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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16375/2024

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5/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13204/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6905/ 20/ 14 depositata il19/11/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 6905/20/14 del 19/11/2014 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] F.lli Milletti società agricola semplice (di seguito F.lli Milletti) nei confronti della sentenza n. 175/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2004.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di costi indebitamente dedotti e di IVA indebitamente detratta, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute e comminatoria delle relative sanzioni.

1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da F.lli Milletti evidenziando che: a) il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado era ammissibile; b) nel merito, «vertendo la controversia in materia di costi indeducibili (…), grava[va]sul contribuente l’onere di dimostrare la deducibilità dei componenti negativi di reddito e la conseguente detraibilità dell’IVA»; c) «nel dettaglio dei recuperi operati dall’ufficio risulta[va]no convincenti le argomentazioni alla base del processo verbale di constatazione in data 22.12.2008 e degli atti conseguenti».

2. Avverso la sentenza di appello F.lli Milletti proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.

3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti nei soli confronti di F.lli Milletti ma non anche dei soci della società, che sono litisconsorti necessari.

1.2. Invero, la controversia riguarda sia IRAP che IVA e, nel primo caso, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAPdovuta dalla società (Cass.

S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass.

S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.n. 13307 del 26/05/2017).

1.3. La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità dei giudizi di primo e secondo grado.

2. In conclusione, pronunciando sul ricorso, vanno casate le sentenze di primo e secondo grado e la causa va rinviata Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società ricorrente, proceda a nuovo esame della controversia e provveda alla liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13204/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6905/ 20/ 14 depositata il19/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 6905/20/14 del 19/11/2014 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] F.lli Milletti società agricola semplice (di seguito F.lli Milletti) nei confronti della sentenza n. 175/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di costi indebitamente dedotti e di IVA indebitamente detratta, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute e comminatoria delle relative sanzioni. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da F.lli Milletti evidenziando che: a) il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado era ammissibile; b) nel merito, «vertendo la controversia in materia di costi indeducibili (…), grava[va]sul contribuente l’onere di dimostrare la deducibilità dei componenti negativi di reddito e la conseguente detraibilità dell’IVA»; c) «nel dettaglio dei recuperi operati dall’ufficio risulta[va]no convincenti le argomentazioni alla base del processo verbale di constatazione in data 22.12.2008 e degli atti conseguenti». 2. Avverso la sentenza di appello F.lli Milletti proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti nei soli confronti di F.lli Milletti ma non anche dei soci della società, che sono litisconsorti necessari. 1.2. Invero, la controversia riguarda sia IRAP che IVA e, nel primo caso, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAPdovuta dalla società (Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.n. 13307 del 26/05/2017). 1.3. La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità dei giudizi di primo e secondo grado. 2. In conclusione, pronunciando sul ricorso, vanno casate le sentenze di primo e secondo grado e la causa va rinviata Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società ricorrente, proceda a nuovo esame della controversia e provveda alla liquidazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa compos
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