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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:803
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0600 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Comunicazione ufficiale da parte degli Stati membri dei nomi dei deputati eletti – Poteri del [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di difesa dell’immunità – Atti che non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento» Nella causa C‑600/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] , residente a Waterloo (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres , residente a Waterloo, rappresentati da P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da N. Görlitz, T. Lukácsi e J.-C.

Puffer, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C.

Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S.

Rossi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑388/19 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:421 ), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il loro ricorso diretto all’annullamento dell’istruzione del 29 maggio 2019 del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ha negato loro il beneficio del servizio di accoglienza e di assistenza offerto ai deputati europei neoeletti e la concessione di un accreditamento temporaneo (in prosieguo: «l’istruzione del 29 maggio 2019»), nonché del rifiuto del presidente di tale istituzione di riconoscere il loro status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019 (in prosieguo: la «lettera del 27 giugno 2019») (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»).

Contesto normativo Atto elettorale 2 L’articolo 5 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto ( GU 1976, L 278, pag. 5 ), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( GU 1976, L 278, pag. 1 ), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 ( GU 2002, L 283, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«atto elettorale»), dispone quanto segue: «1.

Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo (…) inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. (…)

2. Il mandato di ogni membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1». 3 L’articolo 8 dell’atto elettorale così dispone: «Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri[,] non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto». 4 Ai sensi dell’articolo 12 di tale atto: «[OSCURATO:PERSONA] (…) verifica i poteri dei membri del [OSCURATO:PERSONA] (…).

A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia». 5 L’articolo 13 del suddetto atto è così formulato: «1.

Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all’articolo [5] per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…), il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione.

Le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA] (…)».

Regolamento interno 6 L’articolo 3 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] applicabile alla nona legislatura (2019-2024) (in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Verifica dei poteri», è così formulato: «1.

A seguito delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] (…), il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] attira, al contempo, l’attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti [dell’atto elettorale] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (…).

2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] dichiara per iscritto, prima di sedere in [OSCURATO:PERSONA], di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (...), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’[atto elettorale].

Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della prima seduta del [OSCURATO:PERSONA] successiva alle elezioni.

Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (...), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, [dell’atto elettorale], il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di informazioni fornite dal suo [p]residente, ne constata la vacanza.

3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni [dell’atto elettorale], eccettuate quelle che, in conformità di tale [a]tto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale [a]tto rinvia.

La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento. (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 5, di tale regolamento interno, intitolato «Privilegi e immunità»: «(…)

2. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il [OSCURATO:PERSONA] opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.

L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione e dei suoi membri. (…)». 8 L’articolo 7 di detto regolamento interno, intitolato «Difesa dei privilegi e dell’immunità», prevede quanto segue: «1.

Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

3. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell’immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dalla circostanza che tale richiesta abbia condotto o meno all’adozione di una decisione.

4. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell’immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti.

5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo

1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 [TFUE] o se il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame». 9 L’articolo 8 del regolamento interno, intitolato «Azione d’urgenza del [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] per confermare l’immunità», stabilisce quanto segue: «1.

In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato.

Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il [OSCURATO:PERSONA].

2. Allorché il presidente [del [OSCURATO:PERSONA]] si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell’iniziativa d[i tale] presidente nella sua riunione successiva.

Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al [OSCURATO:PERSONA]». 10 L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità», così dispone: «1.

Ogni richiesta diretta al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2. Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

Il deputato che rappresenta il deputato o l’ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione.

3. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

4. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.

Gli emendamenti sono irricevibili.

In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5. La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.

6. Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato interessato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l’audizione, indicandone data e ora.

Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato interessato non compare all’audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all’ora proposte, precisandone i motivi.

Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti.

Al deputato interessato non è consentito il ricorso avverso la suddetta decisione.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato interessato ad essere ascoltato a una nuova data e ora.

Se il deputato interessato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione.

A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

7. Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta.

La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

9. La proposta di decisione della commissione è iscritta d’ufficio all’ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione.

Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell’immunità o di difesa di un privilegio o di un’immunità.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 173, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l’esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione.

In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

10. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica immediatamente la decisione del [OSCURATO:PERSONA] al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate.

Non appena il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] riceve dette informazioni, le comunica al [OSCURATO:PERSONA] nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.

12. [OSCURATO:PERSONA] esamina unicamente le richieste di revoca dell’immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

13. La commissione elabora i principi per l’applicazione del presente articolo.

14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono». 11 L’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I di tale regolamento interno, intitolato «Codice di condotta dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi», dispone quanto segue: «Ai fini della trasparenza, i deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) trasmettono al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall’inizio del loro mandato al [OSCURATO:PERSONA] [(…)]) mediante l’apposito modulo adottato dall’Ufficio di presidenza [di tale istituzione] a norma dell’articolo

9. Essi informano il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica».

Legge elettorale spagnola 12 L’articolo 224 della Ley orgánica 5/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110; in prosieguo: la «legge elettorale spagnola») stabilisce quanto segue: «1.

Entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alle elezioni, la [OSCURATO:PERSONA] [(Commissione elettorale centrale, Spagna)] procede allo spoglio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuna candidatura e alla proclamazione degli eletti.

2. Entro cinque giorni dalla loro proclamazione, i candidati eletti dovranno giurare o promettere solennemente di osservare la Constitución española (Costituzione spagnola) dinanzi alla [Commissione elettorale centrale].

Decorso tale termine, la [Commissione elettorale centrale] dichiarerà vacanti i seggi corrispondenti ai deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) che non abbiano giurato o promesso solennemente di osservare la Costituzione spagnola e sospese tutte le prerogative che potrebbero spettare loro in virtù della loro carica, fintantoché detto giuramento non venga prestato. (…)».

Fatti all’origine della controversia 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 13 a 36 della sentenza impugnata.

Essi, ai fini della presente sentenza, possono essere sintetizzati come segue. 14 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] era presidente della Generalitat de Cataluña (Generalità della Catalogna, Spagna) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres membro del Gobierno autonómico de Cataluña (Governo autonomo della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge n. 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge n. 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Catalogna, sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni, nel frattempo, erano state sospese in forza di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna). 15 A seguito dell’adozione di tali leggi e dello svolgimento di detto referendum, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico, in particolare, dei ricorrenti, per reati di «sedizione» e di «malversazione». 16 Con ordinanza del 9 luglio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato i ricorrenti contumaci, a seguito della loro partenza dal territorio spagnolo, e ha sospeso il procedimento penale fino al loro ritrovamento. 17 Successivamente, i ricorrenti sono stati eletti alle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019, sull’elenco della coalizione Lliures per Europa (Junts) [Liberi per l’Europa (Insieme)], da essi guidata.

Tale elenco ha ottenuto due seggi al [OSCURATO:PERSONA]. 18 Con l’istruzione del 29 maggio 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al segretario generale di tale istituzione che occorreva negare a tutti i candidati eletti in Spagna l’accesso allo «spazio di accoglienza» («welcome village») e la possibilità di beneficiare dell’assistenza fornita ai candidati neoeletti al [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «servizio speciale di accoglienza»), nonché sospendere il loro accreditamento fino alla conferma ufficiale della loro elezione, conformemente all’articolo 12 dell’atto elettorale.

I ricorrenti non hanno quindi potuto beneficiare del servizio speciale di accoglienza e sono stati loro negati l’accesso allo «spazio di accoglienza», nonché la concessione di un accreditamento e di un badge provvisori. 19 Il 13 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha adottato una decisione recante «[p]roclamazione dei deputati eletti al [OSCURATO:PERSONA] europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (in prosieguo: la «proclamazione del 13 giugno 2019»), la quale indicava che, conformemente all’articolo 224, paragrafo 1, della legge elettorale spagnola, e secondo i dati contenuti nei conteggi consolidati trasmessi da ciascuna Commissione elettorale provinciale, essa aveva proceduto a un nuovo conteggio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuno dei candidati e alla proclamazione dei nomi dei candidati eletti, tra i quali figuravano i ricorrenti.

La proclamazione del 13 giugno 2019 indicava altresì che i candidati eletti avrebbero prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, richiesto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, il 17 giugno 2019. 20 Con lettera del 14 giugno 2019 i ricorrenti hanno chiesto al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019, come figuravano nella proclamazione del 13 giugno 2019, di revocare l’istruzione del 29 maggio 2019 affinché essi potessero avere accesso ai locali del [OSCURATO:PERSONA] e beneficiare del servizio speciale di accoglienza nonché di permettere loro di prendere possesso dei loro seggi e di godere dei diritti relativi al loro status di membri del [OSCURATO:PERSONA] dal 2 luglio 2019, data di apertura della prima seduta plenaria successiva alle elezioni del 26 maggio 2019. 21 Il 15 giugno 2019 il magistrato inquirente del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto la richiesta dei ricorrenti di revoca dei mandati d’arresto nazionali, emessi nei loro confronti dai giudici penali spagnoli allo scopo di poterli giudicare nell’ambito del procedimento penale menzionato al punto 15 della presente sentenza. 22 Il 17 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei deputati eletti in Spagna (in prosieguo: la «comunicazione del 17 giugno 2019»).

Il nome dei ricorrenti non vi compariva. 23 Il 20 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha negato ai ricorrenti la possibilità di prestare il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola mediante una dichiarazione resa per iscritto dinanzi a un notaio in Belgio o tramite mandatari designati con atto notarile redatto in Belgio in quanto, a suo avviso, tale giuramento doveva essere prestato di persona. 24 Lo stesso giorno la Commissione elettorale centrale ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola e che, conformemente all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, essa aveva dunque dichiarato vacanti i seggi attribuiti a questi ultimi in [OSCURATO:PERSONA] nonché la sospensione temporanea di tutte le prerogative correlate alle loro funzioni fintantoché essi non avessero prestato tale giuramento (in prosieguo: la «comunicazione del 20 giugno 2019»). 25 Con lettera del 20 giugno 2019, i ricorrenti hanno chiesto al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di adottare in via urgente, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, ogni misura al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità e, in particolare, di difendere tali privilegi e immunità, di dichiarare che i mandati d’arresto nazionali nei loro confronti violavano tali privilegi e immunità, di cui beneficiavano in forza dell’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»), di dichiarare che l’articolo 9, secondo comma, di tale protocollo tutelava i deputati europei da qualsiasi restrizione della loro libera circolazione disposta da un’autorità giudiziaria che potesse impedire loro di espletare le formalità necessarie all’assunzione della loro carica e, infine, di trasmettere immediatamente la sua decisione alle competenti autorità spagnole. 26 Con lettera del 24 giugno 2019, i ricorrenti hanno ribadito, in sostanza, tutte le richieste presentate nelle loro lettere del 14 e del 20 giugno 2019, che erano rimaste senza risposta. 27 Con lettera del 27 giugno 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle lettere del 14, del 20 e del 24 giugno 2019, indicando, in sostanza, ai ricorrenti che non poteva trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA], in quanto i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole. 28 Il 28 giugno 2019, con ricorso registrato con il numero T‑388/19, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, da un lato, di annullare l’istruzione del 29 maggio 2019 e, dall’altro lato, di annullare i diversi atti contenuti, a loro avviso, nella lettera del 27 giugno 2019, vale a dire, in primo luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019; in secondo luogo, la dichiarazione di vacanza del seggio attribuito a ciascun ricorrente effettuata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di permettere loro di assumere le proprie funzioni, di esercitare il mandato di deputato europeo e di sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni del 26 maggio 2019, e, in quarto luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere un’iniziativa in via urgente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità. 29 Lo stesso giorno, i ricorrenti hanno accompagnato il loro ricorso con una domanda di provvedimenti provvisori, registrata con il numero T‑388/19 R, diretta alla sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di non prendere atto dei risultati, ufficialmente proclamati dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2019 e della conseguente decisione di prendere atto di un elenco diverso e incompleto di membri eletti, notificato il 17 giugno 2019 dalle autorità spagnole; in secondo luogo, della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di considerare che la comunicazione del 20 giugno 2019 privava di effetto la proclamazione dei ricorrenti in quanto membri eletti del [OSCURATO:PERSONA], e, in terzo luogo, della decisione del [OSCURATO:PERSONA] recante rifiuto di garantire, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno, il diritto dei ricorrenti di sedere in [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi organi in pieno godimento dei loro diritti a partire dall’apertura della sessione parlamentare e fino alla sua pronuncia sulle contestazioni sottoposte al [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità giudiziarie spagnole.

I ricorrenti chiedevano inoltre che fosse ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di adottare tutte le misure necessarie, inclusa la conferma dei loro privilegi e delle loro immunità derivanti dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per permettere loro di sedere in [OSCURATO:PERSONA] sin dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni. 30 Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, deputata europea, che agiva a nome dei ricorrenti, ha inviato al presidente del [OSCURATO:PERSONA] eletto il 3 luglio 2019 nonché al presidente e al vicepresidente della commissione giuridica di tale istituzione una richiesta proveniente da 38 deputati europei di diverse nazionalità e di diversi partiti politici, tra i quali lei stessa, diretta in particolare a che il [OSCURATO:PERSONA] difendesse, sul fondamento dell’articolo 9 del regolamento interno, l’immunità parlamentare dei ricorrenti, di cui all’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 31 Il 14 ottobre 2019 il magistrato inquirente della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], affinché questi potesse essere giudicato nell’ambito del procedimento penale menzionato al punto 15 della presente sentenza.

Gli stessi mandati d’arresto sono stati emessi nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres il 4 novembre 2019.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sono stati posti in stato di detenzione in Belgio rispettivamente il 17 ottobre e il 7 novembre 2019 e rilasciati, alle stesse date, a determinate condizioni. 32 Con due lettere del 10 dicembre 2019 redatte in termini simili, una indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner e l’altra a tutti i 38 deputati menzionati al punto 30 della presente sentenza, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non poter considerare i ricorrenti come membri del [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di comunicazione ufficiale delle loro elezioni da parte delle autorità spagnole. 33 Con sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), la Corte ha dichiarato segnatamente che occorreva ritenere che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al [OSCURATO:PERSONA], ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di tale proclamazione, nonché a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla prima sessione del medesimo, beneficiasse di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 34 Con ordinanza del 1o luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑388/19 R , EU:T:2019:467 ), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori menzionata al punto 29 della presente sentenza e ha riservato le spese. 35 Con ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P(R) , EU:C:2019:1149 ], la vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 ( T‑388/19 R , EU:T:2019:467 ), ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo e ha riservato le spese. 36 Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato che tale istituzione prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), dell’elezione dei ricorrenti al [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 2 luglio 2019 (in prosieguo: l’«atto del 13 gennaio 2020»). 37 Il 20 febbraio 2020 i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro la lettera del 10 dicembre 2019 indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner dal presidente del [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricorso è stato registrato con il numero T‑115/20. 38 Con ordinanza del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑388/19 R-RENV

, EU:T:2020:114 ), il presidente del Tribunale, pronunciandosi sul rinvio successivo all’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P (R) , EU:C:2019:1149 ], ha dichiarato che, tenuto conto della sopravvenienza dell’atto del 13 gennaio 2020, non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese. 39 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, respinto il ricorso menzionato al punto 28 della presente sentenza con la motivazione che esso era diretto contro atti che non potevano essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 40 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, in subordine, annullare gli atti controversi, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese. 41 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese relative al procedimento di impugnazione. 42 il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in mancanza, in quanto infondata e – condannare i ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione 43 A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Con il primo motivo di impugnazione, essi contestano la motivazione con cui il Tribunale ha respinto le loro conclusioni dirette all’annullamento degli atti controversi in quanto irricevibili per il motivo che essi non avevano modificato la loro situazione giuridica.

Con il secondo motivo di impugnazione, essi chiedono alla Corte, in subordine, di riconsiderare la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ) e sollevano, in mancanza, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 12 dell’atto elettorale.

Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano la motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato che la mancata adozione, da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA], di un’iniziativa in via urgente al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento.

Infine, con il quarto motivo di impugnazione, essi criticano il Tribunale per aver dichiarato che la loro argomentazione volta a contestare l’asserito rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere la loro richiesta di difesa dei loro privilegi e immunità alla commissione competente di tale istituzione era diretta contro un atto inesistente, non avendo gli interessati presentato una siffatta richiesta sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione Argomenti delle parti 44 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene, in via principale, che l’impugnazione è irricevibile nel suo insieme, per il motivo che, in sostanza, essa non soddisfa i requisiti previsti all’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non individuando in modo sufficientemente preciso e chiaro le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di contestazione e gli argomenti di diritto sottesi alla loro domanda.

Esso afferma altresì che il ricorso si limita a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, di modo che costituisce, in realtà, una domanda di riesame del ricorso presentato dinanzi a quest’ultimo, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 45 Nei loro argomenti in risposta ai diversi motivi di impugnazione dedotti dai ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono altresì che tali motivi sono, in gran parte, irricevibili.

Giudizio della Corte 46 Se è vero che le memorie dei ricorrenti sono in parte assimilabili a una domanda di riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e appaiono in diversi punti confuse e ridondanti, occorre tuttavia constatare che l’impugnazione nel suo insieme, così come l’argomentazione principale sviluppata a sostegno di ciascuno dei motivi di impugnazione, menziona le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di contestazione nonché, in modo sufficientemente preciso da consentire alla Corte di statuire, gli argomenti di diritto con i quali i ricorrenti intendono metterle in discussione. 47 In tali circostanze, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, l’impugnazione, nel suo insieme, non viola i requisiti previsti all’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Ciò non vale neppure per l’argomentazione dedotta a sostegno di ciascuno dei motivi di impugnazione. 48 Ne consegue che i motivi di irricevibilità opposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna devono essere respinti.

Sul merito Sul primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 49 Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Tribunale ha viziato la sentenza impugnata con errori di diritto alla luce dell’articolo 263 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con errori di qualificazione giuridica e con diversi snaturamenti nel dichiarare che gli atti controversi non potevano essere oggetto di un ricorso di annullamento per il motivo che essi non avevano comportato alcun cambiamento nella loro situazione giuridica. 50 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera del 27 giugno 2019, i ricorrenti criticano principalmente il Tribunale per aver dichiarato che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere atto delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, che riflettevano la posizione delle autorità spagnole secondo cui essi non facevano parte dei deputati eletti in quanto non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, e non dei risultati del 13 giugno 2019, che riflettevano i voti espressi in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019.

A tal riguardo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da snaturamento in quanto si baserebbe sull’idea che le comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019 riflettevano i risultati delle elezioni del 26 maggio 2019. 51 I ricorrenti fanno valere che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’atto elettorale, essi avevano comunque il diritto di sedere provvisoriamente con gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla sessione aperta il 2 luglio 2019, anche se i loro poteri non erano stati ancora verificati.

L’adozione, successivamente, dell’atto del 13 gennaio 2020 avrebbe confermato tale interpretazione. 52 A loro avviso, il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto alla luce dell’articolo 223 TFUE e avrebbe viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando che la determinazione delle condizioni o dei requisiti preliminari all’entrata in carica dei deputati europei rientrava in una competenza concorrente con gli Stati membri, mentre essa rientra in una competenza esclusiva dell’Unione.

Come risulterebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ) e dall’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P(R) , EU:C:2019:1149 ], il diritto spagnolo violerebbe il diritto dell’Unione in quanto introdurrebbe requisiti supplementari rispetto a quelli previsti da quest’ultimo, che non rientrerebbero nella procedura elettorale nazionale, dato che quest’ultima si conclude, a loro avviso, con la proclamazione dei risultati.

I ricorrenti ritengono che spettasse al [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 12 dell’atto elettorale, definire tale punto come rientrante in una contestazione elettorale portata dinanzi ad esso sul fondamento di tale atto.

Il Tribunale sarebbe altresì incorso nella sentenza impugnata in omessa pronuncia e in un errore di diritto, nonché avrebbe violato l’articolo 47 della Carta, respingendo in quanto inoperante l’argomento vertente sull’incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a stabilire il requisito del giuramento di osservanza della Costituzione spagnola di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola. 53 I ricorrenti ritengono inoltre che il Tribunale abbia proceduto ad una sostituzione illegittima della motivazione della lettera del 27 giugno 2019 e abbia snaturato i termini di quest’ultima rilevando in vari punti della sentenza impugnata che essa non era fondata sulla constatazione che i ricorrenti non avevano acquisito lo status di deputato europeo ma soltanto su quella che essi non soddisfacevano i requisiti formali che consentivano di esercitare i loro mandati. 54 Inoltre, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è viziata da snaturamento, da contraddittorietà della motivazione e viola gli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale, l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta nonché la sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ), in quanto il Tribunale ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva prendere atto dei risultati proclamati il 13 giugno 2019, mentre tale proclamazione non era stata oggetto di alcuna contestazione e costituiva l’unico atto giuridicamente vincolante di cui esso doveva tener conto, ad esclusione delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, che non lo vincolavano.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sia venuto meno al suo obbligo di leale cooperazione non avendo comunicato al [OSCURATO:PERSONA] i risultati proclamati ufficialmente il 13 giugno 2019 non dispensava tale istituzione dal prenderne atto. 55 Anche supponendo che si dovesse ritenere necessaria una notifica dei risultati al [OSCURATO:PERSONA], circostanza che i ricorrenti contestano, essi ritengono che, contrariamente a quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la proclamazione del 13 giugno 2019 fosse comunque sufficiente affinché il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a prendere atto del fatto che essi erano stati eletti deputati europei. 56 I ricorrenti sostengono inoltre che la motivazione della sentenza impugnata equivale a dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe prendere atto di qualsiasi atto proveniente dalle autorità nazionali, anche di quelli che siano stati adottati da queste ultime senza esserne competenti, il che sarebbe contrario alla sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 ).

Essi ritengono che tale motivazione non tenga conto neanche del fatto che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 232 TFUE, non autorizza gli Stati membri a disporre la sospensione, anche temporanea, del mandato di un deputato europeo e, in tal modo, a modificare il numero di deputati e quindi la composizione del [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, essi fanno valere che la causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 dicembre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑97/91 , EU:C:1992:491 ), si distingue dalla presente causa. 57 Indicando al contempo che tale punto verte sul merito della causa e non sul rispetto delle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento previsto all’articolo 263 TFUE, i ricorrenti fanno altresì valere che la decisione adottata, a loro avviso, dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], di impedire loro di sedere in seno a tale istituzione, ha comportato nei loro confronti una «violazione particolarmente grave e senza precedenti» dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto elettorale, relativi alla loro eleggibilità, in contrasto con le posizioni adottate dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, denominata «Commissione di Venezia». 58 Infine, il Tribunale avrebbe altresì viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento o, quanto meno, avrebbe frainteso la portata delle memorie ad esso sottoposte dichiarando che era pacifico che i ricorrenti non avevano rispettato l’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, sebbene un ricorso a tale riguardo fosse pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale). 59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’istruzione del 29 maggio 2019, i ricorrenti sostengono che tale atto, che li riguardava direttamente e individualmente, era inscindibile dalla lettera del 27 giugno 2019 e che il Tribunale ha snaturato o, quanto meno, travisato i fatti e viziato la sentenza impugnata con contraddittorietà della motivazione dichiarando che gli effetti di tale istruzione erano terminati il 17 giugno 2019.

La motivazione di tale sentenza sarebbe altresì viziata da manifesti errori di diritto nella parte in cui indica che l’istruzione del 29 maggio 2019 non era all’origine dell’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni. 60 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritengono che gli argomenti addotti dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di impugnazione debbano essere respinti. – Giudizio della Corte 61 Per quanto riguarda, in primo luogo la lettera del 27 giugno 2019, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dai trattati. 62 Per quanto riguarda l’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di adozione di una procedura elettorale uniforme, la procedura resta disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali, fatte salve le disposizioni dell’atto elettorale, conformemente all’articolo 8 di tale atto (sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑115/21 P , EU:C:2022:1021 , punto 60 ). 63 L’articolo 12 di detto atto dispone che il [OSCURATO:PERSONA] «prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni [dello stesso], fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui [tale atto] rinvia». 64 Come la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’atto elettorale, l’espressione «prendere atto» esclude qualsiasi margine di discrezionalità da parte del [OSCURATO:PERSONA] per designare i deputati eletti, mentre le autorità nazionali sono le sole competenti a tal fine, conformemente alla procedura disciplinata dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA], C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 , punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata). 65 Dalla formulazione stessa dell’articolo 12 dell’atto elettorale risulta che, in tale contesto, spetta soltanto al [OSCURATO:PERSONA] statuire sulle contestazioni sollevate sul fondamento dell’atto elettorale.

Tale istituzione non dispone invece di alcuna competenza che la autorizzi a controllare la regolarità o la conformità, alla luce del diritto dell’Unione, della procedura elettorale nazionale o della proclamazione dei risultati da parte delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA], C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 , punti da 55 a 57 , 60 , 67 e 68 ).

Ciò vale anche nei casi in cui l’atto elettorale rinvia esso stesso al diritto nazionale. 66 L’attuazione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri prevista dall’atto elettorale è garantita in particolare dall’articolo 3 del regolamento interno, il quale prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti degli Stati membri comunichino al [OSCURATO:PERSONA] i nomi dei deputati eletti.

Solo i deputati i cui nomi figurano nell’elenco comunicato dalle autorità nazionali sono successivamente sottoposti alle formalità di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento interno, tra le quali figura la verifica dei loro poteri. 67 La circostanza che l’elenco comunicato al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità nazionali non corrisponda ai risultati proclamati ufficialmente da uno Stato membro, contrariamente a quanto previsto all’articolo 12 dell’atto elettorale, o, più in generale, che tale elenco sia viziato da errori od omissioni, non può consentire a tale istituzione di discostarsi dai nomi dei deputati eletti che le sono stati ufficialmente comunicati dalle autorità nazionali. 68 Infatti, oltre al fatto che la verifica dell’esattezza dell’elenco dei deputati eletti comunicato dagli Stati membri costituirebbe un compito in pratica impossibile da svolgere per il [OSCURATO:PERSONA], essa equivarrebbe a consentire a tale istituzione di controllare la conformità al diritto dell’Unione della procedura elettorale nazionale, e quindi i risultati delle elezioni disciplinate da tale procedura, il che sarebbe in contrasto con la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri prevista dall’atto elettorale. 69 Nel sistema completo di rimedi giurisdizionali istituito dal diritto dell’Unione, un siffatto controllo spetta unicamente ai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, o a quest’ultima, investita di un ricorso per inadempimento sul fondamento dell’articolo 258 TFUE [v., in tal senso, per analogia, ordinanza della vice presidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/20 P(R) , EU:C:2020:818 , punto 66 ]. 70 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’argomentazione dei ricorrenti relativa alla lettera del 27 giugno 2019. 71 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che la lettera del 27 giugno 2019 non avesse modificato la situazione giuridica dei ricorrenti e che essa non potesse quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE in quanto, come ha dichiarato, in particolare, ai punti 104, 114 e da 117 a 119 di tale sentenza, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a prendere atto, come era tenuto, dell’elenco dei deputati eletti comunicatogli dalle autorità spagnole il 17 e il 20 giugno 2019, che costituiva per lui una situazione preesistente. 72 Il Tribunale ha precisato, ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che l’obbligo di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola sia contrario al diritto dell’Unione per il motivo che non farebbe parte della procedura elettorale nazionale rientrante nella competenza degli Stati membri, non spettava al [OSCURATO:PERSONA] né, di conseguenza, al Tribunale, nell’ambito del ricorso di cui era investito, pronunciarsi su tale punto, dato che una tale contestazione deve essere decisa dai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte, o direttamente da quest’ultima nell’ambito di un ricorso per inadempimento sul fondamento dell’articolo 258 TFUE. 73 Il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti da 142 a 144 della sentenza impugnata, che l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui le formalità necessarie per sedere in [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere espletate esclusivamente dinanzi a tale istituzione non trovava conferma nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). 74 Nell’impugnazione, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e di aver viziato la sentenza impugnata con omessa pronuncia e con diversi snaturamenti nel dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere atto dell’elenco dei deputati eletti che gli era stato ufficialmente comunicato dalle autorità spagnole. 75 Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte ai punti da 60 a 68 della presente sentenza che il Tribunale, che non ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019 o il contenuto della lettera del 27 giugno 2019, non è incorso in alcun errore di diritto in relazione agli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale né ha violato l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, nel dichiarare che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non poteva, a pena di violare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri istituita dall’atto elettorale, discostarsi dall’elenco dei deputati eletti che gli era stato ufficialmente notificato dalle autorità spagnole, di cui non era competente a controllare l’esattezza. 76 L’articolo 5, paragrafo 1, dell’atto elettorale, il quale precisa che il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del [OSCURATO:PERSONA] inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione, non è tale da mettere in discussione detta conclusione, dal momento che tale disposizione si limita a definire i limiti temporali del mandato dei membri del [OSCURATO:PERSONA] e non disciplina la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia elettorale. 77 Ciò non vale neppure per la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ).

Occorre infatti rilevare che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte era stata interpellata in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) sulla questione, distinta, del momento in cui una persona eletta al [OSCURATO:PERSONA] acquisisce lo status di membro di tale istituzione, al fine di determinare la data a partire dalla quale essa beneficia dell’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, connessa a tale status .

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] era acquisito a partire dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, riguardo alla quale essa ha rilevato che era avvenuta il 13 giugno 2019 per quanto riguarda le elezioni tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019.

Essa non ha invece preso posizione sulle conseguenze che il [OSCURATO:PERSONA] deve trarre dalla comunicazione da parte delle autorità nazionali dell’elenco dei deputati eletti e, in particolare, sulla questione se tale istituzione fosse o meno vincolata da una siffatta comunicazione, che non era oggetto dei quesiti del giudice del rinvio. 78 In realtà, lungi dall’essere a sostegno delle affermazioni dei ricorrenti, la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ) avvalora, al contrario, l’analisi del Tribunale, in quanto la Corte ha rilevato, al punto 69 di tale sentenza, che il [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza che gli consenta di mettere in discussione la regolarità della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali o di controllarne la conformità con il diritto dell’Unione, il che, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, lascia intendere che il [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di prendere atto delle comunicazioni ufficiali dei risultati che gli sono indirizzate dalle autorità nazionali, quali, nel caso di specie, la comunicazione del 17 giugno 2019. 79 Il Tribunale non ha quindi disatteso la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), ritenendo, al punto 130 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a prendere atto dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità nazionali, non essendo tale istituzione competente ad esercitare un qualsivoglia controllo sul contenuto di detto elenco. 80 Peraltro, non si può neppure contestare al Tribunale di aver disatteso l’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P (R) , EU:C:2019:1149 ], con la quale la vicepresidente della Corte ha statuito, prima di dichiarare, che non si poteva escludere che la procedura elettorale nazionale rientrante nella competenza degli Stati membri dovesse essere considerata come conclusa con la proclamazione dei risultati, ad esclusione di ogni formalità successiva.

Infatti, come dichiarato dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, quand’anche il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna abbia ecceduto la propria competenza sancendo l’obbligo di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, tale circostanza non incide sull’obbligo del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni che gli sono ufficialmente comunicati dalle autorità nazionali. 81 A tal riguardo, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale non si è pronunciato sulle questioni se il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fosse competente, alla luce dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 8 dell’atto elettorale, a sancire il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, o se tale requisito fosse contrario al diritto dell’Unione.

Dopo aver rilevato, al punto 117 della sentenza impugnata, con motivi esenti da snaturamento, che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto a tale articolo 224, paragrafo 2, esso ha invece ritenuto, al punto 131 di tale sentenza, senza commettere errori di diritto né incorrere in detta sentenza in omessa pronuncia, che, così come il [OSCURATO:PERSONA] non poteva rimettere in discussione la legittimità dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019, esso stesso non era competente a risolvere siffatte questioni.

Il Tribunale ne ha correttamente dedotto, al punto 135 della medesima sentenza, che l’argomentazione dei ricorrenti vertente sull’incompetenza delle autorità spagnole a prevedere l’obbligo enunciato all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola doveva essere respinta in quanto inoperante. 82 Tenuto conto dei motivi che precedono, l’argomentazione dei ricorrenti diretta contro la motivazione ad abundantiam accolta dal Tribunale ai punti da 132 a 134 della sentenza impugnata, con la quale esso ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una competenza esclusiva ad enunciare le condizioni e i requisiti preliminari all’entrata in carica dei deputati, deve essere respinta in quanto inoperante. 83 La circostanza che, successivamente alla lettera del 27 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato l’atto del 13 gennaio 2020 che autorizza i ricorrenti a occupare i loro seggi senza procedere alla previa verifica dei loro poteri, traendo così le conseguenze che esso riteneva di dover attribuire alla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), non è in ogni caso idonea a modificare la natura giuridica della lettera del 27 giugno 2019, come ha dichiarato il Tribunale ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata. 84 Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’analisi che precede non equivale a consentire agli Stati membri di sottrarsi alla ripartizione delle competenze prevista dall’atto elettorale o di violare l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 232 TFUE, potendo l’eventuale inosservanza di tali disposizioni essere contestata dinanzi ai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte, o direttamente dinanzi a quest’ultima sul fondamento dell’articolo 258 TFUE. 85 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’istruzione del 29 maggio 2019, il Tribunale, dopo averne descritto e analizzato il tenore, ha dichiarato, ai punti 184 e 185 della sentenza impugnata, che tale istruzione non aveva avuto l’effetto di impedire ai ricorrenti di procedere alle formalità preliminari all’assunzione delle funzioni dei deputati costituite dalla dichiarazione di non incompatibilità e dalla dichiarazione di interessi finanziari, e che essa non era quindi all’origine della loro impossibilità di sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura, il 2 luglio 2019, della prima sessione successiva alle elezioni.

Ai punti 186 e 187 di tale sentenza, esso ha ritenuto che tale istruzione non avesse modificato la situazione giuridica dei ricorrenti e che le loro conclusioni dirette all’annullamento di quest’ultima dovessero di conseguenza essere respinte in quanto irricevibili. 86 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 179 a 182 della sentenza impugnata, innanzitutto, che tale istruzione, con la quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si limitava a indicare che occorreva «congelare» o sospendere l’accesso allo «spazio di accoglienza» e non procedere all’accreditamento temporaneo dei deputati spagnoli in attesa della comunicazione dei risultati definitivi da parte delle autorità spagnole, fosse assimilabile a una misura organizzativa interna e avesse natura provvisoria, poiché i suoi effetti erano terminati alla data di tale comunicazione.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che dalla sua natura provvisoria derivava che l’istruzione del 29 maggio 2019 non pregiudicava la possibilità per i ricorrenti di poter beneficiare in seguito di un accreditamento definitivo.

Infine, esso ha ricordato che era la circostanza che i ricorrenti non apparivano sulla comunicazione dell’elenco ufficiale dei risultati comunicato dalle autorità spagnole che ostava a che essi potessero occupare i loro seggi, e non la mancata sottoscrizione delle loro dichiarazioni di interessi finanziari e di non incompatibilità, in quanto tali dichiarazioni potevano, secondo il regolamento interno, essere sottoscritte successivamente all’apertura della prima sessione parlamentare successiva alle elezioni. 87 Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento o travisato i fatti analizzando l’istruzione del 29 maggio 2019 come un atto distinto dalla lettera del 27 giugno 2019, e ritenendo che gli effetti di tale istruzione fossero terminati alla data della comunicazione ufficiale dei risultati da parte delle autorità spagnole, il 17 giugno 2019.

Di conseguenza, anche l’argomentazione relativa alla violazione dei diritti della difesa derivante dagli snaturamenti dedotti deve essere respinta. 88 Quanto all’eventuale contraddizione che esisterebbe tra la motivazione di cui al punto 181 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che i ricorrenti non abbiano effettuato le loro dichiarazioni di interessi finanziari e di non incompatibilità non era tale da impedire loro di sedere in [OSCURATO:PERSONA] sin dall’apertura della sua prima sessione successiva alle elezioni, e quella di cui al punto 183 di tale sentenza, con cui il Tribunale ha indicato che i ricorrenti non sostenevano che l’istruzione del 29 maggio 2019 aveva loro impedito di sottoscrivere siffatte dichiarazioni, si deve necessariamente constatare che, come rivela l’impiego dei termini «in aggiunta», tale punto 183 risulta formulato ad abundantiam rispetto ai motivi esenti da errori di diritto o da snaturamento figuranti ai punti da 179 a 182 di detta sentenza.

Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti specificamente diretto contro detto punto 183 deve essere respinto in quanto inoperante. 89 Infine, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, ai punti da 184 a 187 della sentenza impugnata, deducendo dalla motivazione contenuta, in particolare, ai punti da 179 a 182 di tale sentenza, che l’istruzione del 29 maggio 2019 non era all’origine dell’impossibilità per i ricorrenti di sedere in [OSCURATO:PERSONA] e che essa non aveva modificato la loro situazione giuridica, cosicché le domande di annullamento presentate dai ricorrenti avverso tale istruzione dovevano essere respinte in quanto irricevibili. 90 Dal complesso delle suesposte considerazioni emerge che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 91 Con il secondo motivo di impugnazione, che essi deducono in subordine, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver accolto un’interpretazione erronea della ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e il [OSCURATO:PERSONA] prevista all’articolo 12 dell’atto elettorale.

In tal modo, essi invitano la Corte a riconsiderare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ).

Essi ritengono, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque competente, pena la violazione del principio di effettività, a statuire su una contestazione elettorale fondata sull’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno e che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con un errore di diritto dichiarando, senza riserve, che l’atto elettorale escludeva la competenza del [OSCURATO:PERSONA] a statuire sulle contestazioni fondate sul diritto nazionale, anche quando l’atto elettorale opera un rinvio a tale diritto.

Essi aggiungono che il giudice dell’Unione dovrebbe essere in grado di controllare tutti gli atti che privano un deputato europeo dei suoi diritti. 92 In ulteriore subordine, i ricorrenti fanno valere che l’articolo 12 dell’atto elettorale o qualsiasi altra disposizione di tale atto, dello statuto dei deputati europei o di diritto dell’Unione da cui risulti che tale istituzione è vincolata dalle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in materia elettorale, anche quando esse eccedono la loro competenza, è contrario al diritto primario, e in particolare agli articoli 10 e 14 TUE nonché all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta. 93 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono, in sostanza, che, tenuto conto della risposta al primo motivo di impugnazione, non occorre che la Corte esamini il secondo motivo di impugnazione in quanto verte sulla messa in discussione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ). 94 [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché sollevata per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione o, in subordine, in quanto, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 95 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato erroneamente la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia elettorale, e più in particolare l’articolo 12 dell’atto elettorale, applicando, nella sentenza impugnata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ).

Orbene, dalla motivazione accolta in risposta al primo motivo di impugnazione, in particolare ai punti da 59 a 67 della presente sentenza, risulta che tale argomentazione deve essere respinta. 96 Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità sollevata in subordine dai ricorrenti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso.

Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe infatti ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella sottoposta al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Euranimi/Commissione, C‑95/23 P , EU:C:2024:177 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 97 Nel caso di specie, oltre al fatto che l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti nell’ambito del secondo motivo di impugnazione non è accompagnata dalle precisazioni che consentono di valutarne la fondatezza, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale eccezione di illegittimità è stata sollevata per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione.

Essa deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. 98 Da quanto precede risulta che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua interezza.

Sul terzo e sul quarto motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 99 Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano, in sostanza, il Tribunale per aver commesso un errore di diritto e per aver insufficientemente motivato la sentenza impugnata dichiarando che il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere un’iniziativa in via urgente sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno non costituiva un atto impugnabile sulla base dell’articolo 263 TFUE.

Essi ritengono che, nel caso di specie, il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che un siffatto rifiuto non era connesso al rifiuto di riconoscere loro lo status di deputati europei.

Secondo i ricorrenti, statuendo come ha fatto, il Tribunale ha violato il dovere di assistenza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi membri che deriverebbe dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno.

Essi indicano altresì che, se si dovesse interpretare la sentenza impugnata nel senso che il Tribunale avrebbe ritenuto che il rifiuto contestato costituisse un atto inesistente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto e da snaturamento. 100 Con il quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando che essi non avevano presentato alcuna richiesta di difesa della loro immunità sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.

Essi ritengono altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 ottobre 2008, Marra ( C‑200/07 e C‑201/07 , EU:C:2008:579 ), dichiarando che il rifiuto di comunicare una siffatta richiesta in seduta plenaria non produceva effetti giuridici impugnabili sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. 101 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono, in sostanza, che, se non respinto in quanto irricevibile, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Essi sostengono che il quarto motivo di impugnazione deve, a sua volta, essere respinto in quanto inoperante o, in mancanza, in quanto anch’esso infondato. – Giudizio della Corte 102 Il terzo e il quarto motivo di impugnazione sollevano questioni comuni relative all’articolazione e al contenuto dei meccanismi di difesa dei privilegi e delle immunità previsti rispettivamente agli articoli 7 e 9 e all’articolo 8 del regolamento interno.

Essi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente. 103 Ai punti da 155 a 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che il presidente di tale istituzione non abbia preso un’iniziativa in via urgente al fine di confermare i privilegi e le immunità dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno non derivava dall’eventuale rifiuto di tale presidente di riconoscere loro lo status di deputato europeo, bensì dalla mancata attuazione del suo potere discrezionale di prendere o meno una siffatta iniziativa.

Il Tribunale ne ha dedotto che il mancato esercizio di un siffatto potere non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

Esso ha peraltro precisato, con una motivazione svolta ad abundantiam , che, anche supponendo che la mancata adozione di una siffatta iniziativa da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] derivi dall’asserito rifiuto di quest’ultimo di riconoscere loro lo status di deputati europei, un siffatto rifiuto sarebbe stato in ogni caso privo di effetto vincolante nei confronti delle autorità spagnole. 104 Ai punti da 160 a 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi respinto in quanto diretta contro un atto inesistente l’argomentazione con cui i ricorrenti contestavano, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare alla commissione competente la loro richiesta di difesa dei loro privilegi e immunità, per il motivo che essi non avevano presentato una siffatta richiesta sul fondamento degli articoli 7 e 9 di tale regolamento interno. 105 L’articolo 7 del regolamento interno disciplina la difesa dei privilegi e delle immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA].

Esso dispone in particolare, al suo paragrafo 1, che, nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento interno, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

La formulazione dell’articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento interno implica che la decisione di non accogliere una siffatta richiesta può essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. 106 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno, che stabilisce procedure in materia di immunità, precisa che la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento interno può essere rivolta al [OSCURATO:PERSONA] da un deputato o da un ex deputato, o ancora da un altro deputato, autorizzato a rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato.

L’articolo 9, paragrafi da 3 a 14, di detto regolamento interno specifica la procedura applicabile a simili richieste, che comprende in particolare una fase di esame da parte della commissione competente del [OSCURATO:PERSONA], la possibilità per il deputato o l’ex deputato interessato di essere ascoltato e di presentare qualsiasi elemento di prova che ritenga pertinente, l’esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] della proposta o delle proposte di decisione della commissione nonché la comunicazione della misura adottata al deputato o ex deputato interessato e allo Stato membro interessato. 107 L’articolo 8 del regolamento interno disciplina invece l’azione in via urgente del presidente del [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare l’immunità di un deputato.

Tale articolo prevede che, qualora un deputato sia arrestato o privato della sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il presidente del [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere in via urgente un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità dell’interessato.

Quando si avvale di tale potere, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] comunica la sua iniziativa a tale commissione, che ne prende atto nella sua riunione successiva, e ne informa detta istituzione. 108 Da tali disposizioni risulta che il regolamento interno prevede due meccanismi distinti di protezione dei privilegi e delle immunità dei deputati europei.

L’uno, previsto agli articoli 7 e 9 del regolamento interno, è avviato su richiesta rivolta al presidente del [OSCURATO:PERSONA] e trattato secondo le modalità procedurali previste da tale articolo 9, destinate in particolare a garantire i diritti del deputato o dell’ex deputato interessato.

Essa dà luogo a una decisione del [OSCURATO:PERSONA] che, come indica l’articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento interno può essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

L’altro, previsto all’articolo 8 dello stesso regolamento interno, rientra invece nell’iniziativa individuale del presidente del [OSCURATO:PERSONA], che decide da solo e non è disciplinata da alcun formalismo procedurale, essendo quest’ultimo soltanto tenuto ad informarne successivamente la commissione competente del [OSCURATO:PERSONA] e la stessa istituzione. 109 Pertanto, contrariamente agli articoli 7 e 9 del regolamento interno, l’articolo 8 dello stesso conferisce al presidente del [OSCURATO:PERSONA] il potere autonomo di prendere in via urgente un’iniziativa al fine di confermare i privilegi e le immunità di un deputato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste a tale articolo

8. Risulta altresì dall’impianto sistematico di detto articolo 8, letto alla luce delle restanti disposizioni del regolamento interno, che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a prendere una siffatta iniziativa, ma dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale che esclude il diritto dei deputati di esigere che egli prenda una posizione in un senso determinato (v., per analogia, sentenza del 9 dicembre 2014, Schönberger/[OSCURATO:PERSONA], C‑261/13 P , EU:C:2014:2423 , punto 24 ). 110 Ne consegue che, come dichiarato dal Tribunale ai punti da 155 a 157 della sentenza impugnata, in modo sufficientemente motivato e senza commettere errori di diritto in relazione all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, la mancata attuazione da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della facoltà conferitagli dall’articolo 8 di tale regolamento interno, che non deriva dall’asserito rifiuto di quest’ultimo di riconoscere loro lo status di deputato europeo, bensì dall’esercizio, da parte dello stesso, dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 111 L’argomentazione sviluppata dai ricorrenti contro la motivazione adottata ad abundantiam dal Tribunale al punto 158 della sentenza impugnata deve, dal canto suo, essere respinta in quanto inoperante. 112 Risulta, peraltro, dal fascicolo sottoposto alla Corte che il Tribunale non ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando, ai punti 163 e 164 della stessa, che la richiesta dei ricorrenti diretta alla difesa dei loro privilegi e immunità era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno e non sugli articoli 7 e 9 di quest’ultimo, che essa non menzionava. 113 Sempre correttamente il Tribunale ha dichiarato, ai punti 165 e 166 della sentenza impugnata, che la contestazione da parte dei ricorrenti dell’asserito rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare la loro richiesta alla commissione competente di tale istituzione era diretta contro un atto materialmente inesistente, in assenza di richiesta presentata sul fondamento degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.

Una tale comunicazione previa per esame da parte della commissione competente riguarda, infatti, unicamente le richieste di difesa dei privilegi e delle immunità presentate sul fondamento degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, i quali istituiscono, come dichiarato ai punti 107 e 108 della presente sentenza, un meccanismo distinto da quello previsto all’articolo 8 di tale regolamento interno. 114 Occorre inoltre precisare che l’argomentazione vertente sul fatto che, statuendo come ha fatto, il Tribunale avrebbe disatteso la sentenza del 21 ottobre 2008, Marra ( C‑200/07 e C‑201/07 , EU:C:2008:579 ), non può essere accolta, dal momento che tale sentenza verte sulla questione, distinta, delle conseguenze che un giudice nazionale investito di un’azione contro un deputato europeo deve trarre dall’esistenza di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità presentata al [OSCURATO:PERSONA] dall’interessato.

Non se ne possono comunque trarre conclusioni per quanto riguarda la natura della mancata adozione di un’iniziativa in via urgente come quella prevista all’articolo 8 del regolamento interno. 115 Da tutto quanto precede risulta che il terzo e il quarto motivo di impugnazione devono essere respinti e, pertanto, che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese 116 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 117 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 118 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa C‑600/22 P-R. 119 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che le spese sostenute da una parte interveniente in primo grado che abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, qualora non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, restino a suo carico.

Nel caso di specie, occorre decidere che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, interveniente in primo grado che ha partecipato alla fase scritta del procedimento nell’ambito della presente impugnazione, si farà carico delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa C‑600/22 P-R.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0600 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Comunicazione ufficiale da parte degli Stati membri dei nomi dei deputati eletti – Poteri del [OSCURATO:PERSONA] – Richiesta di difesa dell’immunità – Atti che non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento» Nella causa C‑600/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] , residente a Waterloo (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres , residente a Waterloo, rappresentati da P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da N. Görlitz, T. Lukácsi e J.-C. Puffer, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑388/19 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:421 ), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il loro ricorso diretto all’annullamento dell’istruzione del 29 maggio 2019 del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ha negato loro il beneficio del servizio di accoglienza e di assistenza offerto ai deputati europei neoeletti e la concessione di un accreditamento temporaneo (in prosieguo: «l’istruzione del 29 maggio 2019»), nonché del rifiuto del presidente di tale istituzione di riconoscere il loro status di deputati europei, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019 (in prosieguo: la «lettera del 27 giugno 2019») (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»). Contesto normativo Atto elettorale 2 L’articolo 5 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto ( GU 1976, L 278, pag. 5 ), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 ( GU 1976, L 278, pag. 1 ), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 ( GU 2002, L 283, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«atto elettorale»), dispone quanto segue: «1.   Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo (…) inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. (…) 2.   Il mandato di ogni membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1». 3 L’articolo 8 dell’atto elettorale così dispone: «Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri[,] non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto». 4 Ai sensi dell’articolo 12 di tale atto: «[OSCURATO:PERSONA] (…) verifica i poteri dei membri del [OSCURATO:PERSONA] (…). A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia». 5 L’articolo 13 del suddetto atto è così formulato: «1.   Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…) scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato. 2.   Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all’articolo [5] per la restante durata di detto periodo. 3.   Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] (…), il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il [OSCURATO:PERSONA] (…)». Regolamento interno 6 L’articolo 3 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] applicabile alla nona legislatura (2019-2024) (in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Verifica dei poteri», è così formulato: «1.   A seguito delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] (…), il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] attira, al contempo, l’attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti [dell’atto elettorale] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (…). 2.   Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] dichiara per iscritto, prima di sedere in [OSCURATO:PERSONA], di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (...), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’[atto elettorale]. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della prima seduta del [OSCURATO:PERSONA] successiva alle elezioni. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta. Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al [OSCURATO:PERSONA] (...), ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, [dell’atto elettorale], il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di informazioni fornite dal suo [p]residente, ne constata la vacanza. 3.   [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni [dell’atto elettorale], eccettuate quelle che, in conformità di tale [a]tto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale [a]tto rinvia. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento. (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 5, di tale regolamento interno, intitolato «Privilegi e immunità»: «(…) 2.   Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il [OSCURATO:PERSONA] opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione e dei suoi membri. (…)». 8 L’articolo 7 di detto regolamento interno, intitolato «Difesa dei privilegi e dell’immunità», prevede quanto segue: «1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità. 2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. 3.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell’immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dalla circostanza che tale richiesta abbia condotto o meno all’adozione di una decisione. 4.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell’immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti. 5.   Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 [TFUE] o se il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame». 9 L’articolo 8 del regolamento interno, intitolato «Azione d’urgenza del [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] per confermare l’immunità», stabilisce quanto segue: «1.   In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il [OSCURATO:PERSONA]. 2.   Allorché il presidente [del [OSCURATO:PERSONA]] si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell’iniziativa d[i tale] presidente nella sua riunione successiva. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al [OSCURATO:PERSONA]». 10 L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità», così dispone: «1.   Ogni richiesta diretta al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente. 2.   Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura. Il deputato che rappresenta il deputato o l’ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione. 3.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi. 4.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. 5.   La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità. 6.   Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Il deputato interessato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato. Il presidente della commissione invita il deputato per l’audizione, indicandone data e ora. Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato. Se a seguito di tale invito il deputato interessato non compare all’audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all’ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti. Al deputato interessato non è consentito il ricorso avverso la suddetta decisione. Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato interessato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato interessato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato. 7.   Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. 8.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. 9.   La proposta di decisione della commissione è iscritta d’ufficio all’ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta. La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell’immunità o di difesa di un privilegio o di un’immunità. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 173, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione. La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione. Dopo l’esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. 10.   Il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] comunica immediatamente la decisione del [OSCURATO:PERSONA] al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] riceve dette informazioni, le comunica al [OSCURATO:PERSONA] nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente. 11.   La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse. 12.   [OSCURATO:PERSONA] esamina unicamente le richieste di revoca dell’immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri. 13.   La commissione elabora i principi per l’applicazione del presente articolo. 14.   Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono». 11 L’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I di tale regolamento interno, intitolato «Codice di condotta dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi», dispone quanto segue: «Ai fini della trasparenza, i deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) trasmettono al [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall’inizio del loro mandato al [OSCURATO:PERSONA] [(…)]) mediante l’apposito modulo adottato dall’Ufficio di presidenza [di tale istituzione] a norma dell’articolo 9. Essi informano il [p]residente [del [OSCURATO:PERSONA]] di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica». Legge elettorale spagnola 12 L’articolo 224 della Ley orgánica 5/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110; in prosieguo: la «legge elettorale spagnola») stabilisce quanto segue: «1.   Entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alle elezioni, la [OSCURATO:PERSONA] [(Commissione elettorale centrale, Spagna)] procede allo spoglio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuna candidatura e alla proclamazione degli eletti. 2.   Entro cinque giorni dalla loro proclamazione, i candidati eletti dovranno giurare o promettere solennemente di osservare la Constitución española (Costituzione spagnola) dinanzi alla [Commissione elettorale centrale]. Decorso tale termine, la [Commissione elettorale centrale] dichiarerà vacanti i seggi corrispondenti ai deputati al [OSCURATO:PERSONA] (…) che non abbiano giurato o promesso solennemente di osservare la Costituzione spagnola e sospese tutte le prerogative che potrebbero spettare loro in virtù della loro carica, fintantoché detto giuramento non venga prestato. (…)». Fatti all’origine della controversia 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 13 a 36 della sentenza impugnata. Essi, ai fini della presente sentenza, possono essere sintetizzati come segue. 14 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] era presidente della Generalitat de Cataluña (Generalità della Catalogna, Spagna) e il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres membro del Gobierno autonómico de Cataluña (Governo autonomo della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge n. 19/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge n. 20/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Catalogna, sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni, nel frattempo, erano state sospese in forza di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna). 15 A seguito dell’adozione di tali leggi e dello svolgimento di detto referendum, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico, in particolare, dei ricorrenti, per reati di «sedizione» e di «malversazione». 16 Con ordinanza del 9 luglio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato i ricorrenti contumaci, a seguito della loro partenza dal territorio spagnolo, e ha sospeso il procedimento penale fino al loro ritrovamento. 17 Successivamente, i ricorrenti sono stati eletti alle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019, sull’elenco della coalizione Lliures per Europa (Junts) [Liberi per l’Europa (Insieme)], da essi guidata. Tale elenco ha ottenuto due seggi al [OSCURATO:PERSONA]. 18 Con l’istruzione del 29 maggio 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al segretario generale di tale istituzione che occorreva negare a tutti i candidati eletti in Spagna l’accesso allo «spazio di accoglienza» («welcome village») e la possibilità di beneficiare dell’assistenza fornita ai candidati neoeletti al [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «servizio speciale di accoglienza»), nonché sospendere il loro accreditamento fino alla conferma ufficiale della loro elezione, conformemente all’articolo 12 dell’atto elettorale. I ricorrenti non hanno quindi potuto beneficiare del servizio speciale di accoglienza e sono stati loro negati l’accesso allo «spazio di accoglienza», nonché la concessione di un accreditamento e di un badge provvisori. 19 Il 13 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha adottato una decisione recante «[p]roclamazione dei deputati eletti al [OSCURATO:PERSONA] europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (in prosieguo: la «proclamazione del 13 giugno 2019»), la quale indicava che, conformemente all’articolo 224, paragrafo 1, della legge elettorale spagnola, e secondo i dati contenuti nei conteggi consolidati trasmessi da ciascuna Commissione elettorale provinciale, essa aveva proceduto a un nuovo conteggio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuno dei candidati e alla proclamazione dei nomi dei candidati eletti, tra i quali figuravano i ricorrenti. La proclamazione del 13 giugno 2019 indicava altresì che i candidati eletti avrebbero prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, richiesto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, il 17 giugno 2019. 20 Con lettera del 14 giugno 2019 i ricorrenti hanno chiesto al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019, come figuravano nella proclamazione del 13 giugno 2019, di revocare l’istruzione del 29 maggio 2019 affinché essi potessero avere accesso ai locali del [OSCURATO:PERSONA] e beneficiare del servizio speciale di accoglienza nonché di permettere loro di prendere possesso dei loro seggi e di godere dei diritti relativi al loro status di membri del [OSCURATO:PERSONA] dal 2 luglio 2019, data di apertura della prima seduta plenaria successiva alle elezioni del 26 maggio 2019. 21 Il 15 giugno 2019 il magistrato inquirente del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha respinto la richiesta dei ricorrenti di revoca dei mandati d’arresto nazionali, emessi nei loro confronti dai giudici penali spagnoli allo scopo di poterli giudicare nell’ambito del procedimento penale menzionato al punto 15 della presente sentenza. 22 Il 17 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei deputati eletti in Spagna (in prosieguo: la «comunicazione del 17 giugno 2019»). Il nome dei ricorrenti non vi compariva. 23 Il 20 giugno 2019 la Commissione elettorale centrale ha negato ai ricorrenti la possibilità di prestare il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola mediante una dichiarazione resa per iscritto dinanzi a un notaio in Belgio o tramite mandatari designati con atto notarile redatto in Belgio in quanto, a suo avviso, tale giuramento doveva essere prestato di persona. 24 Lo stesso giorno la Commissione elettorale centrale ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola e che, conformemente all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, essa aveva dunque dichiarato vacanti i seggi attribuiti a questi ultimi in [OSCURATO:PERSONA] nonché la sospensione temporanea di tutte le prerogative correlate alle loro funzioni fintantoché essi non avessero prestato tale giuramento (in prosieguo: la «comunicazione del 20 giugno 2019»). 25 Con lettera del 20 giugno 2019, i ricorrenti hanno chiesto al presidente del [OSCURATO:PERSONA] di adottare in via urgente, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, ogni misura al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità e, in particolare, di difendere tali privilegi e immunità, di dichiarare che i mandati d’arresto nazionali nei loro confronti violavano tali privilegi e immunità, di cui beneficiavano in forza dell’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»), di dichiarare che l’articolo 9, secondo comma, di tale protocollo tutelava i deputati europei da qualsiasi restrizione della loro libera circolazione disposta da un’autorità giudiziaria che potesse impedire loro di espletare le formalità necessarie all’assunzione della loro carica e, infine, di trasmettere immediatamente la sua decisione alle competenti autorità spagnole. 26 Con lettera del 24 giugno 2019, i ricorrenti hanno ribadito, in sostanza, tutte le richieste presentate nelle loro lettere del 14 e del 20 giugno 2019, che erano rimaste senza risposta. 27 Con lettera del 27 giugno 2019, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle lettere del 14, del 20 e del 24 giugno 2019, indicando, in sostanza, ai ricorrenti che non poteva trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA], in quanto i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole. 28 Il 28 giugno 2019, con ricorso registrato con il numero T‑388/19, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, da un lato, di annullare l’istruzione del 29 maggio 2019 e, dall’altro lato, di annullare i diversi atti contenuti, a loro avviso, nella lettera del 27 giugno 2019, vale a dire, in primo luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni del 26 maggio 2019; in secondo luogo, la dichiarazione di vacanza del seggio attribuito a ciascun ricorrente effettuata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di permettere loro di assumere le proprie funzioni, di esercitare il mandato di deputato europeo e di sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni del 26 maggio 2019, e, in quarto luogo, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere un’iniziativa in via urgente sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità. 29 Lo stesso giorno, i ricorrenti hanno accompagnato il loro ricorso con una domanda di provvedimenti provvisori, registrata con il numero T‑388/19 R, diretta alla sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di non prendere atto dei risultati, ufficialmente proclamati dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2019 e della conseguente decisione di prendere atto di un elenco diverso e incompleto di membri eletti, notificato il 17 giugno 2019 dalle autorità spagnole; in secondo luogo, della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di considerare che la comunicazione del 20 giugno 2019 privava di effetto la proclamazione dei ricorrenti in quanto membri eletti del [OSCURATO:PERSONA], e, in terzo luogo, della decisione del [OSCURATO:PERSONA] recante rifiuto di garantire, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno, il diritto dei ricorrenti di sedere in [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi organi in pieno godimento dei loro diritti a partire dall’apertura della sessione parlamentare e fino alla sua pronuncia sulle contestazioni sottoposte al [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità giudiziarie spagnole. I ricorrenti chiedevano inoltre che fosse ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di adottare tutte le misure necessarie, inclusa la conferma dei loro privilegi e delle loro immunità derivanti dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per permettere loro di sedere in [OSCURATO:PERSONA] sin dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni. 30 Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, deputata europea, che agiva a nome dei ricorrenti, ha inviato al presidente del [OSCURATO:PERSONA] eletto il 3 luglio 2019 nonché al presidente e al vicepresidente della commissione giuridica di tale istituzione una richiesta proveniente da 38 deputati europei di diverse nazionalità e di diversi partiti politici, tra i quali lei stessa, diretta in particolare a che il [OSCURATO:PERSONA] difendesse, sul fondamento dell’articolo 9 del regolamento interno, l’immunità parlamentare dei ricorrenti, di cui all’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 31 Il 14 ottobre 2019 il magistrato inquirente della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], affinché questi potesse essere giudicato nell’ambito del procedimento penale menzionato al punto 15 della presente sentenza. Gli stessi mandati d’arresto sono stati emessi nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres il 4 novembre 2019. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sono stati posti in stato di detenzione in Belgio rispettivamente il 17 ottobre e il 7 novembre 2019 e rilasciati, alle stesse date, a determinate condizioni. 32 Con due lettere del 10 dicembre 2019 redatte in termini simili, una indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner e l’altra a tutti i 38 deputati menzionati al punto 30 della presente sentenza, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non poter considerare i ricorrenti come membri del [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di comunicazione ufficiale delle loro elezioni da parte delle autorità spagnole. 33 Con sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), la Corte ha dichiarato segnatamente che occorreva ritenere che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al [OSCURATO:PERSONA], ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di tale proclamazione, nonché a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla prima sessione del medesimo, beneficiasse di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 34 Con ordinanza del 1o luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑388/19 R , EU:T:2019:467 ), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori menzionata al punto 29 della presente sentenza e ha riservato le spese. 35 Con ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P(R) , EU:C:2019:1149 ], la vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 ( T‑388/19 R , EU:T:2019:467 ), ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo e ha riservato le spese. 36 Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato che tale istituzione prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), dell’elezione dei ricorrenti al [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 2 luglio 2019 (in prosieguo: l’«atto del 13 gennaio 2020»). 37 Il 20 febbraio 2020 i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro la lettera del 10 dicembre 2019 indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricorso è stato registrato con il numero T‑115/20. 38 Con ordinanza del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑388/19 R-RENV , EU:T:2020:114 ), il presidente del Tribunale, pronunciandosi sul rinvio successivo all’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P (R) , EU:C:2019:1149 ], ha dichiarato che, tenuto conto della sopravvenienza dell’atto del 13 gennaio 2020, non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese. 39 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, respinto il ricorso menzionato al punto 28 della presente sentenza con la motivazione che esso era diretto contro atti che non potevano essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 40 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, in subordine, annullare gli atti controversi, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese. 41 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare i ricorrenti alle spese relative al procedimento di impugnazione. 42 il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in mancanza, in quanto infondata e – condannare i ricorrenti alle spese. Sull’impugnazione 43 A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi. Con il primo motivo di impugnazione, essi contestano la motivazione con cui il Tribunale ha respinto le loro conclusioni dirette all’annullamento degli atti controversi in quanto irricevibili per il motivo che essi non avevano modificato la loro situazione giuridica. Con il secondo motivo di impugnazione, essi chiedono alla Corte, in subordine, di riconsiderare la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ) e sollevano, in mancanza, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 12 dell’atto elettorale. Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano la motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato che la mancata adozione, da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA], di un’iniziativa in via urgente al fine di confermare i loro privilegi e le loro immunità, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno, non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento. Infine, con il quarto motivo di impugnazione, essi criticano il Tribunale per aver dichiarato che la loro argomentazione volta a contestare l’asserito rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere la loro richiesta di difesa dei loro privilegi e immunità alla commissione competente di tale istituzione era diretta contro un atto inesistente, non avendo gli interessati presentato una siffatta richiesta sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno. Sulla ricevibilità dell’impugnazione Argomenti delle parti 44 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene, in via principale, che l’impugnazione è irricevibile nel suo insieme, per il motivo che, in sostanza, essa non soddisfa i requisiti previsti all’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non individuando in modo sufficientemente preciso e chiaro le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di contestazione e gli argomenti di diritto sottesi alla loro domanda. Esso afferma altresì che il ricorso si limita a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, di modo che costituisce, in realtà, una domanda di riesame del ricorso presentato dinanzi a quest’ultimo, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 45 Nei loro argomenti in risposta ai diversi motivi di impugnazione dedotti dai ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono altresì che tali motivi sono, in gran parte, irricevibili. Giudizio della Corte 46 Se è vero che le memorie dei ricorrenti sono in parte assimilabili a una domanda di riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e appaiono in diversi punti confuse e ridondanti, occorre tuttavia constatare che l’impugnazione nel suo insieme, così come l’argomentazione principale sviluppata a sostegno di ciascuno dei motivi di impugnazione, menziona le parti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di contestazione nonché, in modo sufficientemente preciso da consentire alla Corte di statuire, gli argomenti di diritto con i quali i ricorrenti intendono metterle in discussione. 47 In tali circostanze, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, l’impugnazione, nel suo insieme, non viola i requisiti previsti all’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ciò non vale neppure per l’argomentazione dedotta a sostegno di ciascuno dei motivi di impugnazione. 48 Ne consegue che i motivi di irricevibilità opposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna devono essere respinti. Sul merito Sul primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 49 Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Tribunale ha viziato la sentenza impugnata con errori di diritto alla luce dell’articolo 263 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con errori di qualificazione giuridica e con diversi snaturamenti nel dichiarare che gli atti controversi non potevano essere oggetto di un ricorso di annullamento per il motivo che essi non avevano comportato alcun cambiamento nella loro situazione giuridica. 50 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera del 27 giugno 2019, i ricorrenti criticano principalmente il Tribunale per aver dichiarato che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere atto delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, che riflettevano la posizione delle autorità spagnole secondo cui essi non facevano parte dei deputati eletti in quanto non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola, previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, e non dei risultati del 13 giugno 2019, che riflettevano i voti espressi in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019. A tal riguardo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e da snaturamento in quanto si baserebbe sull’idea che le comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019 riflettevano i risultati delle elezioni del 26 maggio 2019. 51 I ricorrenti fanno valere che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’atto elettorale, essi avevano comunque il diritto di sedere provvisoriamente con gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla sessione aperta il 2 luglio 2019, anche se i loro poteri non erano stati ancora verificati. L’adozione, successivamente, dell’atto del 13 gennaio 2020 avrebbe confermato tale interpretazione. 52 A loro avviso, il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto alla luce dell’articolo 223 TFUE e avrebbe viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando che la determinazione delle condizioni o dei requisiti preliminari all’entrata in carica dei deputati europei rientrava in una competenza concorrente con gli Stati membri, mentre essa rientra in una competenza esclusiva dell’Unione. Come risulterebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ) e dall’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P(R) , EU:C:2019:1149 ], il diritto spagnolo violerebbe il diritto dell’Unione in quanto introdurrebbe requisiti supplementari rispetto a quelli previsti da quest’ultimo, che non rientrerebbero nella procedura elettorale nazionale, dato che quest’ultima si conclude, a loro avviso, con la proclamazione dei risultati. I ricorrenti ritengono che spettasse al [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 12 dell’atto elettorale, definire tale punto come rientrante in una contestazione elettorale portata dinanzi ad esso sul fondamento di tale atto. Il Tribunale sarebbe altresì incorso nella sentenza impugnata in omessa pronuncia e in un errore di diritto, nonché avrebbe violato l’articolo 47 della Carta, respingendo in quanto inoperante l’argomento vertente sull’incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a stabilire il requisito del giuramento di osservanza della Costituzione spagnola di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola. 53 I ricorrenti ritengono inoltre che il Tribunale abbia proceduto ad una sostituzione illegittima della motivazione della lettera del 27 giugno 2019 e abbia snaturato i termini di quest’ultima rilevando in vari punti della sentenza impugnata che essa non era fondata sulla constatazione che i ricorrenti non avevano acquisito lo status di deputato europeo ma soltanto su quella che essi non soddisfacevano i requisiti formali che consentivano di esercitare i loro mandati. 54 Inoltre, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è viziata da snaturamento, da contraddittorietà della motivazione e viola gli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale, l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta nonché la sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ), in quanto il Tribunale ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva prendere atto dei risultati proclamati il 13 giugno 2019, mentre tale proclamazione non era stata oggetto di alcuna contestazione e costituiva l’unico atto giuridicamente vincolante di cui esso doveva tener conto, ad esclusione delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019, che non lo vincolavano. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sia venuto meno al suo obbligo di leale cooperazione non avendo comunicato al [OSCURATO:PERSONA] i risultati proclamati ufficialmente il 13 giugno 2019 non dispensava tale istituzione dal prenderne atto. 55 Anche supponendo che si dovesse ritenere necessaria una notifica dei risultati al [OSCURATO:PERSONA], circostanza che i ricorrenti contestano, essi ritengono che, contrariamente a quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la proclamazione del 13 giugno 2019 fosse comunque sufficiente affinché il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a prendere atto del fatto che essi erano stati eletti deputati europei. 56 I ricorrenti sostengono inoltre che la motivazione della sentenza impugnata equivale a dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe prendere atto di qualsiasi atto proveniente dalle autorità nazionali, anche di quelli che siano stati adottati da queste ultime senza esserne competenti, il che sarebbe contrario alla sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 ). Essi ritengono che tale motivazione non tenga conto neanche del fatto che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 232 TFUE, non autorizza gli Stati membri a disporre la sospensione, anche temporanea, del mandato di un deputato europeo e, in tal modo, a modificare il numero di deputati e quindi la composizione del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, essi fanno valere che la causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 dicembre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑97/91 , EU:C:1992:491 ), si distingue dalla presente causa. 57 Indicando al contempo che tale punto verte sul merito della causa e non sul rispetto delle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento previsto all’articolo 263 TFUE, i ricorrenti fanno altresì valere che la decisione adottata, a loro avviso, dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], di impedire loro di sedere in seno a tale istituzione, ha comportato nei loro confronti una «violazione particolarmente grave e senza precedenti» dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto elettorale, relativi alla loro eleggibilità, in contrasto con le posizioni adottate dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, denominata «Commissione di Venezia». 58 Infine, il Tribunale avrebbe altresì viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento o, quanto meno, avrebbe frainteso la portata delle memorie ad esso sottoposte dichiarando che era pacifico che i ricorrenti non avevano rispettato l’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, sebbene un ricorso a tale riguardo fosse pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale). 59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’istruzione del 29 maggio 2019, i ricorrenti sostengono che tale atto, che li riguardava direttamente e individualmente, era inscindibile dalla lettera del 27 giugno 2019 e che il Tribunale ha snaturato o, quanto meno, travisato i fatti e viziato la sentenza impugnata con contraddittorietà della motivazione dichiarando che gli effetti di tale istruzione erano terminati il 17 giugno 2019. La motivazione di tale sentenza sarebbe altresì viziata da manifesti errori di diritto nella parte in cui indica che l’istruzione del 29 maggio 2019 non era all’origine dell’impossibilità per i ricorrenti di assumere le loro funzioni. 60 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritengono che gli argomenti addotti dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di impugnazione debbano essere respinti. – Giudizio della Corte 61 Per quanto riguarda, in primo luogo la lettera del 27 giugno 2019, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il [OSCURATO:PERSONA] agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dai trattati. 62 Per quanto riguarda l’elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di adozione di una procedura elettorale uniforme, la procedura resta disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali, fatte salve le disposizioni dell’atto elettorale, conformemente all’articolo 8 di tale atto (sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑115/21 P , EU:C:2022:1021 , punto 60 ). 63 L’articolo 12 di detto atto dispone che il [OSCURATO:PERSONA] «prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni [dello stesso], fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui [tale atto] rinvia». 64 Come la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’atto elettorale, l’espressione «prendere atto» esclude qualsiasi margine di discrezionalità da parte del [OSCURATO:PERSONA] per designare i deputati eletti, mentre le autorità nazionali sono le sole competenti a tal fine, conformemente alla procedura disciplinata dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA], C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 , punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata). 65 Dalla formulazione stessa dell’articolo 12 dell’atto elettorale risulta che, in tale contesto, spetta soltanto al [OSCURATO:PERSONA] statuire sulle contestazioni sollevate sul fondamento dell’atto elettorale. Tale istituzione non dispone invece di alcuna competenza che la autorizzi a controllare la regolarità o la conformità, alla luce del diritto dell’Unione, della procedura elettorale nazionale o della proclamazione dei risultati da parte delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA], C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 , punti da 55 a 57 , 60 , 67 e 68 ). Ciò vale anche nei casi in cui l’atto elettorale rinvia esso stesso al diritto nazionale. 66 L’attuazione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri prevista dall’atto elettorale è garantita in particolare dall’articolo 3 del regolamento interno, il quale prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti degli Stati membri comunichino al [OSCURATO:PERSONA] i nomi dei deputati eletti. Solo i deputati i cui nomi figurano nell’elenco comunicato dalle autorità nazionali sono successivamente sottoposti alle formalità di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento interno, tra le quali figura la verifica dei loro poteri. 67 La circostanza che l’elenco comunicato al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità nazionali non corrisponda ai risultati proclamati ufficialmente da uno Stato membro, contrariamente a quanto previsto all’articolo 12 dell’atto elettorale, o, più in generale, che tale elenco sia viziato da errori od omissioni, non può consentire a tale istituzione di discostarsi dai nomi dei deputati eletti che le sono stati ufficialmente comunicati dalle autorità nazionali. 68 Infatti, oltre al fatto che la verifica dell’esattezza dell’elenco dei deputati eletti comunicato dagli Stati membri costituirebbe un compito in pratica impossibile da svolgere per il [OSCURATO:PERSONA], essa equivarrebbe a consentire a tale istituzione di controllare la conformità al diritto dell’Unione della procedura elettorale nazionale, e quindi i risultati delle elezioni disciplinate da tale procedura, il che sarebbe in contrasto con la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri prevista dall’atto elettorale. 69 Nel sistema completo di rimedi giurisdizionali istituito dal diritto dell’Unione, un siffatto controllo spetta unicamente ai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, o a quest’ultima, investita di un ricorso per inadempimento sul fondamento dell’articolo 258 TFUE [v., in tal senso, per analogia, ordinanza della vice presidente della Corte dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑201/20 P(R) , EU:C:2020:818 , punto 66 ]. 70 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’argomentazione dei ricorrenti relativa alla lettera del 27 giugno 2019. 71 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che la lettera del 27 giugno 2019 non avesse modificato la situazione giuridica dei ricorrenti e che essa non potesse quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE in quanto, come ha dichiarato, in particolare, ai punti 104, 114 e da 117 a 119 di tale sentenza, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a prendere atto, come era tenuto, dell’elenco dei deputati eletti comunicatogli dalle autorità spagnole il 17 e il 20 giugno 2019, che costituiva per lui una situazione preesistente. 72 Il Tribunale ha precisato, ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che l’obbligo di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola sia contrario al diritto dell’Unione per il motivo che non farebbe parte della procedura elettorale nazionale rientrante nella competenza degli Stati membri, non spettava al [OSCURATO:PERSONA] né, di conseguenza, al Tribunale, nell’ambito del ricorso di cui era investito, pronunciarsi su tale punto, dato che una tale contestazione deve essere decisa dai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte, o direttamente da quest’ultima nell’ambito di un ricorso per inadempimento sul fondamento dell’articolo 258 TFUE. 73 Il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti da 142 a 144 della sentenza impugnata, che l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui le formalità necessarie per sedere in [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere espletate esclusivamente dinanzi a tale istituzione non trovava conferma nella sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). 74 Nell’impugnazione, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e di aver viziato la sentenza impugnata con omessa pronuncia e con diversi snaturamenti nel dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a prendere atto dell’elenco dei deputati eletti che gli era stato ufficialmente comunicato dalle autorità spagnole. 75 Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte ai punti da 60 a 68 della presente sentenza che il Tribunale, che non ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni del 17 e del 20 giugno 2019 o il contenuto della lettera del 27 giugno 2019, non è incorso in alcun errore di diritto in relazione agli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale né ha violato l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, nel dichiarare che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non poteva, a pena di violare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri istituita dall’atto elettorale, discostarsi dall’elenco dei deputati eletti che gli era stato ufficialmente notificato dalle autorità spagnole, di cui non era competente a controllare l’esattezza. 76 L’articolo 5, paragrafo 1, dell’atto elettorale, il quale precisa che il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del [OSCURATO:PERSONA] inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione, non è tale da mettere in discussione detta conclusione, dal momento che tale disposizione si limita a definire i limiti temporali del mandato dei membri del [OSCURATO:PERSONA] e non disciplina la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia elettorale. 77 Ciò non vale neppure per la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). Occorre infatti rilevare che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte era stata interpellata in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) sulla questione, distinta, del momento in cui una persona eletta al [OSCURATO:PERSONA] acquisisce lo status di membro di tale istituzione, al fine di determinare la data a partire dalla quale essa beneficia dell’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, connessa a tale status . In tale contesto, la Corte ha dichiarato che lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] era acquisito a partire dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, riguardo alla quale essa ha rilevato che era avvenuta il 13 giugno 2019 per quanto riguarda le elezioni tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019. Essa non ha invece preso posizione sulle conseguenze che il [OSCURATO:PERSONA] deve trarre dalla comunicazione da parte delle autorità nazionali dell’elenco dei deputati eletti e, in particolare, sulla questione se tale istituzione fosse o meno vincolata da una siffatta comunicazione, che non era oggetto dei quesiti del giudice del rinvio. 78 In realtà, lungi dall’essere a sostegno delle affermazioni dei ricorrenti, la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ) avvalora, al contrario, l’analisi del Tribunale, in quanto la Corte ha rilevato, al punto 69 di tale sentenza, che il [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna competenza che gli consenta di mettere in discussione la regolarità della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali o di controllarne la conformità con il diritto dell’Unione, il che, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, lascia intendere che il [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di prendere atto delle comunicazioni ufficiali dei risultati che gli sono indirizzate dalle autorità nazionali, quali, nel caso di specie, la comunicazione del 17 giugno 2019. 79 Il Tribunale non ha quindi disatteso la sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), ritenendo, al punto 130 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a prendere atto dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità nazionali, non essendo tale istituzione competente ad esercitare un qualsivoglia controllo sul contenuto di detto elenco. 80 Peraltro, non si può neppure contestare al Tribunale di aver disatteso l’ordinanza del 20 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres/[OSCURATO:PERSONA] [ C‑646/19 P (R) , EU:C:2019:1149 ], con la quale la vicepresidente della Corte ha statuito, prima di dichiarare, che non si poteva escludere che la procedura elettorale nazionale rientrante nella competenza degli Stati membri dovesse essere considerata come conclusa con la proclamazione dei risultati, ad esclusione di ogni formalità successiva. Infatti, come dichiarato dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, quand’anche il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna abbia ecceduto la propria competenza sancendo l’obbligo di prestare giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, tale circostanza non incide sull’obbligo del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto dei risultati delle elezioni che gli sono ufficialmente comunicati dalle autorità nazionali. 81 A tal riguardo, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale non si è pronunciato sulle questioni se il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fosse competente, alla luce dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 8 dell’atto elettorale, a sancire il requisito di cui all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola, o se tale requisito fosse contrario al diritto dell’Unione. Dopo aver rilevato, al punto 117 della sentenza impugnata, con motivi esenti da snaturamento, che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola previsto a tale articolo 224, paragrafo 2, esso ha invece ritenuto, al punto 131 di tale sentenza, senza commettere errori di diritto né incorrere in detta sentenza in omessa pronuncia, che, così come il [OSCURATO:PERSONA] non poteva rimettere in discussione la legittimità dell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019, esso stesso non era competente a risolvere siffatte questioni. Il Tribunale ne ha correttamente dedotto, al punto 135 della medesima sentenza, che l’argomentazione dei ricorrenti vertente sull’incompetenza delle autorità spagnole a prevedere l’obbligo enunciato all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale spagnola doveva essere respinta in quanto inoperante. 82 Tenuto conto dei motivi che precedono, l’argomentazione dei ricorrenti diretta contro la motivazione ad abundantiam accolta dal Tribunale ai punti da 132 a 134 della sentenza impugnata, con la quale esso ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di una competenza esclusiva ad enunciare le condizioni e i requisiti preliminari all’entrata in carica dei deputati, deve essere respinta in quanto inoperante. 83 La circostanza che, successivamente alla lettera del 27 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato l’atto del 13 gennaio 2020 che autorizza i ricorrenti a occupare i loro seggi senza procedere alla previa verifica dei loro poteri, traendo così le conseguenze che esso riteneva di dover attribuire alla sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ), non è in ogni caso idonea a modificare la natura giuridica della lettera del 27 giugno 2019, come ha dichiarato il Tribunale ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata. 84 Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’analisi che precede non equivale a consentire agli Stati membri di sottrarsi alla ripartizione delle competenze prevista dall’atto elettorale o di violare l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 232 TFUE, potendo l’eventuale inosservanza di tali disposizioni essere contestata dinanzi ai giudici nazionali, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte, o direttamente dinanzi a quest’ultima sul fondamento dell’articolo 258 TFUE. 85 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’istruzione del 29 maggio 2019, il Tribunale, dopo averne descritto e analizzato il tenore, ha dichiarato, ai punti 184 e 185 della sentenza impugnata, che tale istruzione non aveva avuto l’effetto di impedire ai ricorrenti di procedere alle formalità preliminari all’assunzione delle funzioni dei deputati costituite dalla dichiarazione di non incompatibilità e dalla dichiarazione di interessi finanziari, e che essa non era quindi all’origine della loro impossibilità di sedere in [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’apertura, il 2 luglio 2019, della prima sessione successiva alle elezioni. Ai punti 186 e 187 di tale sentenza, esso ha ritenuto che tale istruzione non avesse modificato la situazione giuridica dei ricorrenti e che le loro conclusioni dirette all’annullamento di quest’ultima dovessero di conseguenza essere respinte in quanto irricevibili. 86 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 179 a 182 della sentenza impugnata, innanzitutto, che tale istruzione, con la quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si limitava a indicare che occorreva «congelare» o sospendere l’accesso allo «spazio di accoglienza» e non procedere all’accreditamento temporaneo dei deputati spagnoli in attesa della comunicazione dei risultati definitivi da parte delle autorità spagnole, fosse assimilabile a una misura organizzativa interna e avesse natura provvisoria, poiché i suoi effetti erano terminati alla data di tale comunicazione. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che dalla sua natura provvisoria derivava che l’istruzione del 29 maggio 2019 non pregiudicava la possibilità per i ricorrenti di poter beneficiare in seguito di un accreditamento definitivo. Infine, esso ha ricordato che era la circostanza che i ricorrenti non apparivano sulla comunicazione dell’elenco ufficiale dei risultati comunicato dalle autorità spagnole che ostava a che essi potessero occupare i loro seggi, e non la mancata sottoscrizione delle loro dichiarazioni di interessi finanziari e di non incompatibilità, in quanto tali dichiarazioni potevano, secondo il regolamento interno, essere sottoscritte successivamente all’apertura della prima sessione parlamentare successiva alle elezioni. 87 Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento o travisato i fatti analizzando l’istruzione del 29 maggio 2019 come un atto distinto dalla lettera del 27 giugno 2019, e ritenendo che gli effetti di tale istruzione fossero terminati alla data della comunicazione ufficiale dei risultati da parte delle autorità spagnole, il 17 giugno 2019. Di conseguenza, anche l’argomentazione relativa alla violazione dei diritti della difesa derivante dagli snaturamenti dedotti deve essere respinta. 88 Quanto all’eventuale contraddizione che esisterebbe tra la motivazione di cui al punto 181 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che i ricorrenti non abbiano effettuato le loro dichiarazioni di interessi finanziari e di non incompatibilità non era tale da impedire loro di sedere in [OSCURATO:PERSONA] sin dall’apertura della sua prima sessione successiva alle elezioni, e quella di cui al punto 183 di tale sentenza, con cui il Tribunale ha indicato che i ricorrenti non sostenevano che l’istruzione del 29 maggio 2019 aveva loro impedito di sottoscrivere siffatte dichiarazioni, si deve necessariamente constatare che, come rivela l’impiego dei termini «in aggiunta», tale punto 183 risulta formulato ad abundantiam rispetto ai motivi esenti da errori di diritto o da snaturamento figuranti ai punti da 179 a 182 di detta sentenza. Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti specificamente diretto contro detto punto 183 deve essere respinto in quanto inoperante. 89 Infine, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, ai punti da 184 a 187 della sentenza impugnata, deducendo dalla motivazione contenuta, in particolare, ai punti da 179 a 182 di tale sentenza, che l’istruzione del 29 maggio 2019 non era all’origine dell’impossibilità per i ricorrenti di sedere in [OSCURATO:PERSONA] e che essa non aveva modificato la loro situazione giuridica, cosicché le domande di annullamento presentate dai ricorrenti avverso tale istruzione dovevano essere respinte in quanto irricevibili. 90 Dal complesso delle suesposte considerazioni emerge che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto. Sul secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 91 Con il secondo motivo di impugnazione, che essi deducono in subordine, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver accolto un’interpretazione erronea della ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e il [OSCURATO:PERSONA] prevista all’articolo 12 dell’atto elettorale. In tal modo, essi invitano la Corte a riconsiderare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ). Essi ritengono, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque competente, pena la violazione del principio di effettività, a statuire su una contestazione elettorale fondata sull’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno e che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con un errore di diritto dichiarando, senza riserve, che l’atto elettorale escludeva la competenza del [OSCURATO:PERSONA] a statuire sulle contestazioni fondate sul diritto nazionale, anche quando l’atto elettorale opera un rinvio a tale diritto. Essi aggiungono che il giudice dell’Unione dovrebbe essere in grado di controllare tutti gli atti che privano un deputato europeo dei suoi diritti. 92 In ulteriore subordine, i ricorrenti fanno valere che l’articolo 12 dell’atto elettorale o qualsiasi altra disposizione di tale atto, dello statuto dei deputati europei o di diritto dell’Unione da cui risulti che tale istituzione è vincolata dalle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in materia elettorale, anche quando esse eccedono la loro competenza, è contrario al diritto primario, e in particolare agli articoli 10 e 14 TUE nonché all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta. 93 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono, in sostanza, che, tenuto conto della risposta al primo motivo di impugnazione, non occorre che la Corte esamini il secondo motivo di impugnazione in quanto verte sulla messa in discussione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ). 94 [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché sollevata per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione o, in subordine, in quanto, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 95 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato erroneamente la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia elettorale, e più in particolare l’articolo 12 dell’atto elettorale, applicando, nella sentenza impugnata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑393/07 e C‑9/08 , EU:C:2009:275 ). Orbene, dalla motivazione accolta in risposta al primo motivo di impugnazione, in particolare ai punti da 59 a 67 della presente sentenza, risulta che tale argomentazione deve essere respinta. 96 Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità sollevata in subordine dai ricorrenti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe infatti ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella sottoposta al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Euranimi/Commissione, C‑95/23 P , EU:C:2024:177 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 97 Nel caso di specie, oltre al fatto che l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti nell’ambito del secondo motivo di impugnazione non è accompagnata dalle precisazioni che consentono di valutarne la fondatezza, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale eccezione di illegittimità è stata sollevata per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione. Essa deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. 98 Da quanto precede risulta che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua interezza. Sul terzo e sul quarto motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 99 Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano, in sostanza, il Tribunale per aver commesso un errore di diritto e per aver insufficientemente motivato la sentenza impugnata dichiarando che il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di prendere un’iniziativa in via urgente sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno non costituiva un atto impugnabile sulla base dell’articolo 263 TFUE. Essi ritengono che, nel caso di specie, il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che un siffatto rifiuto non era connesso al rifiuto di riconoscere loro lo status di deputati europei. Secondo i ricorrenti, statuendo come ha fatto, il Tribunale ha violato il dovere di assistenza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi membri che deriverebbe dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno. Essi indicano altresì che, se si dovesse interpretare la sentenza impugnata nel senso che il Tribunale avrebbe ritenuto che il rifiuto contestato costituisse un atto inesistente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto e da snaturamento. 100 Con il quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando che essi non avevano presentato alcuna richiesta di difesa della loro immunità sulla base degli articoli 7 e 9 del regolamento interno. Essi ritengono altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 ottobre 2008, Marra ( C‑200/07 e C‑201/07 , EU:C:2008:579 ), dichiarando che il rifiuto di comunicare una siffatta richiesta in seduta plenaria non produceva effetti giuridici impugnabili sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. 101 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostengono, in sostanza, che, se non respinto in quanto irricevibile, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Essi sostengono che il quarto motivo di impugnazione deve, a sua volta, essere respinto in quanto inoperante o, in mancanza, in quanto anch’esso infondato. – Giudizio della Corte 102 Il terzo e il quarto motivo di impugnazione sollevano questioni comuni relative all’articolazione e al contenuto dei meccanismi di difesa dei privilegi e delle immunità previsti rispettivamente agli articoli 7 e 9 e all’articolo 8 del regolamento interno. Essi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente. 103 Ai punti da 155 a 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che il presidente di tale istituzione non abbia preso un’iniziativa in via urgente al fine di confermare i privilegi e le immunità dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno non derivava dall’eventuale rifiuto di tale presidente di riconoscere loro lo status di deputato europeo, bensì dalla mancata attuazione del suo potere discrezionale di prendere o meno una siffatta iniziativa. Il Tribunale ne ha dedotto che il mancato esercizio di un siffatto potere non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. Esso ha peraltro precisato, con una motivazione svolta ad abundantiam , che, anche supponendo che la mancata adozione di una siffatta iniziativa da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] derivi dall’asserito rifiuto di quest’ultimo di riconoscere loro lo status di deputati europei, un siffatto rifiuto sarebbe stato in ogni caso privo di effetto vincolante nei confronti delle autorità spagnole. 104 Ai punti da 160 a 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi respinto in quanto diretta contro un atto inesistente l’argomentazione con cui i ricorrenti contestavano, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, il rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare alla commissione competente la loro richiesta di difesa dei loro privilegi e immunità, per il motivo che essi non avevano presentato una siffatta richiesta sul fondamento degli articoli 7 e 9 di tale regolamento interno. 105 L’articolo 7 del regolamento interno disciplina la difesa dei privilegi e delle immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Esso dispone in particolare, al suo paragrafo 1, che, nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento interno, una richiesta di decisione del [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità. La formulazione dell’articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento interno implica che la decisione di non accogliere una siffatta richiesta può essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. 106 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno, che stabilisce procedure in materia di immunità, precisa che la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento interno può essere rivolta al [OSCURATO:PERSONA] da un deputato o da un ex deputato, o ancora da un altro deputato, autorizzato a rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato. L’articolo 9, paragrafi da 3 a 14, di detto regolamento interno specifica la procedura applicabile a simili richieste, che comprende in particolare una fase di esame da parte della commissione competente del [OSCURATO:PERSONA], la possibilità per il deputato o l’ex deputato interessato di essere ascoltato e di presentare qualsiasi elemento di prova che ritenga pertinente, l’esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] della proposta o delle proposte di decisione della commissione nonché la comunicazione della misura adottata al deputato o ex deputato interessato e allo Stato membro interessato. 107 L’articolo 8 del regolamento interno disciplina invece l’azione in via urgente del presidente del [OSCURATO:PERSONA] al fine di confermare l’immunità di un deputato. Tale articolo prevede che, qualora un deputato sia arrestato o privato della sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il presidente del [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere in via urgente un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità dell’interessato. Quando si avvale di tale potere, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] comunica la sua iniziativa a tale commissione, che ne prende atto nella sua riunione successiva, e ne informa detta istituzione. 108 Da tali disposizioni risulta che il regolamento interno prevede due meccanismi distinti di protezione dei privilegi e delle immunità dei deputati europei. L’uno, previsto agli articoli 7 e 9 del regolamento interno, è avviato su richiesta rivolta al presidente del [OSCURATO:PERSONA] e trattato secondo le modalità procedurali previste da tale articolo 9, destinate in particolare a garantire i diritti del deputato o dell’ex deputato interessato. Essa dà luogo a una decisione del [OSCURATO:PERSONA] che, come indica l’articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento interno può essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. L’altro, previsto all’articolo 8 dello stesso regolamento interno, rientra invece nell’iniziativa individuale del presidente del [OSCURATO:PERSONA], che decide da solo e non è disciplinata da alcun formalismo procedurale, essendo quest’ultimo soltanto tenuto ad informarne successivamente la commissione competente del [OSCURATO:PERSONA] e la stessa istituzione. 109 Pertanto, contrariamente agli articoli 7 e 9 del regolamento interno, l’articolo 8 dello stesso conferisce al presidente del [OSCURATO:PERSONA] il potere autonomo di prendere in via urgente un’iniziativa al fine di confermare i privilegi e le immunità di un deputato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste a tale articolo 8. Risulta altresì dall’impianto sistematico di detto articolo 8, letto alla luce delle restanti disposizioni del regolamento interno, che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a prendere una siffatta iniziativa, ma dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale che esclude il diritto dei deputati di esigere che egli prenda una posizione in un senso determinato (v., per analogia, sentenza del 9 dicembre 2014, Schönberger/[OSCURATO:PERSONA], C‑261/13 P , EU:C:2014:2423 , punto 24 ). 110 Ne consegue che, come dichiarato dal Tribunale ai punti da 155 a 157 della sentenza impugnata, in modo sufficientemente motivato e senza commettere errori di diritto in relazione all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, la mancata attuazione da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA] della facoltà conferitagli dall’articolo 8 di tale regolamento interno, che non deriva dall’asserito rifiuto di quest’ultimo di riconoscere loro lo status di deputato europeo, bensì dall’esercizio, da parte dello stesso, dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 111 L’argomentazione sviluppata dai ricorrenti contro la motivazione adottata ad abundantiam dal Tribunale al punto 158 della sentenza impugnata deve, dal canto suo, essere respinta in quanto inoperante. 112 Risulta, peraltro, dal fascicolo sottoposto alla Corte che il Tribunale non ha viziato la sentenza impugnata con uno snaturamento dichiarando, ai punti 163 e 164 della stessa, che la richiesta dei ricorrenti diretta alla difesa dei loro privilegi e immunità era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno e non sugli articoli 7 e 9 di quest’ultimo, che essa non menzionava. 113 Sempre correttamente il Tribunale ha dichiarato, ai punti 165 e 166 della sentenza impugnata, che la contestazione da parte dei ricorrenti dell’asserito rifiuto del presidente del [OSCURATO:PERSONA] di comunicare la loro richiesta alla commissione competente di tale istituzione era diretta contro un atto materialmente inesistente, in assenza di richiesta presentata sul fondamento degli articoli 7 e 9 del regolamento interno. Una tale comunicazione previa per esame da parte della commissione competente riguarda, infatti, unicamente le richieste di difesa dei privilegi e delle immunità presentate sul fondamento degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, i quali istituiscono, come dichiarato ai punti 107 e 108 della presente sentenza, un meccanismo distinto da quello previsto all’articolo 8 di tale regolamento interno. 114 Occorre inoltre precisare che l’argomentazione vertente sul fatto che, statuendo come ha fatto, il Tribunale avrebbe disatteso la sentenza del 21 ottobre 2008, Marra ( C‑200/07 e C‑201/07 , EU:C:2008:579 ), non può essere accolta, dal momento che tale sentenza verte sulla questione, distinta, delle conseguenze che un giudice nazionale investito di un’azione contro un deputato europeo deve trarre dall’esistenza di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità presentata al [OSCURATO:PERSONA] dall’interessato. Non se ne possono comunque trarre conclusioni per quanto riguarda la natura della mancata adozione di un’iniziativa in via urgente come quella prevista all’articolo 8 del regolamento interno. 115 Da tutto quanto precede risulta che il terzo e il quarto motivo di impugnazione devono essere respinti e, pertanto, che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. Sulle spese 116 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 117 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 118 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa C‑600/22 P-R. 119 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che le spese sostenute da una parte interveniente in primo grado che abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, qualora non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, restino a suo carico. Nel caso di specie, occorre decidere che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, interveniente in primo grado che ha partecipato alla fase scritta del procedimento nell’ambito della presente impugnazione, si farà carico delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa C‑600/22 P-R. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris