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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42440/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi pare civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che con il motivo di cui sopra è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, ancorché sia presente in atti soltanto la procura speciale a rimettere la querela, rilasciata dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] in data 23 febbraio 2022 e non il formale atto di remissione di querela da parte del procuratore speciale, poiché vi è stata accettazione della stessa da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - come attestato dal documento presente in atti -, la remissione di querela può considerarsi tacitamente avvenuta, in quanto desunta dai fatti obiettivi, inequivoci e concludenti di cui si è dato conto, tali da dimostrare compiutamente l'intenzione del querelante di lasciare impunito l'offensore (Sez. 4, n. 15081 del 18/09/1989, Rv. 182436); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi pare civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che con il motivo di cui sopra è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, ancorché sia presente in atti soltanto la procura speciale a rimettere la querela, rilasciata dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] in data 23 febbraio 2022 e non il formale atto di remissione di querela da parte del procuratore speciale, poiché vi è stata accettazione della stessa da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - come attestato dal documento presente in atti -, la remissione di querela può considerarsi tacitamente avvenuta, in quanto desunta dai fatti obiettivi, inequivoci e concludenti di cui si è dato conto, tali da dimostrare compiutamente l'intenzione del querelante di lasciare impunito l'offensore (Sez. 4, n. 15081 del 18/09/1989, Rv. 182436); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
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