CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in relazione al primo motivo, che la Corte di appello ha spiegato, in replica alle censure dedotte dall'imputato alla decisione di primo grado ed in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità perché esenti da fratture razionali, che egli ha avuto piena consapevolezza di avere assunto alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la cui condizione egli ha, in sostanza, sfruttato corrispondendogli una retribuzione esigua e consentendo che egli vivesse in stato di degrado; che ineccepibile si palesa, del pari, il rigetto del motivo di appello vertente sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., giustificato dall'elevata offensività della condotta, peraltro protrattasi per un lungo lasso di tempo; che il secondo motivo è precluso, perché afferente a questione — la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva — che non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che l'incidenza della recidiva reiterata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, 157 e 161, cod. pen., sul termine prescrizionale ordinario e su quello massimo esclude che, nel caso di specie, il reato si sia estinto; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 5q1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così