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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 37209/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale era stato arrestato in flagranza e sottoposto alla misura cautelare degli arresti donnicliari in ordine al delitto di cui di cui agli artt. 56-629 cod. pen.

Dopo che il Tribunale del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen. aveva riqualifcato il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed aveva disposto la liberazione del Giganti, il procedimento si era concluso con decreto di archviazione del Giudice per le indagini preliminari, su conforme richiesta del Pubblico Minsitero, per non essere il delitto di cui all'art. 393 cod. pen procedibile per difetto di querela.

La Corte della riparazione ha ritenuto di ravvisare nella condotta tenuta da Giganti, consistita nel minacciare insieme ad altri complici la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] affinché cedesse allo stesso Giganti e a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di un terreno, una colpa grave ed ha ritenuto che tale condotta avesse avuto efficiacia causale nell'instaurazione della detenzione.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso la difesa dell'interessato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe erroneamente fatto applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., mentre la domanda di riparazione era stata posta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ovvero per la mancanza delle condizioni di applicabilità ex art. 273 e 280 cod. proc. pen.

Nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva riqualificato la condotta da delitto di estorsione tentata in delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il Giudice per le indagini preliminari al momento della emissione della misura (ovvero verbale di arresto, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di denuncia e dichiarazioni rese dal dipendnete di Bonura, [OSCURATO:PERSONA]).

La stessa Corte, inoltre, sarebbe incorsa in una evidente contraddizione nel rigettare la domanda del ricorrente e nel contempo nell'accogliere la domanda di riparazione del correo [OSCURATO:PERSONA], in ragione, appunto, del principio di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

4. Il Ministero resistente ha depositato memoria con l'Avvocatura generale dello Stato, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il motivo è fondato.

2. Occorre premettere che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (cd.ingiustizia formale).

E' stato precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Tuttavia, tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ.

Finanze, Rv. 270099).

Si è pure chiarito che, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in 3 I quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022).

4. Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare detentiva in ordine al delitto di estorsione tentata.

Tale delitto è stato poi derubricato dal Tribunale del riesame in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il relativo procedimento è stato, infine, archiviato per difetto della condizione di procedibilità.

L'illegittimità formale della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., per difetto delle condizioni di applicabilità è stata, dunque, accertata in maniera irrevocabile dal Tribunale del Riesame.

Da tale premessa consegue che, a prescindere dalle formule usate dall'istante e dalla indicazione della corretta disposizione giuridica, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare la domanda ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., correttamente riconducendo la detenzione patita nell'ambito dell'ingiustizia formale.

5. Pertanto, venendo in rilievo l' ingiustizia formale e non sostanziale, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare se tale ingiustizia per assenza delle condizioni di applicabilità della misura sussistesse ab origine o meno e solo in tale secondo caso procedere a valutare la eventuale condotta ostativa dolosa o colposa.

6. Il provvedimento impugnato, in cui manca ogni indagine sul punto, va, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo cui si demanda anche la regoalmentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello dì Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

Deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]• I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale era stato arrestato in flagranza e sottoposto alla misura cautelare degli arresti donnicliari in ordine al delitto di cui di cui agli artt. 56-629 cod. pen. Dopo che il Tribunale del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen. aveva riqualifcato il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed aveva disposto la liberazione del Giganti, il procedimento si era concluso con decreto di archviazione del Giudice per le indagini preliminari, su conforme richiesta del Pubblico Minsitero, per non essere il delitto di cui all'art. 393 cod. pen procedibile per difetto di querela. La Corte della riparazione ha ritenuto di ravvisare nella condotta tenuta da Giganti, consistita nel minacciare insieme ad altri complici la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] affinché cedesse allo stesso Giganti e a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di un terreno, una colpa grave ed ha ritenuto che tale condotta avesse avuto efficiacia causale nell'instaurazione della detenzione. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso la difesa dell'interessato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe erroneamente fatto applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., mentre la domanda di riparazione era stata posta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ovvero per la mancanza delle condizioni di applicabilità ex art. 273 e 280 cod. proc. pen. Nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva riqualificato la condotta da delitto di estorsione tentata in delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il Giudice per le indagini preliminari al momento della emissione della misura (ovvero verbale di arresto, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di denuncia e dichiarazioni rese dal dipendnete di Bonura, [OSCURATO:PERSONA]). La stessa Corte, inoltre, sarebbe incorsa in una evidente contraddizione nel rigettare la domanda del ricorrente e nel contempo nell'accogliere la domanda di riparazione del correo [OSCURATO:PERSONA], in ragione, appunto, del principio di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. 4. Il Ministero resistente ha depositato memoria con l'Avvocatura generale dello Stato, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il motivo è fondato. 2. Occorre premettere che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (cd.ingiustizia formale). E' stato precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Tuttavia, tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). Si è pure chiarito che, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in 3 I quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022). 4. Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare detentiva in ordine al delitto di estorsione tentata. Tale delitto è stato poi derubricato dal Tribunale del riesame in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il relativo procedimento è stato, infine, archiviato per difetto della condizione di procedibilità. L'illegittimità formale della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., per difetto delle condizioni di applicabilità è stata, dunque, accertata in maniera irrevocabile dal Tribunale del Riesame. Da tale premessa consegue che, a prescindere dalle formule usate dall'istante e dalla indicazione della corretta disposizione giuridica, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare la domanda ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., correttamente riconducendo la detenzione patita nell'ambito dell'ingiustizia formale. 5. Pertanto, venendo in rilievo l' ingiustizia formale e non sostanziale, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare se tale ingiustizia per assenza delle condizioni di applicabilità della misura sussistesse ab origine o meno e solo in tale secondo caso procedere a valutare la eventuale condotta ostativa dolosa o colposa. 6. Il provvedimento impugnato, in cui manca ogni indagine sul punto, va, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo cui si demanda anche la regoalmentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello dì Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]• I
Decreto Cassazione n. 37209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris