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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01150/2023

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18376/12 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],

5. - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 3/08/12 , depositata in data 10 gennaio 2012. nonché sul ricorso iscritto al n. 18378/2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],

5. - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 1 /08/12, depositata in data 10 gennaio 2012. nonché sul ricorso iscritto al n. 18379/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],

5. - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 2/08/12, depositata in data 10 gennaio 2012. - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 06 dicembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi principali ed i ricorsi incidentali.

Rilevato che:

1. Dagli atti del procedimento numero 18376/2012 emerge che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] , socia ac coma ndante all' 1% della [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . d i [OSCURATO:PERSONA] C. impugna va dinanzi la C.t.p. di Sassari un avviso di accertamento n.

RL901SF00095 relativo al periodo di imposta 2005 per IRPEF - conseguente ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata di accertamento di maggiori redditi - avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione conseguente all'accertamento societario.

L’avviso traeva origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Olbia a seguito della quale, l’ufficio finanziario riteneva non congrui i corrispettivi di tali alienazioni sulla base del riscontro tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’entità della commissione per la mediazione, par i al 13%, dell'agente immobiliare nonché l’importo (nettamente superiore rispetto al corrispettivo) dei mutui bancari accesi presso le banche mutuatarie.

2. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza n. 12/04/2009 depositata il 23 settembre 2009.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti alla quale si costitiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 3/08/12 depositata il 10 gennaio 2012, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00.

3. Avverso la sentenza della C.t.r. ha proposto ricorso l’ufficio finanziario affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Dagli atti del procedimento n. 18378 / 12 emerge come in tale giudizio sia stato impugnato , dinanzi la C.t.p. di Sassari, dalla società contribuente I mmobiliar e C antieri di Gaia s [OSCURATO:SOCIETA]. il pregiudiziale avviso di accertamento n.

RL902SF00092 riguardante la società emesso per IRAP e IVA oltre sanzioni , in relazione al medesimo periodo di imposta (2005) ed il giudizio ha avuto presupposti, questioni e decorso analogo a quello precedente nel senso che la C.t.p. di Sassari, con sentenza n. 10/04/2009 depositata il 23 settembre 2009, rigettava il ricorso.

5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società, dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti la quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 1/08/12 depositata il 10 gennaio 2012, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00.

6. Avverso di essa ha proposto ricorso per Cassazione l'ufficio affidato a due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi cui ha resistito l'ufficio con controricorso.

6. Dagli atti del procedimento n. 1837 9/ 12 risulta che il socio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario della Im mobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava l'avviso di accertamento n.

RL901SF00094 relativo al medesimo periodo di imposta 2005, per IRPEF cons eguente all'avviso di accertamento relativo alla società partecipata del tutto analogo ai precedenti ed il giudizio ha avuto presupposti, questioni e decorso analogo a quello precedente nel senso che la C.t.p. di Sassari, con sentenza n. 23/09/2009 depositata il 7 settembre 2009, rigettava il ricorso.

7. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti la quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 19/01/2012 depositata il 22 aprile 2011, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00.

8. Avverso di essa ha proposto ricorso per Cassazione l'ufficio affidato a due motivi.

Il socio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi cui ha resistito l'ufficio con controricorso.

9. Con ordinanza interlocutoria n. 10301 depositata in data 31 marzo 2022, la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio litisconsorte [OSCURATO:PERSONA].

10. Nel frattempo, con memoria datata 17 gennaio 2019 e depositata in atti, le parti contribuenti (ossia la società e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario, depositavano istanza di sospensione al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 al fine di potersi avvalere della definizione agevolata di cui l d.l. citato.

Sicchè, con ordinanza del 29 gennaio 2019, la Corte sospendeva i giudizi e rinviato le cause a nuovo ruolo.

11. Con istanza depositata in data 23 dicembre 2020, dato atto che non ci si era avvalsi della definizione agevolata, i contribuenti hanno chiesto, ex art. 6, comma 13, del d.l. ult. cit., la fissazione dell’udienza di trattazione.

12. Con memoria depositata in data 1° settembre 2021, in vista dell’udienza del 9 settembre 2021, sia la società che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio accomandatario, comunicava di aver rottamato la cartella con riferimento alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000) e riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn.

RL902SF00092 e RL901SF00094, ossia quelle pertinenti alla società ed a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario.

13. In data 20 maggio 2022, avveniva la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 06 dic embre 2022, per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Nell’ambito dei ricorsi nn. 18376/12, 18378/12, 18379/12 con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 39, secondo comma, come richiamato dagli artt. 40 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 115, secondo comma, e 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insussistenti le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’amministrazione finanziaria per l’accertamento della maggiore IRPEF.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Violazione dell’art. 115, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia r appresenta la medesima doglianza ma sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ciascuno degli elementi proposti dall’ufficio, sia singolarmente che complessivamente, inidonei ad assurgere a prova certa.

2. Nell’ambito dei ricorsi nn. 18376/12, 18378/12, 18379/12, sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la società Immobiliare che [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della società, con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 111, secondo commaa, Cost., 14, comma 1 e 18, lett. d) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 101 e 102 cod. proc. civ., 5 TUIR e 40 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. citato e dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ» i contribuenti lamentano l’error in iudicandoe l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giudicato in violazione del principio del contraddittorio laddove non hanno partecipato al giudizio tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. anche in ragione degli artt. 2697, primo comma, e 2729 cod. civ. e degli artt. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 39, secondo comma, come richiamato dagli artt. 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992»i contribuenti lamentano l’error in iudicando e l’ error in procedendo ed il difetto di motivazione nel la parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato la sussistenza della maggior imposta dando rilievo alle valutazioni della Guardia di Finanza senza tener conto che il contribuente aveva specificamente contestato questa corrispondenza nella fase preaccertativa, in sede di accertamento per adesione,nell'atto iniziale e in tutto il corso del giudizio di primo e di secondo grado.

3. Preliminarmente, va rilevato che gli avvisi traevano origine da una verifica della Guardia di finanza di Olbia relativa a quattro compravendite in relazioni alle quali era stato ritenuto incongruo il prezzo di cessione di alcuni immobili ceduti dalla società partecipata e siti all'interno di un complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” e sito in località [OSCURATO:PERSONA].

Più in particolare, la società svolgeva attività di costruzione e vendita di immobili nel comprensorio gallurese e, nell'ambito di questa attività, la società realizzava un complesso immobiliare, composto di 17 unità, in Olbia, località Pittulongu, procedendo quindi alla loro commercializzazione e vendita tramite l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un apposito accordo commerciale che prevedeva un corrispettivo parametrato ai prezzi conseguiti. [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Olbia effettuava una verifica per gli anni 2006 e 2007 i cui risultati venivano raccolti nel PVC datato 28/02/2008 ed a carico della società venivano fatti quattro rilievi riguardanti specificamente le vendite effettuate, nel corso dell’anno 2005, alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’ufficio riteneva non congrui i corrispettivi di tali alienazioni sulla base del riscontro tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’entità della commissione per la mediazione, pari al 13%, dell'agente immobiliare nonché l’importo (nettamente superiore rispetto al corrispettivo) dei mutui bancari accesi presso le banche mutuatarie.

4. Si è già rilevato che, con memoria depositata il primo settembre 2021, la difesa della società e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario, hanno riferito di essersi avvalsi della cd. rottamazione ter ex art. 3, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alle cartelle di pagamento riproduttive dei ruoli iscritti a seguito degli avvisi di accertamento nn.

RL902SF00092 e RL901SF00094, provvedendo a pagare tutte le relative rate; hanno instato affinchè tale rottamazione esplicasse i suoi effetti anche relativamente all’avviso di accertamento n.

RL902SF00092 afferente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

5. Orbene, con riferimento alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000) e riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn.

RL902SF00092 e RL901SF00094, - nonché alla memoria depositata dalle parti contribuenti con relativi allegati ossia le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, le dichiarazioni di adesione agevolata, le prese in carico e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Sassari e le dieci ricevute di pagamento – si profila la necessità che tale documentazione venga notificata ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. all’Agenzia delle Entrate, a cura della difesa dei contribuenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, affinchè la medesima Agenzia esprima la permanenza dell’interesse o meno alla materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000, riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn.

RL902SF00092 e RL901SF00094, impugnati).

Il tutto entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone il rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18376/12 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5. - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 3/08/12 , depositata in data 10 gennaio 2012. nonché sul ricorso iscritto al n. 18378/2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5. - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 1 /08/12, depositata in data 10 gennaio 2012. nonché sul ricorso iscritto al n. 18379/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5. - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] - n. 2/08/12, depositata in data 10 gennaio 2012. - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 06 dicembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi principali ed i ricorsi incidentali. Rilevato che: 1. Dagli atti del procedimento numero 18376/2012 emerge che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] , socia ac coma ndante all' 1% della [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . d i [OSCURATO:PERSONA] C. impugna va dinanzi la C.t.p. di Sassari un avviso di accertamento n. RL901SF00095 relativo al periodo di imposta 2005 per IRPEF - conseguente ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata di accertamento di maggiori redditi - avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione conseguente all'accertamento societario. L’avviso traeva origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Olbia a seguito della quale, l’ufficio finanziario riteneva non congrui i corrispettivi di tali alienazioni sulla base del riscontro tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’entità della commissione per la mediazione, par i al 13%, dell'agente immobiliare nonché l’importo (nettamente superiore rispetto al corrispettivo) dei mutui bancari accesi presso le banche mutuatarie. 2. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza n. 12/04/2009 depositata il 23 settembre 2009. 3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti alla quale si costitiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 3/08/12 depositata il 10 gennaio 2012, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. ha proposto ricorso l’ufficio finanziario affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. 4. Dagli atti del procedimento n. 18378 / 12 emerge come in tale giudizio sia stato impugnato , dinanzi la C.t.p. di Sassari, dalla società contribuente I mmobiliar e C antieri di Gaia s [OSCURATO:SOCIETA]. il pregiudiziale avviso di accertamento n. RL902SF00092 riguardante la società emesso per IRAP e IVA oltre sanzioni , in relazione al medesimo periodo di imposta (2005) ed il giudizio ha avuto presupposti, questioni e decorso analogo a quello precedente nel senso che la C.t.p. di Sassari, con sentenza n. 10/04/2009 depositata il 23 settembre 2009, rigettava il ricorso. 5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società, dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti la quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 1/08/12 depositata il 10 gennaio 2012, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00. 6. Avverso di essa ha proposto ricorso per Cassazione l'ufficio affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi cui ha resistito l'ufficio con controricorso. 6. Dagli atti del procedimento n. 1837 9/ 12 risulta che il socio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario della Im mobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava l'avviso di accertamento n. RL901SF00094 relativo al medesimo periodo di imposta 2005, per IRPEF cons eguente all'avviso di accertamento relativo alla società partecipata del tutto analogo ai precedenti ed il giudizio ha avuto presupposti, questioni e decorso analogo a quello precedente nel senso che la C.t.p. di Sassari, con sentenza n. 23/09/2009 depositata il 7 settembre 2009, rigettava il ricorso. 7. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], dinanzi la C.t.r. di Cagliari – sezione staccata di Sassari; tale Commissione, avanti la quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, con sentenza n. 19/01/2012 depositata il 22 aprile 2011, accoglieva parzialmente l’appello rideterminando il reddito imponibile in € 67.670,00. 8. Avverso di essa ha proposto ricorso per Cassazione l'ufficio affidato a due motivi. Il socio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi cui ha resistito l'ufficio con controricorso. 9. Con ordinanza interlocutoria n. 10301 depositata in data 31 marzo 2022, la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio litisconsorte [OSCURATO:PERSONA]. 10. Nel frattempo, con memoria datata 17 gennaio 2019 e depositata in atti, le parti contribuenti (ossia la società e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario, depositavano istanza di sospensione al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 al fine di potersi avvalere della definizione agevolata di cui l d.l. citato. Sicchè, con ordinanza del 29 gennaio 2019, la Corte sospendeva i giudizi e rinviato le cause a nuovo ruolo. 11. Con istanza depositata in data 23 dicembre 2020, dato atto che non ci si era avvalsi della definizione agevolata, i contribuenti hanno chiesto, ex art. 6, comma 13, del d.l. ult. cit., la fissazione dell’udienza di trattazione. 12. Con memoria depositata in data 1° settembre 2021, in vista dell’udienza del 9 settembre 2021, sia la società che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio accomandatario, comunicava di aver rottamato la cartella con riferimento alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000) e riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn. RL902SF00092 e RL901SF00094, ossia quelle pertinenti alla società ed a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario. 13. In data 20 maggio 2022, avveniva la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 06 dic embre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Nell’ambito dei ricorsi nn. 18376/12, 18378/12, 18379/12 con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 39, secondo comma, come richiamato dagli artt. 40 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 115, secondo comma, e 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insussistenti le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’amministrazione finanziaria per l’accertamento della maggiore IRPEF. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ. Violazione dell’art. 115, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia r appresenta la medesima doglianza ma sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ciascuno degli elementi proposti dall’ufficio, sia singolarmente che complessivamente, inidonei ad assurgere a prova certa. 2. Nell’ambito dei ricorsi nn. 18376/12, 18378/12, 18379/12, sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la società Immobiliare che [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della società, con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 111, secondo commaa, Cost., 14, comma 1 e 18, lett. d) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 101 e 102 cod. proc. civ., 5 TUIR e 40 del d.p.r. n. 600 del 1973. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. citato e dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ» i contribuenti lamentano l’error in iudicandoe l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giudicato in violazione del principio del contraddittorio laddove non hanno partecipato al giudizio tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. anche in ragione degli artt. 2697, primo comma, e 2729 cod. civ. e degli artt. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 39, secondo comma, come richiamato dagli artt. 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992»i contribuenti lamentano l’error in iudicando e l’ error in procedendo ed il difetto di motivazione nel la parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato la sussistenza della maggior imposta dando rilievo alle valutazioni della Guardia di Finanza senza tener conto che il contribuente aveva specificamente contestato questa corrispondenza nella fase preaccertativa, in sede di accertamento per adesione,nell'atto iniziale e in tutto il corso del giudizio di primo e di secondo grado. 3. Preliminarmente, va rilevato che gli avvisi traevano origine da una verifica della Guardia di finanza di Olbia relativa a quattro compravendite in relazioni alle quali era stato ritenuto incongruo il prezzo di cessione di alcuni immobili ceduti dalla società partecipata e siti all'interno di un complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” e sito in località [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, la società svolgeva attività di costruzione e vendita di immobili nel comprensorio gallurese e, nell'ambito di questa attività, la società realizzava un complesso immobiliare, composto di 17 unità, in Olbia, località Pittulongu, procedendo quindi alla loro commercializzazione e vendita tramite l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un apposito accordo commerciale che prevedeva un corrispettivo parametrato ai prezzi conseguiti. [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Olbia effettuava una verifica per gli anni 2006 e 2007 i cui risultati venivano raccolti nel PVC datato 28/02/2008 ed a carico della società venivano fatti quattro rilievi riguardanti specificamente le vendite effettuate, nel corso dell’anno 2005, alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’ufficio riteneva non congrui i corrispettivi di tali alienazioni sulla base del riscontro tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’entità della commissione per la mediazione, pari al 13%, dell'agente immobiliare nonché l’importo (nettamente superiore rispetto al corrispettivo) dei mutui bancari accesi presso le banche mutuatarie. 4. Si è già rilevato che, con memoria depositata il primo settembre 2021, la difesa della società e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario, hanno riferito di essersi avvalsi della cd. rottamazione ter ex art. 3, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alle cartelle di pagamento riproduttive dei ruoli iscritti a seguito degli avvisi di accertamento nn. RL902SF00092 e RL901SF00094, provvedendo a pagare tutte le relative rate; hanno instato affinchè tale rottamazione esplicasse i suoi effetti anche relativamente all’avviso di accertamento n. RL902SF00092 afferente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Orbene, con riferimento alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000) e riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn. RL902SF00092 e RL901SF00094, - nonché alla memoria depositata dalle parti contribuenti con relativi allegati ossia le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, le dichiarazioni di adesione agevolata, le prese in carico e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Sassari e le dieci ricevute di pagamento – si profila la necessità che tale documentazione venga notificata ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. all’Agenzia delle Entrate, a cura della difesa dei contribuenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, affinchè la medesima Agenzia esprima la permanenza dell’interesse o meno alla materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento “rottamate” (e cioè nn. 10220100007063646000 e 10220100005371955000, riproduttive dei ruoli iscritti, rispettivamente, a seguito degli avvisi di accertamento nn. RL902SF00092 e RL901SF00094, impugnati). Il tutto entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone il rinvi
Sentenza Cassazione n. 01150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris