CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 39275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste, emessa il 9 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758) e prive del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01 e 02; Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 sulla sussistenza del reato comune ascritto e, in particolare, sull'irrilevanza della mancata copertura dei danni dal contratto di assicurazione in ragione della presentazione di una richiesta di risarcimento mediante la fraudolenta indicazione delle gravi conseguenze di un incendio a fronte dell'accertata verificazione di un principio di incendio causante minori danni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; va altresì disposa la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile, su cui si provvede in dispositivo mentre va rigettata la richiesta di trattazione orale, inserita in memoria dì contenuto ripetitivo e non innovativo, in quanto generica e non riferita allo specifico rito ex art.611 cod. proc. pen., come da costante giurisprudenza di questa Corte; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi C 1.500 oltre accessori di legge. Così dec