stata frutto di una decisione estemporanea del fratello XXXXXXXX non preventivamenteconcordata.3.5. Con il quintomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. per il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; assume la difesa che, sul punto, lacorte d'appello ha omesso di operare una valutazione individualizzata della posizione diXXXXXXXXXXXXXXXX, giustificando il diniego in ragione della “efferatezza delle condotte”,della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, nonché della loro “storiagiudiziaria” e del ”contegno processuale”, in una valutazione cumulativa senza distinzionerispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], principale ideatore eprotagonista delle azioni violente; la corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di considerareelementi positivi riferibili a [OSCURATO:PERSONA], quali l'assenza di un ruolo di primo pianonelle aggressioni e il giudizio positivo espresso dalla stessa persona offesa,[OSCURATO:PERSONA], circa la professionalità da questi dimostrata all'inizio del rapporto dicollaborazione; si censura altresì l’eccessività della pena irrogata, reputata nonproporzionata alla gravità concreta del fatto.[OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità inrelazione agli artt. 629 e 393 cod. pen.Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare laqualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione (capo A) e rigettare la richiesta diderubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., osservando che la stessa Corte diappello da un lato riconosce che alla base della vicenda si colloca un rapporto commercialeconflittuale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. gestita dai fratelli XXXXXXX e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diXXXXXXXXXXX e che i fratelli XXXXXXX erano convinti di vantare dei crediti nei confronti diXXXXXXXXXXX, e, dall’altro, pur a fronte di tale premessa, sostiene erroneamente che loscopo degli imputati non sarebbe stato il recupero del credito, ma “il ripristino dellapartnership con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, qualificando tale obiettivo come “profitto ingiusto” edoperando così una scissione artificiosa tra il recupero del credito e il ripristino del contratto,che nella prospettiva difensiva sarebbe un'unica pretesa creditoria, sicché la condottaviolenta sarebbe stata diretta a fare valere da sé una pretesa ritenuta fondata. 3.2. Con il secondomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 629cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione. Assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primogrado del Tribunale di Palmi, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro dipersona, ritenendo che la privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] percirca due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione; taleconclusione violerebbe il principio del concorso apparente di norme e del ne bis in idemsostanziale; la corte di appello ha giustificato l’autonomia del reato in base a tre elementi: ladiversità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA] per il sequestro e [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione), lafinalità specifica (ottenere un incontro con [OSCURATO:PERSONA]) e la portata offensivadell'azione. In realtà, assume la difesa, la condotta posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erafinalizzata unicamente a realizzare il disegno estorsivo nei confronti del suo datore di lavoroXXXXXXXXXXX; la limitazione della libertà del corriere [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B), era unmezzo attraverso il quale esercitare la pressione sulla vittima designata dell'estorsione,[OSCURATO:PERSONA], e quindi una modalità esecutiva dell'unica azione estorsiva, parteintegrante della violenza o minaccia che costituisce l'elemento materiale del delitto di tentataestorsione di cui al capo A).3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Assume la difesa che la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il concorso,con persone rimaste ignote, nel porto illegale di arma da sparo si fonda soltanto sul fatto diessere mandante e promotore delle condotte, avendo la Corte d'appello - in mancanza diprove che l’utilizzo delle armi sia stato ordinato, concordato o anche solo ratificato - ritenutoinverosimile che gli esecutori materiali abbiano assunto un’iniziativa su un aspetto talmenteimportante delle modalità dell’azione.3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e582 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione. Assume la difesa che l’aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sia stataerroneamente qualificata come lesione, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta alla menograve fattispecie di percosse (art. 581 cod. pen.), tenuto conto della sproporzione tra le lievilesioni riportate (refertate come “trauma contusivo laterocervicale sn ecchimosi digitale parteaddominale sn” con prognosi di tre giorni) e la gravità delle minacce; ove ove correttamentequalificato come percosse tale reato sarebbe rimasto assorbito nel più grave delitto ditentata estorsione (ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), costituendonel'elemento materiale della violenza.3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifestaillogicità in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. La difesa si duole dell’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’irrogazione di una penasproporzionata, osservando che la Corte territoriale ha giustificato il diniego di dette“spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, del fatto che le azioni sonostate perpetrate “in pieno giorno e in luoghi trafficati”, tenuto anche conto dei precedenti acarico degli imputati. Tale motivazione sarebbe meramente assertiva, omettendo diconsiderare gli elementi di segno positivo ed un reale bilanciamento dei fattori indicatidall'art. 133 cod. pen.: in particolare, si evidenzia che la stessa Corte di merito ha esclusol'aggravante del metodo mafioso, riconoscendo che le condotte, per quanto violente, nonevocavano interessi di consorterie criminali, ma erano dettate da interesse personale deifratelli XXXXXXX; né sarebbe stato valorizzato il contesto della vicenda, originata da undissidio di natura commerciale e lavorativa, che ridimensiona il disvalore sociale rispetto aun'azione criminale immotivata; quanto alla pena finale, sarebbe eccessiva e nonproporzionata alla gravità concreta del fatto.4. Con l’ulteriore ricorso unico per entrami gli imputati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Contestabile, si deducono sei motivi.4.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità econtraddittorietà in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. di cui al capo A) dell’imputazione.Assume la difesa che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto, come anche il giudice diprimo grado, l’esistenza di un rapporto commerciale e di un credito degli imputati verso laAtre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ritenuto che le condotte violente e minacciose fossero dirette adottenere non le somme vantate, bensì un profitto ingiusto, pur trattandosi in entrambe leipotesi di diritti azionabili innanzi alla autorità giudiziaria; inoltre, secondo la difesa, la Corteterritoriale omette di considerare che il rapporto di lavoro, di cui si afferma che i ricorrentiintendessero ottenere il ripristino, prevedesse anche un diritto di esclusiva territoriale,rispetto al quale non poteva negarsi l'esistenza di un diritto azionabile giuridicamente per gliimputati, tanto più che l'interruzione unilaterale del rapporto di distribuzione e consegna deiplichi, formalizzato all'interno di un contratto a prestazioni corrispettive, appariva agli occhidei ricorrenti come illegittima: pertanto, in considerazione dell’elemento psicologico (chedifferenzia il reato estorsivo da quello di ragion fattasi) sia che si trattasse di agire qualicreditori insoddisfatti, sia perché mossi dalla convinzione di ottenere un ripristino (nondovuto) del contratto o comunque un risarcimento determinato dalla violazione del diritto diesclusiva, contrattualmente riconosciuto anche dalla persona offesa, la condotta degliimputati era comunque diretta al soddisfacimento di un diritto giuridicamente tutelabile ed ilreato estorsivo avrebbe dovuto essere riqualificato in quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni, come già richiesto con l’atto di appello.4.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria ex art. 603 cod.proc. pen. con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa della parte offesa,[OSCURATO:PERSONA], eventualmente estesa ai residui testimoni dai quali si era tratto ilconvincimento degli imputati dell'esistenza di rapporti di credito e dell'esclusiva intercorrentetra le due compagini societarie; le dichiarazioni della parte civile, evidenzia la difesa,afferivano proprio al tratto saliente della vicenda ossia vantare o meno un credito neiconfronti degli imputati nonché l’avere o meno contrattualizzato un diritto di esclusiva rispettoal quale gli imputati avrebbero potuto agire tutelando il rapporto commerciale.4.3. Con il terzo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-112 e 605cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione per avere la Corte di appello ritenuto che la privazione della libertà personale diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nellatentata estorsione; assume la difesa che tale “sequestro” si colloca nel più ampio novero diazioni criminose poste in essere dai due imputati, non a caso tutte eseguite ai danni deicorrieri della società di [OSCURATO:PERSONA], per costringere costui a ripristinare il rapporto dicollaborazione con la loro società; [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato trattenuto prima allo scopo di farecontattare il datore di lavoro (per fissare un incontro tra lui e i fratelli XXXXXXX) e poi perverificare che tale incontro avesse effettivamente luogo, facendo andare via l’[OSCURATO:PERSONA] subitodopo e, quindi, prima per fargli contattare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] e poi peraspettare che questi si presentasse all'incontro; pertanto, lungi dall'assumere dignità di reatoautonomo la condotta in cui si sarebbe sostanziato il sequestro di persona avrebbe dovutoessere letta nel contesto del più ampio disegno estorsivo architettato dagli imputati.4.4. Con il quartomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riforma della sentenzaassolutoria per il capo B) - art. 605 cod. pen. limitatamente alla condotta di cui all’art. 2 L.895/67 - rispetto al quale gli imputati erano stati assolti “per insussistenza del fatto”, senzaprovvedere preliminarmente alla riapertura istruttoria ex articolo 603 cod. proc. pen.; osservala difesa, richiamando l'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., che nel caso in esame laCorte di appello ha operato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa provenientedai testimoni escussi, e in particolare dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], attribuendo lacondotta contestata agli imputati al capo B), piena autonomiaritenendo la contestazione delsequestro di persona concorrente con il reato estorsivo, fondando il proprio ragionamentosull'insussistenza di un nesso di strumentalità alla luce delle dichiarazioni testimonialiacquisite; ne deriva, secondo la difesa, che, trattandosi di prove decisive, se ne imponeva larinnovazione.4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità in relazione al capo C) dell’imputazionerelativamente agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 per mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione; lamenta la difesa che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità deiricorrenti in ordine al reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo senzaargomentare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, operando unragionamento in termini di verosimiglianza, laddove ha supposto che gli ignoti autori nonavessero alcuna autonomia decisionale circa le modalità esecutive del reato estorsivo; lamotivazione sarebbe anche contraddittoria, tenuto conto che in un’occasione (capo D) glistessi aggressori erano i due germani XXXXXXX, i quali agirono senza l’utilizzo di armi;pertanto, in mancanza di elementi da cui desumere l'esistenza di direttive fornite dai dueimputati, si imponeva di considerare la condotta degli ignoti correi come estemporanea edavvenuta non solo in assenza dei due ricorrenti ma anche senza la loro consapevolezza.4.6. Con il sestomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 133 bis cod. pen., per ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione dellagravità delle condotte; si censura altresì l’eccessività della pena base che secondo la difesasarebbe stata applicata senza tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA].5. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc.pen., violazione di legge per erronea applicazione del regime di procedibilità in relazioneall'art 582, comma 2, cod. pen.; osserva la difesa che il reato di lesioni personali è statoritenuto procedibile d'ufficio nonostante fosse stata esclusa l'aggravante del nessoteleologico di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di lesioni inconcorso con la sola aggravante delle più persone riunite (ininfluente ai fini delladeterminazione del regime di procedibilità); il reato così circostanziato risulta perseguibile aquerela.5.1. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod.proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 118 cod. pen. per implicita estensioneal concorrente ”ignaro” degli effetti sfavorevoli di una circostanza aggravante avente naturasoggettiva (l’aggravante teleologica), con conseguente violazione dei principi di colpevolezzae di personalità della responsabilità penale: la Corte di appello non si sarebbe avveduta dellasvista in cui è era già incorso il tribunale, il quale avrebbe dovuto ravvisare la procedibilità aquerela in ragione dell’esclusione dell'aggravante e pronunciare sentenza di non luogo aprocedere (p. 4 ricorso). 5.2. Con il terzo motivo, si deduce ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d) cod. proc.pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma laprocedibilità d'ufficio del reato di lesioni per tutti gli imputati (per il ricorrente in manieraimplicita), pur escludendo per il ricorrente l'aggravante del nesso teologico; la difesa assumeche Corte territoriale ha omesso di considerare che l'esclusione dell'aggravante del nessoteleologico per il ricorrente comporta necessariamente l'applicazione in suo favore delregime di procedibilità a querela, risultando illegittima l'estensione - peraltro implicita, senzamotivazione sul punto -, del diverso regime della procedibilità d'ufficio, applicabile invece aiconcorrenti, proprio per effetto del riconoscimento a loro carico della citata circostanzaaggravante; la corte di merito ha applicato al ricorrente le conseguenze processuali(procedibilità d'ufficio) di un'aggravante che ha espressamente escluso rispetto alla suacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti per motivi generici, aspecifici,reiterativi di motivi già sottoposti in sede di appello e già diffusamente affrontati dalla Corteterritoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per tutti iricorrenti.1. Il primo motivo di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riferito ai vizi dilegge e di motivazione sulla sussistenza del concorso nella fattispecie estorsiva, fondandosisul dato della “mera presenza” dell’imputato in occasione di alcuni episodi estorsivi esull’asserita errata interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, si risolve nellarichiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, che è esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del giudice di legittimità. E’ d’uopo ribadire che la Corte dicassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuarealcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiziraccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica dei percorsoargomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisatedevono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965); cosa che nel caso di specie nemmenoavviene. Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutatein sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato daidonea allegazione: in sede di legittimità, cioè, è possibile prospettare un'interpretazione delsignificato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez.5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).1.1. Nel caso in esame, la Corte d'appello, con motivazione persuasiva, non illogica néapparente (pp. 22-23 sentenza impugnata), conferma la ricostruzione dei fatti effettuata daltribunale e chiarisce come a nulla rilevi che il ricorrente non abbia esplicitato richiesteestorsive dirette nei confronti della p.o. [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa dal compendioprobatorio (la pacifica e non contestata presenza agli episodi del 27/09/2017 e il 09/10/2017consistiti nella minaccia ed aggressione dei corrieri della [OSCURATO:PERSONA] e le conversazionitelefoniche tra i due fratelli XXXXXXX) la partecipazione morale e materiale del ricorrentenell’attività estorsiva gestita dal fratello XXXXXXXX, condividendo con lui l’interesse per lesorti della loro azienda. La Corte di appello ha pertanto fatto buon governo delle indicazionifornite da questa Corte, nel ritenere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] pienamenteinquadrabile nella fattispecie incriminatrice dell’estorsione, posto che, ai fini del concorso dipersone nel reato di estorsione, non si richiede la realizzazione materiale della condottatipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, al raggiungimento delloscopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, purché sorretto, come nel casooggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornireall'autore materiale del fatto stimolo all'azione delittuosa o maggiore senso di sicurezza nelproprio agire (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6,n. 3348 del 14/01/2025, Pandolfo, non massimata). La replica contenuta nel ricorso si limitaa contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici diappello, contro l’evidenza della sua correttezza, con conseguente aspecificità delladoglianza.2. Quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) – artt. 110, 112, 605,61 n.2, cod. pen., art. 7 d. l. 152/1991 - oggetto del terzo motivo del ricorso nell’interesse dientrambi i fratelli XXXXXXX e del secondo motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno diessi, viene trattata congiuntamente con il quarto motivo del comune ricorso, per ragioni dievidente connessione, essendo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria a seguito dellar i fo rma de l la sen tenza d i p r imo grado. In fa t t i , [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, a seguito di appello del P.M., sono stati condannati, in concorsocon soggetti rimasti ignoti, per avere privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA],dipendente della ditta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un incontrocon quest’ultimo. La difesa assume che tale condotta sia inquadrabile nel più ampio disegnoestorsivo architettato dai fratelli XXXXXXX unicamente al fine di esercitare una pressionemaggiore su [OSCURATO:PERSONA].2.1. I ricorrenti lamentano il mancato adempimento da parte del giudice di appellodell’obbligo di rinnovazione dell’attività istruttoria. Come chiarito dalla giurisprudenza diquesta Corte, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in ipotesi di possibile contrasto digiudicati ed in presenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, non impone larinnovazione integrale delle prove dichiarative ma solo di quella ritenuta decisiva ai fini dellavalutazione di responsabilità (in tal senso ex ceteris: Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A. Rv.286266 - 01). In particolare, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle soletestimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto diimpugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo gradoe che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv.276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02). Nella specie, la difesa, si èlimitata a richiamare genericamente la necessità di rinnovazione della “prova dichiarativaproveniente dai testi escussi, uno su tutti la p.o. [OSCURATO:PERSONA]” (così in ricorso p.14),senza chiarire le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni dellapersona offesa per dimostrare la strumentalità ovvero il concorso tra i reati di sequestro e siestorsione.2.1.1.Ebbene, la Corte di appello, a pag. 17 della sentenza impugnata hacongruamente spiegato le ragioni per le quali ha qualificato l’episodio come fattispecieautonoma di sequestro di persona rispetto a quella di estorsione, evidenziando la diversaidentità della persona offesa, il corriere [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di [OSCURATO:PERSONA]),privato per oltre due ore della libertà personale, impedendogli di utilizzare il cellulare e sottola minaccia dell’uso di un’arma da sparo; azione – spiega il collegio di merito – che“travalicai confini della violenza e minaccia diretti a ottenere l’ingiusto profitto proseguito conl’estorsione, in quanto rivolta ad un terzo soggetto e solo in via mediata volta all’ottenimentodell’esclusiva per la [OSCURATO:SOCIETA].” (p.17 sentenza), ossia solo indirettamente rivolta aXXXXXXXXXXX affinché affidasse in via esclusiva sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] i servizi diconsegna alla società dei fratelli XXXXXXX. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti difatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.2.1.2. Nessun dubbio, poi, che la sentenza impugnata abbia anche rispettato i canonidella cd. "motivazione rafforzata" secondo i quali «In tema di giudizio di appello, lamotivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condannadi primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinataprova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dalgiudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specificipassaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in mododa conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (In motivazione, la Corte haprecisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria,prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella meranecessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza diprimo grado) (ex multis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n.24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01).Quanto, più in generale, all'operato overturning della sentenza di primo grado non restache ulteriormente evidenziare che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata eche detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomenocontraddittoria. Per contro, deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti - ancorchélegittimamente sposando le valutazioni favorevoli operate dal tribunale - sotto il profilo delvizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione delmateriale probatorio con particolare riguardo all'attendibilità dei testi escussi, ed inparticolare della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tenta in realtà di sottoporre a questa Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito in relazione a tale prova ritenuta decisiva,trascurando peraltro le altre prove costituite dalla dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalleintercettazioni telefoniche.Sul punto rimane solo da ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio nonriscontrabile nel caso in esame.3. Quanto all’invocata prospettata riqualificazione del reato di estorsione in quelloprevisto dall’art. 393 cod. pen,. - oggetto del primo motivo del ricorso nell’interesse dei fratelliXXXXXXX e del primo motivo di quello nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - varibadito che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprieragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravitàdella violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabiledavanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020,ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da unamaterialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazioneall'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nellaconvinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concretoinfondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai finidell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesaarbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggettodella tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasimodo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve,quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015,Angelotti, Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01). Purnon richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittimatutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tuttoarbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362– 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità dellasua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggettodi una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez.2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02).3.1. Quanto sopra specificato vale ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivodi ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cuiall'art. 393 cod. pen., posto che, sottolinea la Corte di appello (p. 21 sentenza), lo scopo deiXXXXXXX non era il recupero forzoso del credito di cui si ritenevano portatori - che liavrebbe indotti ad indirizzare la propria azione direttamente nei confronti delXXXXXXXXXXX - , quanto piuttosto il profitto ingiusto costituito dal preteso rapporto dicollaborazione esclusiva con la società del [OSCURATO:PERSONA], già interrotto per pregressicontrasti, perseguito mediante minacce e violenze rivolte ai singoli collaboratori dellapersona offesa, per diffidarli dall’effettuare consegne nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; del resto,dal momento che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minacciaalle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elementopsicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), non è revocabile in dubbio, alla luce delle emergenzeistruttorie riportate nelle sentenze di merito, la piena consapevolezza in capo ai ricorrentidella natura estorsiva della loro pretesa.4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso inerenti ai denunciati vizi di legge e dim o t i v a z i o n e p e r l a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l i t à c o n c o r s u a l e d iXXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di lesioni e di porto illegale di armida sparo, contestati ai capi C) e D) ed oggetto del quinto motivo del ricorso comune ai fratelliXXXXXXXXXXXXXXX e Domenico e del terzo e quarto motivo dei ricorsi nell’interesse diciascuno di essi. Premesso che non risulta dedotta in appello la invocata riqualificazione delreato di lesioni in quello di percosse e che quindi il motivo, sotto tale profilo, non èconsentito, la censura parte dal presupposto che i fratelli XXXXXXX non fossero presenti almomento dell’uso delle armi ovvero non abbiano partecipato alle aggressioni. La Corte diappello, sulla scorta di una lettura aderente ai dati processuali, ha ritenuto, invece, gliimputati autori del progetto delittuoso, materialmente attuato anche da terzi con violenza allapersona e minaccia, compreso il “pestaggio” ai danni del corriere [OSCURATO:PERSONA] (commesso il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al quale era presente [OSCURATO:PERSONA]) in quanto finalizzatiall’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (p. 25 sentenza). Quanto alla valenza concorsualedi tali condotte, correttamente il collegio di merito ha affermato che nessun rilievo assume adetti fini la circostanza che gli imputati non abbiano direttamente minacciato o aggredito lepersone offese, avendo comunque organizzato la spedizione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] -richiamando su tale punto gli esiti delle intercettazioni sulle utenze dei fratelli XXXXXXX - inquanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata daqualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcunefasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivol'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrentirisultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo perseguitoin varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbiaconoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).5. Generico è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e la eccessivitàdella pena, oggetto del sesto motivo del ricorso comune per i fratelli XXXXXXX e del quintomotivo dei ricorsi di ciascuno di essi. Ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, il collegio dimerito ha precisamente argomentato in ordine alla congruità del quantum sanzionatorio (pp.25-26 sentenza impugnata), richiamando espressamente la gravità dei fatti commessi e lanegativa personalità degli imputati, così correttamente applicando gli indici dicommisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato il consolidatoorientamento di questa Corte per il quale la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censurache, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cuiaffermazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217). Èinoltre principio condiviso quello per cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazionein ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a unaanalitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, inuna visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione diquelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3,n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).XXXXXXXXXXX6.Non consentiti e comunque manifestamente infondati, sono i tre motivi di ricorsonell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], trattati unitariamente per evidenti ragioni di strettaconnessione, relativi agli eccepiti vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine allaprocedibilità per il reato di lesioni, a seguito di esclusione dell’aggravante del nessoteleologico. Premesso che il punto relativo alla procedibilità non ha formato oggetto di uncorrelativo motivo di appello, va in ogni caso rilevato come i giudici di merito (p. 64 sentenzadel Tribunale e p. 27 della sentenza della Corte di appello) – in relazione al concorso diSacco nel reato di lesioni contestato al capo D) - abbiano specificamente chiarito che lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] (già presente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] e autista della vetturausata per la spedizione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tenendo poi aperto lo sportello dell’autodurante il pestaggio, garantendo il supporto per allontanarsi immediatamente dopo) fosseevidentemente volta a coprire i due germani XXXXXXX, dimostrando piena consapevolezzacirca il carattere illecito dell'azione da loro intrapresa e, dunque, la sua piena adesione alproposito criminale degli stessi, ritenendo così pienamente integrata l’aggravante di cuiall’art. 585, essendo emerso che il reato in oggetto è stato effettivamente commesso da piùpersone riunite, con conseguente procedibilità di ufficio. Del resto, non è controverso il fattoche detta aggravante che concerne le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e,conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato ed è integrata dallasimultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazionedella violenza o della minaccia.7. Per i motivi sopra esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguentecondanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris