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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07651/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 4976/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5470/2022 depositatail 7/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzaNumero registro generale 4976/2023Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 7651/2026Data pubblicazione 30/03/2026congiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvioa nuovo ruolo già presentate.1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16780/2018, respingeva l’azione -di inefficacia di pagamenti effettuati sine titulo e da ritenersi avvenuti, nellaprospettazione attorea, a titolo gratuito - promossa, ai sensi dell’art. 64 l.fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana in liquidazionecoatta amministrativa di Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a., impresa diinvestimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] e ora Unione Fiduciarias.p.a.); rigettava, del pari, l’azione esercitata in subordine perché venisseaccertato, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., che i medesimi pagamenti nonerano dovuti né alla fiduciaria né a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in quanto privi di causa.2.

La Corte distrettuale di Roma respingeva l’impugnazione presentata daEuropéenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a.3.

Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a. ha propostoricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 7 settembre2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito concontroricorso sia Unione [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] e AndreaDe Martino.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9717/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laNumero registro generale 4976/2023Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 7651/2026Data pubblicazione 30/03/2026procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Tutte le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza pubblica, rappresentando concordemente di averraggiunto intese transattive e di essere in attesa dell’adozione dellanecessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanzasulla procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursaleitaliana di EGP.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 4976/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5470/2022 depositatail 7/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzaNumero registro generale 4976/2023Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 7651/2026Data pubblicazione 30/03/2026congiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvioa nuovo ruolo già presentate.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16780/2018, respingeva l’azione -di inefficacia di pagamenti effettuati sine titulo e da ritenersi avvenuti, nellaprospettazione attorea, a titolo gratuito - promossa, ai sensi dell’art. 64 l.fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana in liquidazionecoatta amministrativa di Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a., impresa diinvestimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] e ora Unione Fiduciarias.p.a.); rigettava, del pari, l’azione esercitata in subordine perché venisseaccertato, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., che i medesimi pagamenti nonerano dovuti né alla fiduciaria né a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in quanto privi di causa.2. La Corte distrettuale di Roma respingeva l’impugnazione presentata daEuropéenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a.3. Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a. ha propostoricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 7 settembre2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito concontroricorso sia Unione [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:PERSONA] e AndreaDe Martino.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9717/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laNumero registro generale 4976/2023Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 7651/2026Data pubblicazione 30/03/2026procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Tutte le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza pubblica, rappresentando concordemente di averraggiunto intese transattive e di essere in attesa dell’adozione dellanecessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanzasulla procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursaleitaliana di EGP.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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