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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 11352/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10714/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , V ia della Giulianan. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro COMUNE di GROTTAFERRATA, in persona del S indaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 7142/2021depositata il 29/10/2021 .

Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto a lui notificato dal Comune di Grottaferrata in forza di un credito vantato da quest’ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del Comune per erogazione di acqua potabile.

L’opposizione contestava, tra l’altro, la debenza dell’IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita I.V.A. e la può, quindi, far valere in discarico .

Il Tribunale di Velletri rigettòl’opposizione e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7142 depositata il 29/10/2021 , ha confermato la decisione del primo giudice.

Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Grottaferrata.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi censurano come segue la sentenza d’appello: violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui agli artt. 1 e 4 co mma 5 del d .P.R. n. 633 del 26/10/1972, 115 cod. proc. civ e 2697 c od. c iv. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. e v iolazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui all’art. 91 c od. proc. civ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ .

Il primo motivo si incentra sull’affermazione della non debenza dell’imposta.

Il secondo invoca una compensazione delle spese, almeno parziale.

Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato, in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con motivazione corretta in diritto, ha rigettato l’impugnazione, rilevando, tra l’altro, che l’I.V.A. sulle spese di lite era stata corretta mente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l’ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale»ed è a tale titolo soggetto all’imposta (cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, nel caso di specie, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l’I.V.A. e sarebbe indebitamente inciso dal prelievofiscale; in generale, sul punto della spettanza dell’imposta sulle spese legali si veda utilmente Cass. n. 11877 del 22/05/2007 Rv. 596718 -01) .

Il motivo ribadisce le prospettazioni già disattese nel merito, senza peraltro contrastare le argomentazioni della Corte territoriale e confondendo, volutamente, l’(eventuale) attività commerciale del Comune con il caso in esame, nel quale si doveva solo pagare un avvocato che aveva seguito il recupero del credito (per presta zioni idriche).

E’, peraltro, da escludereche nell’avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l’ente pubblico abbia posto in essere un’attività di tipo commerciale.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

Il secondo mezzo concerne la compensazione delle spese legali, che sono state poste del tutto legittimamente a carico del Palenca in considerazione dell’infondatezza dell’opposizione in entrambi i gradi di merito, cosicché non risultava alcun margine per la loro compensazione, né la statuizione del giudice di merito è utilmente censurabile in punto di mancata compensazione (Cass. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01).

Il ricorso, inoltre,non contesta in alcun modo il computo delle stesse.

Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura di cui al secondo mezzo è, pertanto, anch’essa infondata, ove non inammissibile.

Il ricorso, pertanto,è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c amera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10714/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , V ia della Giulianan. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro COMUNE di GROTTAFERRATA, in persona del S indaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 7142/2021depositata il 29/10/2021 . Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto a lui notificato dal Comune di Grottaferrata in forza di un credito vantato da quest’ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del Comune per erogazione di acqua potabile. L’opposizione contestava, tra l’altro, la debenza dell’IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita I.V.A. e la può, quindi, far valere in discarico . Il Tribunale di Velletri rigettòl’opposizione e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7142 depositata il 29/10/2021 , ha confermato la decisione del primo giudice. Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Grottaferrata. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi censurano come segue la sentenza d’appello: violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui agli artt. 1 e 4 co mma 5 del d .P.R. n. 633 del 26/10/1972, 115 cod. proc. civ e 2697 c od. c iv. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ. e v iolazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui all’art. 91 c od. proc. civ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ . Il primo motivo si incentra sull’affermazione della non debenza dell’imposta. Il secondo invoca una compensazione delle spese, almeno parziale. Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato, in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con motivazione corretta in diritto, ha rigettato l’impugnazione, rilevando, tra l’altro, che l’I.V.A. sulle spese di lite era stata corretta mente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l’ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale»ed è a tale titolo soggetto all’imposta (cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, nel caso di specie, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l’I.V.A. e sarebbe indebitamente inciso dal prelievofiscale; in generale, sul punto della spettanza dell’imposta sulle spese legali si veda utilmente Cass. n. 11877 del 22/05/2007 Rv. 596718 -01) . Il motivo ribadisce le prospettazioni già disattese nel merito, senza peraltro contrastare le argomentazioni della Corte territoriale e confondendo, volutamente, l’(eventuale) attività commerciale del Comune con il caso in esame, nel quale si doveva solo pagare un avvocato che aveva seguito il recupero del credito (per presta zioni idriche). E’, peraltro, da escludereche nell’avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l’ente pubblico abbia posto in essere un’attività di tipo commerciale. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. Il secondo mezzo concerne la compensazione delle spese legali, che sono state poste del tutto legittimamente a carico del Palenca in considerazione dell’infondatezza dell’opposizione in entrambi i gradi di merito, cosicché non risultava alcun margine per la loro compensazione, né la statuizione del giudice di merito è utilmente censurabile in punto di mancata compensazione (Cass. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01). Il ricorso, inoltre,non contesta in alcun modo il computo delle stesse. Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10714 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura di cui al secondo mezzo è, pertanto, anch’essa infondata, ove non inammissibile. Il ricorso, pertanto,è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c amera d
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