CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 22718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20825/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - avverso la sentenza n. 5811/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Lecco l'emissione di due decreti ingiuntivi per spettanze professionali, consistenti in prestazioni di progetto, direzione lavori al rustico, progetto strutture in cemento armato ed altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 21.239,64 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 22.119,48. A sostegno della domanda espose che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stati da lui informati della possibilità di acquistare un appezzamento di terreno in località Sumpiazzo-Vassena, sul quale esisteva già un avvio di costruzione, sulla scorta di un progetto da lui redatto, in qualità di architetto, per l'edificazione di una villa unifamiliare che però i committenti non erano più intenzionati a portare a termine, avevano promesso alla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto della parte di terreno edificabile, con scrittura privata del 5 dicembre 2005, al prezzo di 115.000,00 euro. Aggiunse che tale acquisto si era perfezionato con atto notarile in data 29 giugno 2006, una volta ottenuta l'autorizzazione a costruire, e che i signori Carraro e Chiappa, contestualmente all'atto notarile, avevano sottoscritto con la Paiarola una scrittura privata con cui, preso atto che ai terreni compravenduti risultava accorpato un piccolo frustolo di terreno (già mulattiera comunale) di 35 mq, avevano concordato di trattenere, dall'importo dovuto come prezzo d'acquisto, una somma complessiva di euro 40.000,00, fino al momento in cui, deliberata la sdemanializzazione di quella porzione da parte del Comune, non ne avessero acquisito la proprietà. Perfezionata la sdemanializzazione, il relativo atto di acquisto era stato compiuto con atto notarile del 6 luglio 2009. Sostenne ancora che i signori Carraro e Chiappa, presentata la d.i.a. e stipulato un contratto di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione di una villa bifamiliare e nominato lui, in qualità di architetto, come direttore dei lavori, avevano dato avvio ai lavori nel maggio 2007, ancor prima di acquisire la proprietà del terreno, lavori che avrebbero dovuto essere terminati entro il 30 marzo 2008 e che erano stati però sospesi a seguito di vari problemi in corso di esecuzione. Concluse che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dopo aver denunciato vizi e difetti all'impresa costruttrice e alla direzione lavori ed aver inviato molteplici raccomandate nel luglio 2008 per chiedere la ripresa dei lavori e per lamentare il ritardo rispetto ai tempi stabiliti nel contratto d'appalto, avevano infine deciso di revocargli il mandato professionale. Emessi i due decreti ingiuntivi dal Tribunale adito, gli stessi furono opposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con due atti separati, nei quali gli opponenti chiesero, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza dell'operato del professionista. Riunite le cause, il Tribunale accolse per quanto di ragione l'opposizione; revocò i due decreti ingiuntivi; riconobbe che agli opponenti doveva essere riconosciuto un risarcimento dei danni pari alla somma di euro 130.935,42; liquidò le spettanze professionali del professionista in complessivi euro 23.529,03; operò la compensazione tra crediti e debiti e condannò il Dolcini al pagamento della differenza pari ad euro 107.406,39 oltre interessi, con il carico delle spese di lite, ivi compresi i compensi ai due consulenti tecnici nominati (l'uno in sede di a.t.p. e l'altro in corso di causa). 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28 dicembre 2018, ha accolto in parte l'appello principale, ha rigettato quello incidentale e, operata la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, ha condannato Carraro e Chiappa a pagare solidalmente in favore del Dolcini la somma di euro 13.629,03 a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla notifica dei decreti ingiuntivi al saldo effettivo, condannando gli appellanti incidentali alla rifusione dei due terzi delle spese di entrambi i gradi, compensate quanto al terzo residuo.2.1. Ha osservato la Corte territoriale, in relazione al profilo dei danni da ritardo che il Tribunale aveva addebitato al professionista, che il fermo dei lavori non poteva essere a lui imputato, dato che i committenti avevano rivolto la diffida ad adempiere, in data 28 ottobre 2008, alla sola impresa appaltatrice, mentre all'architetto Dolcini era stata indirizzata solo una richiesta di chiarimenti in data 19 novembre 2008, alla quale l'architetto aveva risposto in modo evasivo. Ciò premesso, la Corte ha rilevato che, nonostante l'indubbio inadempimento contrattuale da parte del professionista, in qualità di direttore dei lavori, per essersi disinteressato delle sorti del cantiere al punto da giustificare la revoca del mandato professionale, doveva tuttavia escludersi che i danni lamentati dai committenti fossero riconducibili, sotto il profilo eziologico, a tale inadempimento, perché i committenti, una volta venuto meno il rapporto con l'architetto Dolcini, avevano nominato un nuovo direttore dei lavori (in persona del geometra [OSCURATO:PERSONA]) e avrebbero quindi potuto adoperarsi per un immediato riavvio dei lavori. 2.2. Quanto alla domanda dei committenti di risarcimento dei danni in relazione alla mancata utilizzazione dell'immobile, la Corte territoriale ha osservato che nella specie non ne ricorrevano le condizioni, posto che l'immobile non era stato ancora costruito e i committenti ben avrebbero potuto attivarsi per una pronta ripresa dei lavori, almeno dopo l'espletamento dell'a.t.p. nell'ottobre 2009. Senza contare che, come il Carraro e il Chiappa ben sapevano, i lavori non sarebbero mai potuti terminare nel termine prestabilito del 30 marzo 2008, dal momento che la porzione residua di terreno era in corso di sdemanializzazione, procedura che si era conclusa solo in data 26 settembre 2008. Per cui il danno in questione, oltre a non essere concettualmente configurabile, era anche «affatto insussistente»; il che comportava l'accoglimento dell'appello principale sul punto e il rigetto di quello incidentale (nel quale i committenti avevano chiesto un risarcimento più elevato). 2.3. La Corte di merito ha poi esaminato il punto, oggetto del terzo motivo di appello, relativo al rimborso delle spese per le pratiche di sanatoria, che il Tribunale aveva posto a carico del professionista. A questo riguardo la sentenza ha, da un lato, confermato la decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva stabilito che l'arch. Dolcini avrebbe dovuto, per andare esente da responsabilità, provare di aver informato per tempo i clienti dei tempi, dei costi e delle difficoltà che la pratica di sanatoria, necessariamente conseguente all'acquisto della porzione di terreno poi sdemanializzata, avrebbe comportato. La Corte ha però aggiunto, da un altro lato, che era rimasto accertato che i committenti avevano lasciato scadere la d.i.a., a causa del fermo lavori; essi, infatti, considerando che questa scadeva il 20 maggio 2010, ben avrebbero potuto e dovuto attivarsi per sollecitare la regolarizzazione entro tale data. Com'era stato rilevato già dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p., infatti, sussisteva per i committenti la possibilità di regolarizzare le opere compiute entro il termine suindicato di scadenza della d.i.a., cosa che i committenti non avevano fatto. Se ne doveva trarre la conclusione, quindi, per cui la necessità di apertura di una nuova pratica amministrativa, con il conseguente aggravio dei costi, doveva riverberarsi a carico dei committenti stessi. La sentenza, dunque, ha concluso nel senso che a carico del professionista doveva essere riconosciuto soltanto un onere economico pari ad euro 8.500, conseguente alla corretta rideternninazione degli oneri aggiuntivi che i committenti avevano dovuto sopportare. 2.4. La sentenza, infine, ha provveduto a riesaminare il contenuto delle quattro parcelle professionali che l'arch. Dolcini aveva posto a fondamento del ricorso per ingiunzione, riconoscendo per queste un compenso complessivo di euro 23.529,03. Procedendo con la compensazione tra tale credito e il debito complessivo riconosciuto a carico del professionista (euro 9.900), la Corte di merito ha riconosciuto un credito di quest'ultimo per la somma in precedenza indicata. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], Morena e [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di giudizio, con un unico controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Osservano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sopportazione di maggiori costi dovuti all'apertura di una nuova pratica edilizia, per chiedere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, fosse esclusivamente a loro imputabile, avendo essi presentato tale richiesta solo dopo aver fatto scadere la denuncia di inizio attività. Dopo aver trascritto il testo della norma suindicata, i ricorrenti osservano che la scadenza o meno della D.I.A. sarebbe irrilevante, dato che comunque sarebbe stata necessaria l'apertura di una nuova pratica, in quanto l'autorizzazione in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciata successivamente alla costruzione anche parziale dell'immobile, come stabilito dalla citata disposizione. I maggiori costi, pertanto, sarebbero da addebitare all'architetto Dolcini che si era reso autore di una condotta inadempiente, consistente nel non aver garantito il corretto svolgimento della procedura e nel non aver informato i committenti in merito ad essa e alle conseguenze di una scelta esecutiva differente. I ricorrenti, infatti, a sostegno di tale domanda, riportano la parte di C.T.U. svolta in primo grado in cui si dice che «dopo la realizzazione delle opere non è più possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica ed è necessario avviare la procedura di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguenti sanzioni». Viene censurata, inoltre, anche la parte della sentenza della Corte d'appello in cui si ritiene che la mancata utilizzazione dell'immobile sia dipesa dal comportamento inerte degli appellati, che avrebbero dovuto attivarsi perché l'impresa appaltatrice proseguisse i lavori. Sotto tale profilo, i ricorrenti rilevano che non avrebbero potuto far proseguire i lavori prima dell'espletamento della corretta procedura e così pervenire all'effettiva sanatoria. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'appello per aver omesso di valutare la contraddittorietà della C.T.U. in primo grado e l'erroneità di quella in fase di A.T.P., per aver omesso di considerare che la costruzione dell'immobile era già stata avviata e, conseguentemente, per aver impostato la decisione sull'affermazione che i ricorrenti avrebbero potuto avviare una procedura alternativa per la sanatoria, prima dello scadere della denuncia di inizio attività. Tale assunto del giudice d'appello sarebbe smentito dall'art. 146, comma 4, cit., oltre che da alcuni passaggi delle due consulenze tecniche, delle quali si evidenzia anche l'intrinseca contraddittorietà. 3. I due motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, per una serie di convergenti ragioni. 3.1. Il primo motivo lamenta, in sostanza, l'erroneità della sentenza perché non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la previsione dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, a norma del quale «l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi». Da tanto i ricorrenti traggono la conclusione secondo cui la scadenza della d.i.a. sarebbe priva di significato ai fini di escludere la responsabilità del professionista.Rileva il Collegio, innanzitutto, che nel corpo della complessa e articolata motivazione resa dalla Corte d'appello non risulta alcun riferimento al problema della parziale esecuzione delle opere e alla connessa applicabilità del citato art. 146. Il ricorso appare, sotto questo profilo, redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché richiama una serie di risultanze istruttorie, tra le quali le conclusioni rese dai due consulenti tecnici, nel corso del giudizio e in sede di a.t.p., senza indicare né se né dove tali atti siano stati messi a disposizione della Corte. Ma, soprattutto, anche volendo superare questo dato formale, resta il punto, decisivo, per cui dal ricorso non risulta che la questione dell'applicabilità dell'art. 146 cit. sia stata effettivamente posta e discussa in sede di merito. Ciò consente di affermare che potrebbe trattarsi di un profilo del tutto nuovo che avrebbe richiesto il dovuto esame da parte dei giudici di merito, avendo ad oggetto l'applicabilità della normativa in tema di autorizzazione paesaggistica nello specifico caso in esame. I ricorrenti, d'altra parte, nella formulazione del primo motivo sono costretti, per tentare di sovvertire l'esito del giudizio di appello, ad evidenziare le contraddizioni nelle quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata; e in vista di tale obiettivo si richiamano alle due consulenze tecniche rese, come si è detto, in sede di a.t.p. e di giudizio di merito. Il che dimostra un'ulteriore ragione di inammissibilità del primo motivo, nel quale, nonostante l'apparente prospettazione di una censura di violazione di legge, si finisce col sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Questa Corte, infatti, non può né stabilire se l'art. 146 cit. fosse da applicare nel giudizio odierno né valutare le due consulenze per dire se realmente gli odierni ricorrenti potevano sanare o meno la loro posizione entro i termini di scadenza della d.i.a.; il che esclude che il profilo della responsabilità professionale affrontato in sentenza possa avere in questa sede un esito diverso, perché il motivo non è in grado scardinare le argomentazioni della sentenza.I rilievi che precedono dimostrano l'inammissibilità, per le stesse ragioni, anche dell'ulteriore censura relativa al danno da mancata utilizzazione dell'immobile. 3.2. Considerazioni in tutto analoghe devono essere fatte con riguardo al secondo motivo. In esso, infatti, i ricorrenti, nonostante la censura di omesso esame di un fatto decisivo, non riescono neppure a indicare con la dovuta chiarezza quale sarebbe, appunto, l'omissione compiuta dalla Corte di merito. La doglianza si risolve, non diversamente da quella del primo motivo, nel riproporre in questa sede, attraverso il confronto critico delle diverse affermazioni rese dai consulenti tecnici, la questione se fosse o meno possibile, per gli odierni ricorrenti, realizzare una variante in sanatoria, sempre alla luce dell'invocato art. 146. Tale aspetto del motivo in esame risulta chiaramente dalle pp. 21-22 del ricorso, nelle quali si pongono a confronto alcuni stralci delle consulenze tecniche per evidenziarne le possibili contraddizioni; il che ancora di più dimostra che non c'è un'omissione censurabile, quanto piuttosto un tentativo di ridiscutere nel merito l'intera vicenda. 4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da par